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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 341/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10936/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Catalano - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1;
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - P.zza Duca Degli Abruzzi,31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021001DI0000016810003 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19699/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, n.q. di commissario liquidatore della società Ricorrente_1 srl, ha impugnato l'avviso di liquidazione, notificato in data 11 aprile 2025, conseguente all'imposta di registro per l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1681/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 4-03-2021. Nello specifico trattasi di registrazione della clausola penale per avveramento della condizion apposta ai contratti di somministrazione e comodato conclusi tra le parti.
La pretesa tributaria ammonta a €. 1.715,00.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per violazione dell'art. 21 dpr n.131/1986.
L'ADE si è costituita per resistere in giudizio e per chiedere il rigetto del ricorso.
In data 17-09-2024 è stata emessa ordinanza interlocutoria di accoglimento dell'istanza cautelare di sospensiva.
In data 13-11-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato. L'A.F. richiede la somma innanzi precisata per la tassazione de provvedimento di condanna conseguente all'avveramento della clausola penale, relativa al contratto di somministrazione e di comodato intercorsi tra le parti contraenti. I predetti atti sono nominati nel decreto ingiuntivo n.1681/2021 emesso dal tribunale di Napoli in data 4-02-2021. La fattispecie rientra, pertanto, nella previsione del 2° comma dell'art.21 del dpr n.131/1986.
La clausola penale, per costante orientamento giurisprudenziale, ha una funzione puramente accessoria, non già autonoma rispetto al contratto principale.
La Corte aderisce all'orientamento di legittimità, in base al quale:
« La clausola penale ha, secondo la previsione codicistica, lo scopo di sostenere l'esatto, reciproco, tempestivo adempimento delle obbligazioni “principali”, intendendosi per tali quelle assunte con il contratto cui accede;
essa non ha quindi una causa “propria” e distinta (cosa che invece potrebbe accadere in diverse ipotesi, pur segnate da accessorietà, come quella di garanzia), ma ha una funzione servente e rafforzativa intrinseca di quella del contratto nel quale è contenuta;
dovendosi desumere pertanto che più che discendere dall'inadempimento dell'obbligazione assunta contrattualmente, la clausola penale si attiva sin dalla conclusione del contratto in funzione dipendente dall'obbligazione contrattuale. Le clausole penali non possono sopravvivere autonomamente rispetto al contratto e ad esse deve applicarsi la disciplina generale dell'oggetto del contratto, tenuto conto che trovano la loro fonte e radice nella medesima causa del contratto rispetto alla quale hanno effetto ancillare. Esse attengono dunque, per loro inscindibile funzione ed “intrinseca natura” (ed in ciò palesano la loro essenza, appunto, di 'clausole' regolamentari di una prestazione più che di 'disposizioni' negoziali) all'unitaria disciplina del contratto al quale accedono, venendo per il resto a prestabilire e specificare una prestazione ovvero un obbligo, quello risarcitorio, altrimenti regolato direttamente dalla legge. Tali prestazioni sono, pertanto, riconducibili ad un unico rapporto, caratterizzato da un'unica causa, atteso che il legislatore ha concesso alle parti di innestare la predeterminazione del danno risarcibile direttamente nel contenuto del disciplinare di contratto, di talché non potrebbe affermarsi che le disposizioni – contratto e connessa clausola penale - siano rette da cause diverse e separabili;
quindi con l'effetto di doverle considerare derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre.», cfr. Cass. Civ.,
Sez. Tributaria, sent. n. 3466/2024.
La doglianza relativa alla carenza di motivazione non può essere accolta.
