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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1104 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Ferraro in virtù di procura Parte_1 in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 23;
- appellante – contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Greco in virtù di procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Piazza Carlo
Bilotti n. 24;
- appellata - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata e respinta ogni istanza ed eccezione contraria, in relazione al contratto di mutuo sottoscritto con l'Istituto di credito appellato, nel merito:
a) accertare e dichiarare l'illeceità del contratto di mutuo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale.
b) dichiarare per gli effetti che il finanziamento sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che sommato al valore delle altre spese, a esclusione di tasse e imposte, e comunque rientrante nel seno del piano di ammortamento si è determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento. c) dichiarare che anche il solo tasso di mora travalica il tasso soglia vigente al tempo della convenzione.
d) accertare l'effettiva corresponsione degli interessi di mora applicati, a seguito dei ritardi nel pagamento delle rate, in sommatoria al tasso di interesse;
e) accertare le somme pagate da parte attrice tra capitale e interessi e che nell'ipotesi di gratuità sono da stornare tutti gli interessi a titolo di interessi usurari;
f) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori perché in violazione dell'art. 117 TUB;
g) in via gradata e in considerazione di quanto esposto in narrativa, deliberare che, in caso di ritardato pagamento, il suddetto tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata.
h) provvedere all'esatta determinazione dare/avere tra le parti, imputando i pagamenti già effettuati dagli attori a pagamento del capitale indicato nel contratto di mutuo con obbligo della banca a restituire le somme pagate a titolo di interessi usurari.
i) ordinare alla la ripetizione a favore della parte finanziata di tutte le somme CP_1 che ha indebitamente incamerato.
j) in ogni caso, dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo prestato e, quindi, le rate a scadere composte dal solo capitale senza interessi.
In via subordinata, dichiarare nulla la clausola determinativa degli interessi perché in violazione degli artt. 1815, 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge 192/1998, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e, per l'effetto, disporre la restituzione da parte dell'attore del solo capitale, imputando ad esso le somme in più
a titolo di interessi ultralegali, come da perizie di parte, o nella somma superiore o inferiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute e corrisposte per rate di ammortamento in scadenza, determinando un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.
Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del procuratore concludente ex art. 93 c.p.c..
Nella sola denegata ipotesi di rigetto dell'appello si chiede che sia disposta la compensazione delle spese di lite. - Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria, eccezione, deduzione e difesa, rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, anche sulla base di quanto in merito si evince dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti nei termini che seguono.
Con atto di citazione ritualmente notificato la RA , conveniva Parte_1 in giudizio la per ivi sentire accertare e dichiarare Controparte_1
l'usurarietà del contratto di mutuo con essa stipulato in data 24.05.2000, per l'importo di €uro 51.645,69.
In particolare, parte attrice riteneva che il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori e che, anche in ipotesi di superamento del tasso soglia dei soli interessi moratori, le conseguenze derivanti dall'art. 1815, comma 2, c.c. fossero estensibili agli interessi corrispettivi, con la conseguente conversione del finanziamento da titolo oneroso a titolo gratuito;
prospettava, inoltre, che il piano di rimborso alla francese aveva dato luogo ad una illegittima capitalizzazione degli interessi.
Riteneva, pertanto, sussistenti i presupposti legittimanti l'azione di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. per gli importi versati oltre il tasso soglia.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto. Nel CP_2 merito riteneva infondate le domande formulate, opponendo l'inesistenza degli interessi usurari - anche alla luce della mancata sommatoria del tasso relativo agli interessi corrispettivi con quelli moratori – e degli interessi anatocistici. Nello specifico rappresentava: di non condividere quanto sostenuto da parte attrice, attesa la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori;
che le due tipologie di interessi si ponevano in rapporto di alternatività, sicché quando sono dovuti gli uni, non sono dovuti gli altri;
che (come chiarito dalla Banca d'Italia con comunicato del 3 luglio 2013) i decreti del Ministro dell'Economia e delle
Finanze - con cui in attuazione della Legge 108/1996 sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevati ai fini dell'usura - non tengono in considerazione gli interessi moratori;
che ove si volesse ammettere che anche gli interessi di mora debbano essere rispettosi del limite legale antiusura, in assenza di una previsione legislativa specifica al riguardo e che potesse determinare per tali interessi una specifica soglia, quest'ultima doveva essere calcolata con i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa Banca d'Italia e la citata nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3-7-2013; che poiché gli interessi moratori sono previsti e disciplinati da una diversa ed autonoma clausola rispetto a quella degli interessi corrispettivi, la declaratoria di nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. per pattuizione usuraria potesse investire solo tale specifica ed autonoma clausola, fermo restando che gli interessi moratori sarebbero in ogni caso non dovuti soltanto per la parte eccedente il tasso soglia.
Riteneva, infine, infondata la tesi di parte attrice secondo la quale la previsione del piano di ammortamento a rata costante avesse dato luogo ad anatocismo e ad indeterminatezza del tasso applicato al contratto, dato che il meccanismo di ammortamento c.d. “alla francese” comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata ed era, quindi, esclusa ogni forma di capitalizzazione.
La causa veniva istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio e, a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., decisa dal Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, con sentenza depositata il 28-11-2018 n. 1465, con la quale la domanda giudiziale era rigettata e la parte attrice condannata al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle relative alla espletata Ctu.
A fondamento della decisione si riteneva che la tesi circa la pretesa usurarietà del contratto di mutuo sostenuta da parte attrice fosse infondata, trattandosi di allegazione basata su una metodologia di calcolo (sommatoria interessi moratori e convenzionali) del tutto inammissibile, e tale da rendere, sul piano istruttorio, parimenti inammissibile la Ctu richiesta sul punto;
altrettanto prive di pregio erano reputate le ulteriori censure in punto di usurarietà degli interessi di mora, per quel che concerne il raffronto, al momento della stipula, tra il tasso di mora contrattualmente previsto e il tasso soglia vigente al tempo della sottoscrizione del contratto, in quanto gli interessi moratori non possono essere considerati nella valutazione circa il superamento o meno del tasso soglia ai fini dell'usura, non avendo natura di costo o corrispettivo di credito;
anche in relazione alla valutazione di sussistenza degli interessi anatocistici le censure sollevate dall' attrice erano considerare destituite di fondamento.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 28-5-2019, Parte_1 basandola sui seguenti motivi. Parte appellante censurava integralmente la decisione di primo grado sostenendo che il giudice aveva errato nel ritenere che l'azione legale avesse preso le mosse da una non corretta interpretazione della sentenza della Suprema Corte n. 350/2013, vale a dire la sommatoria dei tassi, in quanto si riferiva all'usura che si viene a generare a seguito del ritardo nel pagamento delle rate, così come aveva errato a considerare prive di pregio le deduzioni in merito all'usurarietà degli interessi di mora rispetto al tasso soglia al momento della stipula.
