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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/07/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1223 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1223/2024 promossa da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio delle avv.te Luciana Quirico e Marta Capra, con studio in Lodi (LO), alla via Nino Dell'Oro n. 4;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv.ta Francesca Pasquale, con studio in Lodi (LO), al corso Mazzini n. 32;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt. 70
e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del 27.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., che qui integralmente si riportano:
1. “Invariato quanto previsto nella sentenza di divorzio con riguardo all'affido condiviso della minore in capo ai genitori che dovranno condividere le decisioni di maggiore importanza relative alla minore come previsto in divorzio, quanto invece al collocamento, disporre il collocamento paritetico di con la seguente declinazione del calendario relativo ai turni di cura: Per_1
-lunedì e martedì e relativi pernottamenti con la madre;
-mercoledì e giovedì e relativi pernottamenti con il padre;
-fine settimana alternati, con decorrenza dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola durante il periodo scolastico e dal venerdì mattina al lunedì mattina nel periodo non scolastico. Il tutto fermo l'impegno dei genitori nei propri tempi a consentire a di Per_1 sentire telefonicamente l'altro genitore.
2. Quanto alle attività ricreative e sportive, i genitori concordano, in ragione dei desiderata della bambina, che abbandoni gli scout e la ginnastica artistica e continui a frequentare l'attività Per_1 di atletica leggera a Melegnano con due allenamenti settimanali. Le parti concordano altresì che il lunedì e il martedì, turni di cura della madre, non parteciperà ad eventuali Per_1 allenamenti. Il padre, se gradito alla bambina, potrà farle svolgere un eventuale terzo allenamento durante i giorni di sua competenza.
3. Quanto agli impegni scolastici e musicali, i genitori si impegnano a garantire la partecipazione di all'attività musicale connessa al percorso scolastico. Per_1
4. Disporre che durante il periodo estivo, starà con ciascun genitore per 5 settimane da Per_1 definire entro il 30 maggio di ogni anno, di cui 2 settimane consecutive, mentre le altre 3 settimane saranno intere e alternate. Nelle ulteriori restanti settimane estive si manterrà il calendario paritetico ordinario sopra descritto. Il tutto fermo l'impegno dei genitori a comunicarsi gli eventuali luoghi di villeggiatura prescelti e i relativi recapiti.
Periodo Natalizio:
trascorrerà le festività natalizie con ognuno dei genitori ad anni alterni con le seguenti modalità: Per_1 il 24/12 dalle ore 11.00 e il 31/12 e 01/01 con lo stesso genitore e il 25/12 dalle ore 11.00 e il 26/12 e
06/01 con l'altro genitore.
Nel periodo successivo a AN EF (26/12), la figlia trascorrerà con ognuno dei genitori ad anni alterni: sei giorni consecutivi dal 27/12 dalle ore 18.00 fino al 01/01 alle ore 18.00 e sei giorni consecutivi dal
01/01 dalle ore 18.00 fino al 06/1.
Dopodiché riprenderà la normale turnazione settimanale.
Si precisa che il periodo dal 27/12 al 01/01 verrà trascorso dal genitore con cui ha passato la Per_1
Vigilia di Natale (24/12) e il periodo dal 01/01 al 06/01 verrà trascorso dal genitore con è rimasta Per_1
2 a Natale (25/12) e AN EF (26/12), salvo diverso accordo tra le parti.
Periodo Pasquale:
Durante le festività pasquali trascorrerà con ognuno dei genitori ad anni alterni il giorno di Per_1
Pasqua e il giorno del Lunedì dell'Angelo.
Le ulteriori festività durante l'anno saranno gestite secondo il calendario ordinario;
il tutto fatto salvo diverso accodo tra i genitori.
5. Quanto al mantenimento, disporre il mantenimento diretto di in capo ai genitori a Per_1 decorrere dal mese di luglio, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della minore secondo il Protocollo del Tribunale di Milano, con l'unica precisazione (come d'accordo di divorzio) che la spesa di eventuali grest estivi e pre-post scuola in caso di disaccordo sarà affrontata dal genitore che intende avvalersi nei propri tempi.
Le spese che prevedono il preventivo accordo, qualora non concordate, saranno a carico del genitore che ha sostenuto la spesa.
