Sentenza 7 maggio 1987
Massime • 2
Il cosiddetto diritto alla menzogna, riconosciuto all'imputato nel vigente ordinamento processuale, non esclude, allorquando tale diritto venga esercitato, conseguenze negative, come il diniego delle attenuanti generiche. ( Conf mass n 171219; ( Conf mass n 169497; ( Conf mass n 162911; ( contra mass n 176127; ( contra mass n 171597; ( contra mass n 162557).*
È consentita l'applicazione della continuazione anche quando il reato per cui si procede è più grave di quello già giudicato con sentenza irrevocabile di condanna, se si accerta l'identità del disegno criminoso dell'uno e dell'altro reato. ( Conf mass n 175612; ( Conf mass n 175113; ( Conf mass n 174493; ( Conf mass n 173419; ( contra mass n 176278; ( contra mass n 175384; ( contra mass n 175032; ( contra mass n 174905; ( contra mass n 174735; ( contra mass n 173419, già segnalato alle pagg. 38 e 200 del volume 1987 di segnalaz. Contrasti, nel quale si dà atto del riaprirsi del contrasto dopo sez. Un. 21 giugno 1986 n. 7682).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/1987, n. 12503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12503 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1987 |
Testo completo
Udienza pubblica REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 7.5.1987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg. : N. 1307
Dott. AN VELLA LIRE 2000 Presidente CANCELLERIA
1. Dott. VALERIO SAVOI-COLOMBIS Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >>>>
->> N. 2195/87 ALDO PAPA
3. >>> AX513401
->> AR GI
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AX513402 AB839986 4. RI OM UFFICIO COPE DIRITTI DI
AB839987 Rilesciata copia studio ha pronunciato la seguente reely to jer diritti 16000 SENTENZA THE 200 ARR IBA 3 2 sul ricorso proposto da IL CAN BOLIERE ANEGALI 1) EC NA AR,n. 9.9.43; 2) AURIGEMMA SA, n.16.8.54;
3) AM LA, n.30.9.49; 4) SI NI,n.29.6.52; DI CASSAZIONE CORTE SUP 5) CESTIE' PI, n.6.7.54; 6) D'AN AL IA,n.6.5.45; UP 7) D'AN AN TA, n.3.1.48; 8) SI IO, n.11.8.54; studio 9) IU AR ON, n.21.7.48; 10) ON PA,n. 15.7.47;, Rile 11) LO NO GO, n.30.1.53; 12) MA TO, n.11.10.49;
13) PA EL, n.13.8.47; 14) RE EL, n.12.5.43;
15) IO NC, n.15.12.52; 16) AR RI,n.22.11.53; per diritti 11 22MOR 1991 17) SCHELLER IV AR, n.19.10.54; 18) MA CO, n.
7.7.50 IL CANCELLIERE
avverso la sentenza in data 30 maggio 1986 della Corte d'Assise
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE d'Appello di ROMA in sede di rinvio dalla Corte Suprema UFFICIO COPIE.
Richiesta copia studio di Cassazione dal Sig. ·BLAST
24005 per diritti L.
11 7 MAG 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, IL CANCELLIERE
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr.M.Pompa
Stamperia Reale di Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr.Valeri
che ha concluso per la riduzione della pena ai sensi della legge 18.2.87 art.2 in favore di EC NA AR, PI
NI e MI LA, in ordine alla dichiarazione di dissociazione;
ann.c.r. della sentenza impugnata in favore di NO AN e AN RI, per eventuale applicazio ne art.81 cpv. C.P.; inammissibilità del ricorso per HE
IV per rinuncia;
rigetto nel resto.
Uditi i difensor i Avv. ti Eduardo Di Giovanni, TT
Chiusano, CO De Cataldo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21 luglio 1979 i carabinieri di Rieti,
nel perquisire un casolare situato a Piani di Vesco
vio, nel comune di Torri in Sabina, di proprietà
di EC NA AR, ON IA PI PA e
ON PI, rinvenivano una ingente quantità di armi, munizioni, esplosivi, pubblicazioni militari 1 3
ed altro materiale.
I tre proprietari dell'immobile finivano con il confessare che le armi e l'altro materiale si appartenevano alla organizzazione "Unità Comuniste
Combattenti" e, nei successivi interrogatori, forni-
vano notizie in ordine alle singole azioni terroristi che, alle persone che vi avevano partecipato e alla costituzione, alla struttura e all'attività del sud-
detto gruppo armato..
Sulla base di tali notizie e degli elemen-
ti probatori scoperti nel covo di Piani di Vescovio
era possibile agli inquirenti pervenire alla identi ficazione di quasi tutti i membri della organizzazio ne, collegare ad essa azioni di violenza e di terro
rismo compiute in varie città italiane tra il 1976
e il 1978, individuarne in parte gli autori materia- li e conoscere il modo con cui il gruppo si era costi tuito ed aveva operato attraverso azioni di un nucleo romano, un nucleo milanese, un nucleo del sud d'Italia je un quarto nucleo formatosi a Firenze..
In particolare emergeva che la "Unione Com
battenti Comunisti" era stata costituita nel 1976
dalle sorelle D'EL AL IA e D'EL AN comTA, da ON AN, da SI LO, da altri ponenti del collettivo Campo dei Fiori e da alcuni ele 'menti milanesi, tra cui UG LM.
Il nucleo romano, inizialmente composto dal
D'EL AN TA, SI LO, UG Gugliel
mi, EC NA RI, ON IA PI PA,
NI PA, SS IO, CC AR Antoniet
ta e PI NI, dopo il primo atto di terrori-
smo costituito dal sequestro del commerciante di carni SI GI, si era ampliato con la par-
tecipazione di BR LO, IG SA, BO)
no PI, ES PI e EM PI.
Del nucleo milanese favevano parte D'EL
AL IA, ON AN, UG LM,
HE IV AR, AN RI e NO Fran-
cesco.
Il nucleo del sud era costituito da Carmi-
niti LA e Lo UN GO.
A Firenze operava il quarto nucleo, del quale si aapeva solo quanto era emerso in processi svoltisi dinanzi alla locale Corte di Assise contro alcuni suoi componenti.
I due ON, il ES ed il BR forniva no utili informazioni per la identificazione dei par tecipanti a vari atti di terrorismo.
Si perveniva, così, alla formulazione di im putazioni che riguardavano sia fatti compiuti e ri- - 5 -
rivendicati dalla "Unità Comuniste Combattenti" (U.C.C.),
sia fatti non rivendicati, ma compiuti da appartenen-
ti al gruppo, secondo i vari capi della originaria rubrica concernenti, tra l'altro, fatti di associazio ne sovversiva, banda armata, sequestro di persone,
detenzione e porto di armi e di ordigni esplosivi,
e incendiari, rapine, danneggiamenti, violenza priva-
ta, estorsioni, due tentati omicidi, in un quadro ampio, quindi, di reati associativi e reati stretta-
mente connessi ad essi.
In base alla considerazione che gli atten-
tati costituivano l'attuazione di un programma crimino so della U.C.C., venivano addebitati, in virtù del principio di concorso di persone nel reato, agli appar tenenti al nucleo romano, ad eccezione di una indi-
ziata meramente partecipante alla banda, Emili Giusep pina, i reati commessi e rivendicati dalla detta U.C.C.
a Roma;
agli appartenenti al nucleo milanese, tranne
HE AR IV, quelli commessi e rivendicati a Milano;
agli appartenenti al nucleo del sud quelli commessi e rivendicati nell'Italia meridionale.
Viceversa, venivano addebitati ai soli mi-
A
litanti che vi avevano partecipato effettivamente gli attentati non rivendicati. In fase istruttoria i due ON ed il Ce- stiè rendevano ampie e circostanziate dichiarazioni in ordine alla partecipazione lo c (
"
1
)
"
"
U.C.C. ed alle azioni compiute, 114 1
De 0
(
(formazione eversiva.
EC NA AR ritrattava le sue inizia li ammissioni.
IG, BR, NI, ON, AN,
NO, UR, GG, AD, AN e Di z- _
gelo AN TA si dichiaravano estranei E
reati ad essi addebitati.
