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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a R.G. 2540/2023 tra le seguenti parti:
, c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. dott.ssa elettivamente domiciliato in Savona (SV), Parte_2
Piazza Leon Pancaldo 1/12, presso e nello studio dell'Avv. Alberto Delfino, che lo rappresenta e difende come da procura versata in atti
- Ricorrente –
Contro
C.F./P.I. Controparte_1
), in persona dei soci amministratori e legali rappresentanti pro tempore, sig.ra P.IVA_2
e sig. corrente in Genova (GE), Via Luigi Canepa 14C Parte_3 Controparte_1
R, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via XX Settembre 8/19 amm. B, presso e nello studio dell'avv. Michela Vallarino che la rappresenta e difende, come da mandato versato in atti
- Convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente “ ”: ““Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis Parte_1 contrariis:
1. In via principale accertare e dichiarare che la possibilità di avvalersi del regime fiscale dello sconto in fattura di cui all'art. 121 D.L. 19/5/2020 n. 34 per il pagamento della parte di corrispettivo corrispondente alla detrazione di imposta è stata considerata dalle parti quale presupposto essenziale ai fini della conclusione del contratto e della sua efficacia;
2. per conseguenza, accertare e dichiarare che a seguito della modifica legislativa introdotta dall'art. 2 D.L. 16/2/2023 n. 11, convertito dalla L. 11/4/2023 n.
1 38, e del venir meno della possibilità di applicazione dello sconto in fattura da parte della società convenuta, il contratto per cui è causa è divenuto inefficace, ovvero dichiararne la sopravvenuta invalidità o la risoluzione secondo i princìpi affermati dal Supremo Collegio in tema di presupposizione;
3. dare comunque atto che, sempre in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di presupposizione, il ha esercitato con il ricorso introduttivo del giudizio il diritto di recesso dal contratto per cui è causa e Parte_1 dichiarare la legittimità di tale recesso;
4. per conseguenza, sempre in via principale, dichiarare tenuta e condannare la
[...] Controparte_ in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire al la somma Controparte_2 ricevuta in acconto di € 38.412,00, oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma c.c.; 5. In alternativa, accertare e dichiarare la sopravvenuta nullità o l'inefficacia del contratto in conseguenza del contrasto con l'art. 2 D.L. 16/2/2023 n. 16, convertito in L. 38/2023 e del venir meno della sua causa concreta;
per conseguenza, dichiarare tenuta e condannare la
[...] Controparte_ in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire al la somma Controparte_2 ricevuta in acconto di € 38.412,00, oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma c.c.; 6. In via subordinata, pronunciare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione avente ad oggetto l'applicazione dello sconto in fattura da parte della e conseguentemente condannare la medesima a restituire al Controparte_1 [...] la somma ricevuta in acconto di € 38.412,00, oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, 4° Controparte_2 comma c.c.; 7. In via ulteriormente subordinata, ove l'impossibilità della prestazione dovesse ritenersi solo parziale, dare atto che il ha esercitato con il ricorso introduttivo del giudizio il diritto di recesso dal contratto per cui è causa ai sensi dell'art. 1464 Parte_1
c.c. e dichiarare la legittimità di tale recesso;
conseguentemente condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a restituire al la somma ricevuta in acconto di € 38.412,00, Controparte_2 oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma c.c.; 8. In via ulteriormente subordinata, pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della ai sensi dell'art. 1453 c.c. e conseguentemente condannare la Controparte_1 medesima a restituire al la somma ricevuta in acconto di € 38.412,00 oltre interessi legali Controparte_2 nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma c.c., nonché al risarcimento dei danni nella misura meglio vista e ritenuta, da liquidare anche in via di equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
9. In via ulteriormente subordinata, pronunciare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e conseguentemente condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire al la somma ricevuta
[...] Controparte_2 in acconto di € 38.412,00, oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma c.c.; 10. Rigettare le domande riconvenzionali ex adverso proposte siccome infondate in fatto e in diritto;