Affermava, infatti, che era stata rilevata usura contrattualizzata derivante dal superamento del tasso soglia da parte del tasso effettivo di mora;
che si era riscontrata indeterminatezza delle condizioni secondo l'art. 1346 c.c. e la presenza di un derivato implicito;
che era stata rilevata la nullità della clausola di determinazione del tasso ai sensi dell' art. 117 TUB;
che il TAEG/ISC effettivamente applicato risultava essere difforme da quello dichiarato nel contratto stipulato, per cui ne derivava la nullità della clausola di determinazione del tasso ai sensi dell'art. 117 TUB;
che in sintesi il contratto in oggetto era risultato usurario e che, pertanto, il rapporto di mutuo era gratuito ex art. 1815 c.c., comma 2, c.c. con conseguente diritto dell'attore alla ripetizione di quanto corrisposto per interessi e con obbligo restitutorio da parte dei mutuatari, per il futuro, delle sole quote di capitale, per cui erano da stornare €uro
3.971,60 di interessi usurari.
Impugnava, poi, con un secondo motivo di appello la sentenza nella parte in cui il giudice aveva ritenuto di condividere l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo cui gli interessi moratori non possono essere considerati nella valutazione circa il superamento o meno del tasso soglia ai fini dell'usura, non avendo natura di costo o corrispettivo di credito ma unicamente valenza risarcitoria, ossia di penale per l'inadempimento o il ritardato adempimento. Sosteneva in proposito l'appellante, infatti, che tale conclusione non fosse condivisibile, in quanto il divieto di pattuire interessi eccedenti la misura massima prevista dall'art. 2 della Legge 108/96 si applica sia agli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sia agli interessi moratori ex art. 1224 c.c., e che l'ampia formulazione degli artt. 644 c.p., 2 della Legge 108/96 e
1 D. L. 394/00, dimostrava che, ai fini dell'usura, la legge non consentiva distinzione di sorta tra i due tipi di interessi. Contestava, dunque, anche le conclusioni cui era pervenuto il Ctu e i calcoli matematici fatti per pervenire all'esclusione dell'usura.
Evidenziava, infine, come la non avesse neppure rispettato le norme sulla CP_1 Pa trasparenza bancaria, in quanto l dichiarato in contratto non corrispondeva a quello effettivamente applicato e verificato dal perito di parte, per cui ne derivava la nullità della clausola di determinazione ai sensi dell'art. 117, comma 6, TUB, con conseguente sostituzione del tasso contrattuale nella misura di cui al comma 7 dello stesso articolo. Affermava, dunque, la necessità di rideterminare il piano di ammortamento al tasso sostitutivo imposto per legge costituito dal tasso minimo dei
BOT ed in tal caso la doveva restituire al cliente €uro 3.193,63, secondo il CP_1 ricalcoIo eseguito dal perito di parte per il periodo preso in analisi. Effettuava, anche una disamina sul corretto calcolo, a sua detta dell' del e delle voci Pt_2 CP_3 annesse.
Concludeva, pertanto, rassegando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Costituitasi in giudizio come da comparsa di risposta depositata in atti, la
[...] in via preliminare eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per mancanza di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., in quanto sosteneva che l'appellante, pur avendo indicato le singole statuizioni che non condivideva, aveva omesso di indicare le modifiche proposte con riferimento a ciascuna parte della sentenza;
contestava poi, la fondatezza nel merito dell'avverso gravame, sostenendo come parte appellante avesse erroneamente dedotto che il contratto di finanziamento era usurario e, inoltre, che i conteggi effettuati si basavano su calcoli errati.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione, la Corte, a scioglimento della riserva assunta in esito ad essa, deliberava ordinanza con la quale disponeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, con nomina quale proprio ausiliario la Dott.ssa alla quale conferiva l'incarico di rispondere ai Persona_1 seguenti quesiti: “1) dica il consulente se il tasso di interesse composto previsto dall'art. 5 del contratto di mutuo fondiario (secondo cui <<ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produrr di pieno diritto dal giorno della scadenza l mora a carico parte mutuataria>
a favore della parte mutuante, interessi non suscettibili di capitalizzazione periodica>>), all'epoca della stipula del mutuo superava o meno i tassi soglia previsti dalla Legge n. 108/1996 e dai decreti ministeriali periodicamente emessi dai competenti ministeri;
2) dica il consulente quale sia l'ammontare degli interessi moratori dovuti dalla mutuataria alla banca al momento della domanda giudiziale, computando detti interessi al tasso convenzionale e, con un secondo conteggio, al tasso legale, ma, in entrambi i casi, unicamente sulla quota capitale delle rate di mutuo insolute scadute ed a scadere.”.
Espletate le operazioni di consulenza e depositato agli atti di causa il relativo elaborato, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo vari rinvii disposti per i medesimi incombenti, all'udienza collegiale del 28-1-
2025 la Corte, viste le note di trattazione scritta depositate in atti ex art. 127-ter c.p.c.
e le richieste conclusive in esse rassegnate, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita innanzi tutto di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello per come sollevata dall'appellata sotto il profilo del difetto di Controparte_1 specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Ad avviso della Corte, il proposto appello è da ritenersi infondato e, come tale, senz'atro da rigettare.
Appare opportuno far precedere la disamina dei motivi di gravame, con i quali parte appellante ha censurato le statuizioni adottate con la decisione di primo grado di rigetto della domanda sulla base della ravvisata esclusione della usurarietà del contratto di mutuo per cui è causa, sotto il dedotto profilo della sostanziale erroneità dei calcoli effettuati ai fini del relativo accertamento, e che meritano una trattazione unitaria e congiunta, da un richiamo ai consolidati principi interpretativi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla specifica materia.