Nel dibattimento di primo grado d e ON
fornivano ulteriori precisazioni sulla storia delle
U.C.C.
BR LO ammetteva la propria responsa-
bilità e rendeva ampia confessione in sua partecipazione al sodalizio crimin "
"
quanto era a sua conoscenza sulla
-
n s
sizione del gruppo armato.
IG SA, MI lar
PI NI, NI LO, ON AN e Pau-
ra EL, pur ammettendo la loro militanza in fog mazioni di sinistra, rigettavano tutti gli loro mossi.
GG EL si protestava innocente della rapina contestatagli. 7
LL TO, estradato, eccepiva la nullità del giudizio.
Veniva acquisita, tra l'altro, copia della ordinanza di rinvio a giudizio del processo 7 aprile del processo "Moro", della requisitoria del P.M. nel processo "Prima Linea", della sentenza riguardante due componenti della U.C.C. di Firenze, nonchè degli interrogatori resi da alcuni imputati in altri proces si.
II 23 novembre 1982 la seconda Corte di Assise di Ro
ma, a conclusione del giudizio, escludeva, riguardo ai capi d'imputazione nn.26 e 73 (rispettivamente:
-
-
delitto di cui agli artt. 110, 112, n.1, 61 u.c., 628
u.c., c.p. in danno dell'agenzia del Banco di Roma in
Napoli ed altro, ascritto alla EC, ai due ON,
a MI ed a ES;
e stesso reato in danno del
Banco di Roma a carico di BU AR TI e Paura Raffaele, in concorso con i predetti imputati)
1'aggravante di cui all'art. 61 c. p.; modificava la imputazione di cui al capo 55 (sequestro di persona a scopo di estorsione a carico di Caminiti e Lo UN)
nel reato di cui all'art.605 c.p. e quella di cui al capo n.6 (artt.617 bis e 623 bis c.p.), a carico di
EC, IG, i due ON, BR, MI,
PI, ES, le due D'EL, LM, CC, - 8
NI, ON, Lo UN, LL, ER, SI,
nel reato previsto dall'art.195 cod.penale; dichiara va gli imputati responsabili di tutti i reati loro ascritti, unificati dal vincolo della continuazione rispettivamente i delitti e le contravvenzioni, e, concesse, per quel che qui interessa, a ES PI,
le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti,
condannava ciascun imputato alle pene ritenute di giustizia, con le pene accessorie e conseguenziali.
Proposto appello da parte degli imputati,
nel giudizio di secondo grado, AN RI rendeva ampia confessione della propria responsabilità in or dine ai fatti ascrittigli e forniva indicazioni sui responsabili di alcune azioni criminose.
MI LA, PI NI e,
in modo più attenuato, IG SA, D'EL Anna Rita e EC NA AR manifestavano la propria dissociazione dalla lotta armata ed ammettevano la propria responsabilità in ordine ai reati loro attril buiti.
NI e ON negavano la loro partecipa zione alla U.C.C.
UR EL escludeva la sua responsabi lità per la rapina al Banco di Roma.
LL TO, limitandosi a rispondere: 9 -
solo in merito al tentato sequestro AM, per il quale era stata concessa la estradizione dal Porto
gallo, ammetteva di avere partecipato al tentativo,
ma assumeva di avervi volontariamente desistito.
NO NC dichiarava di assumersi solo la responsabilità politica delle azioni compiute dalla U.C.C. a Milano.
In esito al giudizio di secondo grado, la prima Corte d'Assise di Appello di Roma, con sentenza in data 29 giugno 1984, proscioglieva gli imputati dalle contravvenzioni loro ascritte perchè estinte per prescrizione;
modificava la imputazione di tenta to omicidio in danno di LO LB IE in quel la di lesioni personali gravi;
per quel che qui inte ressa, poi, assolveva ES PI dai reati di cui ai capi 12 17 e
- 39 -44 per non aver commesso i re-
lativi fatti%; concedeva allo stesso ES l'attenuan
하
te prevista dall'art. 2 della legge 29.5.1982, n.304,
riducendo la pena inflittagli ad anni quattro e mesi
sei di reclusione;
riteneva IG SA respon-
sabile di semplice partecipazione a banda armata,
così modificata nei suoi confronti la imputazione di cui ai primi due capi della rubrica, e dei reati di
cui ai capi 41-44, assolvendola con formula piena da-
gli altri reati, e, concesse a lei, a EC NA - 10
-
AR e AN RI le attenuanti generiche, equiva-
lenti alle aggravanti, riduceva la pena per la prima ad anni quattro, mesi dieci di reclusione e lire 120,000
di multa e per gli altri due rispettivamente ad anni tredici di reclusione e lire 600.000 di multa e anni undici di reclusione e lire 500.000 di multa;
assolve va D'EL AN TA e NI PA dai reati di cui ai capi 12-14, 18-25, 28-30 e 38 per non avere commesso i relativi fatti, riducendo la pena per i restanti reati ad anni undici, mesi sei di reclusione e lire 300.000 di multa ciascuno;
assolveva LL.
TO dai reati di cui ai capi 1 6 e 9 per non aver commesso i relativi fatti, riducendo la pena in flittagli a nove anni e mesi sei di reclusione;
assol aveva UR EL dal reato di cui al capo 75 per insufficienza di prove e riduceva la pena nei suoi confronti ad anni sei, mesi sei di reclusione e lire
400.000 di multa;
riduceva la pena a D'EL AL.. Chiara e SS IO ad anni quindici di reclusio ne e lire 800.000 di multa ciascuno, a CC AR
ON ad anni quattordici di reclusione e lire
800.000 di multa;
a ON AN ad anni quattordici di reclusione e lire 700.000 di multa, a Lo UN
GO a quattordici anni di reclusione, a PI
NI a tredici anni di reclusione e lire 800.000 - 11
di multa, a NO NC a tredici anni di re clusione e lire 600.000 di multa, a MI Lanfran-
co ad anni dodici di reclusione e lire 600.000 di mul ta, a HE IV AR ad anni quattro di reclu-
sione, modificando conseguentemente le pene accesso-
rie e le misure di sicurezza, e confermava il resto della decisione impugnata nei confronti degli attuali imputati ricorrenti.
Su ricorso per cassazione proposto, tra all tri, da questi ultimi, la Corte Suprema di Cassazione,
con sentenza in data 31 maggio 1985, annullava con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Assise
di Appello, la sentenza impugnata nei confronti di
GG EL, per nullità del giudizio di appello,
nei confronti del detto ON, in accoglimento del suo primo motivo di ricorso;
nei confronti di EC
NA AR, nei puntix concernenti il ritenuto concor- so morale nei delitti a lei attribuiti a tale titolo,
il ritenuto tentato omicidio di GE TT, il giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee,
honchè la misura della pena;
nei confronti di Aurigem
ma SA, nei punti concernenti il giudizio di equi-
valenza tra circostanze eterogenee, la misura della pena e l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata;
nei confronti di MI LA, 12
nei punti concernenti il diniego delle circostanze at tenuanti generiche e la misura della pena;
nei con-
fronti di PI NI, nei punti concernenti il ritenuto concorso morale nei reati a lui attribuiti a tale titolo, il diniego delle circostanze attenuan ti generiche, la misura della pena e il ritenuto ten tato omicidio di GE TT;
nei confronti di
AL IA ed AN TA D'EL, nei punti concer-
nenti il ritenuto concorso morale nei reati ad esse ascritti a tale titolo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena;
nei confronti di NI PA, nei punti concernenti il ritenuto concorso morale nei reati a lui ascritti a tale titolo e il diniego delle circostanze attenuah.
ti generiche;
nei confronti di LL TO, nel punto concernente il diniego delle circostanze atte-
nuanti generiche;
nei confronti di ES PA, nel punto relativo al giudizio di equivalenza tra circo-
stanze eterogenee;
nei confronti di SS IO,
nei punti concernenti il ritenuto concorso morale.
nei reati a lui attribuiti a tale titolo, il tentato omicidio di GE TT, il diniego delle circo-
stanze attenuanti generiche e la misura della pena;
nei confronti di CC AR ON, nei punti concernenti il ritenuto concorso morale nei reati a - 13 -
lui ascritti a tale titolo, il diniego delle circostan ze attenuanti generiche e la misura della pena;
nei i
confronti di Lo UN GO, nei punti concernenti il ritenuto concorso morale nei reati a lui ascritti a tale titolo e il diniego delle circostanze attenuan ti generiche;
nei confronti di UR EL, nel.
punto concernente il diniego delle circostanze atte-
nuanti generiche;
nei confronti di NO NC,
nel punto concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche%3B nei confronti di AN RI,
nel punto concernente il giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee;
nei confronti di HE
AR IV, nei punti riguardanti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena;
nei confronti di AN CO, nei punti concer-
nenti il diniego delle circostanze attenuanti generi che e la misura della pena.