11. Vinte in ogni caso le spese di lite”.
Per il convenuto, “ : “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta e previi accertamento dei fatti indicati in atti ed ammissione delle prove dedotte da parte resistente:- accertare e dichiarare che le domande di parte ricorrente sono inammissibili e/o infondate e/o non provate e conseguentemente respingerle;
- in via riconvenzionale pronunciare la risoluzione del contratto di cui è causa per grave inadempimento del Condominio di Varazze (SV), , autorizzando a Controparte_2 Controparte_1 trattenere gli importi versati a titolo di cauzione (in tutto o in parte), con condanna di parte avversa al risarcimento dei danni;
in subordine, sempre in via riconvenzionale, in caso dovesse essere ritenuto legittimo il recesso avversario o comunque in caso di scioglimento per causa non imputabile ad alcuna delle parti, condannare il , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a tenere indenne delle spese sostenute, dei lavori Controparte_1 già eseguiti e del mancato guadagno, nella misura che risulterà in corso di causa o, in subordine, in via equitativa;
- in ogni caso, disporre le eventuali dovute compensazioni;
- con tutti gli accertamenti, le dichiarazioni e i provvedimenti necessari e/o opportuni;
- con vittoria di spese e competenze professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il di Parte_4 CP_2 evocava in giudizio l'impresa per sentirla Controparte_1 condannare, previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia del contratto da esse concluso in data
9.12.2022, alla restituzione della somma pari a € 38.412,00, versata a titolo di acconto per la
2 realizzazione delle opere meglio dettagliate in atti, oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma c.c..
In particolare, il ricorrente affermava che l'assemblea condominiale del 2 novembre 2022 avesse deliberato l'affidamento dell'installazione di due impianti ascensore all'impresa CP_1 in quanto unica, tra le imprese interessate, a offrire la possibilità di avvalersi dello sconto in fattura
(prod. 1 Ricorso Condominio). Le parti del presente giudizio addivenivano, in data 9.12.2022, alla stipula del contratto avente a oggetto la realizzazione di tali opere, le quali avrebbero dovuto essere consegnate entro 220 giorni lavorativi dalla data dell'ordine (Prod. 3 Ricorso Condominio).
Secondo la tesi di parte ricorrente, nonostante il versamento a titolo di acconto di € 38.412,00, mediante bonifici disposti in data 27 dicembre 2022, rimaneva totalmente Controparte_1 inadempiente, omettendo financo di attivarsi presso i competenti uffici del di CP_4 CP_2 per permettere al di fruire dell'agevolazione fiscale in parola. Nelle more Parte_1 sopravveniva, in data 16 febbraio 2023, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n.
11/2023, recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34”, poi convertito senza modifiche in parte qua dalla l. 11 aprile
2023. N. 38. Il decreto in parola escludeva, con effetto immediato, la possibilità di avvalersi del più volte citato sconto in fattura, salvo che fosse già stata presentata a cura degli interessati la comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 2, comma 2 lett. B) d.l. 11/2023). Preclusa la fruizione del beneficio fiscale in discorso, il instaurava il presente giudizio al fine di Parte_1 conseguire lo scioglimento dal vincolo negoziale, sulla base di una delle molteplici ragioni dettagliate in via alternativa e gradata nel ricorso, sostenendo comunque la sopravvenuta inidoneità del contatto a realizzare l'assetto di interessi in funzione del quale esso era stato concluso e l'ingiustificato spostamento patrimoniale di cui chiedeva la ripetizione.
Si costituiva contestando, in via preliminare, il carattere essenziale, Controparte_1 per il committente, della possibilità di fruire dello sconto in fattura, dovendo ritenersi la fruibilità di tale beneficio fiscale mero motivo, in quanto tale giuridicamente irrilevante. L'odierna convenuta negava di essere rimasta inerte, asserendo di aver posto in essere le attività meglio dettagliate in atti, ed eccependo l'imputabilità del ritardo nell'adempimento al condominio. In via riconvenzionale, domandava la risoluzione del contratto per inadempimento del committente e, in subordine, previa qualificazione del contegno del Condominio in termini di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 1671 c.c., di essere indennizzato per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il lucro cessante. 3 All'udienza del 28.2.24, su richiesta concorde delle parti, la causa era introitata in decisione ai sensi dell'art. 189, ultimo comma c.p.c.
