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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2024, n. 14415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14415 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LL LU ( CUI 00YFSOQ ) nato a [...] il [...] AR SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Nicola Lettieri, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso degli imputati. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14415 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 09/02/2024 Ritenuto in fatto 1.LL LU e BA AL hanno promosso, tramite il difensore abilitato, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 3 luglio 2023, che ha confermato quella di primo grado che, a sua volta e in sede di giudizio abbreviato, li aveva ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 624 bis cod. pen., con la recidiva per LL ai sensi dell'art. 99 comma 1 e comma 2 nn. 1 e 2, commi 3 e 4 cod. pen., in Ventimiglia il 25 febbraio 2016. 2.Sono stati articolati, con unico atto, tre motivi di ricorso, evocanti i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., qui sintetizzati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo si è doluto, quanto al BA, che la responsabilità di costui a titolo di concorso nel furto in abitazione in danno di SA IO sarebbe stata esclusa dalle dichiarazioni del coimputato e il reato sarebbe stato commesso in una fascia oraria diversa da quella indicata dalla persona offesa. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato che "la residua condotta ascritta al BA", pur in concorso con LL, avrebbe dovuto essere beneficiata della concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. 2.3.11 terzo motivo si è doluto del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in quanto i due imputati prima del giudizio si sarebbero spontaneamente adoperati per restituire la refurtiva. Avrebbe, poi, dovuto essere esclusa la recidiva. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili. 1.1 primi due motivi sono generici e manifestamente infondati, dal momento che non si confrontano, in nulla, con la ratio decidendi della sentenza impugnata, peraltro in un contesto di c.d. doppia conforme nel quale il tessuto argomentativo delle pronunce di merito si integra vicendevolmente, che ha evidenziato i plurimi elementi dimostrativi della piena compartecipazione, morale e materiale, dell'imputato BA all'azione furtiva, desunti dalla contiguità temporale tra la fascia oraria di ragionevole perpetrazione del furto in abitazione, confessato da LL, e quella di reimpiego dell'assegno bancario sottratto alla persona offesa con la sua riscossione allo sportello Bancomat, dalla prossimità del sito di perfezionamento del furto e quello di ubicazione dello sportello, dall' illecito riempimento del titolo di credito con l'indicazione del BA quale beneficiario, evidentemente estraneo al rapporto sottostante la sua emissione, dalle modalità circospette, adottate dai prevenuti, nella 2 fase dell'incasso del controvalore del modulo cartolare, dal rinvenimento di parte della refurtiva, tra cui, significativamente, il portafogli del SA, nell'abitazione di BA medesimo. Lo scenario, così pianamente illustrato e descritto, esclude, in radice, che le posizioni dei correi, che hanno agito in sinergia operativa, possano essere differenziate con il riconoscimento, al BA, dell'attenuante del contributo di minima importanza, di applicazione estremamente circoscritta (da ultimo, cfr. sez. 4 n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv.284771) e del resto invocata con argomenti puramente assertivi ed autoreferenziali. In palese contrasto con le risultanze processuali, i due motivi di ricorso si rivelano anche manifestamente infondati. 2.11 terzo motivo è, a sua volta, aspecifico e manifestamente infondato, per diversi ordini di ragioni. Per un verso, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., la restituzione della refurtiva deve essere caratterizzata da trasparente spontaneità, non essendo invece sufficiente - come invece avvenuto nella specie - che sia stata sollecitata dall'intervento delle forze di polizia (sez.5, n.6431 del 29/12/2014, Belprati, Rv.262664), men che meno in sede di esecuzione di una perquisizione domiciliare, la cui disciplina, nel codice di rito, prevede proprio che la polizia giudiziaria, che ricerchi una cosa determinata, possa invitare il destinatario del provvedimento a consegnarla, con la conseguenza di dispensarlo dalle ulteriori attività invasive (art. 248 comma 1 cod. proc. pen.). Per altro verso, il risarcimento del danno deve essere integrale ed effettivo, esito che può essere serenamente escluso nel caso in scrutinio, solo a considerare - in disparte gli ulteriori profili, anche di natura non patrimoniale, necessari all'integrale riparazione - che l'importo dell'assegno, illecitamente introitato dai malfattori, non è stato restituito (per tutte, sez.5 n. 7826 del 30/11/2022, Bojic, Rv. 284224). Quanto alla richiesta di "esclusione della recidiva", riferita al solo LL, il motivo è meramente enunciato ed è privo della benchè minima argomentazione in replica alle congrue ed appaganti proposizioni della motivazione della sentenza impugnata (pag.2), che ha rimarcato il peso significativo dei precedenti penali del prevenuto e la loro concreta influenza sulla stima del grado di colpevolezza e di pericolosità che deriva dalla commissione del nuovo delitto contro il patrimonio. 