La stessa Corte Suprema, con la indicata sentenza, annullava, altresì, la decisione impugnata in ordine ai reati di uso abusivo di sigilli, falso in certificati amministrativi, danneggiamento e lesioni
personali ascritti a NO IA PI. PA (coim putato non ricorrente), EC NA AR, PI An
tonio, SS IO, CC AR ON, e
LO SI (altro coimputato non ricomente), elimi- 14
hando le relative pene di un mese di reclusione e lire 20.000 di multa, perchè estinti i detti reati per l'intervenuta amnistia di cui al D.P.R. 4.8.1978
n.413; annullava, inoltre, la stessa decisione: nei confronti di BR LO e ON PI (coimputati di ES PI, Lo UN GO, MI Lanfran
co e D'EL AL IA, in ordine ai reati di uso abusivo di sigillo, falso in certificati ammini-
strativi e, nei confronti degli ultimi cinque, anche in ordine al reato di danneggiamento, eliminando per ciascuno dei primi quattro la relativa pena di venti giorni di reclusione e per ciascuno degli altri due le relative pene di venti giorni di reclusione e lire
118.000 di multa;
nei confronti di D'EL AN TA
le NI PA in ordine al reato di uso abusivo di
sigillo, falso in certificati amministrativi e lesio
.ni personali, eliminando per ciascuno le relative pene di venticinque giorni di reclusione e lire 19.000
di multa;
nei confronti di NO NC e Mara
no RI in ordine ai reati di danneggiamento, usur-
pazione di titoli e tentata violenza privata, elimi-
nando per ciascuno le relative pene di giorni venti- diredasione too cinque e lire 19.000 di multa, perchè estinti i pre-
detti reati per amnistia.
In sede di rinvio, la terza sezione della 15
-
Corte d'Assise di Appello di Roma, con decisione in
data 30 maggio 1986, dopo avere disposto la separazio ne del procedimento a carico del ON, a motivo di potere procedere alla richiesta del P.G. di rinnova- 1
zione parziale del dibattimento ai fini del decidere sulla posizione del detto imputato, così provvedeva quanto agli imputati attuali ricorrenti, in parziale riforma della sentenza 23 novembre 1982 della Corte
di Assise di Roma: 1) dichiarava non doversi procedere nei confronti di EC NA AR relativamente ai reati di cui ai capi 14, 16 modificato, 37, 38, 40,
44 e 47 dell'imputazione perchè estinti per prescri-
zione; assolveva la detta EC dai reati di cui ai capi 12, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 39,
41, 42 e 43 per insufficienza di prove, €, con le già
concesse attenuanti generiche prevalenti sulle aggra vanti, determinava la pena, per essa, per il residuo reato continuato (capi 1 e 2 unificati, 3, 5, 7, 8, 9
18, 19, 20, 21, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 45 e 46)
in otto anni di reclusione;
2) per IG SA, precisato il residuo reato,
continuato del quale era stata dichiarata colpevole in quello di partecipazione a banda armata (capi 1 e 2
unificati), rapina, porto di armi comuni da sparo,
sequestro di persona e violazione di domicilio (capi 16 -
41, 42, 43, 44, così rettificata la erronea indicazio ne, nel dispositivo della sentenza annullata, dei ca pi 15, 16, 17), dichiarava non doversi procedere re-
lativamente alla violazione di domicilio (capo 44)
perchè, con le già concesse attenuanti generiche,
estinto per prescrizione;
conseguentemente determina-
va la pena per il residuo reato continuato (capi 1
e 2 modificati, 41, 42 e 43) in quattro anni e otto mesi di reclusione, e revocava la misura di sicurezza della libertà vigilata;
[3) Per MI LA, concesse per tutti i rea ti le attenuanti generiche equivalenti alle aggravan-
ti contestate, dichiarava non doversi procedere rela-
tivamente al reato di furto di cui al capo 47 perchè
estinto per prescrizione, e determinava la pena per il reato residuo continuato (capi 1 e 2 unificati, :
3, 5, 9, 25, 27, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 55 modi ficato, 56 e. 59) in ami otto di reclusione;
4) per PI NI, rettificato nei suoi confron ti il dispositivo della sentenza annullata, con l'age giunta a pag.180, conformemente al dispositivo letto in udienza, della proposizione "per PI NI
in anni tredici di reclusione e lire 600.000 di multa"
concedeva per tutti i reati le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e, conseguen- 17
temente, dichiarava non doversi procedere relativamen te ai reati di cui ai capi 14, 16 modificato, 37, 38,
.40, 44 e 47, perchè estinti per prescrizione%;B lo as-
solveva dai reati di cui ai capi 3, 5, 9, 18, 19, 20,...
21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 39, 41, 42 e 43 per in-
sufficienza di prove, e determinava la pena per il residuo reato continuato (capi 1 e 2 unificati, 12,
13, 15, 17, 31, 32, 33, 34, 35, 45, 46 e 4è) in anni
-
lotto di reclusione.;.
(5) per ES PI, dichiarava non doversi procede re nei suoi confronti per i reati di violenza priva-
ta e furto di cui ai capi 38 e 47, perchè, con le già concesse attenuanti generiche, erano estinti per prescrizione, determinando la pena per il residuo reato continuato (capi 1 e 2 unificati, 3, 5, 9, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 45 e 46).
in quattro anni di reclusione;
6) per D'EL AL IA, rettificata la sentenza annullata nel senso che il dispositivo relativo a detta imputata, deve leggersi, secondo il testo letto in udienza: "determina la pena in anni quindici di reclusione e lire 800.000 di multa", la assolveva dai reati di cui ai capi 3, 5, 9, 60, 61, 63, 64, 66,
67, 68, 69, 71, 95, 96 e 97 per insufficienza di prove,
e determinava la pena per il reato residuo continuato - 18 ww w
(capi 1 e 2 unificați) in anni dieci di reclusione;
7) per D'EL AN TA, rettificato nei suoi con-
fronti il dispositivo della sentenza annullata, che deve leggersi, conformemente al dispositivo letto in udienza: "per D'EL AN TA, assolta la stest sa per non avere commesso il fatto dai reati di cui ai capi 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
28, 29, 30 e 38, determina la pena in anni undici e mesi sei di reclusione e lire 300.000 di multa", dichia chiarava no doversi procedere nei suoi confronti re-
lativamente al reato di danneggiamento di cui al capo 30, perchè estinto per l'amnistia concessa con
--
D.P.R. 4.8.1978, n.413; la assolveva dai reati di cui ai capi 3, 5, 9, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40,
41, 42, 43 e 44 per insufficienza di prove, determi-
nando la pena per il residuo reato continuato (capi
1 e 2 unificati, 15, 16 modificati e 17) in otto anni di reclusione;
8) per SS IO, lo assolveva dai reati di cui ai capi 3, 5, 9, 20, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 per insufficienza di prove,
determinando la pena per il residuo reato continuato
(capi 1 e 2 unificati, 12, 13, 14, 15, 16 modificato,
17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28 e 29) in nove anni di reclusione;
19
9) per CC AR ON, rettificato nei suoi confronti il dispositivo della sentenza annullata,
da leggersi, conformemente al dispositivo letto in udienza, "per CC ON in anni quindici di reclusione e lire 800.000 di multa" la assolveva dai '
reati di cui ai capi 3 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, mo 2
dificato, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 38 e 39 per insufficienza di prove, e determinava la pena per il residuo reato continuato (capi 1 e 2 unificati, 18,
19, 20, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43 e
44) in nove anni di reclusione;
10) per NI PA, lo assolveva dai reati di cui ai capi 5, 9, 15, 16 modificato, 17, 39, 40, 41, 42,
43 e 437 per insufficienza di prove, determinando nei suoi confronti la pena per il residuo reato con-
tinuato (capi 1 e 2 unificati, 3, 31, 32, 33, 34, 35
e 37) in nove ami di reclusione;
11) per Lo UN GO, lo assolveva dai reati di cui ai capi 3, 5, 9, 50, 51, 53, 54, 55, 56 e 59
per insufficienza di prove, determinando la pena per il residuo reato continuato (capi 1 e 2 unificati, 7
e 8) in nove anni di reclusione;
(12) per LL TO, dichiarava non doversi pro cedere nei suoi confronti per i reati di falso di cui ai capi 10 e 11 perchè estinti per l'amnistia - 20
concessa con il D.P.R. 4.8.1978, n.413, determinando la pena per il residuo reato continuato (capi 7 e 8)
in sei anni e due mesi di reclusione;
13) per UR EL, riduceva la pena per il re-
siduo reato continuato (capi 73 e 74) in anni sei di reclusione e lire 400.000 di multa;
14) per GG EL, lo assolveva dai reati ascrit tigli (capi 78, 79 e 80) per insufficienza di prove;
15) per NO NC, concesse per tutti i rea ti le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti,
dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti relativamente ai reati di cui ai capi 97, 101, 104
e. 105 perchè estinti per prescrizione, determinando la pena per il residuo reato continuato (capi 81, 82,
184, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100,
103, 106, 107, 108, 110, 111 parte e 112) in dieci anni di reclusione;
.
