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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa TERESA BARILLARI Presidente
Dott.ssa GIOVANNA GIOIA Consigliere
Dott.ssa CONCETTA ZINGHINI' G. Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45/2017 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 11 ottobre 2022 previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., per memorie conclusionali e repliche e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Luzzi Parte_1 giusta procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza – Via R. Misasi n. 129/A.
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Fatano giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Catanzaro Nicotera in Lamezia Terme (CZ) –Via Ettore
e Ruggero de Medici n. 31.
APPELLATO
Conclusioni:
PER L'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita accogliere il presente appello e riformare la sentenza di primo grado per le motivazioni nel presente atto esposte e specificate
1 e/o con motivazioni diverse e ritenute di giustizia;
il tutto in base a quanto su esposto e richiesto nelle conclusioni negli atti di primo grado e richiamate a pag.
4 del presente atto, di richiesta di nullità del “Piano Finanziario 121 Soluzione
Futuro 4Y”; condannare, conseguentemente, parte appellata al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, con distrazione”.
PER L'APPELLATA
“Voglia l'On. Corte di Appello rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza appellata.
Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di primo grado Tribunale di Cosenza, così esponeva i fatti di causa:
“ Con atto di citazione del 16.09.2009, il sig. premetteva Parte_1
che in data 16.10.2001, un conoscente, sig. quale promotore Parte_2
della Banca 121 S.p.A., oggi Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., già MPS
Banca Personale S.p.A. gli proponeva l'adesione a un piano finanziario privo di rischio, definendolo “altamente vantaggioso e redditizio” e che, ritenendo di aderire a un piano previdenziale, sottoscriveva il suddetto contratto denominato
“Piano Finanziario 121 Soluzione Futuro”.
Premetteva, ancora che la sottoscrizione del contratto non veniva preceduta da alcuna discussione informativa e/o descrittiva di natura finanziaria, né tanto meno illustrativa dei rischi dell'operazione di cui peraltro, il promotore finanziario, escludeva la sussistenza e inoltre non gli veniva formulata alcuna domanda relativa all'eventuale attitudine al rischio finanziario del consumatore ovvero alle sue conoscenze nel mercato dei prodotti finanziari;
al consumatore, poi, non veniva consegnata alcuna copia del contratto né tanto meno nota informativa, e non venivano nemmeno spedite a mezzo posta, se non dopo reiterate richieste da parte del . Parte_1
Pertanto, il sig. , conveniva in giudizio la Banca 121, Parte_1
oggi Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, già MPS Banca Personale S.p.A., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la domanda attrice e per l'effetto dichiarare nullo
e/o annullabile e/o illegittimo e comunque contrario a norme imperative il contratto Piano Finanziario “121 Soluzione Futuro n. 2101546” del 16.10.01, e
2 tutti i rapporti contrattuali allo stesso sottesi e/o connessi e/o collegati, con chiusura di tutte le operazioni disposte con l'adesione al Piano Finanziario, e conseguentemente condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., già alla restituzione delle somme Controparte_2 indebitamente percepite e quantificate nella somma di € 4.648,20, corrisposta alla data del 20.08.2007 o a quell'altra somma maggiore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo, e oltre il ristoro dei danni non patrimoniali patiti e patendi dallo stesso per la stipulazione ed esecuzione del contratto, da liquidarsi secondo equità. Ordinare alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. i.p.s.r.p.t., la cancellazione del nominativo di da Banche dati, quale Parte_1
Centrale Rischi, a seguito della illegittima segnalazione.
In subordine, dichiarare nulle e/o annullabili le singole clausole contrattuali e per l'effetto dichiarare risolto il rapporto contrattuale per recesso di una delle parti contraenti ex art. 1373 c.c., condannando la Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. a restituire al sig. la somma di 4.648,20 corrisposta alla Parte_1
data del 20.08.2007, o quell'altra somma maggiore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo, ed oltre i danni non patrimoniali patiti e patendi dallo stesso per la stipulazione ed esecuzione del contratto, da liquidarsi secondo equità.
