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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 11/02/2026, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2290/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11269/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250060962492000 AUTOMOBILISTICA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 449/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Sig. Ricorrente_1 impugnava, con ricorso, ex art. 18 Dlgs n. 546/1992, notificato, a mezzo PEC del 16/05/2025 – depositato, tramite il ministero del suo procuratore e difensore, meglio specificato in rubrica, in data 13/06/2025, presso codesta adita Giustizia, in composizione monocratica e successivamente iscritto a ruolo RGR n. 11269/2025 - la Cartella di pagamento n. 07120250060962492000, per l'importo di €. 239,15 notificatagli addì 17/03/2025, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Napoli, per conto della Regione Campania, avente ad oggetto Tassa Auto anno 2019, gravata sul veicolo di sua proprietà, targato Targa_1 ed involucrata nel ruolo esecutivo n. 2025/002473, emesso in data 27/01/2025 dal suindicato Ente Impositore e consegnato alla prefata Concessionaria addì
10/02/2025, titolo, donde scaturiva la stessa.
Sostanziava - come unico motivo di doglianza - l'impugnativa sull' omessa ovvero irregolare notificazione dell'avviso di accertamento n. 964280197865, sebbene risultasse, nel dettaglio degli importi dovuti, asseritamente notificato, in data 17/08/2022.
Osservava - stante la suindicata violazione - che l'opposta cartella, viziata in radice, era da intendersi il primo atto d' impugnazione;
onde - a suo dire - da annullarsi, per intervenuta prescrizione del diritto a richiedere la pretesa creditoria.
Ciò posto, evocava in giudizio, le prefate parti, innanzi codesta Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, per sentirsi dichiarare, in sede di pubblica udienza, la sua nullità, fatte salve le spese di lite, con attribuzione.
Resisteva solo la Concessionaria che - previa legittima conferma del suo operato - contestava l'assunto ex adverso, infondato in punto di fatto e di diritto.
Eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva, con riferimento alle eccezioni inerenti al rapporto sostanziale, la cui competenza era della già menzionata Regione.
Di conseguenza, sul punto, dichiarava di non accettare il contradditorio;
nel merito, invece, contestava l'eccepita prescrizione, stante la notificazione della cartella de qua, eseguita correttamente, nell'osservanza dei termini di legge.
Concludeva, per il rigetto del ricorso, con il governo delle spese di giudizio a carico della ricorrente, ex art. 15 Dlgs n. 546/1992.
All'udienza odierna, la Corte, nella spiegata composizione, si riservava la decisione. Sciolta la riserva, in data 09/02/2026, decideva, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiara, preliminarmente, la contumacia della Regione Campania, ritualmente evocata in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Osserva che le eccezioni sollevate dalla contribuente, nella fattispecie, hanno pregio giuridico, sussistendo l'intervenuta prescrizione, in difetto della costituzione dell'Ente Impositore e, per l'effetto, l'omessa prova negativa relativamente alla notificazione dell' atto presupposto.
Sta di fatto che tale rilievo documentale non si riscontra nel fascicolo telematico processuale e, di conseguenza, il mancato valore probatorio, circa la corretta ed eseguita notificazione dell' avviso di accertamento, circoscrive l'assunto decisionale alla legittimazione delle impugnative ex adverso, da ritenersi fondate, in considerazione di quanto innanzi dedotto.
Deduce che tale circostanza fattuale e diritto inficia l'attività accertatrice, assorbendo, altresì, gli atti successivamente notificati, caducandone gli effetti giuridico - amministrativi, nella fattispecie l'opposta cartella, viziata in radice. Da qui, la legittima doglianza del contribuente dell'intervenuta prescrizione del diritto a richiedere l'intimata pretesa.
Alla stregua di quanto innanzi dedotto, sussistono i presupposti, per censurare l'atto in parola, che va annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, nel dispositivo.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA,
SEZIONE XXIX, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso indicato in epigrafe, RGR n. 11269/2025, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e rigettata, così provvede:
Accoglie il ricorso, come da motivazione.
Condanna la parte resistente, contumace al pagamento, delle spese di lite, che liquida, in favore della ricorrente, in €uro centocinquanta/00 (€ 150,00), oltre, spese generali del 15%, oneri accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario, nonché rimborso CUT.
Spese compensate, con l'Agente della riscossione.