Più nello specifico, in primo luogo la dibattuta questione circa l'assoggettabilità o meno anche degli interessi moratori alla disciplina in materia di usura prevista dagli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. è stata in giurisprudenza risolta in senso positivo.
Sull'essenziale considerazione, infatti, della primaria ed indefettibile esigenza di piena tutela del soggetto debitore fruitore del finanziamento sottesa a quest'ultima, in forza della quale il finanziatore, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può neppure dirsi immune dal controllo allorquando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti, si è affermato in tema il principio di diritto secondo il quale la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare non solo la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraia sia dovuta in relazione al contratto concluso (cfr. Cass. SS.UU. Civili, sentenza 18-9-2020 n.
19597).
Ciò nondimeno, in sede di individuazione dei criteri da applicare in sede di verifica del superamento del tasso soglia usuraio da parte del tasso di mora pattuito in contratto si è ritenuta l'inammissibilità di qualsivoglia comparazione da attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, attenendo gli stessi ad entità tra loro eterogenee, in quanto riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla patologia dello stesso, ed essendo del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi. In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti non si possono cumulare tra loro, trovando la percezione di essi presupposti diversi ed antitetici, poiché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di penale in quanto rappresentano una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento dovendo procedersi, pertanto, a tal fine in maniera differenziata per ciascuna tipologia di interesse (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, 15-5-2023 n. 13144; Cass.
Civ., Sez. 1, 5-5-2022 n. 14214; Cass. Civ., Sez. 4, 4-11-2021 n. 31615; Cass. Civ.,
Sez. 3, 17-10-2019 n. 26286).
In merito, poi, alla individuazione degli strumenti finalizzati alla verifica della soglia antiusura applicabile al tasso di mora, si è affermato, sulla premessa che debba aversi riguardo sul punto ai decreti ministeriali ex art. 644 c.p. e Legge n. 108/1996, che qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle CMS, di questo tasso medio di mora deve pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori;
se, al contrario, il
D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (come avveniva in passato), allora ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato (cfr. sempre in termini Cass. SSUU Civili n. 19597/2020 cit.). Ciò posto, risulta acclarato con riguardo alla concreta fattispecie oggetto di controversia attraverso la consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, di cui la
Corte ha reputato di dovere disporre la rinnovazione nell'ambito del presente grado di giudizio, che, a fronte della operata individuazione – a rettifica dell'errato calcolo del Ctu di prime cure nella determinazione dei tassi di interesse in questione - del tasso soglia per le operazioni di mutuo a tasso fisso alla data della stipulazione della convenzione di cui si discute (24-5-2000) pari all'8,73%, per converso il tasso di mora pattuito nella specie con l'art. 5 del contratto pari al tasso di riferimento per il credito fondiario/edilizio agevolato relativo al semestre 1-1-2000/30-6-2000 si attesta sul 10,10% e, dunque, superiore al primo.
Tuttavia, ha evidenziato il Ctu nel proprio elaborato, la segnalata circostanza che i
TEG medi periodicamente rilevati dalla Banca d'Italia come da decreti ministeriali determinativi della misura del tasso soglia non includono gli interessi di mora ovvero non tengono conto della maggiorata percentuale dovuta in caso di mora, non essendo i suddetti dovuti dal momento della erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente, vale a rendere impraticabile verun raffronto della misura di essi con il tasso soglia in questione ai fini della verifica di una loro eventuale connotazione usuraria, dovendo piuttosto procedersi all'uopo sul punto ad una separata rilevazione alla stregua delle percentuali di maggiorazione da applicarsi ai TEG medi pubblicati per la determinazione della soglia usuraria.
Pertanto, l'ausiliario predetto, procedendo a rideterminare il tasso soglia da utilizzarsi nel caso in esame quale corretto parametro di comparazione mediante la suindicata metodologia e più precisamente partendo dal tasso medio del secondo trimestre 2000 pari al 5,92 %, maggiorato di una ulteriore percentuale del 2,1%, fino quindi al 7,92%, con ulteriore maggiorazione del 50% e un risultato finale dell'11,88%, giungeva ad accertare il mancato superamento di quest'ultimo da parte del tasso moratorio pattuito in contratto, poiché contenuto nei limiti del 10,10%.
D'altra parte, il Ctu non trascurava neppure di evidenziare sempre in proposito come, anche a volere considerare il tasso di mora pattuito in contratto nella misura appena richiamata superiore alla soglia d'usura, laddove raffrontato al tasso soglia previsto dai pertinenti decreti ministeriali per il periodo di riferimento (8,73%) e, dunque, senza tenere conto che esso non prendeva in considerazione gli interessi di mora, in ogni caso non solo non era stata acquisita alcuna prova in atti che il tasso convenuto in contratto fosse mai stato applicato, ma anzi era stato possibile verificare attraverso l'esame dell'andamento del rapporto come la banca avesse sempre applicato nel corso di esso quale tasso di mora lo stesso tasso soglia. In merito, poi, all'ulteriore tema di indagine affrontato dal Ctu relativamente all'accertamento del se potesse nel caso che qui occupa essersi verificato un superamento del tasso soglia usuraio per effetto della previsione in contratto che gli interessi di mora fossero calcolati sulla intera rata scaduta, formata da quota capitale e da quota interessi, il Ctu premetteva innanzi tutto nella relazione che: “..nel caso in esame, le parti hanno pattuito, secondo quanto generalmente accade nei contratti di mutuo, che “…ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza gli interessi di mora …” (cfr art. 5 del contratto di mutuo).
Ciò significa che la rata non riscossa è gravata dagli interessi moratori, ovvero che
l'inadempimento fa nascere un'obbligazione a latere, che ha una sua vita autonoma rispetto alle rate, le quali proseguono (se adempiute) secondo il piano di ammortamento.
La rata scaduta genera, quindi, la debenza, a carico del debitore, di un interesse a parte, l'interesse di mora, separato dall'originario piano, che si applica, in misura corrispondente alla durata dell'inadempimento, sulla rata non riscossa che comprende sia il capitale sia gli interessi corrispettivi.
Sicché diviene inevitabile chiedersi se quest'applicazione di interessi (moratori) su interessi (corrispettivi) porti a sconfinare la soglia d'usura, soprattutto nella ipotesi in cui il tasso di mora sia stato stabilito proprio nella soglia dell'usura.