Ordinare alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. i.p.s.l.r.p.t. la cancellazione del nominativo di da Banche dati, quale Parte_1
Centrale Rischi, a seguito della illegittima segnalazione. Con vittoria si spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
In estremo subordine accertare e dichiarare l'inefficacia della clausola penale di cui all'art. 8 sez. II del predetto contratto ai sensi dell'art. 1469 bis. C.c. e per
l'effetto dichiarare risolto il rapporto contrattuale per recesso di una delle parti contraenti ex art. 1373 c.c. ordinando alla Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. i.p.s.l.r.p.t., la cancellazione del nominativo di da Parte_1
Banche dati, quale Centrale Rischi, a seguito della illegittima segnalazione. Con vittoria di spese e competenze difensiva da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio la M.P.S. Banca Personale S.p.A., oggi Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., i.p.s.l.r.p.t., contestando la domanda di parte attrice e
3 sostenendo la validità del contratto proposto e la sua conformità alle normative vigenti;
quindi esibiti i documenti, depositate memorie difensive, sulle precisate conclusioni la causa veniva introitata a sentenza con termine per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica a cui le parti ottemperavano”.
Il Tribunale di Cosenza con la Sentenza n. 1247/2016 emessa e depositata in data 06.06.2016 ha reputato la domanda infondata statuendo come di seguito:
“- Rigetta a domanda;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1
€ 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva e c.p.a. come per legge in favore di M.P.S. Banca Personale S.p.A. in persona del legale rappresentante pro- tempore”.
Il Tribunale che ha inquadrato il piano finanziario “121 Soluzione Futuro” come una obbligazione strutturata ha reputato: che la Banca ha assolto all'obbligo di trasparenza atteso che il è stato posto in condizione di conoscere le Parte_1
caratteristiche del piano finanziario sottoscritto emergenti dal contratto;
che la informativa, altresì, effettuata oralmente dal promotore si è sviluppata attraverso la consegna del contratto e di tutta la documentazione prevista dalla normativa;
che l'attore era adeguatamente informato circa le caratteristiche e la rischiosità del piano;
che gli adempimento previsti dall'art. 28 1 comma del Regolamento
Consob (v. art. 21 d.lgs 24.02.1998) risultano formalmente posti in essere il primo in data 02.10.2001 e il secondo in data 16.10.2001 nel momento della sottoscrizione del contratto;
che la sottoscrizione apposta sul documento c.d.
“profilo cliente” da una parte prova l'adempimento dell'obbligo di informazione passiva ex art. 28 1° comma da parte della Banca, dall'altro costituisce assunzione di specifica responsabilità da parte del sottoscrittore, incidente sull'adeguatezza della informazioni che l'intermediario ha l'obbligo di fornire ai sensi del successivo 2° comma prima di effettuare le operazioni richieste;
che non si ravvisa la nullità ex art. 1322 c.c. poiché il piano finanziario non presenta dati tipici rispetto al modello legale, inoltre, manca un interesse meritevole di tutela in quanto il suo oggetto (finanziamento al fine di effettuare una operazione relativa a strumenti finanziari, vale a dire un mutuo al fine di acquistare titoli di diversa natura poi dati in pegno a garanzia del rimborso del mutuo stesso) è espressamente contemplato tra i servizi accessori di investimento di cui all'art. 1,
4 comma 6 lettera c) del TUF e art. 47 secondo comma del Regolamento Consob n.
11522/1997, sicchè è da considerare meritevole di tutela da parte dell'ordinamento; che non si ravvisa conflitto d'interessi; che non si ravvisa squilibrio inter partes nella clausola contrattuale relativa alla facoltà di recesso sulla cui base la Banca è legittimata a recedere solo per giustificato motivo, mentre il cliente è legittimato in qualsiasi momento senza che vi sia una ragione giustificatrice;
che non vi sono ipotesi di vessatorietà ex art. 1469 bis c.c. avendo la Banca predisposto un contratto corredato di informazioni e rischi generali dell'investimento, puntualmente sottoscritto e il cui contenuto non è espressione di uno squilibrio sinallagmatico a favore del proponente.