Così deciso, in Napoli, in data 09 febbraio 2026.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11269/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250060962492000 AUTOMOBILISTICA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 449/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Sig. Ricorrente_1 impugnava, con ricorso, ex art. 18 Dlgs n. 546/1992, notificato, a mezzo PEC del 16/05/2025 – depositato, tramite il ministero del suo procuratore e difensore, meglio specificato in rubrica, in data 13/06/2025, presso codesta adita Giustizia, in composizione monocratica e successivamente iscritto a ruolo RGR n. 11269/2025 - la Cartella di pagamento n. 07120250060962492000, per l'importo di €. 239,15 notificatagli addì 17/03/2025, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Napoli, per conto della Regione Campania, avente ad oggetto Tassa Auto anno 2019, gravata sul veicolo di sua proprietà, targato Targa_1 ed involucrata nel ruolo esecutivo n. 2025/002473, emesso in data 27/01/2025 dal suindicato Ente Impositore e consegnato alla prefata Concessionaria addì
10/02/2025, titolo, donde scaturiva la stessa.
Sostanziava - come unico motivo di doglianza - l'impugnativa sull' omessa ovvero irregolare notificazione dell'avviso di accertamento n. 964280197865, sebbene risultasse, nel dettaglio degli importi dovuti, asseritamente notificato, in data 17/08/2022.
Osservava - stante la suindicata violazione - che l'opposta cartella, viziata in radice, era da intendersi il primo atto d' impugnazione;
onde - a suo dire - da annullarsi, per intervenuta prescrizione del diritto a richiedere la pretesa creditoria.
Ciò posto, evocava in giudizio, le prefate parti, innanzi codesta Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, per sentirsi dichiarare, in sede di pubblica udienza, la sua nullità, fatte salve le spese di lite, con attribuzione.
Resisteva solo la Concessionaria che - previa legittima conferma del suo operato - contestava l'assunto ex adverso, infondato in punto di fatto e di diritto.
Eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva, con riferimento alle eccezioni inerenti al rapporto sostanziale, la cui competenza era della già menzionata Regione.
Di conseguenza, sul punto, dichiarava di non accettare il contradditorio;
nel merito, invece, contestava l'eccepita prescrizione, stante la notificazione della cartella de qua, eseguita correttamente, nell'osservanza dei termini di legge.
Concludeva, per il rigetto del ricorso, con il governo delle spese di giudizio a carico della ricorrente, ex art. 15 Dlgs n. 546/1992.
All'udienza odierna, la Corte, nella spiegata composizione, si riservava la decisione. Sciolta la riserva, in data 09/02/2026, decideva, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiara, preliminarmente, la contumacia della Regione Campania, ritualmente evocata in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Osserva che le eccezioni sollevate dalla contribuente, nella fattispecie, hanno pregio giuridico, sussistendo l'intervenuta prescrizione, in difetto della costituzione dell'Ente Impositore e, per l'effetto, l'omessa prova negativa relativamente alla notificazione dell' atto presupposto.
Sta di fatto che tale rilievo documentale non si riscontra nel fascicolo telematico processuale e, di conseguenza, il mancato valore probatorio, circa la corretta ed eseguita notificazione dell' avviso di accertamento, circoscrive l'assunto decisionale alla legittimazione delle impugnative ex adverso, da ritenersi fondate, in considerazione di quanto innanzi dedotto.
Deduce che tale circostanza fattuale e diritto inficia l'attività accertatrice, assorbendo, altresì, gli atti successivamente notificati, caducandone gli effetti giuridico - amministrativi, nella fattispecie l'opposta cartella, viziata in radice. Da qui, la legittima doglianza del contribuente dell'intervenuta prescrizione del diritto a richiedere l'intimata pretesa.
Alla stregua di quanto innanzi dedotto, sussistono i presupposti, per censurare l'atto in parola, che va annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, nel dispositivo.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA,
SEZIONE XXIX, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso indicato in epigrafe, RGR n. 11269/2025, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e rigettata, così provvede:
Accoglie il ricorso, come da motivazione.
Condanna la parte resistente, contumace al pagamento, delle spese di lite, che liquida, in favore della ricorrente, in €uro centocinquanta/00 (€ 150,00), oltre, spese generali del 15%, oneri accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario, nonché rimborso CUT.
Spese compensate, con l'Agente della riscossione.
Così deciso, in Napoli, in data 09 febbraio 2026.