16) per AN RI, dichiarava non doversi procede-
re nei suoi confronti relativamente ai reati di cui
Lai capi 97, 101, 104 e 105 perchè estinti per prescri zione;
inoltre, dichiarate prevalenti sulle aggravan ti le concesse attenuanti generiche, determinava la pena per il residuo reato continuato (capi 81, 82,
184, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100,
103, 106, 107, 108, 110, 111 parte e 112) in sei an 21
ni di reclusione;
17) per HE IV AR, rigettava le residue richieste di concessione delle attenuanti generiche e riduzione della pena;
18) per AN CO, concedeva le attenuanti generi che prevalenti sulle aggravanti e determinava la pe=
na per il residuo reato continuato (capi 114, 115 e
116) in sei anni e due mesi di reclusione, conferman-
do per i restanti punti, sui quali vi era stato annul lamento con rinvio, la sentenza appellata.
Avverso la predetta sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione EC NA AR, IG-
SA, MI LA, PI NI, ES
PI, D'EL AL IA, D'EL AN TA, Fa-
lessi IO, CC AR ON, NI PA,
Lo UN GO, LL TO, UR EL,
GG EL, NO NC, AN RI,
HE IV AR e AN CO.
ES PI, SS IO e GG Raf
faele non presentavano i motivi a sostegno del ricorso.
HE IV AR dichiarava di rinunzia re al proprio ricorso.
Gli altri ricorrenti deducevano motivi che si riportano rispettivamente per ciascuno nella par-
te che segue riguardante la motivazione della decisione. - 22
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di ES PI, SS IO, GG EL,
HE IV AR e CC AR ON.
I primi tre, come si è visto, non hanno presentato i motivi a sostegno della impugnazione nei modi e nei termini prescritti, a pena d'inammis-
sibilità, dagli artt. 201 e 529 c.p.p.
La HE IV AR ha rinunciato alla impugnazione..
CC AR ON ha denunziato vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine al-
la sua ritenuta responsabilità, al diniego delle at-
Itenuanti generiche e alla entità della pena, soste-
nendo, ma solo in modo del tutto generico e apoditti-
Ico, senza, cioè, esporne le ragioni critiche specifi- camente, che la Corte d'Assise d'Appello avrebbe dovuto rivalutare tutti gli elementi che erano stati trascurati dai primi giudici per la partecipazione,
Friducendo la pene semplicemente e confermando il di-
niego delle attenuanti generiche.
Per contro, i motivi a sostegno dell'impu-
gnazione devono essere esposti, a pena di inammissi bilità (art.201, 770 comma, c.p.p.) specificamente,
e cioè devono consistere nella indicazione chiara - 23
di una determinata censura avente ad oggetto il prov-
vedimento impugnato nel suo complesso o una parte di esso, nonchè nella indicazione, sia pure sintetica-
mente completa, delle ragioni di fatto e di diritto
su cui si intende fondare la censura.
Quanto agli altri ricorrenti si osserva: 1) EC NA AR e IG SA deducono con quattro motivi, rispettivamente la nullità della ordinanza dibattimentale del 12 maggio 1986 con la quale è stata respinta la eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio delle imputate per mancanza di motivazione, per non avere confutato
- le eccezioni e i rilievi degli altri così si assume difensori;
in subordine, la detta ordinanza sarebbe apodittica non essendosi tenuto conto che la vocatio
in jus era stata fatta per il giudizio d'appello in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione, CO-
sì creandosi incertezza sul titolo del reato e sui fatti che avevano determinato l'imputazione (art. 412
in relazione all'art.517 c.p.p.); la nullità ex art.
' e 545, о1 com., 544, 5° com. c.p.p. della sentenza impugnata, per avere giudicato su reati che erano stati ritenuti di partecipazione a titolo di concorso
morale per la EC e sui quali era ormai inter-
venuta la res judicata;
la nullità ex art. 475, n.3 1 - 24
c.p.p., per la EC, che, nella puntuale applicazio ne dell'art.479 c.p.p., avrebbe dovuto esse re assolta con formula piena dai reati attribuitile a titolo di concorso morale, nell'assenza di qualsivoglia prova attestante la sua relativa responsabilità; la viola-
zione dell'art. 133 c.p., per non avere la Corte di merito in sede di rinvio applicati i criteri dettati da detta norma e secondo i criteri indicati dal Supre
mo Collegio nella determinazione della pena per en-
trambe le imputate, nonchè nel giudizio di comparazio ne delle circostanze eterogenee per la sola IG.
_La censura circa la nullità del decreto di citazione a giudizio è infondata.
Invero, la Corte d'Assise d'Appello ha,
con sufficiente e adeguata motivazione, respinta la eccezione suddetta, superando sul piano sostanziale e integrale la questione relativa alla vocatio in jus e alla sua delimitazione così come era stata sol levata dalla difesa delle predette imputate e dai difensori di altri coimputati (D'EL AL IA,
D'EL AN TA e Lo UN GO). In partico-
lare la detta Corte di merito ha confutato, con ragio namento logico ed esatto, globalmente ogni utile ri-
lievo difensivo, ritenendo legittimamente la esisten-
.za di una regolare costituzione del rapporto proces-. - 25
suale, attesa la rituale vocatio in jus per il giudi-
zio in sede di rinvio, pur con la mera indicazione dei capi di imputazione antecedentemente fatta, prima,
cioè, del parziale annullamento con rinvio della Cor-
.
1
te Suprema di Cassazione, dovendosi effettivamente ritenere implicita, nel richiamo fatto della senten-
za di primo grado e nella legge (artt.544, 5° comma, le 545 c.p.p.), la limitazione del nuovo giudizio di appello sui soli punti che erano stati oggetto dello annullamento, e non potendosi, per ciò, ritenere la sussistenza di una incertezza sui titoli di reato e sui fatti che ne avevano determinato l'imputazione.
Infondata è anche la censura secondo cui i giudici in sede di rinvio avrebbero giudicato fuori dei limiti consentiti dagli artt.544 e 545 c.p.p., e cioè su reati che erano stati ritenuti sussistenti nel giudizio per il quale era intervenuto l'annulla-
mento parziale da parte del Supremo Collegio e nel quale la EC era stata ritenuta responsabile a titolo di concorso morale.
Si sostiene, in definitiva, che i giudici di merito in sede di rinvio non avrebbero potuto ri-
tenere altri fatti di partecipazione diretta a carico
dell'imputata, relativamente ai "reati fine" commessi dal gruppo romano della banda armata, al di fuori 26
idi tre specificati delitti e che l'avere ritenuto altri reati, oltre quelli enunciati, costituiva una illegittima mutazione di talune valutazioni di fatto che avrebbero dovuto rimanere immutate in forza di giudicato.