Avverso tale decisione con atto notificato in data 07.01.2017 ha proposto gravame lamentando la sua erroneità laddove il Tribunale non Parte_1
ha dichiarato la nullità del contratto;
ha ribadito le ragioni di cui al primo grado e deducendo che il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto contestato “4You”tenendo conto e adeguatamente analizzando la documentazione prodotta;
ha rilevato:
a) La non corrispondenza della ricevuta di consegna del contratto, di cui invece manca la prova;
b) la ricevuta non fa riferimento al contratto inviato da MPS né a quello oggetto del giudizio;
c) il numero del contratto inviato dalla Banca ad esso appellante, così come pure le ricevute di consegna del contratto esibite dalla parte odierna appellata, evidenziano il n. del contratto “ 2101546” che è diverso da quello della ricevuta di consegna che è la n. “406659” e, porta una data non leggibile del giorno 10 o 16/10/2001; così come la ricevuta datata 02.10.2001 che porta il n. “295466” non può essere riferita ad un atto sottoscritto due settimane dopo;
d) il contratto oggetto di contestazione “4 You” indica la data di erogazione dell'importo finanziario e dell'investimento in quella del 29.03.2001, quindi, diversa da quella indicata nel 16 ottobre 2001, sicchè il tribunale avrebbe dovuto adeguatamente valutare la discrepanza documentale;
e) i titoli del contratto oggetto di contestazione sono differenti da quello obbligazionario indicato in quello “Crediop Overseas Limited” che non inerisce al piano finanziario “4You”, senza tener conto che nel documento n. 7) allegato al fascicolo di primo grado, sono indicati i titoli acquistati ( e Controparte_3 Controparte_4
) ed il loro quantitativo, differenti da quelli indicati nelle
[...]
obbligazione Crediop Overseas Bank Limited e garantite da Dexia Crediop S.p.A.
5 di cui non c'è alcuna menzione;
f) la sentenza è errata laddove il Tribunale ha disatteso la richiesta di nullità ex art. 1322 c.c. ritenendo che il piano finanziario non presenta caratteristiche atipiche di contratto né sussiste la c.d. aleatorietà poiché l'acquisto è in obbligazioni zero coupon emesse dalla Crediop Overseas
Bank Limited con rimborso garantito dalla Dexia S.p.A.; g) la Banca anche nell'inviare un contratto errato in riferimento al Piano Finanziario “4You” oggetto di contestazione, ha continuato a fornire dati errati. Entrambi i Piani Finanziari sottoscritti da esso appellante hanno in comune la prima parte di denominazione
“piano Finanziario Soluzione 121” segue il nome “4You” ed il numero di contratto. ..è probabile che la Banca non trovando il contratto “4You” sottoscritto a marzo 2001 ha inviato copia dell'altro di ottobre 2001 creando un pò di confusione, non tanto sulle questione di diritto, dove si ritiene che le clausole siano simili o molto simili...cambiando solo forse durata e importi di rata e finanziamento e la tipologia del titolo acquistate ma rimanendo invariate la clausole principali e più importanti e la loro strutturazione che li rende meritevoli di tutela giuridica e quindi contra legem”; h) rispetto al conflitto di interessi l'art.