Il tutto con l'accordo che le somme attualmente presenti sul conto corrente destinato alla contribuzione paterna al mantenimento ordinario della figlia e pari ad euro 388,41 oltre ad euro 200 relativi al mantenimento paterno di giugno ancora da versarsi per un totale di euro 588,41 rimarranno alla sig.ra
e utilizzate, come da accordi, nell'interesse di con la rendicontazione previste dalla CP_1 Per_1 sentenza di divorzio al sig. La sig.ra , prelevate dette somme, restituirà entro il mese di Pt_1 CP_1 settembre al sig. la carta Bancomat riferita a tale conto. Pt_1
6. L'AUU verrà suddiviso al 50% tra i genitori così come le detrazioni per la figlia a carico.
7. I genitori concordano di aprire entro un mese da oggi un conto corrente intestato esclusivamente
a con firma di entrambi i genitori, con vincolo pupillare (che decadrà automaticamente al Per_1 raggiungimento della maggiore età della minore), ove verrà versato il risarcimento spettante a
in conseguenza del sinistro stradale occorso alla minore nell'anno 2022. Per_1
8. Le parti concordano di mantenere la coordinazione genitoriale "a chiamata" in caso di necessità, utilizzando la chat condivisa “spazio per Ilaria” per eventuali scambi di comunicazioni.
9. Quanto al supporto psicoterapico per Ilaria, i genitori concordano che la dott.ssa Per_2 continuerà a seguire con incontri a cadenza settimanale. Il sig. provvederà al Per_1 Pt_1 rimborso entro settembre alla sig.ra dell'importo di euro 82.62 pari al 50% della spesa CP_1 di due sedute di Ilaria dalla dott.ssa pagate dalla madre della bambina, previa Per_2 documentazione del rigetto del rimborso da parte del Fondo della sig.ra . CP_1
3 10. Quanto al supporto alla genitorialità, i genitori confermano di essere entrambi favorevoli alla prosecuzione della presa in carico da parte del Dott. secondo le sue indicazioni Parte_2 professionali.
11. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi immediatamente eventuali variazioni di residenza e/o di domicilio e si autorizzano reciprocamente al rifacimento della carta di identità della figlia valida per l'espatrio e del passaporto.
12. I vaccini, ad eccezione di quelli già in protocollo sanitario e quelli in corso, a cui la minore sarà sottoposta saranno concordati da entrambi i genitori
13. Le parti rinunciano alle altre domande di cui ai rispettivi atti.
Spese legali compensate.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
lette le conclusioni rese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 20.06.2024 il sig. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 domandando la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 342/2020 resa da questo Per_ Tribunale in data 21.07.2020, chiedendo il collocamento paritetico della figlia minore , a settimane alterne presso ciascun genitore;
il contributo al mantenimento diretto in capo a ciascun genitore, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
richiedendo, in via istruttoria, nel caso di opposizione di controparte, la previsione dell'invio alla Per_ coordinazione genitoriale, e in subordine CTU sulle capacità genitoriali e per la valutazione di .
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze nuove e sopravvenute:
- di avere contratto nuove nozze nel 2022; Per_
- l'inizio delle scuole medie della figlia (nata il [...]);
- la significativa modifica delle modalità e dei tempi di lavoro paterni, che svolge la professione di vigile del fuoco.
2. Con comparsa di risposta in data 11.09.2024 si è costituita la resistente sig.ra aderendo Controparte_1 alla possibilità di attivare un percorso di coordinamento genitoriale ma domandando una
4 regolamentazione delle visite paterne;
la previsione a carico del padre di un contributo al mantenimento di €300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis comma I, II e III c.p.c.
All'udienza del 11.10.2024 le parti sono comparse personalmente e la Giudice, preso atto della comune volontà delle parti di intraprendere un percorso di coordinamento genitoriale, ha rinviato all'udienza del
11.04.2025 per la verifica dell'accordo.
Alla predetta udienza le parti sono comparse personalmente e la Giudice, preso atto del buon proseguimento del percorso di coordinamento genitoriale, ha fissato udienza di discussione e decisione il 21.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte e con termine perentorio sino all'udienza per il relativo deposito, in quanto le parti hanno domandato un rinvio per presentare conclusioni congiunte.
Le parti hanno domandato un ulteriore rinvio e alla predetta udienza la Giudice, accolta tale richiesta, ha rinviato udienza al 27.06.2025.