Rileva la Corte, però, che diversamente dall'assunto difensivo, i giudici in sede di rinvio hanno legitti-
mamente operato.
Invero, la indicazione di tre specifici delitti, ritenuti provati da partecipazione diretta nella sentenza annullata, considerata legittima sul punto dal Supremo Collegio - che ha proceduto all'an-
nullamento delle statuizioni su quei reati per i qua li la responsabilità era stata affermata a titolo di concorso morale
- costitusi ce un limite, per la in-
tangibilità del giudicato, soltanto sulla responsabi lità di quei delitti già ritenuti sussistenti per partecipazione diretta o materiale, non già per il nuovo giudizio sugli altri reati.
Per questi ultimi, infatti, l'annullamento era stato disposto sulla base del difetto della moti-
vazime, in base all'affermato principio che la sola appartenenza all'associazione incriminata, ed anche la eventuale previsione del "reato fine", sono di
per sè inidonee a fare ritenere la responsabilità -€27
del singolo associato rimasto estraneo alla ideazione e alla esecuzione del reato fine, in mancanza di una
prova sicura circa il suo volontario apporto causale alla commissione del fatto, sia pure sotto forma di istigazione o di agevolazione causale rilevanti ri-
spetto alla realizzazione dello stesso reato fine,
giacchè, per la sussistenza del dolo di partecipazione,
non basta la semplice consapevolezza di concorrere alla altrui azione criminosa, ma occorre la volontà.
di contribuire con il proprio operato alla verificazio me del fatto.
E, però, il giudice di rinvio è tenuto a rispettare la sentenza di annullamento solo per ciò
che concerne le questioni di diritto deciso e non
per quelle che attengono alle questioni di fatto, in riferimento alle quali egli conserva piena autonomia nei poteri di indagine e di valutazione dei dati proba-
tori acquisiti ai fini della libera ed incondizionata formazione del proprio convincimento.
Per vero, i limiti attribuiti al giudice di rinvio hanno una diversa estensione a seconda che la sentenza di annullamento, la quale ha disposto il rin-
vio, abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto oppure l'abbia ac-
colto per omessa, insufficiente
° contraddittoria MO- 1 28 I
tivazione.
In quest'ultima ipotesi, in cui la sentenza di appello sia stata annullata per vizi di motivazio- ne, il giudice di rinvio si sostituisce al gidice che aveva pronunciato la sentenza annullata con tutti i poteri che a quest'ultimo competevano, salvo le limi tazioni previste dalla legge, integrando quella parte della precedente sentenza che sia rimasta valida. Ne deriva che nel caso in esame i giudici di merito in sede di rinvio ben potevano e dovevano,
liberamente, valutare gli elementi probatori acquisi+ ti relativamente a tutti quei reati per i quali la responsabilità era stata ritenuta a titolo di concor
so morale, apprezzando tutti quegli elementi dai qua-
li poteva sicuramente ricavarsi un volontario apporto causale alla commissione del fatto.
Circa il dedotto difetto di motivazione sul la sua ritenuta responsabilità, poi, la ulteriore partecipazione diretta della EC è stata afferma ta con ragionamento logico e corretto per i reati
(concernenti le armi ed il materiale logistico di cui ai capi 3, 5 e 9 della originaria rubrica e per ia ra pina in danno dell'armeria Maioni, di cui ai capi 18
e 19, sulla base della prova acquisita che costei era la contitolare ed aveva la piena disponibilità 29
del casale di Piani del Vescovio, ed aveva confessato la formazione dell'arsenale in tale casale (confessio ne convalidata dalle dichiarazioni dei coimputati
ON), nonchè sul valido rilievo, quanto alla rapit na in danno del Maioni, che la stessa imputata aveva ammesso di avervi partecipato contemporaneamente ad altra rapina in danno di GI (per l'una material mente e per l'altra deliberativamente) "perchè psico logicamente non si poteva sottrarre".
Quanto all'assoluzione della EC con formula ativa per altri reati (tentato omici-
dio GE, sequestro di persona alla Federcalcio,
attentati IE- Maraldi, danneggiamento al Centro
Calcolo Interfacoltà dell'Università di Roma, attenta to a "Radio Radicale", rapina Di Giesi), questa Corte Osserva come essa sia stata adottata legittimamente dai giudici di merito sul rilievo della sussistenza degli elementi processuali costituiti dal fatto che l'imputata era stata organizzatrice della banda e del covo con raccolta di armi e materiale strategico, va le a dire di elementi probatori che se erano inidonei
a farne ritenere la responsabilità, tuttavia giustifi cavano un ragionevole dubbio circa il suo contributo
deliberativo ed organizzativo..
L'applicazione della formula assolutoria 30
per insufficienza di prove, infatti, è legittima al-
lorquando elementi di prova od indizi storicamente certi - come nella fattispecie -, versati nel proces So, siano incompleti o comunque consentano plurime
о non univoche interpretazioni, così ingenerando nel giudice un ragionevole dubbio fondato su obiettivi o logici fattori processuali,
I giudici di merito, pertanto, non hanno adottato la formula dubitativa per l'assoluzione del la EC sulla base di un fattore psicologico, ma su elementi obiettivi di incertezza rappresentati,
come si è visto, dalla circostanza che costei era stata la organizzatrice della banda (che aveva opera to su tutto il territorio nazionale, pur se comparti-
mentata a gruppi) ed aveva formato il covo di raccol ta delle armi e del materiale strategico con cui i
vari partecipanti operarono nella realizzazione dei singoli episodi criminosi.
Le doglianze sulla determinazione della pena, per entrambe le imputate, e quella relativa
+
al giudizio di comparazione delle circostanze etero genee in riferimento alla sola IG, per la quale è stato confermato il giudizio di equivalenza sono parimenti destituite di fondamento.
Invero, i giudici di merito hanno fatto 31 -
corretta applicazione dei principi richiamati al ri-
guardo dal Supremo Collegio, avendo, con ragionamen to logico e adeguato, proceduto alla determinazione della pena e alla comparazione delle circostanze ete-
rogenee con riferimento globale agli elementi indi-
cati dall'art.133 c.p. e ritenendo, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, che gli elementi soggettivi e quelli oggettivi concernen}
ti la fattispecie implicitamente ritenuti prevalenti),
erano inidonei a fare desumere una ridotta pericolo-
sità al fine di una riduzione ulteriore della pena,
per tutte e due le imputate, ed a condurre ad un giu-
dizio di prevalenza delle circostanze attenuanti per la IG, che aveva negato ogni addebito fino al giudizio di secondo grado, pur tenendosi conto del ri-
fiuto di costei alla esecuzione materiale dell'atten- tato Morgera e alla sua limitata partecipazione alla attività della banda armata.
Il ricorso delle predette imputate va, quin di, respinto, con le conseguenze di legge.
EC NA AR, ha, tuttavia, chiesto nel termine prescritto l'applicazione dei benefici di cui :
alla legge 18 febbraio 1987, n.34, e,per tale effetto,
ha reso la dichiarazione di avere definitivamente ab-
bandonato la organizzazione terroristica ed eversiva, :
- 32
-
di ammissione delle attività effettivamente svolte e di ripudio della lotta armata e dei principi di sovve r fol.6 fasc.P.G. allegato). sione prima propugnati (ved.
Questa Corte, ritenuta la sussistenza degli elementi necessari ai fini dell'accoglimento della predetta istanza secondo le norme della legge n.34
del 1987, diminuisce la pena inflitta con la senten-
za impugnata alla EC nella misura di un quarto.
ai sensi dell'art.2, lett.b) della citata legge.
2 - MI LA denunzia la nullità della sen tenza impugnata per inosservanza di disposizioni ri guardanti la difesa (art.185, comma 1° n.3, c.pp)..
in quanto la ordinanza con cui veniva disposta la se parazione del procedimento nei riguardi dell'imputato
ON AN, emessa congiuntamente alla decisione
30 maggio 1986, era stata resa senza che sul punto for pero state sentite le parti;
inoltre, lamenta vio-
lazione di legge in ordine al giudizio di comparazio fra circostanze eterogenee e alla determinazione ne della pena, e si duole della dichiarata inammissibi-
lità della questione di legittimità costituzionale dell'art.81, comma 2° c.p., in relazione agli artt.