21 del d.lgs n. 58/98 e l'art. 27 3° comma del Regolamento Consob dispone espressamente che i contratti moduli o formulari prestampati devono recare
l'indicazione graficamente evidenziata, mentre nel caso di specie tale evidenziazione è mancante;
i) il Tribunale ha ritenuto che il contratto sottoscritto non è atipico ma contiene tutte le caratteristiche di un contratto tipico, non indicando specificatamente quali queste fossero e dovendosi dedurle dalle motivazioni;
l) non risulta che dall'interrogatorio libero dell'appellante questi affermasse la propria conoscenza approfondita dei titoli essendosi imitato a raccontare i fatti, evidenziando la documentazione prodotta non contraddice la mancata consegna della documentazione del piano sottoscritto “4You”; m) all'investitore è stato proposto un contratto complesso, nascente dal collegamento funzionale di più negozi giuridici, attraverso la sottoscrizione di un finanziamento il risparmiatore accedeva all'acquisto di titoli obbligazionari o di quote di fondi comuni, le quali però, erano assoggettate a pegno sino all'estinzione del contratto di finanziamento. Il piano finanziario è stato prospettato come un piano pensionistico a basso rischio, mentre è risultato connotato dalla presenza di rischiosità. L'appellante ribadisce sotto i diversi profili la nullità del piano finanziario, da definirsi come contratto atipico ed aleatorio, di natura complessa
6 per la presenza in esso di più elementi di tipologie contrattualistiche tipiche
(contratto di mutuo, pegno, mandato, al contratto di intermediazione finanziaria), che attraverso operazioni tra di loro funzionalmente connessi e riferiti a schemi contrattuali tipici, dà vita ad un autonomo contratto atipico che rinviene la propria causa nel legame funzionale intercorrente tra erogazione di un finanziamento e acquisto di titoli, caratterizzato da alto margine di rischio, meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.
Si è costituita in giudizio la parte appellata eccependo in via preliminare la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito la infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto sulla base della analitica confutazione di tutte le argomentazioni proposte ex adverso.
All'udienza del 11.10.2022 le parti hanno formalizzato in forma cartolare le rispettive richieste conclusive sì come integralmente trascritte in epigrafe e, dopo aver fissato i termini di cui all'articolo 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la Corte ha trattenuto la causa per la decisione invitando le parti a produrre copia degli atti di detto fascicolo eventualmente in loro possesso.
Le parti hanno depositato comparsa conclusionale e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
In via preliminare, la Corte ritiene di dover respingere l'eccezione formulata da parte appellata ex art.342 c.p.c., in quanto l'appello, così come proposto, non risulta connotato da complessiva inammissibilità ex art. 342 c.p.c. (quanto alla sua valutazione di insieme, nonostante la modalità discorsiva, l'atto di gravame indica con sufficiente chiarezza le parti della sentenza che costituiscono oggetto di gravame e le ragioni dell'impugnazione), onde devono ritenersi sussistenti i presupposti per procedere alla valutazione nel merito dei motivi di censura proposti dalla parte appellante.
II
In via altrettanto preliminare la Corte rileva che nonostante nell'indice del fascicolo di parte della Banca Monte dei Paschi di Siena depositato in data
04.05.2017 risulti l'allegazione dei seguenti atti: “1. originale comparsa di costituzione e risposta con procura in calce;
1. fascicolo di primo grado con atti e
7 documenti di cui al relativo indice”, in effetti il fascicolo di primo grado pur presente in atti, non contiene la documentazione come indicata nell'indice del fascicolo con timbro di deposito davanti al Tribunale del 22 dicembre 2010; in esso sono allegati:
1. Comparsa di costituzione e risposta dep. il 22.12.2010; 2.
Atto di riassunzione;
3. Informativa ex art. 4 d.lvo 28/2010; manca totalmente la restante documentazione indicizzata dal n. 1 al n.20” come “atti e documenti già prodotti nel fascicolo depositato innanzi al Giudice di Pace di Cosenza”, pertanto, il gravame verrà deciso unicamente sulla base della documentazione contenuta nei fascicoli di parte del primo grado dell'appellante che risulta perfettamente coerente con quella risultante prodotta e indicizzata, e degli elementi non in contestazione.
Tanto premesso, prima di trascorrere alla disamina dei motivi di gravame giova premettere una breve cornice entro la quale inquadrare la vicenda.