Premesso quanto sopra esposto, si ritiene preliminare la questione relativa alla esatta qualificazione e perimetrazione della clausola del negozio, concluso dalle parti in data 9.12.2022, con la quale era prevista la possibilità di avvalersi dello sconto in fattura, tenuto conto non solo della portata letterale della stessa ma anche del comportamento complessivo e delle circostanze note ad entrambe le parti in causa (art. 1362 c.c.). Sulla scorta di tale ricostruzione, dovrà effettuarsi la valutazione dell'impatto della sopravvenuta abolizione del beneficio in parola, ad opera del citato d.l. 11/2023, sull'operazione economica disegnata dalle parti.
In esito all'assemblea del 2.11.2022, infatti, il odierno ricorrente deliberava Parte_1
l'affidamento dei lavori all'unica impresa resasi disponibile a praticare lo sconto in fattura;
in coerenza con tale delibera, il fondo speciale di cui all'art. 1135, comma primo, n. 4) c.c. era costituito per un importo pari ai costi delle opere, quale risultante dall'applicazione del beneficio fiscale in parola (cfr. Verbale Assemblea, pag. 3). La determinazione assembleare era portata a conoscenza della società venendole comunicata a mezzo posta elettronica Controparte_1 in data 12.11.2022 (Prod. 2 Condominio); la volontà del committente di avvalersi dello sconto in fattura era successivamente trasfusa in una specifica clausola del contratto, il cui regolamento contemplava, alla voce “CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA DEL 50%”, la possibilità,
“tramite istituto finanziario [di] acquistare il Vs credito di imposta”, secondo le modalità e alle condizioni dettagliate dall'impresa (cfr. Prod. 3 , pag. 7). Parte_1
La difesa di parte ricorrente ha invocato l'istituto della presupposizione, sostenendo il carattere essenziale della possibilità di avvalersi del beneficio fiscale, nell'economia complessiva dell'affare, e il conseguente sconvolgimento dei termini dell'operazione a seguito della soppressione dello sconto in fattura.
L'istituto della presupposizione, privo di un puntuale fondamento normativo e tutt'ora controverso in dottrina, trova invece consolidata applicazione da parte della giurisprudenza, che ne individua l'essenza nella “circostanza (passata, presente o futura) non rientrante tra le obbligazioni contrattuali ma nota a tutti i contraenti, ritenuta certa nella sua verificazione, il cui venir meno prescinda dal comportamento delle parti” (da ultimo, Cass. civile sez. II, 29/01/2024, n. 2617). La Suprema Corte, ancora recentemente, ha affermato che “"La presupposizione, non attenendo né all'oggetto né alla causa né ai motivi del contratto, consiste in una circostanza ad esso "esterna", che pur se non specificamente dedotta come condizione ne costituisce specifico ed oggettivo presupposto di efficacia, in base al significato proprio del medesimo, 4 assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse - ma con riconoscimento da parte dell'altra - valore determinante ai fini del "mantenimento" del vincolo contrattuale, la sua mancanza legittimando l'esercizio del recesso" (v. Cass., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12235). Tale principio di diritto è stato più di recente ribadito, rimarcando come la presupposizione poggi sull'esistenza di una determinata situazione di fatto o di diritto, comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo (essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività), e certo, che sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto
(v. Cass., sez. un., 20 aprile 2018, n. 9909; sez. III, 24 agosto 2020, n. 17615; sez. I, 15 dicembre 2021, n.