Bisogna poi interrogarsi se tale sconfinamento, se vi è, sia da attribuirsi (e quindi idoneo a determinare il superamento del tasso soglia con riferimento) al tasso corrispettivo o a quello di mora o debba, come si crede, più propriamente far parte del costo complessivo del finanziamento, calcolabile solo ex post, ovvero al verificarsi della mora.
In merito si è osservato che è possibile separare la quota capitale e la quota interessi che insieme formano la rata solo nella fase genetica e durante il corso del rapporto, ma ciò non può più valere nella fase patologica.
Così come rilevato nella decisione n° 1072 dell'11.02.2015 dell'Arbitro Bancario e
Finanziario Collegio di Napoli “…Al momento dell'inadempimento, infatti, ci si trova, al cospetto dell'unica obbligazione che il debitore è tenuto a soddisfare per capitale ed interessi. Quest'unitarietà risulta confermata, ad esempio, dalle regole in tema d'imputazione, che non lasciano spazio al debitore di scegliere tra l'una o
l'altra obbligazione all'atto del pagamento. Ed è ulteriormente dimostrata dal modo di operare degli interessi moratori, che si applicano all'intero debito inadempiuto, senza dar rilievo a capitale ed interessi. In sostanza, l'inadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni, seppur originariamente distinguibili, in un unico debito (Cass. 8 luglio 1986, n. 4451). In definitiva, non si viene a concretizzare alcuna sommatoria di interessi, dato che gli interessi moratori operano sull'unico debito esistente……” (cfr. fol. 12 elaborato Ctu Dott.ssa in atti). Per_1
Quindi, affermava, posta la circostanza che la mera previsione nel contratto di mutuo per cui gli interessi di mora vadano calcolati sulla intera rata non comporta automaticamente un TEG che supera la soglia usuraria, come sulla base della ricostruzione nel caso concreto del piano di ammortamento in questione, dei pagamenti effettuati e degli interessi addebitati fosse risultato un TEG, quale tasso unico e non frazionabile espressivo del costo dell'intero prestito valutato alla stregua di quanto pattuito in sede di sottoscrizione del contratto ed in applicazione di costi e spese in esso previsti, pari al 7,33 % e, dunque, abbondantemente al di sotto del tasso soglia suindicato dell'8,73%, non senza aggiungere che parte appellante, già attrice in prime cure, non aveva neppure allegato, in modo esatto ed analitico, se o quando e in quale scenario concretamente verificatosi nel corso del rapporto, il TEG avesse superato il tasso soglia per effetto della pattuizione ed applicazione degli interessi di mora sulla quota capitale della rata scaduta.
Orbene, gli esiti dell'indagine contabile commessa da questa Corte al nominato Ctu, che meritano di essere senz'altro recepiti ai fini della decisione in quanto esaustivi, improntati ad una metodologia di accertamento corretta, logicamente coerenti, oltre che conformi ai principi interpretativi sopra richiamati, conducono ad escludere la sussistenza con riferimento al contratto di finanziamento dedotto in causa di qualsivoglia violazione della normativa antiusura sotto alcuno dei profili denunciati da parte appellante a sostegno dell'invocata riforma sul punto della pronuncia gravata.
Analogamente del tutto privi di pregio si atteggiano i rilievi di cui all'interposto gravame in merito all'assunto mancato riconoscimento in maniera del tutto erronea da parte del giudice di prime cure della verificazione nella concreta fattispecie in disamina di un illegittimo fenomeno di anatocismo derivante dalla clausola contrattuale di cui all'art. 5 della convenzione di mutuo del 24-5-2000, che prevede il calcolo degli interessi di mora sull'intera rata.
E' appena il caso di rilevare sul tema, infatti, che la pattuizione concordata tra le parti in base alla quale il tasso di mora vada applicato sull'intera rata scaduta e non pagata e, dunque, comprensiva sia della quota capitale, che della quota di interessi corrispettivi, deve ritenersi conforme alla disciplina dettata dalla delibera CICR 9 febbraio 2000 e applicabile al contratto di finanziamento in questione in quanto stipulato all'indomani della sua entrata in vigore (22-4-2000), che all'art. 3 prevede testualmente “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ogni rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza sino al momento del pagamento.”, con la conseguenza che se l'art. 120 TUB e la citata delibera CICR 2000 consentono nei contratti successivi al 22-4-2000, ove il contratto lo preveda espressamente, come per l'appunto accaduto nel caso in esame, di capitalizzare gli interessi, non è neppure configurabile alcuna ipotesi di anatocismo illegittimo.
Parimenti la sentenza impugnata si sottrae alle censure addotte dall'appellante avverso la decisione di primo grado per avere disatteso i rilievi sollevati in quella sede circa la indeterminatezza delle condizioni contrattuali ex art. 1346 c.c. e, segnatamente, della clausola di determinazione del tasso degli interessi e di conseguente nullità di questa ai sensi dell'art. 117 TUB, ravvisabili con riferimento all'avvenuta adozione nella fattispecie di un sistema di rimborso graduale del capitale finanziato alla stregua di un piano di ammortamento c.d. alla francese, soccorrendo in argomento in via risolutiva il pronunciato della Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite del 20-5-2024 n. 15130 che ha affermato il principio secondo cui: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”.