Risulta ex acts che:
- in data 16.10.2001 ha sottoscritto tramite un promotore Parte_1
Finanziario della Banca 121 S.p.A. un piano Finanziario denominato “Piano
Finanziario 121 Soluzione Futuro”;
- con missiva del 07.1.2009 avente ad oggetto: “Piano Parte_1
Finanziario “ 121 4You” n. 174429, inviata tramite l'avv. Luzzi, asserendo di non essere in possesso della documentazione contrattuale afferente ai depositi titoli collegati al piano finanziario nè tanto meno della copia regolamento obbligazionari...ha proposto formale opposizione avverso il prodotto finanziario contestando la poca trasparenza dell'operazione e la scarsa informazione data al cliente ...chiedeva la risoluzione del contratto finanziario, dichiarando nel contempo la propria disponibilità ad un accordo stragiudiziale;
- con missiva del 13.02.2009 la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. inoltrava:
“copia contratto 4You n. 174429; copia scheda per l'individuazione del profilo del cliente;
copia attestazione di consegna documento sui rischi generali degli investimenti”;
- con missiva del 29.06.2009 avente ad oggetto “Piano Finanziario “4You” la
Banca richiedeva il pagamento di n. 38 rate da € 77,47 cadauna relative alla
“proposta di adesione al Piano Finanziario sottoscritto in data 29.03.2001”;
- con missiva del 27.07.2009 inviata tramite l'avv. Luzzi, ha Parte_1
ribadito le contestazioni in relazione alla poca trasparenza dell'operazione
8 finanziaria, la propria volontà di risoluzione del contratto, la propria disponibilità ad un accordo stragiudiziale, nonché, la richiesta di “ copia del contratto di cui trattasi, n. 174429 del 29.03.2001, nonché della documentazione contrattuale afferente al deposito titoli collegati al piano finanziario e copia della regolamentazione contrattuale, già richiesta con lett. racc. a.r. del 7.1.2009 e da
Voi riscontrata con riferimento al differente piano finanziario contrassegnato con il n. 2101546 del 16.10.2001”;
- con atto del 16.09.2009 ha convenuto in giudizio la Banca Parte_1
M.P.S. s.p.a. davanti al G.d.P. di Cosenza, (successivamente riassunto davanti al
Tribunale di Cosenza) chiedendo la nullità e/o annullabilità del Piano
Finanziario“121 Soluzione Futuro” n. 2101546 del 16.10.2001 e di tutti i rapporti contrattuali ad esso sottesi o collegati;
Posto ciò, occorre in primis fare chiarezza rispetto alla discrasia documentale dedotta dall'appellante, ma pure desumibile dalla documentazione contenuta nel fascicolo di parte del medesimo . Parte_1
A tal proposito, rispetto alla documentazione in atti nel fascicolo di parte dell'appellante si osserva che: la proposta di adesione si riferisce al piano finanziario denominato “121Soluzione Futuro” n. 2101546 della durata di anni 15, essa risulta sottoscritta dal in data 16.10.2001 e reca il timbro Parte_1
e la firma dell'intermediatore finanziario;
al medesimo piano si riferisce l'attestazione di consegna del “documento sui rischi generali degli investimenti”, recante pari data della sottoscrizione del piano finanziario (16.10.2001) ed è parimenti sottoscritta dall'intermediario e dal;
analogamente si ha per la Parte_1
“scheda per l'individuazione del profilo cliente”considerata la prossimità della data indicata del 02.10.2001 con quella della sottoscrizione del piano 16.10.2001.
