Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/1987, n. 12503
CASS
Sentenza 7 maggio 1987

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Il cosiddetto diritto alla menzogna, riconosciuto all'imputato nel vigente ordinamento processuale, non esclude, allorquando tale diritto venga esercitato, conseguenze negative, come il diniego delle attenuanti generiche. ( Conf mass n 171219; ( Conf mass n 169497; ( Conf mass n 162911; ( contra mass n 176127; ( contra mass n 171597; ( contra mass n 162557).*

È consentita l'applicazione della continuazione anche quando il reato per cui si procede è più grave di quello già giudicato con sentenza irrevocabile di condanna, se si accerta l'identità del disegno criminoso dell'uno e dell'altro reato. ( Conf mass n 175612; ( Conf mass n 175113; ( Conf mass n 174493; ( Conf mass n 173419; ( contra mass n 176278; ( contra mass n 175384; ( contra mass n 175032; ( contra mass n 174905; ( contra mass n 174735; ( contra mass n 173419, già segnalato alle pagg. 38 e 200 del volume 1987 di segnalaz. Contrasti, nel quale si dà atto del riaprirsi del contrasto dopo sez. Un. 21 giugno 1986 n. 7682).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/1987, n. 12503
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12503
    Data del deposito : 7 maggio 1987

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