In definitiva, alla stregua dal complesso delle suesposte considerazioni in merito all'acquisito ulteriore accertamento in ordine alla piena rispondenza del contratto di mutuo in oggetto alla normativa di legge, sia sotto il profilo della disciplina antiusura, che di quella delle disposizioni civilistiche dettate in tema di determinabilità dell'oggetto del contratto e attinente alla trasparenza delle condizioni economiche praticate, in esse assorbito l'esame di ogni altra questione o deduzione,
s'impone l'adozione di statuizioni di rigetto del proposto gravame, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Le spese e competenze relative al presente grado del giudizio, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, mentre le spese relative alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile vanno poste definitivamente a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 atto di citazione notificato il 28-5-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di
Crotone, in composizione monocratica, depositata il 28-11-2018 n. 1465, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in €uro 4.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della Ctu espletata nel presente grado di giudizio, già liquidate come da decreto in atti;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1104 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Ferraro in virtù di procura Parte_1 in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 23;
- appellante – contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Greco in virtù di procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Piazza Carlo
Bilotti n. 24;
- appellata - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata e respinta ogni istanza ed eccezione contraria, in relazione al contratto di mutuo sottoscritto con l'Istituto di credito appellato, nel merito:
a) accertare e dichiarare l'illeceità del contratto di mutuo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale.
b) dichiarare per gli effetti che il finanziamento sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che sommato al valore delle altre spese, a esclusione di tasse e imposte, e comunque rientrante nel seno del piano di ammortamento si è determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento. c) dichiarare che anche il solo tasso di mora travalica il tasso soglia vigente al tempo della convenzione.
d) accertare l'effettiva corresponsione degli interessi di mora applicati, a seguito dei ritardi nel pagamento delle rate, in sommatoria al tasso di interesse;
e) accertare le somme pagate da parte attrice tra capitale e interessi e che nell'ipotesi di gratuità sono da stornare tutti gli interessi a titolo di interessi usurari;
f) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori perché in violazione dell'art. 117 TUB;
g) in via gradata e in considerazione di quanto esposto in narrativa, deliberare che, in caso di ritardato pagamento, il suddetto tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata.
h) provvedere all'esatta determinazione dare/avere tra le parti, imputando i pagamenti già effettuati dagli attori a pagamento del capitale indicato nel contratto di mutuo con obbligo della banca a restituire le somme pagate a titolo di interessi usurari.
i) ordinare alla la ripetizione a favore della parte finanziata di tutte le somme CP_1 che ha indebitamente incamerato.
j) in ogni caso, dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo prestato e, quindi, le rate a scadere composte dal solo capitale senza interessi.
In via subordinata, dichiarare nulla la clausola determinativa degli interessi perché in violazione degli artt. 1815, 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge 192/1998, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e, per l'effetto, disporre la restituzione da parte dell'attore del solo capitale, imputando ad esso le somme in più
a titolo di interessi ultralegali, come da perizie di parte, o nella somma superiore o inferiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute e corrisposte per rate di ammortamento in scadenza, determinando un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.
Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del procuratore concludente ex art. 93 c.p.c..
Nella sola denegata ipotesi di rigetto dell'appello si chiede che sia disposta la compensazione delle spese di lite. - Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria, eccezione, deduzione e difesa, rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, anche sulla base di quanto in merito si evince dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti nei termini che seguono.
Con atto di citazione ritualmente notificato la RA , conveniva Parte_1 in giudizio la per ivi sentire accertare e dichiarare Controparte_1
l'usurarietà del contratto di mutuo con essa stipulato in data 24.05.2000, per l'importo di €uro 51.645,69.
In particolare, parte attrice riteneva che il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori e che, anche in ipotesi di superamento del tasso soglia dei soli interessi moratori, le conseguenze derivanti dall'art. 1815, comma 2, c.c. fossero estensibili agli interessi corrispettivi, con la conseguente conversione del finanziamento da titolo oneroso a titolo gratuito;
prospettava, inoltre, che il piano di rimborso alla francese aveva dato luogo ad una illegittima capitalizzazione degli interessi.
Riteneva, pertanto, sussistenti i presupposti legittimanti l'azione di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. per gli importi versati oltre il tasso soglia.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto. Nel CP_2 merito riteneva infondate le domande formulate, opponendo l'inesistenza degli interessi usurari - anche alla luce della mancata sommatoria del tasso relativo agli interessi corrispettivi con quelli moratori – e degli interessi anatocistici. Nello specifico rappresentava: di non condividere quanto sostenuto da parte attrice, attesa la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori;
che le due tipologie di interessi si ponevano in rapporto di alternatività, sicché quando sono dovuti gli uni, non sono dovuti gli altri;
che (come chiarito dalla Banca d'Italia con comunicato del 3 luglio 2013) i decreti del Ministro dell'Economia e delle
Finanze - con cui in attuazione della Legge 108/1996 sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevati ai fini dell'usura - non tengono in considerazione gli interessi moratori;
che ove si volesse ammettere che anche gli interessi di mora debbano essere rispettosi del limite legale antiusura, in assenza di una previsione legislativa specifica al riguardo e che potesse determinare per tali interessi una specifica soglia, quest'ultima doveva essere calcolata con i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa Banca d'Italia e la citata nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3-7-2013; che poiché gli interessi moratori sono previsti e disciplinati da una diversa ed autonoma clausola rispetto a quella degli interessi corrispettivi, la declaratoria di nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. per pattuizione usuraria potesse investire solo tale specifica ed autonoma clausola, fermo restando che gli interessi moratori sarebbero in ogni caso non dovuti soltanto per la parte eccedente il tasso soglia.
Riteneva, infine, infondata la tesi di parte attrice secondo la quale la previsione del piano di ammortamento a rata costante avesse dato luogo ad anatocismo e ad indeterminatezza del tasso applicato al contratto, dato che il meccanismo di ammortamento c.d. “alla francese” comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata ed era, quindi, esclusa ogni forma di capitalizzazione.
La causa veniva istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio e, a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., decisa dal Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, con sentenza depositata il 28-11-2018 n. 1465, con la quale la domanda giudiziale era rigettata e la parte attrice condannata al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle relative alla espletata Ctu.
A fondamento della decisione si riteneva che la tesi circa la pretesa usurarietà del contratto di mutuo sostenuta da parte attrice fosse infondata, trattandosi di allegazione basata su una metodologia di calcolo (sommatoria interessi moratori e convenzionali) del tutto inammissibile, e tale da rendere, sul piano istruttorio, parimenti inammissibile la Ctu richiesta sul punto;
altrettanto prive di pregio erano reputate le ulteriori censure in punto di usurarietà degli interessi di mora, per quel che concerne il raffronto, al momento della stipula, tra il tasso di mora contrattualmente previsto e il tasso soglia vigente al tempo della sottoscrizione del contratto, in quanto gli interessi moratori non possono essere considerati nella valutazione circa il superamento o meno del tasso soglia ai fini dell'usura, non avendo natura di costo o corrispettivo di credito;
anche in relazione alla valutazione di sussistenza degli interessi anatocistici le censure sollevate dall' attrice erano considerare destituite di fondamento.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 28-5-2019, Parte_1 basandola sui seguenti motivi. Parte appellante censurava integralmente la decisione di primo grado sostenendo che il giudice aveva errato nel ritenere che l'azione legale avesse preso le mosse da una non corretta interpretazione della sentenza della Suprema Corte n. 350/2013, vale a dire la sommatoria dei tassi, in quanto si riferiva all'usura che si viene a generare a seguito del ritardo nel pagamento delle rate, così come aveva errato a considerare prive di pregio le deduzioni in merito all'usurarietà degli interessi di mora rispetto al tasso soglia al momento della stipula.