La comunicazione proveniente dalla Banca M.P.S. datata 20 agosto 2007 è riferita al contratto denominato “Piano Finanziario “121 4You”, con essa vengono rimessi “ i dati al 30.06.2007 indicati come “strumenti finanziari” i titoli “Italy
Ced Strip 31”, la data di erogazione del finanziamento è indicata in quella del 29 marzo 2001 per la durata di anni 30 e l'importo della rata di € 77,47; con la missiva del 29.06.2009 riferita al “Piano Finanziamento denominato “4You” sottoscritto in data 29.03.2001 la Banca contesta il mancato pagamento di 38 rate di € 77,47 ciascuna e ne richiede il pagamento, in mancanza preavvisa la risoluzione del contratto;
con missiva del 12.10.2009 (prodotta dal in Parte_1
9 allegato alle memorie ex art. 183 6 comma c.p.c. n. 2) riferita al “Piano
Finanziario denominato “4You” la Banca facendo seguito alla precedente comunicazione della “Proposta di adesione al Piano Finanziario in oggetto” sottoscritto in data 29.03.2001 comunica che “...avvalendoci delle facoltà previste dalla Proposta medesima abbiamo provveduto alla risoluzione del contratto e contestuale revoca del finanziamento ed alla realizzazione degli strumenti finanziari ai sensi del prima citato contratto.....”;
Su tale scorta, dalla documentazione in atti contenuta nel fascicolo di parte dell'appellante si trae che:
1. ha aderito alla proposta “Piano Finanziario denominato Parte_1
“4You” in data 29.3.2001 (anni 30), che a seguito del mancato pagamento di 38 rate ciascuna di € 77,46 è stato dichiarato risoluto, così, come risulta dalle missive provenienti dalla Banca M.P.S. del 29.06.2009 e 12.10.2009;
2. in data 16.10.2001 ha aderito al Piano Finanziario Parte_1 denominato “121 Soluzione Futuro” n. 2101546 (anni 15) di n. 179 rate mensili da lire 154.135 ciascuna (dal 30.11.2001-30.09.2016);
3. Non vi sono elementi per ritenere che il Piano Finanziario “121 Soluzione
Futuro” n. 2101546 del 16.10.2001 si identifichi in continuità, con l'antecedente contratto “4You” indicato con numero 174429 del 29.3.2001, quasi a costituire un tutt'uno; ed anzi, i due contratti si profilano distinti l'uno dall'altro, (stipulati in data diverse l'uno (4You) in data 29.3.2001, l'altro (121 Soluzione Futuro) in data
16.10.2001, contrassegnati da numero identificativo diverso, l'uno (4You)
174429, n. l'altro (121 Soluzione Futuro) 2101546 );
3. La documentazione prodotta dall'appellata - che la Corte non può visionare perché non presente nel fascicolo di parte - secondo quanto risultante dalla indicizzazione e secondo quanto dedotto in comparsa di costituzione e risposta è riferita al Piano Finanziario denominato “121 Soluzione Futuro” n. 2101546 del
16.10.2001;
4. Sulla base del contenuto della domanda formulata da , Parte_1
l'oggetto del giudizio deve individuarsi nella contestazione del Piano Finanziario denominato “121 Soluzione Futuro” indicato con il n. 2101546. Ed infatti, nell'atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Cosenza, poi, oggetto di riassunzione davanti al Tribunale di Cosenza, il ha premesso Parte_1 di avere aderito al piano finanziario denominato “Piano Finanziario 121 Parte_3
[...]
[...] ”ed ha chiesto“...dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo ...il
[...] contratto Piano Finanziario “121 Soluzione Futuro n. 2101546” del 16.10.2001 e tutti i rapporti contrattuali allo stesso sottesi e/o connessi e/o collegati, con chiusura di tutte le operazioni disposte con l'adesione al Piano Finanziario, e conseguentemente condannare la M.P.S. Banca Personale S.p.A. alla restituzione delle somme indebitamente percepite e quantificate nella somma di € 4.648,20 corrisposta alla data del 20.08.2007....”; analogamente, si legge nell'atto di riassunzione davanti al Tribunale: “…voglia il Tribunale di Cosenza…dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo..il contratto Piano Finanziario “121
Soluzione Futuro n. 2101546 del 16.10.01” e tutti i rapporti contrattuali allo stesso sottesi e/o connessi e/o collegati….”; con ciò, si rivela del tutto infondata la doglianza con cui l'appellante sostiene che “…l'Istituto di Credito nell'inviare un contratto errato in riferimento al Piano Finanziario “4You” oggetto di contestazione …non trovandosi il contratto “4You” sottoscritto a marzo 2001 abbia inviato distrattamente copia dell'altro di ottobre 2001 …”, nonché, ogni deduzione nell'atto di gravame esplicitamente riferita a un c.d.Piano “4You” che sarebbe stato sottoscritto dal nel mese di marzo 2001 e, che, sulla base Parte_1
delle superiori considerazioni non costituisce oggetto della domanda formulata in primis davanti al Giudice di Pace di Cosenza, poi riassunta davanti al Tribunale di
Cosenza e dal cui giudizio (R.G. 3232/2010) è scaturita la sentenza n. 1247/2016 oggetto del presente gravame.