In proposito la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che «in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente», Cass. sez. V, 7.4.2022, n. 11283. Nel caso di specie la motivazione dell'atto impugnato risulta quindi sufficiente.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che deve essere rideterminata l'imposizione tributaria, al netto di quanto richiesto per la clausola penale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso. Ridetermina l'imposizione tributaria escludendo la parte relativa alla clausola penale. Condanna il resistente al pagamento di spese di lite che liquida in euro 250,00 in favore degli avvocati anticipatari.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10936/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Catalano - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1;
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - P.zza Duca Degli Abruzzi,31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021001DI0000016810003 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19699/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, n.q. di commissario liquidatore della società Ricorrente_1 srl, ha impugnato l'avviso di liquidazione, notificato in data 11 aprile 2025, conseguente all'imposta di registro per l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1681/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 4-03-2021. Nello specifico trattasi di registrazione della clausola penale per avveramento della condizion apposta ai contratti di somministrazione e comodato conclusi tra le parti.
La pretesa tributaria ammonta a €. 1.715,00.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per violazione dell'art. 21 dpr n.131/1986.
L'ADE si è costituita per resistere in giudizio e per chiedere il rigetto del ricorso.
In data 17-09-2024 è stata emessa ordinanza interlocutoria di accoglimento dell'istanza cautelare di sospensiva.
In data 13-11-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato. L'A.F. richiede la somma innanzi precisata per la tassazione de provvedimento di condanna conseguente all'avveramento della clausola penale, relativa al contratto di somministrazione e di comodato intercorsi tra le parti contraenti. I predetti atti sono nominati nel decreto ingiuntivo n.1681/2021 emesso dal tribunale di Napoli in data 4-02-2021. La fattispecie rientra, pertanto, nella previsione del 2° comma dell'art.21 del dpr n.131/1986.
La clausola penale, per costante orientamento giurisprudenziale, ha una funzione puramente accessoria, non già autonoma rispetto al contratto principale.
La Corte aderisce all'orientamento di legittimità, in base al quale:
« La clausola penale ha, secondo la previsione codicistica, lo scopo di sostenere l'esatto, reciproco, tempestivo adempimento delle obbligazioni “principali”, intendendosi per tali quelle assunte con il contratto cui accede;
essa non ha quindi una causa “propria” e distinta (cosa che invece potrebbe accadere in diverse ipotesi, pur segnate da accessorietà, come quella di garanzia), ma ha una funzione servente e rafforzativa intrinseca di quella del contratto nel quale è contenuta;
dovendosi desumere pertanto che più che discendere dall'inadempimento dell'obbligazione assunta contrattualmente, la clausola penale si attiva sin dalla conclusione del contratto in funzione dipendente dall'obbligazione contrattuale. Le clausole penali non possono sopravvivere autonomamente rispetto al contratto e ad esse deve applicarsi la disciplina generale dell'oggetto del contratto, tenuto conto che trovano la loro fonte e radice nella medesima causa del contratto rispetto alla quale hanno effetto ancillare. Esse attengono dunque, per loro inscindibile funzione ed “intrinseca natura” (ed in ciò palesano la loro essenza, appunto, di 'clausole' regolamentari di una prestazione più che di 'disposizioni' negoziali) all'unitaria disciplina del contratto al quale accedono, venendo per il resto a prestabilire e specificare una prestazione ovvero un obbligo, quello risarcitorio, altrimenti regolato direttamente dalla legge. Tali prestazioni sono, pertanto, riconducibili ad un unico rapporto, caratterizzato da un'unica causa, atteso che il legislatore ha concesso alle parti di innestare la predeterminazione del danno risarcibile direttamente nel contenuto del disciplinare di contratto, di talché non potrebbe affermarsi che le disposizioni – contratto e connessa clausola penale - siano rette da cause diverse e separabili;
quindi con l'effetto di doverle considerare derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre.», cfr. Cass. Civ.,
Sez. Tributaria, sent. n. 3466/2024.
La doglianza relativa alla carenza di motivazione non può essere accolta.
In proposito la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che «in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente», Cass. sez. V, 7.4.2022, n. 11283. Nel caso di specie la motivazione dell'atto impugnato risulta quindi sufficiente.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che deve essere rideterminata l'imposizione tributaria, al netto di quanto richiesto per la clausola penale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso. Ridetermina l'imposizione tributaria escludendo la parte relativa alla clausola penale. Condanna il resistente al pagamento di spese di lite che liquida in euro 250,00 in favore degli avvocati anticipatari.