Affermava, infatti, che era stata rilevata usura contrattualizzata derivante dal superamento del tasso soglia da parte del tasso effettivo di mora;
che si era riscontrata indeterminatezza delle condizioni secondo l'art. 1346 c.c. e la presenza di un derivato implicito;
che era stata rilevata la nullità della clausola di determinazione del tasso ai sensi dell' art. 117 TUB;
che il TAEG/ISC effettivamente applicato risultava essere difforme da quello dichiarato nel contratto stipulato, per cui ne derivava la nullità della clausola di determinazione del tasso ai sensi dell'art. 117 TUB;
che in sintesi il contratto in oggetto era risultato usurario e che, pertanto, il rapporto di mutuo era gratuito ex art. 1815 c.c., comma 2, c.c. con conseguente diritto dell'attore alla ripetizione di quanto corrisposto per interessi e con obbligo restitutorio da parte dei mutuatari, per il futuro, delle sole quote di capitale, per cui erano da stornare €uro
3.971,60 di interessi usurari.
Impugnava, poi, con un secondo motivo di appello la sentenza nella parte in cui il giudice aveva ritenuto di condividere l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo cui gli interessi moratori non possono essere considerati nella valutazione circa il superamento o meno del tasso soglia ai fini dell'usura, non avendo natura di costo o corrispettivo di credito ma unicamente valenza risarcitoria, ossia di penale per l'inadempimento o il ritardato adempimento. Sosteneva in proposito l'appellante, infatti, che tale conclusione non fosse condivisibile, in quanto il divieto di pattuire interessi eccedenti la misura massima prevista dall'art. 2 della Legge 108/96 si applica sia agli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sia agli interessi moratori ex art. 1224 c.c., e che l'ampia formulazione degli artt. 644 c.p., 2 della Legge 108/96 e
1 D. L. 394/00, dimostrava che, ai fini dell'usura, la legge non consentiva distinzione di sorta tra i due tipi di interessi. Contestava, dunque, anche le conclusioni cui era pervenuto il Ctu e i calcoli matematici fatti per pervenire all'esclusione dell'usura.
Evidenziava, infine, come la non avesse neppure rispettato le norme sulla CP_1 Pa trasparenza bancaria, in quanto l dichiarato in contratto non corrispondeva a quello effettivamente applicato e verificato dal perito di parte, per cui ne derivava la nullità della clausola di determinazione ai sensi dell'art. 117, comma 6, TUB, con conseguente sostituzione del tasso contrattuale nella misura di cui al comma 7 dello stesso articolo. Affermava, dunque, la necessità di rideterminare il piano di ammortamento al tasso sostitutivo imposto per legge costituito dal tasso minimo dei
BOT ed in tal caso la doveva restituire al cliente €uro 3.193,63, secondo il CP_1 ricalcoIo eseguito dal perito di parte per il periodo preso in analisi. Effettuava, anche una disamina sul corretto calcolo, a sua detta dell' del e delle voci Pt_2 CP_3 annesse.
Concludeva, pertanto, rassegando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Costituitasi in giudizio come da comparsa di risposta depositata in atti, la
[...] in via preliminare eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per mancanza di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., in quanto sosteneva che l'appellante, pur avendo indicato le singole statuizioni che non condivideva, aveva omesso di indicare le modifiche proposte con riferimento a ciascuna parte della sentenza;
contestava poi, la fondatezza nel merito dell'avverso gravame, sostenendo come parte appellante avesse erroneamente dedotto che il contratto di finanziamento era usurario e, inoltre, che i conteggi effettuati si basavano su calcoli errati.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione, la Corte, a scioglimento della riserva assunta in esito ad essa, deliberava ordinanza con la quale disponeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, con nomina quale proprio ausiliario la Dott.ssa alla quale conferiva l'incarico di rispondere ai Persona_1 seguenti quesiti: “1) dica il consulente se il tasso di interesse composto previsto dall'art. 5 del contratto di mutuo fondiario (secondo cui <<ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produrr di pieno diritto dal giorno della scadenza l mora a carico parte mutuataria>
a favore della parte mutuante, interessi non suscettibili di capitalizzazione periodica>>), all'epoca della stipula del mutuo superava o meno i tassi soglia previsti dalla Legge n. 108/1996 e dai decreti ministeriali periodicamente emessi dai competenti ministeri;
2) dica il consulente quale sia l'ammontare degli interessi moratori dovuti dalla mutuataria alla banca al momento della domanda giudiziale, computando detti interessi al tasso convenzionale e, con un secondo conteggio, al tasso legale, ma, in entrambi i casi, unicamente sulla quota capitale delle rate di mutuo insolute scadute ed a scadere.”.
Espletate le operazioni di consulenza e depositato agli atti di causa il relativo elaborato, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo vari rinvii disposti per i medesimi incombenti, all'udienza collegiale del 28-1-
2025 la Corte, viste le note di trattazione scritta depositate in atti ex art. 127-ter c.p.c.
e le richieste conclusive in esse rassegnate, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita innanzi tutto di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello per come sollevata dall'appellata sotto il profilo del difetto di Controparte_1 specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Ad avviso della Corte, il proposto appello è da ritenersi infondato e, come tale, senz'atro da rigettare.
Appare opportuno far precedere la disamina dei motivi di gravame, con i quali parte appellante ha censurato le statuizioni adottate con la decisione di primo grado di rigetto della domanda sulla base della ravvisata esclusione della usurarietà del contratto di mutuo per cui è causa, sotto il dedotto profilo della sostanziale erroneità dei calcoli effettuati ai fini del relativo accertamento, e che meritano una trattazione unitaria e congiunta, da un richiamo ai consolidati principi interpretativi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla specifica materia.