Posto ciò e, chiarito ogni dubbio in relazione al contratto oggetto della domanda, la questione sottoposta all'attenzione della Corte afferisce alla problematica giuridica relativa all'adempimento degli obblighi informativi e comportamentali gravanti sull'intermediatore finanziario in materia di vendita e collocamento del prodotto finanziario denominato “121 Soluzione Futuro” n. 2101546, sottoscritto dall'appellante in data 16.10.2001, da valutarsi sulla base della documentazione in atti ad esso riferita.
A tale proposito ritiene la Corte che la disamina degli atti afferenti al Piano finanziario oggetto del giudizio smentisce le doglianze sottese al gravame.
Procedendo all'analisi di esso, viene in rilievo che esso (Punto 1) si presenta come un contratto teso alla concessione di un finanziamento, rimborsabile in 15 anni a mezzo di rate mensili costanti (n.179), da utilizzarsi esclusivamente per l'acquisto di strumenti finanziari costituiti da titoli obbligazionari a medio
11 termine, previste al punto 2) della proposta di adesione e consistenti in “Notes” emesse da Crediop Overseas Bank Limited, i quali verranno costituiti in pegno in
Vostro favore ..a garanzia di tutto quanto dovuto dalla Banca in dipendenza del finanziamento stesso e, comunque di ogni obbligazione posta a carico del sottoscrittore in forza della sottoscrizione del contratto;
l'apertura di un conto corrente ordinario, intestato al sottoscrittore (e, ove possibile, al coniuge), finalizzato al regolamento delle partite di dare e avere derivanti dalle operazioni, dedotte in contratto.
Al Punto 2) del contratto risulta esplicitamente che il sottoscrittore dichiara: di avere ricevuto copie e di avere preso visione del corrispondente documento ..che regola i termini e le condizioni delle Notes oggetto di acquisto ..nonchè del relativo”Foglio informativo analitico” del titolo stesso;
di avere verificato che i documenti allegati sub 1) e sub 2) che mi sono stati consegnati e dei quali ho preso visione, sono esattamente quelli relativi alle Notes oggetto di acquisto in quanto contraddistinti ed individuati dal medesimo codice Isin riportato in frontespizio;
di avere ricevuto le informazioni circa la natura, i rischi, le implicazioni derivanti dall'acquisto delle “Notes” e di avere compreso i termini e le condizioni che regolano le stesse, di essere stato da Voi preventivamente informato che gli ordini di acquisto delle Notes si riferiscono ad una operazione nella quale Banca 121 potrebbe essere considerata avere un interesse in conflitto in quanto i titoli in questione sono negoziati in contropartita diretta con la Banca medesima;
di autorizzare l'effettuazione dell'operazione stessa, nonostante sia a conoscenza del conflitto di interessi sopra richiamato…..; alla sezione I^ del contratto (norme generali) al n. 3) si legge:… il sottoscritto, prendo, altresì, atto che al Finanziamento, esclusivamente destinato all'acquisto degli strumenti finanziaria indicati in premessa, ed alla relativa garanzia, costituita da pegno sui medesimi Strumenti Finanziari, si applicheranno le condizioni economiche e contrattuali di cui alla presente;
al n. 4) si legge: la realizzazione del Piano
Finanziario “121 Soluzione Futuro” avviene mediante l'acquisto degli strumenti finanziari, tramite la provvista costituita dall'erogazione del Finanziamento, che non potrà essere utilizzata per altre e diverse finalità; al punto 5) si legge: i rapporti contrattuali disciplinanti le operazioni in cui si sostanzia il Piano
Finanziario “121 Soluzione Futuro” restano distinti e separati tra loro. Pertanto, il Finanziamento e la relativa garanzia sono regolati dai termini e condizioni
12 contenute nella presente,nonché dagli atti di costituzione in pegno che saranno sottoscritti da Banca 121 a mio nome e per mio conto in conformità al mancato di cui al punto 3) delle Premesse, il conto corrente, sul quale saranno addebitate le rate relative alla presente operazione, è regolato dalle norme del contratto di conto corrente di corrispondenza sottoscritto(..).