3 e 25 della Costituzione.
Le prime tre censure sono infondate e vanno disattese. 33
Invero, l'ordinanza con la quale è stata disposta la separazione del procedimento a carico del coimputato
ON AN è pienamente legittima.
Deve rilevarsi, infatti, che l'ordinanza con la quale si dispone la separazione dei procedimenti, ai sensi dell'art 414 c.p.p., ha carattere meramente ordina-
torio ed è affidata nella sua emissione alla discre zionalità del giudice, per cui non è suscettibile di gravame, stante il principio di tassatività del mez-
zo d'impugnazione previsto dall'art.190 c.p.p. (Cass.,
Sez.1, 18.5.1983, ric. Von Arb ed altri;
idem, Sez.
III, 9.11.1983, ric. Iacchini ed altri).
Per altro, nel caso in esame la ordinanza
○ di separazione dei giudizi è stata resa congiuntamen-
te alla sentenza, dopo che il P.M. e le parti erano stati sentiti conclusivamente su tutta la tematica del processo, che comprendeva, implicitamente nella;
richiesta del P.M. di rinnovazione parziale del dibat timento sulla posizione del solo ON AN, anche la questione relativa alla possibilità di trattare separatamente il procedimento nei confronti di questo ultimo, potendosi definire prontamente il giudizio nei confronti degli altri imputati. Quanto alle censure concernenti il giudizio di comparazione delle circostanze eterogenee e la de 34
terminazione della pena, la Corte di merito ha rico-,
nosciuto al detto imputato le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle aggravanti con-
testate, ed ha proceduto, con ragionamento adeguato e corretto, alla determinazione della pena, coerente mente al principio enunciato dal Supremo Collegio in sede di annullamento con rinvio, e cioè con riguardo a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi concernen ti la gravità del reato e la capacità a delinquere dell'imputato.
Invero, i giudici di merito hanno legittimamente e motivatamente considerato la sussistenza, per l'imputa to, di precedenti giudiziari (art.133, 2° comma n.2,
c.p.) definiti "pessimi" e il fatto che il MI
era risultato già coinvolto per fatti di terrorismo,
per i quali era stato condannato quale esponente di un'altra banda, nonchè il numero e la natura dei rea
ti addebitatigli (fra i quali due rapine), ed hanno tenuto conto positivamente della confessione di buona parte delle proprie responsabilità, riconoscendo proprio per quest'ultimo comportamento le attenuanti generiche, ma hanno ritenuto, tuttavia, le dette!
attenuanti equivalenti alle aggravanti ed hanno gra-
duato la pena in concreto con legittimo riguardo alla tardività e alla parzialità delle ammissioni fatte. 35
Il giudice, invero, nell'esercizio del suo
potere discrezionale, ai fini del giudizio di compara-
zione delle circostanze eterogenee, può tenere conto
delle modalità con cui si è estrinsecata la confessio ne del giudicabile, soprattutto con riguardo alla tardività rispetto al procedimento penale diretto al l'accertamento della verità e alla parzialità delle ammissioni.
In particolare, poi, per la determinazione della pena i giudici hanno considerato adeguatamente e correttamente la gravità dei fatti in concreto,
trattandosi di "una banda che agì pericolosamente e violentemente su tutto il territorio nazionale per lungo tempo, con una progressione di criminalità sem pre maggiore ed una penetrazione culturale ed ideolo gica di notevole entità"
Circa la questione di legittimità dell'art.81, comma
2°, .p. .D., infine, correttamente i giudici di merito hanno rilevato che in sede di rinvio essi erano investi ti esclusivamente dei punti per i quali la sentenza dei giudici di appello era stata annullata, dovendosi ritenere passati in giudicato tutti gli altri punti,
compresi quelli relativi alla sussistenza della conti nuazione per i reati per i quali è processo con altri commessi dallo stesso imputato e giudicati in altra 36
sede.
Invero, i limiti della cognizione specifica ed essenziale devoluta ai giudici di merito a seguito dell'annullamento con rinvio non concernono la ques stione della continuazione menzionata, essendo inter venuto l'annullamento nei confronti del MI esc sivamente sul diniego delle circostanze attenuanti ge neriche e sulla misura in concreto della pena per i reati oggetto del presente procedimento.
Anche il MI, ha chiesto, nel termine prescritto, l'applicazione dei benefici di cui alla legge 18 febbraio 1987, n.34, rendendo poi, a tale effetto, la dichiarazione di abbandono definitivo dei gruppi terroristici ed eversivi, di ripudio della violenza come metodo di lotta politica e di piena ammissione delle responsabilità in ordine agli episo di di cui al presente processo (ved.fasc. P.G., fol. 4):
Poichè ricorrono le condizioni e gli ele-
menti necessari per l'accoglimento della predetta istan za, questa Corte procede alla diminuzione della penal inflitta al MI con la impugnata sentenza nella
I misura di un terzo, ai sensi dell'art. 2, lett. b) del la citata legge n.34 del 1987.
13 PI NI lamenta vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata dichiarazio 37
ne di prevalenza delle attenuanti generiche sulle ag-
gravant ti contestate.
La doglianza è destituita di fondamento.
Invero, i giudici di merito hanno ritenuto la equivalenza nella comparazione delle circostanze.
eterogenee con motivazione congrua e corretta, immu-
ne da vizi logici e giuridici.
Sta di fatto che i detti giudici, in coe- irenza con il principio indicato dalla Corte Suprema
di Cassazione nella sentenza di annullamento sul pun-
to, hanno valutato positivamente la intervenuta -con fessione ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, ma hanno ritenuto di non potere andare
Coltre il giudizio di equivalenza con le aggravanti,
sul rilievo che il "bilanciamento" era basato sulla circostanza che l'imputato si era reso responsabile dei fatti delittuosi più gravi commessi in concreto
:
dalla banda, mentre la confessione e la dissociazione erano intervenute tardivamente..
La motivazione, se pure sintetica, ha avuto riguardo agli elementi oggettivi e soggettivi implici tamente ritenuti prevalenti ed è legittima perchè
le modalità della confessione possono essere valutate dal giudice ai fini del giudizio di comparazione fra come si è già detto a proposicircostanze eterogenee, - 38
-
to del ricorso del coimputato MI.
Il PI ha ugualmente chiesto, nel termine prescrit to, l'applicazione dei benefici di cui alla legge
18 febbraio 1987, n.34, ed ha al riguardo reso la dichiarazione di ammissione delle proprie responsabi lità in ordine agli episodi criminosi di cui al pre-
sente procedimento, nonchè di abbandono definitivo.
di gruppi terroristici ed eversivi exdel ripudio alla violenza come metodo di lotta politica (ved.fasc.F.G.,
fol.22).
Poichè ricorrono le condizioni e gli ele-
menti necessari per l'accoglimento della predetta istanza, questa Corte procede alla diminuzione della pena inflitta al detto imputato con la impugnata sentenza nella misura di un quarto, ai sensi dello art.2 lett.B della citata legge 18 febbraio 1987,
n.34.
4 - D'EL AL IA, D'EL AN TA e
NI PA deducono, con motivi presentati congiun.
tamente, vizi di motivazione della sentenza impugna-
ta sul diniego delle attenuanti generiche, che si afferma basato erroneamente su una critica negativa del loro comportamento processuale, su una diversità.
di trattamento con altri coimputati, particolarmente. con Manni Franco, e sulla mancata applicazione delle - 39
direttive enunciate dalla Corte Suprema di Cassazione.
Tutte le suddette censure sono infondate e vanno, quindi, disattese.
Invero, i giudici di merito hanno negato le attenuanti generiche coerentemente con gli enuncia ti della sentenza di annullamento con rinvio.- tenendo conto, cioè, sia degli elementi oggettivi che_di_ quelli soggettivi indicati dall'art. 133 c.p,C.R.A. ed
il relativo giudizio rapportato a ciascuno dei detti imputati è scevro di vizi logico-giuridici.