Più nello specifico, in primo luogo la dibattuta questione circa l'assoggettabilità o meno anche degli interessi moratori alla disciplina in materia di usura prevista dagli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. è stata in giurisprudenza risolta in senso positivo.
Sull'essenziale considerazione, infatti, della primaria ed indefettibile esigenza di piena tutela del soggetto debitore fruitore del finanziamento sottesa a quest'ultima, in forza della quale il finanziatore, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può neppure dirsi immune dal controllo allorquando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti, si è affermato in tema il principio di diritto secondo il quale la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare non solo la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraia sia dovuta in relazione al contratto concluso (cfr. Cass. SS.UU. Civili, sentenza 18-9-2020 n.
19597).
Ciò nondimeno, in sede di individuazione dei criteri da applicare in sede di verifica del superamento del tasso soglia usuraio da parte del tasso di mora pattuito in contratto si è ritenuta l'inammissibilità di qualsivoglia comparazione da attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, attenendo gli stessi ad entità tra loro eterogenee, in quanto riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla patologia dello stesso, ed essendo del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi. In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti non si possono cumulare tra loro, trovando la percezione di essi presupposti diversi ed antitetici, poiché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di penale in quanto rappresentano una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento dovendo procedersi, pertanto, a tal fine in maniera differenziata per ciascuna tipologia di interesse (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, 15-5-2023 n. 13144; Cass.
Civ., Sez. 1, 5-5-2022 n. 14214; Cass. Civ., Sez. 4, 4-11-2021 n. 31615; Cass. Civ.,
Sez. 3, 17-10-2019 n. 26286).
In merito, poi, alla individuazione degli strumenti finalizzati alla verifica della soglia antiusura applicabile al tasso di mora, si è affermato, sulla premessa che debba aversi riguardo sul punto ai decreti ministeriali ex art. 644 c.p. e Legge n. 108/1996, che qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle CMS, di questo tasso medio di mora deve pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori;
se, al contrario, il
D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (come avveniva in passato), allora ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato (cfr. sempre in termini Cass. SSUU Civili n. 19597/2020 cit.). Ciò posto, risulta acclarato con riguardo alla concreta fattispecie oggetto di controversia attraverso la consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, di cui la
Corte ha reputato di dovere disporre la rinnovazione nell'ambito del presente grado di giudizio, che, a fronte della operata individuazione – a rettifica dell'errato calcolo del Ctu di prime cure nella determinazione dei tassi di interesse in questione - del tasso soglia per le operazioni di mutuo a tasso fisso alla data della stipulazione della convenzione di cui si discute (24-5-2000) pari all'8,73%, per converso il tasso di mora pattuito nella specie con l'art. 5 del contratto pari al tasso di riferimento per il credito fondiario/edilizio agevolato relativo al semestre 1-1-2000/30-6-2000 si attesta sul 10,10% e, dunque, superiore al primo.
Tuttavia, ha evidenziato il Ctu nel proprio elaborato, la segnalata circostanza che i
TEG medi periodicamente rilevati dalla Banca d'Italia come da decreti ministeriali determinativi della misura del tasso soglia non includono gli interessi di mora ovvero non tengono conto della maggiorata percentuale dovuta in caso di mora, non essendo i suddetti dovuti dal momento della erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente, vale a rendere impraticabile verun raffronto della misura di essi con il tasso soglia in questione ai fini della verifica di una loro eventuale connotazione usuraria, dovendo piuttosto procedersi all'uopo sul punto ad una separata rilevazione alla stregua delle percentuali di maggiorazione da applicarsi ai TEG medi pubblicati per la determinazione della soglia usuraria.
Pertanto, l'ausiliario predetto, procedendo a rideterminare il tasso soglia da utilizzarsi nel caso in esame quale corretto parametro di comparazione mediante la suindicata metodologia e più precisamente partendo dal tasso medio del secondo trimestre 2000 pari al 5,92 %, maggiorato di una ulteriore percentuale del 2,1%, fino quindi al 7,92%, con ulteriore maggiorazione del 50% e un risultato finale dell'11,88%, giungeva ad accertare il mancato superamento di quest'ultimo da parte del tasso moratorio pattuito in contratto, poiché contenuto nei limiti del 10,10%.
D'altra parte, il Ctu non trascurava neppure di evidenziare sempre in proposito come, anche a volere considerare il tasso di mora pattuito in contratto nella misura appena richiamata superiore alla soglia d'usura, laddove raffrontato al tasso soglia previsto dai pertinenti decreti ministeriali per il periodo di riferimento (8,73%) e, dunque, senza tenere conto che esso non prendeva in considerazione gli interessi di mora, in ogni caso non solo non era stata acquisita alcuna prova in atti che il tasso convenuto in contratto fosse mai stato applicato, ma anzi era stato possibile verificare attraverso l'esame dell'andamento del rapporto come la banca avesse sempre applicato nel corso di esso quale tasso di mora lo stesso tasso soglia. In merito, poi, all'ulteriore tema di indagine affrontato dal Ctu relativamente all'accertamento del se potesse nel caso che qui occupa essersi verificato un superamento del tasso soglia usuraio per effetto della previsione in contratto che gli interessi di mora fossero calcolati sulla intera rata scaduta, formata da quota capitale e da quota interessi, il Ctu premetteva innanzi tutto nella relazione che: “..nel caso in esame, le parti hanno pattuito, secondo quanto generalmente accade nei contratti di mutuo, che “…ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza gli interessi di mora …” (cfr art. 5 del contratto di mutuo).
Ciò significa che la rata non riscossa è gravata dagli interessi moratori, ovvero che
l'inadempimento fa nascere un'obbligazione a latere, che ha una sua vita autonoma rispetto alle rate, le quali proseguono (se adempiute) secondo il piano di ammortamento.
La rata scaduta genera, quindi, la debenza, a carico del debitore, di un interesse a parte, l'interesse di mora, separato dall'originario piano, che si applica, in misura corrispondente alla durata dell'inadempimento, sulla rata non riscossa che comprende sia il capitale sia gli interessi corrispettivi.
Sicché diviene inevitabile chiedersi se quest'applicazione di interessi (moratori) su interessi (corrispettivi) porti a sconfinare la soglia d'usura, soprattutto nella ipotesi in cui il tasso di mora sia stato stabilito proprio nella soglia dell'usura.