Nel regolamento negoziale (p.4 (art. 3 durata del contratto.
Recesso/Risoluzione) è previsto il recesso del cliente in qualsiasi momento, mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna presso la sede della Banca dell'apposito modulo debitamente compilato senza che sia prevista l'applicazione di alcuna penalità a carico del Cliente, il quale è tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni. La Banca potrà esercitare analoga facoltà con le medesime modalità, in presenza di giustificato motivo, ovvero, in mancanza di quest'ultimo con un preavviso di almeno tre giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione.
Su tale scorta, il modulo contrattuale è caratterizzato da chiarezza espositiva in relazione alle informazioni caratterizzanti il contratto, lo scopo del finanziamento,
i rischi generali dell'investimento, nonché, in relazione alla ricezione della documentazione e alla conoscenza delle caratteristiche essenziali dell'investimento; il modulo contrattuale, risulta, altresì, essere stato espressamente sottoscritto anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. con riferimento al punto 3 delle Premesse, l'art. 5, con riferimento alla Sezione II
(norme relative al finanziamento e alla garanzia) l'art. 3, con riferimento alla
Sezione III Parte 1^ (norme comuni ai servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari) art. 3, (recesso/risoluzione) art. 4 (rappresentanza), art. 6 ( modifica delle condizioni normative ed economiche); con riferimento alla sezione
III Parte 2^ art 1, art. 1 comma 6, art. 2 comma 2 e 8, art. 8 comma 5; alla sezione
III Parte 3^ artt. 3, 4 e 8; sezione IV artt. 1, 2, 3 e 4.
E, dunque, la sottoscrizione della c.d. “Scheda per l'individuazione del Profilo cliente” del 2.10.2001, redatta in data prossima alla quella del Piano Finanziario
“121 Soluzione Futuro” (16.10.2001), il documento contrattuale del Piano
Finanziario “121 Soluzione Futuro” n. 2101546 sottoscritto anche ex artt. 1341 e
1342 c.c. in data 16.10.2001, la ricevuta di consegna c.d. “attestazione di
13 consegna” sottoscritta in pari data, sono elementi che denotano nel senso di condividere la sentenza gravata, la cui motivazione è perfettamente coerente con le risultanze di cui al quadro probatorio acquisito risultante dalla documentazione in atti, da cui non si rileva alcuna ragione conducente nel senso della invalidità del contratto.
L'appello deve essere così rigettato e la sentenza confermata.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico dell'appellante vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come da dispositivo nella misura minima per la non particolare complessità del giudizio e secondo lo scaglione di valore da
5.201 a 26.000 euro, le quattro fasi.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza per l'appellante dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data in data 09.12.2017 e avverso la sentenza n.1247/2016 emessa e depositata dal Tribunale di Cosenza in data 06.06.2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2.Condanna al pagamento in favore della Banca M.P.S. Parte_1
S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore delle spese di lite del grado che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Corte di Appello, III sezione civile del 26 novembre 2024.
Il G.A Estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Zinghinì Dott.ssa Teresa Barillari
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