3rinammissibilità dei ricorsi per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione nei confronti del BA, maturata dopo la sentenza di secondo grado (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio 3 consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, De Luca, Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il consigli, re estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Nicola Lettieri, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso degli imputati. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14415 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 09/02/2024 Ritenuto in fatto 1.LL LU e BA AL hanno promosso, tramite il difensore abilitato, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 3 luglio 2023, che ha confermato quella di primo grado che, a sua volta e in sede di giudizio abbreviato, li aveva ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 624 bis cod. pen., con la recidiva per LL ai sensi dell'art. 99 comma 1 e comma 2 nn. 1 e 2, commi 3 e 4 cod. pen., in Ventimiglia il 25 febbraio 2016. 2.Sono stati articolati, con unico atto, tre motivi di ricorso, evocanti i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., qui sintetizzati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo si è doluto, quanto al BA, che la responsabilità di costui a titolo di concorso nel furto in abitazione in danno di SA IO sarebbe stata esclusa dalle dichiarazioni del coimputato e il reato sarebbe stato commesso in una fascia oraria diversa da quella indicata dalla persona offesa. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato che "la residua condotta ascritta al BA", pur in concorso con LL, avrebbe dovuto essere beneficiata della concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. 2.3.11 terzo motivo si è doluto del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in quanto i due imputati prima del giudizio si sarebbero spontaneamente adoperati per restituire la refurtiva. Avrebbe, poi, dovuto essere esclusa la recidiva. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili. 1.1 primi due motivi sono generici e manifestamente infondati, dal momento che non si confrontano, in nulla, con la ratio decidendi della sentenza impugnata, peraltro in un contesto di c.d. doppia conforme nel quale il tessuto argomentativo delle pronunce di merito si integra vicendevolmente, che ha evidenziato i plurimi elementi dimostrativi della piena compartecipazione, morale e materiale, dell'imputato BA all'azione furtiva, desunti dalla contiguità temporale tra la fascia oraria di ragionevole perpetrazione del furto in abitazione, confessato da LL, e quella di reimpiego dell'assegno bancario sottratto alla persona offesa con la sua riscossione allo sportello Bancomat, dalla prossimità del sito di perfezionamento del furto e quello di ubicazione dello sportello, dall' illecito riempimento del titolo di credito con l'indicazione del BA quale beneficiario, evidentemente estraneo al rapporto sottostante la sua emissione, dalle modalità circospette, adottate dai prevenuti, nella 2 fase dell'incasso del controvalore del modulo cartolare, dal rinvenimento di parte della refurtiva, tra cui, significativamente, il portafogli del SA, nell'abitazione di BA medesimo. Lo scenario, così pianamente illustrato e descritto, esclude, in radice, che le posizioni dei correi, che hanno agito in sinergia operativa, possano essere differenziate con il riconoscimento, al BA, dell'attenuante del contributo di minima importanza, di applicazione estremamente circoscritta (da ultimo, cfr. sez. 4 n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv.284771) e del resto invocata con argomenti puramente assertivi ed autoreferenziali. In palese contrasto con le risultanze processuali, i due motivi di ricorso si rivelano anche manifestamente infondati. 2.11 terzo motivo è, a sua volta, aspecifico e manifestamente infondato, per diversi ordini di ragioni. Per un verso, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., la restituzione della refurtiva deve essere caratterizzata da trasparente spontaneità, non essendo invece sufficiente - come invece avvenuto nella specie - che sia stata sollecitata dall'intervento delle forze di polizia (sez.5, n.6431 del 29/12/2014, Belprati, Rv.262664), men che meno in sede di esecuzione di una perquisizione domiciliare, la cui disciplina, nel codice di rito, prevede proprio che la polizia giudiziaria, che ricerchi una cosa determinata, possa invitare il destinatario del provvedimento a consegnarla, con la conseguenza di dispensarlo dalle ulteriori attività invasive (art. 248 comma 1 cod. proc. pen.). Per altro verso, il risarcimento del danno deve essere integrale ed effettivo, esito che può essere serenamente escluso nel caso in scrutinio, solo a considerare - in disparte gli ulteriori profili, anche di natura non patrimoniale, necessari all'integrale riparazione - che l'importo dell'assegno, illecitamente introitato dai malfattori, non è stato restituito (per tutte, sez.5 n. 7826 del 30/11/2022, Bojic, Rv. 284224). Quanto alla richiesta di "esclusione della recidiva", riferita al solo LL, il motivo è meramente enunciato ed è privo della benchè minima argomentazione in replica alle congrue ed appaganti proposizioni della motivazione della sentenza impugnata (pag.2), che ha rimarcato il peso significativo dei precedenti penali del prevenuto e la loro concreta influenza sulla stima del grado di colpevolezza e di pericolosità che deriva dalla commissione del nuovo delitto contro il patrimonio. 3rinammissibilità dei ricorsi per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione nei confronti del BA, maturata dopo la sentenza di secondo grado (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio 3 consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, De Luca, Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il consigli, re estensore Il Presidente