40729; v. in tal senso già Cass., sez. III, 9 maggio 1981, n. 3074). La situazione di fatto o di diritto (presente
o futura), non contemplata nel contratto, deve essere comune ad entrambi i contraenti, o se assunta da uno solo, perché riflettente il suo esclusivo interesse, quantomeno deve essere nota all'altro, ed intesa dagli stessi (o da una parte e nella consapevolezza dell'altra) come dotata di valore determinante per la costituzione o la permanenza del vincolo contrattuale. Inoltre, come già detto, detta situazione deve essere obiettiva ed esterna alle parti per essere "il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività"” (Cass. civile sez. III, 28/01/2025, n. 1995, parte motiva). La Suprema Corte ha altresì rimarcato il rilievo autonomo dell'istituto, i cui elementi costitutivi non vanno confusi né con “fatti e circostanze ascrivibili alla causa”, né tantomeno “i cd. risultati dovuti, ed in particolare la qualità del bene, giacché in tal caso gli stessi vengono a rientrare nel contenuto del contratto, il relativo difetto conseguentemente ridondando sul diverso piano dell'inadempimento” (Cass. civile sez. III, 25/05/2007, n. 12235, parte motiva). Sotto il profilo delle conseguenze per il contratto e del mancato verificarsi della circostanza, la giurisprudenza prevalente ritiene che, impregiudicata la validità del negozio (Cass. civile sez. III, 25/05/2007, n. 12235), la parte interessata all'accadimento poi non inveratosi sia legittimata all'esercizio del diritto di recesso (Cass. civile sez. II, 29/01/2024, n. 2617).
Ciò posto, è incontestabile, alla luce della documentazione agli atti del presente giudizio, che la possibilità di adempiere alla propria obbligazione avvalendosi dello sconto in fattura esprimesse, per il committente, quel valore determinante di cui ragiona la giurisprudenza richiamata ai fini della costituzione del vincolo e, nello svolgimento del rapporto, per il mantenimento in vita dello stesso.
La scelta del contraente è stata senz'altro orientata dalla possibilità, offerta dalla sola impresa odierna convenuta, di fruire del più volte citato beneficio fiscale;
e la delibera dell'assemblea, avente valore costitutivo della relativa obbligazione, stante il carattere innovativo dei lavori (Cass. civile sez. II, 03/12/2010 n. 24654), consacra l'importanza dello sconto in fattura
5 nell'economia complessiva dell'affare, poiché con essa era determinata la modalità di pagamento delle opere, appunto usufruendo del beneficio fiscale in parola (Cfr. Verbale Assemblea, pag. 3).
L'impegno economico richiesto ai condomini era dunque parametrato sull' “importo residuo da sconto in fattura”, e la stessa impresa edotta dall'amministratore della volontà di CP_1 avvalersi del beneficio fiscale, indicava nella proposta contrattuale il dettaglio dei costi relativi all'acquisto del credito di imposta (sconto pari all'80% del credito di imposta ed € 1.000,00 per costi di gestione della pratica: cfr. pag. 5 del contratto). Infine, il carattere determinante del consenso della fruizione dello sconto in fattura, rispetto alle ulteriori agevolazioni fiscali tutt'ora contemplate dall'ordinamento, si deduce dalle profonde differenze, anche sotto il profilo contabile, che l'operazione economica avrebbe assunto, in conseguenza dell'applicazione del beneficio auspicato.
Che i contraenti abbiano esplicitato tale profilo dell'operazione economica, conferendo rilievo obiettivo alla relativa circostanza così come trasfusa in una specifica clausola negoziale, esclude la riducibilità della fruizione del beneficio a mero “motivo” del contratto: come osservato da parte della dottrina – che l'art. 118 disp. Att. C.p.c. impedisce di citare – la presupposizione, che pure può assumere per una soltanto delle parti importanza determinante ai fini della conservazione del vincolo contrattuale, deve tuttavia necessariamente attenere a una circostanza comune a entrambe. In altre parole, essa esprime un quid pluris, rispetto al semplice motivo, il quale invece, anche ove esplicitato, e financo ove comune a entrambe le parti, attiene alla sfera individuale dei bisogni e delle aspettative del contraente. Che tale aspetto dell'operazione economica fosse comune a entrambi i contraenti, trova conforto nel contegno dell'impresa odierna convenuta, la quale ha confermato di aver emesso le fatture applicando lo “sconto in fattura come da D.L. 34/2020 art. 121”, di aver incaricato un commercialista di fiducia de “la presentazione della pratica di cessione del credito/sconto in fattura” e, a seguito della pubblicazione del D.l. 11/2023, di essere rimasta “in attesa di conoscere le sorti del citato D.L.”