Bisogna poi interrogarsi se tale sconfinamento, se vi è, sia da attribuirsi (e quindi idoneo a determinare il superamento del tasso soglia con riferimento) al tasso corrispettivo o a quello di mora o debba, come si crede, più propriamente far parte del costo complessivo del finanziamento, calcolabile solo ex post, ovvero al verificarsi della mora.
In merito si è osservato che è possibile separare la quota capitale e la quota interessi che insieme formano la rata solo nella fase genetica e durante il corso del rapporto, ma ciò non può più valere nella fase patologica.
Così come rilevato nella decisione n° 1072 dell'11.02.2015 dell'Arbitro Bancario e
Finanziario Collegio di Napoli “…Al momento dell'inadempimento, infatti, ci si trova, al cospetto dell'unica obbligazione che il debitore è tenuto a soddisfare per capitale ed interessi. Quest'unitarietà risulta confermata, ad esempio, dalle regole in tema d'imputazione, che non lasciano spazio al debitore di scegliere tra l'una o
l'altra obbligazione all'atto del pagamento. Ed è ulteriormente dimostrata dal modo di operare degli interessi moratori, che si applicano all'intero debito inadempiuto, senza dar rilievo a capitale ed interessi. In sostanza, l'inadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni, seppur originariamente distinguibili, in un unico debito (Cass. 8 luglio 1986, n. 4451). In definitiva, non si viene a concretizzare alcuna sommatoria di interessi, dato che gli interessi moratori operano sull'unico debito esistente……” (cfr. fol. 12 elaborato Ctu Dott.ssa in atti). Per_1
Quindi, affermava, posta la circostanza che la mera previsione nel contratto di mutuo per cui gli interessi di mora vadano calcolati sulla intera rata non comporta automaticamente un TEG che supera la soglia usuraria, come sulla base della ricostruzione nel caso concreto del piano di ammortamento in questione, dei pagamenti effettuati e degli interessi addebitati fosse risultato un TEG, quale tasso unico e non frazionabile espressivo del costo dell'intero prestito valutato alla stregua di quanto pattuito in sede di sottoscrizione del contratto ed in applicazione di costi e spese in esso previsti, pari al 7,33 % e, dunque, abbondantemente al di sotto del tasso soglia suindicato dell'8,73%, non senza aggiungere che parte appellante, già attrice in prime cure, non aveva neppure allegato, in modo esatto ed analitico, se o quando e in quale scenario concretamente verificatosi nel corso del rapporto, il TEG avesse superato il tasso soglia per effetto della pattuizione ed applicazione degli interessi di mora sulla quota capitale della rata scaduta.
Orbene, gli esiti dell'indagine contabile commessa da questa Corte al nominato Ctu, che meritano di essere senz'altro recepiti ai fini della decisione in quanto esaustivi, improntati ad una metodologia di accertamento corretta, logicamente coerenti, oltre che conformi ai principi interpretativi sopra richiamati, conducono ad escludere la sussistenza con riferimento al contratto di finanziamento dedotto in causa di qualsivoglia violazione della normativa antiusura sotto alcuno dei profili denunciati da parte appellante a sostegno dell'invocata riforma sul punto della pronuncia gravata.
Analogamente del tutto privi di pregio si atteggiano i rilievi di cui all'interposto gravame in merito all'assunto mancato riconoscimento in maniera del tutto erronea da parte del giudice di prime cure della verificazione nella concreta fattispecie in disamina di un illegittimo fenomeno di anatocismo derivante dalla clausola contrattuale di cui all'art. 5 della convenzione di mutuo del 24-5-2000, che prevede il calcolo degli interessi di mora sull'intera rata.
E' appena il caso di rilevare sul tema, infatti, che la pattuizione concordata tra le parti in base alla quale il tasso di mora vada applicato sull'intera rata scaduta e non pagata e, dunque, comprensiva sia della quota capitale, che della quota di interessi corrispettivi, deve ritenersi conforme alla disciplina dettata dalla delibera CICR 9 febbraio 2000 e applicabile al contratto di finanziamento in questione in quanto stipulato all'indomani della sua entrata in vigore (22-4-2000), che all'art. 3 prevede testualmente “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ogni rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza sino al momento del pagamento.”, con la conseguenza che se l'art. 120 TUB e la citata delibera CICR 2000 consentono nei contratti successivi al 22-4-2000, ove il contratto lo preveda espressamente, come per l'appunto accaduto nel caso in esame, di capitalizzare gli interessi, non è neppure configurabile alcuna ipotesi di anatocismo illegittimo.
Parimenti la sentenza impugnata si sottrae alle censure addotte dall'appellante avverso la decisione di primo grado per avere disatteso i rilievi sollevati in quella sede circa la indeterminatezza delle condizioni contrattuali ex art. 1346 c.c. e, segnatamente, della clausola di determinazione del tasso degli interessi e di conseguente nullità di questa ai sensi dell'art. 117 TUB, ravvisabili con riferimento all'avvenuta adozione nella fattispecie di un sistema di rimborso graduale del capitale finanziato alla stregua di un piano di ammortamento c.d. alla francese, soccorrendo in argomento in via risolutiva il pronunciato della Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite del 20-5-2024 n. 15130 che ha affermato il principio secondo cui: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”.
In definitiva, alla stregua dal complesso delle suesposte considerazioni in merito all'acquisito ulteriore accertamento in ordine alla piena rispondenza del contratto di mutuo in oggetto alla normativa di legge, sia sotto il profilo della disciplina antiusura, che di quella delle disposizioni civilistiche dettate in tema di determinabilità dell'oggetto del contratto e attinente alla trasparenza delle condizioni economiche praticate, in esse assorbito l'esame di ogni altra questione o deduzione,
s'impone l'adozione di statuizioni di rigetto del proposto gravame, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Le spese e competenze relative al presente grado del giudizio, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, mentre le spese relative alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile vanno poste definitivamente a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 atto di citazione notificato il 28-5-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di
Crotone, in composizione monocratica, depositata il 28-11-2018 n. 1465, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in €uro 4.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della Ctu espletata nel presente grado di giudizio, già liquidate come da decreto in atti;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)