Infatti, per D'EL AL IA i giudici hanno avuto riguardo alla particolare gravità del fatto dovuta alla posizione di preminenza rilevante di costei in seno al sodalizio criminoso e nell'atti vità della organizzazione delittuosa, nonchè alla ca pacità a delinquere dell'imputata globalmente consi-
derata nella condotta antecedente, contemporanea e successiva al reato, desunta anche dalla adesione,
oltre che alla U.C.C., ad altra organizzazioni terro ristiche.
Per D'EL AN TA i giudici di merito sono pervenuti alla decisione del diniego delle atter nuanti generiche in considerazione della ritenuta no-
tevole gravità oggettiva det dell'attività di costituzione e organizzazione della U.C.C. svolta 40
dall'imputata, e dei delitti connessi, nonchè della condotta da costei realmente tenuta nella consumazio ne dei reati e successivamente, che ne dimostravano la pericolosità persistente.
Anche tale motivazione è congrua e corretta,
esendosi avuto riguardo nel decidere agli elementi soggettivi e oggettivi dell'art.133 c.p., ritenuti.
prevalenti, e in particolare alla reale condotta.
dell'imputata.
Quanto a NI PA, infine, le attenuan ti generiche sono state negate con riguardo espresso alla gravità dei fatti, desunta specificamente, oltre che dalla natura e pericolosità della organizzazione
U.C.C., dal fatto che il detto imputato era stato uno dei frequentatori del covo dove erano nascosti armi e materiale logistico per la banda, nonchè alla elevata capacità a . delin ere del Lapponi, dedottaперег dal suo comportamento successivo al reato, per essere
stato trovato in possesso di documentazione eversiva quando era ormai lontano dalla militanza nella U.C.C.
e per avere, nel corso dei vari processi che lo hanno riguardato, negato le sue evidenti responsabilità.
Il diritto alla menzogna, riconosciuto allo imputato dal vigente ordinamento processuale, inveroi,
non esclude, allorquando tale diritto venga esercitita. 41 -
to, valutazioni negative, soprattutto quando, come
nel caso in esame, la menzogna sia considerata insie
-
me ad altri elementi di significato negativo per lo imputato, ai fini del diniego delle attenuanti gene-
riche (v.Cass.Sez.I, 16.5.1985, proc.Vitale ed altri).
D'EL AN TA e NI PA hanno anch'essi fatto, rispettivamente istanza, nel termine prescritto, di concessione dei benefici previsti dal la legge 18 febbraio 1987, n.34, ed hanno, poi, di-
chiarato entrambi di ammettere la propria responsabi lità per i fatti commessi, di avere definitivamente abbandonato qualsiasi organizzazione terroristica o eversiva e di ripudiare la violenza come sistema di lotta politica (ved. risp. fasc. P.G. fol.23 e fol.6).
Poichè ricorrono le condizioni e gli ele-
menti necessari per l'accoglimento delle istanze di questi due ultimi imputati, questa Corte procede alla diminuzione della pena loro inflitta con la sen-
tenza impugnata nella misura di un terzo sia per la
D'EL AN TA, sia per NI PA, ai sensi dell'art. 2, lett.B) della legge n.34 del 1987.
5 LL TO lamenta vizi di motivazione in..
ordine alla quantificazione della pena, per non averla i giudici di merito ridotta nel massimo in relazione alle riconosciute attenuanti generiche e alla norma : 42
di cui all'art.56 c.p.
La doglianza è infondata, perchè l'applica-
zione delle attenuanti generiche e/o dell'art. 56 c.p anche diminuendo la pena, non devono necessariamente incidere nella diminuzione al massimo previsto dalla legge e il loro riconoscimento non costituisce un presupposto di applicazione inderogabile del minimo.
della pena edittale.
L'imputato, invero, non ha diritto a veder si irrogata. o. diminuita la pena rispettivamente nel minimo o nel massimo edittale ed anzi, quando la pena stessa è contenuta nei limiti medi, la relativa pronuncia non abbisogna di particolare. motivazione.
essendo sufficiente il semplice richiamo alla norma di cui all'art.133 c.p. od a criteri di sufficienza
→ di equità.
Per il LL, poi, il giudizio di compa razione delle circostanze eterogenee è stato risolto in senso di prevalenza delle concesse attenuanti proprio per contenere la pena in giusti limiti rispet to a quella degli altri imputati.
La motivazione adottata, pertanto, è immu ne da vizi logico-giuridici.
- AN CO lamenta la mancanza di motivazione 5
circa la quantificazione della pena per la continua- - 43
zione e circa la conferma nel resto della impugnata sentenza. Tale censura non ha pregio, perchè, come si è detto a proposito del ricorso del LL,
quando la pena è contenuta nei limiti medi, la relati va pronuncia non ha bisogno di motivazione particola-
re, essendo sufficiente il semplice richiamo alla norma dell'art.133 c.p. od a criteri di sufficienza e di equità, com'è stato nella fattispecie per la quale si è fatto espresso riferimento ad un adegua-
mento della pena per fini di giustizia (comparativa e di ridimensionamento) nella sua determinazione globale. Il che vale anche per la determinazione del 1
l'aumento per la ritenuta continuazione, che è stato
: correttamente apprezzato e valutato con il richiamo globale ai suddetti criteri di "adeguatezza" per mo-
tivi di giustizia comparativa e di ridimensionamento.
Ciò detto, va rilevato che D'EL AL
IA, LL TO e AN CO hanno chiesto ugualmente l'applicazione dei benefici della legge sopravvenuta 18 febraio 1987, n.34..
Riguardo a questi ultimi tre imputati, però,
le rispettive istanze non risultano corredate dalle
dichiarazioni da rendere ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della citata legge n.34 del 1987 ed abbi- + 44
sognano di accertamenti di merito in ordine alla sus sistenza degli elementi necessari per il riconosci-
mento degli invocati benefici.
Per tali accertamenti la sentenza impugna ta va annullata nei confronti di tutti e tre i pre-
detti ricorrenti (D'EL AL IA, LL OA RT e AN CO), limitatamente alla misura della pena loro rispettivamente inflitta per l'appli→
cabilità agli stessi dei benefici di cui alla legge n.34/1987, connrinvio ad altra sezione della Corte
d'Assise di Appello di Roma (ved: Sez.I, 9.4.1987,
ric. Angelini ed altri). 7- Lo UN GO denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sua assoluzione per insufficienza di prove in relazione ai reati di cui ai capi 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 3,4,5 e 6,
reati per i quali in primo grado la responsabilità
era stata ritenuta a solo titolo di concorso morale;
nonchè in ordine alla mancata concessione delle at tenuanti generiche.
Le censure sono destituite di fondamento e vanno rigettate.
Innanzitutto, come rilevato dai giudici di merito, per quanto riguarda i reati relativi alle armi e al materiale logistico della banda (capi 45
3, 4, 5 e 6) la responsabilità dell'imputato era sta ta desunta solo in parte in base alla dichiarata ed accertata qualità di costui quale costitutore ed or-
ganizzatore della U.C.C. nel meridione di Italia,
esendosi evidenziato che egli doveva risponderne an-
che per la sua diretta partecipazione alltentativo di sequestro AM, che prevedeva la utilizzazione delle armi, del materiale logistico e del covo di
Piani di Vescovio, come prigione dell'ostaggio.
In sede di rinvio, peraltro, i giudici di merito hanno tenuto ferma la condanna per i reati di cui ai capi 4 e6, ond'è che la assoluzione con formula dubitativa non riguarda i detti reati. I los
Circa la formula del dubbio, poi, essa, an che se espressa in forma sintetica, è stata adottata con motivazione congrua e corretta in base al rilievo che il Lo UN era fortemente indiziato per l'accer.
tato suo ruolo di costitutore ed organizzatore delle
U.C.C. e di avere direttamente partecipato al tentativo del sequestro AM.
L'assoluzione con formula dubitativa, invero,
può essere fondata su indizi, qualora forniscano incompleti elementi di accusa, in quanto il convin-
cimento del giudice, oltre che su prove dirette, può- basarsi anche su prove indirette-o-critiche, purchè¨ 46
queste ultime, che consistono in indizi o presunzio ni, siano fornite di determinati requisiti, e cioè:
la esistenza di fatti indizianti, la loro univocità,
e il loro confluire in una unica direzione.