(cfr. Comparsa Comparini, pagg. 5 segg.).
Neppure può assumere rilievo la circostanza, addotta dalla difesa di Controparte_1 secondo la quale il breve intervallo temporale intercorso tra il perfezionamento dell'ordine, in data 28.12.2022, e la pubblicazione del d.l. n. 11/2023, il 16.2.23, di caducazione del beneficio fiscale auspicato dal Condominio, renderebbe non imputabile la mancata fruizione dello sconto in fattura. Tale argomentazione non considera che qualora la concreta fruizione del beneficio fiscale fosse stata contemplata quale vera e propria obbligazione, a carico dell'impresa odierna
6 convenuta, la questione dell'invocabilità della presupposizione avrebbe dovuto escludersi a monte. La fruizione del beneficio, infatti, incide sul quantum della prestazione gravante sul
, e sul quomodo dell'adempimento, mentre oggetto dell'obbligazione gravante sulla Parte_1
invece, era la presentazione, presso i competenti uffici comunali, della Controparte_1 documentazione necessaria al riconoscimento del beneficio, rimesso tuttavia alla determinazione di soggetti estranei al negozio.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del contratto stipulato tra il Parte_4
e la società
[...] CP_2 Controparte_1 per effetto del recesso esercitato dal committente in data 9.8.2023; la società convenuta va condannata alla restituzione delle somme versate dal ricorrente, a titolo di acconto, Parte_1 oltre interessi legali a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio sino al saldo.
Venendo alla domanda riconvenzionale avanzata dalla società Controparte_1 dovendosi ritenere il mancato avveramento della presupposizione presupposto legittimante l'esercizio del recesso, il sindacato sullo stesso andrà condotto alla luce dell'eventuale disciplina tipica del rapporto negoziale sciolto. Con riferimento alla fattispecie di cui in causa, sia l'art. 1671
c.c., in punto di recesso unilaterale dal contratto di appalto, che l'art. 2227 c.c., riferito al contratto d'opera, impongono al committente di tenere indenne la controparte delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno. La legittimazione della parte che abbia subito il recesso, pure legittimamente esercitato dall'altra, non è tuttavia sollevata dall'onere della prova degli elementi costitutivi del pregiudizio lamentato;
così, secondo consolidata giurisprudenza, “In ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ex art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi” (Cass. civile sez. II, 05/04/2017, n. 8853).
La ha domandato di essere tenuta indenne delle spese sostenute in Controparte_1 esecuzione dell'opere affidate e del mancato guadagno. In particolare, ha allegato di aver svolto plurimi sopralluoghi e rilievi presso il Condominio affidatario dei lavori, di aver affidato a un commercialista la pratica inerente alla cessione del credito e ad altro professionista la progettazione degli impianti.
7 L'onere della prova delle spese sostenute e del pregiudizio patito, tuttavia, non risulta assolto;
né avrebbero soccorso le istanze istruttorie formulate dalla convenuta, già rigettate all'udienza del 21.6.2024, poiché dalle difese svolte, che trovano riscontro nella documentazione agli atti del presente giudizio, emerge che per sua stessa ammissione, non Controparte_1 ha mai intrapreso la realizzazione degli impianti commissionati.
Con riferimento alle spese relative ai sopralluoghi e i rilievi, la stessa difesa della CP_1 afferma di aver incaricato delle relative attività due operai, già alle proprie dipendenze (Comparsa pag. 6), ma non ha prodotto alcun elemento dal quale dedurre di aver sostenere CP_1 esborsi rispetto a quello che potrebbe essere anche la retribuzione corrisposta in via ordinaria in favore dei dipendenti incaricati di effettuare le citate esplorazioni.
