TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/09/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 399/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 399/2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1 San Colombano n. 23, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra Casula e Gianluigi Bonifati, entrambi del Foro di Lodi;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento.
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'illustrissimo Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, Controparte_ Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra il Signor e in AM (Cuba) Parte_1 in data 07.01.2008, atto iscritto nel registro degli Atti di Matr n Laudense al n. 1, p. II, anno 2008; con vittoria delle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato il 29.02.2024 ha chiesto al Tribunale di Lodi di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi e, de egge, lo scioglimento del matrimonio contratto con . In particolare, il ricorrente ha rappresentato: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio civile con a AM (Cuba) in data 07.01.2008 e che dal Controparte_1 matrimonio non sono nati figli;
pagina 1 di 3 - che durante la vita matrimoniale la sig.ra era solita recarsi nel paese d'origine per far visita al CP_1 figlio nato dal precedente matrimonio;
- che la resistente dopo un viaggio a Cuba nel 2018 non è più rientrata in Italia;
- di non avere più alcuna notizia della moglie da anni.
1.2. All'udienza del 28.06.2024 è comparso il solo ricorrente il quale ha reso le seguenti dichiarazioni:
“Non vedo mia moglie da 4 anni e non la sento da 2 anni. L'ultima volta che l'ho sentita era a Cuba, mi disse che voleva trasferirsi negli Stati Uniti per seguire suo figlio che là è irregolare. Non ho più saputo nulla. L'indirizzo di Via Giuseppe Verdi n. 9 era l'ultimo indirizzo in cui abbiamo vissuto insieme, io non vivo più da tempo. Dal matrimonio non sono nati figli”.
All'esito dell'udienza la Giudice ha dichiarato la contumacia della sig.ra e ha trattenuto la causa CP_1 in decisione.
1.3. Con sentenza n. 555/2024 dell'08.07.2024, pubblicata in data 13.07.2024, il Tribunale di Lodi ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
1.4. All'udienza del 26.09.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di divorzio, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche per la domanda di divorzio formulata nei confronti di cittadina cubana, con riferimento al matrimonio contratto a Cuba con cittadino italiano, stabilmente residenti in Italia durante il matrimonio.
La giurisdizione italiana deve infatti essere affermata in forza del regolamento n. 2019/2011 “relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori”, che trova applicazione anche a prescindere dalla cittadinanza europea e purché i cittadini (anche non comunitari) abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno stato membro in virtù appunto dei criteri di competenza previsti dal Regolamento stesso, ed indipendentemente dalle norme previste dal diritto nazionale.
Nella fattispecie, la giurisdizione italiana va affermata a norma dell'art. 3 comma 1 lett. a) ii) del citato Regolamento, il quale - tra le varie ipotesi - individua la competenza dell'autorità giurisdizionale dello stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”: circostanza che nella fattispecie è stata allegata dal ricorrente.
Ciò premesso si osserva poi, quanto alla legge sostanziale applicabile, che il Regolamento CE n. 1259/2010 all'art. 8 prevede – come ultimo criterio - che, in mancanza di scelta ad opera delle parti, deve applicarsi la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giudiziaria.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio a AM (Cuba) in data 07.01.2008 e si sono separati con sentenza n. 555/2024 pronunciata dal Tribunale di Lodi in data 08.07.2024, pubblicata il 13.07.2024, passata in giudicato.
Essendosi protratto lo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo il ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.
Attesa l'assenza di prole da tutelare e in assenza di ulteriori domande, nessun'altra statuizione deve essere pronunciata.
3. Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pagina 2 di 3
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 07.01.2008 a AM (Cuba) da e , trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Controparte_1 d . 1, Parte II, Serie C, Anno 2008;
2. Nulla sulle spese di lite;
3. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornegliano Laudense (LO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Lodi il giorno 29 settembre 2025.
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 399/2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1 San Colombano n. 23, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra Casula e Gianluigi Bonifati, entrambi del Foro di Lodi;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento.
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'illustrissimo Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, Controparte_ Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra il Signor e in AM (Cuba) Parte_1 in data 07.01.2008, atto iscritto nel registro degli Atti di Matr n Laudense al n. 1, p. II, anno 2008; con vittoria delle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato il 29.02.2024 ha chiesto al Tribunale di Lodi di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi e, de egge, lo scioglimento del matrimonio contratto con . In particolare, il ricorrente ha rappresentato: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio civile con a AM (Cuba) in data 07.01.2008 e che dal Controparte_1 matrimonio non sono nati figli;
pagina 1 di 3 - che durante la vita matrimoniale la sig.ra era solita recarsi nel paese d'origine per far visita al CP_1 figlio nato dal precedente matrimonio;
- che la resistente dopo un viaggio a Cuba nel 2018 non è più rientrata in Italia;
- di non avere più alcuna notizia della moglie da anni.
1.2. All'udienza del 28.06.2024 è comparso il solo ricorrente il quale ha reso le seguenti dichiarazioni:
“Non vedo mia moglie da 4 anni e non la sento da 2 anni. L'ultima volta che l'ho sentita era a Cuba, mi disse che voleva trasferirsi negli Stati Uniti per seguire suo figlio che là è irregolare. Non ho più saputo nulla. L'indirizzo di Via Giuseppe Verdi n. 9 era l'ultimo indirizzo in cui abbiamo vissuto insieme, io non vivo più da tempo. Dal matrimonio non sono nati figli”.
All'esito dell'udienza la Giudice ha dichiarato la contumacia della sig.ra e ha trattenuto la causa CP_1 in decisione.
1.3. Con sentenza n. 555/2024 dell'08.07.2024, pubblicata in data 13.07.2024, il Tribunale di Lodi ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
1.4. All'udienza del 26.09.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di divorzio, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche per la domanda di divorzio formulata nei confronti di cittadina cubana, con riferimento al matrimonio contratto a Cuba con cittadino italiano, stabilmente residenti in Italia durante il matrimonio.
La giurisdizione italiana deve infatti essere affermata in forza del regolamento n. 2019/2011 “relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori”, che trova applicazione anche a prescindere dalla cittadinanza europea e purché i cittadini (anche non comunitari) abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno stato membro in virtù appunto dei criteri di competenza previsti dal Regolamento stesso, ed indipendentemente dalle norme previste dal diritto nazionale.
Nella fattispecie, la giurisdizione italiana va affermata a norma dell'art. 3 comma 1 lett. a) ii) del citato Regolamento, il quale - tra le varie ipotesi - individua la competenza dell'autorità giurisdizionale dello stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”: circostanza che nella fattispecie è stata allegata dal ricorrente.
Ciò premesso si osserva poi, quanto alla legge sostanziale applicabile, che il Regolamento CE n. 1259/2010 all'art. 8 prevede – come ultimo criterio - che, in mancanza di scelta ad opera delle parti, deve applicarsi la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giudiziaria.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio a AM (Cuba) in data 07.01.2008 e si sono separati con sentenza n. 555/2024 pronunciata dal Tribunale di Lodi in data 08.07.2024, pubblicata il 13.07.2024, passata in giudicato.
Essendosi protratto lo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo il ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.
Attesa l'assenza di prole da tutelare e in assenza di ulteriori domande, nessun'altra statuizione deve essere pronunciata.
3. Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pagina 2 di 3
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 07.01.2008 a AM (Cuba) da e , trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Controparte_1 d . 1, Parte II, Serie C, Anno 2008;
2. Nulla sulle spese di lite;
3. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornegliano Laudense (LO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Lodi il giorno 29 settembre 2025.
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3