Pertanto, la sentenza del giudice che as-
solve per insufficienza di prove, è legittima allor-
quando gli elementi di accusa non siano del tutto svalutati, ma ne sia soltanto attenuataela efficacia probatoria in seguito alla valutazione critica dello stesso giudice.
Le attenuanti generiche sono state negate in base all'esame di elementi sia soggettivi che oggettivi ritenuti prevalenti, quali la gravità dei fatti de-
sunta dalla posizione di preminenza dell'imputato per la formazione della U.C.C. nel meridione d'Italia
e le modalità del tentato sequestro AM, e la pericolosità sociale dello stesso imputato desunta non solo dalla sua latitanza - di per sè sola inido-
nea a legittimare il diniego delle generiche atte nuanti - ma anche dalla mancanza di qualsiasi indi-
zio di ravvedimento, cui nella fattispecie di con-
dotta terroristica e sovversiva motivatamente è sta-
to dato significato negativo.
La detta motivazione è immune da vizi logico-giuri-
dici ed in particolare scevra da contraddizione, FT
ر الأمن
atteso che il vizio di contraddittorietà della sen-
tenza sussiste solo allorchè non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordi ne ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti ov.
Vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte vero dispositiva della decisione, Il che, come si è visto non ricorre nel caso in questione. 8 UR EL deduce vizi di motivazione e vio-
lazione di legge sul diniego delle attenuanti generiche.
Le censure sono destituite di fondamento e vanno respinte.
Il diniego delle circostanze attenuanti ge-
neriche è basato, invero, anche per il detto imputato su elementi sogettivi ed oggettivi, come indicato dal :
CollegiSupremo Collegio, e cioè sul rilievo della natura e delle modalità del fatto, costituito dalla rapina com messa a Napoli al Banco di Roma con relativo porto illegale di armi, ed in considerazione della pericolo sità del reo, desunta dal comportamento processuale.
sempre negativo di ogni responsabilità (sul punto si veda quel che è detto a proposito di NI PA),
nonostante l'evidenza della prova, nonchè dal ruolo,
anche organizzativo, da lui avuto nel delitto, e dalla
frequentazione di elementi al vertice della U.C.C.
Ai fini della concessione o del diniego - 48
-
delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito, infatti, per giustificare il corretto uso!
del potere discrezionale affidatogli dalla legge,
è tenuto soltanto ad indicare l'elemento a gli elemen ti, sia soggettivi che Aggativi, che ritiene prevalen ti e decisivi, rimanendo gli altri indicati dallo art.133 c.p. superati, anche implicitamente. Per il diniego delle dette attenuanti, poi, il giudice ben può assumere la pericolosità concretamente dimostra-
ta dall'imputato con il persistere da parte di costui nella frequentazione di elementi di una organizzazio ne terroristica e/o eversiva, escludendo tale condot ta ogni più benevola prognosi di positiva evoluzione.
della personalità...
9 - NO NC deduce violazione di legge,
per essere stato il processo celebrato senza che fosse stata disposta la sua traduzione in udienza,
e, quindi, la nullità del processo e della sentenza impugnata.
La censura è infondata, perchè, diversa-
mente da quel che si assume nei motivi di impugnazio ne, il NO risulta avere rinunciato espressamen te a presenziare al processo de quo (ved.foll.580 e
581, ed anche foll 778-779 e 962 per le varie udienze).
Il NO, poi, premessc che egli era
9
1 ......
49
stato condannato con sentenza 7 ottobre 1985 dalla
Corte di Assise di Appello di Milano alla pena di ami 21 di reclusione e che tale sentenza era passata in giudicato, con il rigetto dei relativi ricorsi av.
venuto in data 8 ottobre 1986, vale a dire dopo la pronúncia impugnata del 30 maggio 1986) insta per la applicazione della continuazione, ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., sussistendo tra i reati oggetto dei due menzionati procedimenti la unicità del disegno crimi
_ noso
Quest'ultima richiesta va accolta e, di
11-aconseguenza, la sentenza impugnata deve essere annul ei confronti del NO relativamente all'omesta nei so esame dell'applicabilità dell'art:81 cpv. c.p. in riferimento alla sentenza 7 ottobre 1985 della Corte
di Assise di Appello di Milano, con rinvio ad altra.
sezione della Corte di Assise di Appello di Roma,
per l'accertamento della sussistenza del medesimo di-
segno criminoso tra i reati ascritti al NO e quello per il quale ha già riportato condanna definitiva. Marano Mario deduce che dopo la sentenza impu-10
gnata, in data 8 ottobre 1986 è passata in giudicato la sentenza 7 ottobre 1985 della Corte d'Assise di
Appello di Milano che lo aveva condannato ad anni do.
dici di reclusione per i reati di banda armata ed omicidio volontario in danno di WA OB, e...
pertanto, analogamente al NO, chiede l'annulla mento della decisione oggetto del presente ricorso ai fini di potere ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art 81 cpy. c.p. con i reati giudicati dalla Corte di Assise di Appello
di Milano,
La richiesta va accolta coerentemente con quanto detto a proposito del ricorso del NO;
-
In sede di rinvio verrà esaminata la istanza del Ma
rano diretta ad ottenere i benefici della legge n.34/1987
accertandone le condizioni e gli elementi necessari.
Riguardo alla continuazione, va, infatti,
rilevato che la Corte Suprema di Cassazione, a Sezio
ni Unite, con sentenza 21 giugno 1986 (proc. Nicolini
ed altri) ha statuito che è consentita l'applicazione.
della norma di cui all'art. 81 cpv. c.. p. anche nella ipotesi in cui il reato per il quale il giudice di me rito procede è più grave di quello già giudicato con sentenza irrevocabile di condanna se si accerta la i identità di disegno criminoso dell'uno e dell'altro.
reato: in tale ipotesi il giudice determina la pena.
base per il più grave reato sottoposto al suo esame
e apporta l'aumento che ritiene equo per la ritenuta continuazione con il reato già giudciato. 51
2.Q. .
La Corte, visti gli artt. 537, 539, 543, 549 c.p.p.,
1 e segg. della legge 18 febbraio 1987; N.34:
-
dichiara inammissibili i ricorsi di ES PI,
-
SS IO, CC AR ON, GG Raf
faele, HE IV AR;
B
2 - annulla la sentenza impugnata nei confronti di
NO NC e AN RI relativamente allo omesso esame dell'applicabilità dell'art.81 cpv. c.p.
in relazione alla sentenza 7 ottobre 1985 della Corte
di Assise di Appello di Milano e rinvia ad altra se-
zione della Corte di Assise di Appello di Roma per nuovo esame sul punto, rigettando nel resto i ricorsi dei predetti;
B
3 annulla la sentenza impugnata nei confronti di
D'EL AL IA, LL TO e AN CO,
1 imitatamente alla misura delle pene loro rispettiva-
mente inflitte, per l'applicabilità agli stessi dei benefici di cui alla legge 34/1987 e rinvia per il giudizio relativo a tale applicabilità ad altra Sezio
ne della Corte d'Assise di Appello di Roma, rigettando nel resto i ricorsi dei citati D'EL AL IA,
LL e AN;
4 rigetta i ricorsi di EC NA AR, IG
SA, MI LA, PI NI, D'EL - 52
AN TA, NI PA, Lo UN GO, UR
EL; condanna tutti i predetti con gli altri ri correnti di cui al precedente n.1 al pagamento in solido delle spese del procedimento e di lire 300.000
ciascuno a favore della Cassa delle ammende;
5 determina la diminuzione delle pene inflitte a EC NA AR in un quarto, a MI Lan- franco in un terzo, a PI NI in un quarto,
a D'EL AN TA in un terzo, ed a NI in un terzo.
Roma, addì 7 maggio 1987
IL PRESIDENTE
Ecc Dott. VELLA AN еле
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. PO MPA RI
Гари Depositato in Cancelleria IL DIRETTORE DI SEZIONE
(LO Navacci)
-=5 DIC. 1987
IL CANCELLIERE