Quanto all'incarico conferito da al commercialista di fiducia, allo scopo di CP_1 predisporre la pratica per la cessione del credito, la stessa convenuta ammette di aver dovuto sollecitare al committente in data 7.2.2023 l'invio della documentazione necessaria ai fini della relativa pratica, ricevendola il 14.2.2023 a soli due giorni di distanza dalla pubblicazione, avvenuta in data 16.2.23, del d.l. 11/2023 che escludeva la possibilità di fruire dello sconto in fattura (cfr.
Comparsa Comparini, pag. 7), non avendo su questo specifico punto nemmeno adempiuto – utilmente e in una finestra temporale adeguata – alla obbligazione che ad essa era stata richiesta, il cui adempimento tardivo appare peraltro anche privo di una traccia documentale di sborsi sostenuti.
Relativamente all'incarico conferito all'Architetto la difesa di parte convenuta CP_5 ha prodotto le asseverazioni in punto di conformità degli interventi, ai sensi del d.l. 157/2021, nonché le fatture emesse dal citato professionista (Comparsa Comparini, prod. Nn. 3, 4, 17 e 18).
In ossequio ai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di efficacia probatoria della fattura commerciale, tuttavia, la domanda di indennizzo non può essere accolta.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la fattura commerciale può costituire piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto solo ove accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. civile sez. II, 08/02/2024, n. 3581), mentre a fronte di specifica contestazione quanto all'esistenza del rapporto sottostante, “la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (Cass. civile sez. II, 12/01/2016, n. 299). Nella fattispecie di cui in causa, parte ricorrente ha tempestivamente contestato l'effettivo svolgimento dell'incarico, da parte del professionista, poiché l'incombente in parola sarebbe stato affidato all'architetto in un periodo in cui gli uffici
8 del committente, per stessa ammissione di questi, erano chiusi (cfr. Comparsa Comparini, pag. 5:
“in data 27/12/2022 il Condominio disponeva i bonifici per il pagamento delle predette fatture per un importo di euro 19.206,00 ciascuna, accreditati (al netto della ritenuta bancaria) sul conto della scrivente società il
28/12/2022 (ossia nel periodo di chiusura dell'ufficio tecnico / commerciale per le festività)”). La difesa di parte convenuta, infatti, afferma che l'ordine del condominio si sarebbe perfezionato in data
28.12.2022, ossia a seguito dell'accredito dell'acconto quale disposto con bonifico dal
Condominio; le asseverazioni prodotte, tuttavia, recano la medesima data del 28.12.2022 e, pertanto, avrebbero dovuto essere rilasciate in tempo reale, in assenza della documentazione necessaria al professionista per procedere alle verifiche di legge. Pertanto, la documentazione complessivamente prodotta non offre una prova plausibile dell'effettivo espletamento dell'attività
e della relativa sopportazione dei costi.
Infine, con riguardo all'incarico a avente a oggetto i progetti relativi agli Controparte_6 impianti di cui in causa, la difesa di parte convenuta non ha prodotto né i progetti, né alcuna documentazione comprovante i costi sostenuti per remunerare lo studio in questione dell'opera eventualmente svolta.
La domanda riconvenzionale della non può dunque trovare Controparte_1 accoglimento, non avendo la stessa assolto l'onere probatorio su di essa gravante anche alla luce della manifesta genericità dell'unico capitolo di prova che poteva avere una qualche rilevanza a riguardo (cfr. n.32, memoria ex art. 171ter, n.2, parte convenuta).
In ragione della integrale soccombenza, deve essere condannata al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate direttamente in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al momento della decisione dal DM 147/2022, scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00, valori medi, detratta la fase istruttoria non celebratasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
1. ACCOGLIE il ricorso presentato da per Parte_1
l'effetto;
2. CONDANNA al pagamento di Controparte_1
€ 38.412,00, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo, in favore di
[...]
; Parte_1
9
3. CONDANNA alla rifusione Controparte_1
integrale delle spese di lite in favore di spese Parte_1 che si liquidano in € 5.810,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso.
Savona, 28.03.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
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