All'udienza del 27.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la Giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Il Tribunale, in merito alla modifica delle condizioni di divorzio dei sig.ri e Parte_1 CP_1
, nei termini indicati dalle parti con note congiunte depositate per l'udienza del 27.06.2025,
[...] valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della figlia minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto Persona_3 dei contenuti dell'accordo.
Le spese di procedura vanno compensate, stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 342/2020 resa da questo Tribunale in data 19.06.2020, pubblicata il 21.07.2020, e passata in giudicato il 22.02.2021:
1) dispone che la figlia minore trascorra il lunedì ed il martedì con relativi pernotti Persona_3 dalla madre, il mercoledì ed il giovedì con relativi pernotti dal padre, a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola sino al riaccompagnamento a scuola il lunedì e dal venerdì mattina al lunedì mattina in periodo non scolastico, il tutto consentendole di sentire telefonicamente l'altro genitore;
5 2) prende atto che la minore lasci gli scout e la ginnastica artistica e continui a frequentare l'attività di atletica leggera con due allenamenti settimanali a Melegnano, non prendendo parte agli eventuali allenamenti del lunedì e del martedì, giorni di spettanza materna, ed aggiungendo un terzo allenamento nei giorni di spettanza paterna, nel caso in cui la minore lo desideri;
3) prende atto che i genitori si impegnano a garantire la partecipazione della minore agli impegni scolastici e musicali, connessi al percorso scolastico;
4) dispone che la figlia durante il periodo estivo trascorra con ciascun genitore 5 settimane, da definire entro il 30 maggio di ogni anno, di cui 2 consecutive e 3 alternate, mentre nelle ulteriori restanti settimane si manterrà il calendario paritetico, con il reciproco obbligo dei genitori di comunicarsi gli eventuali luoghi di villeggiatura ed i relativi recapiti;
durante il periodo natalizio ad anni alterni dalle ore 11.00 del 24.12, il 31.12 e il 01.01 con un genitore, dalle ore 11.00 del
25.12, il 26.12 e il 06.01 con l'altro genitore;
6 giorni consecutivi dalle ore 18.00 del 27.12 alle ore 18.00 del 01.01 con un genitore e 6 giorni consecutivi dalle ore 18.00 del 01.01 al 06.01 con l'altro; con la precisazione che trascorrerà con il genitore con cui ha passato il 24.12 il periodo dal 27.12 al 01.01 e con l'altro con cui ha passato il 24.12. e il 25.12 il periodo dal 01.01. al 06.01, salvo diverso accordo tra le parti;
durante il periodo pasquale ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo; tutte le altre festività ad anni alterni, secondo il calendario ordinario, salvo diverso accordo tra i genitori;
5) dispone il mantenimento diretto della minore, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, precisando che la spesa di eventuali grest estivi e pre-post scuola in caso di disaccordo sia affrontata dal genitore che intende avvalersi nei propri tempi;
che le spese che prevedono il preventivo accordo, qualora non concordate, siano a carico del genitore che ha sostenuto la spesa;
che le somme presenti sul conto corrente destinato al versamento del contributo al mantenimento paterno (pari ad € 388,41 oltre € 200,00 ancora da versare per la mensilità di giugno) rimangano nella disponibilità della sig.ra e utilizzate nell'interesse della figlia. La sig.ra , CP_1 CP_1 prelevate tali rimanenti somme, restituirà entro il mese di settembre la carta Bancomat riferita a tale conto;
6) dispone che l'Assegno Unico e universale per i figli a carico venga percepito in misura del 50% in capo a ciascun genitore;
7) prende atto che i genitori apriranno entro un mese da oggi un conto corrente intestato esclusivamente alla minore, con firma di entrambi, con vincolo pupillare e conseguente
6 decadimento al raggiungimento della maggiore età, ove verrà versato il risarcimento a lei spettante in conseguenza al sinistro stradale occorsole nell'anno 2022;
8) prende atto che le parti concordano di mantenere la coordinazione genitoriale “a chiamata” in caso di necessità, utilizzando la chat condivisa “spazio per Ilaria” per eventuali scambi di comunicazioni;
9) prende atto che i genitori concordano che la minore prosegua il percorso di supporto terapeutico con incontri a cadenza settimanale con la dott.ssa e che il sig. provvederà al Per_2 Pt_1 rimborso entro settembre alla sig.ra dell'importo di € 82,62, pari al 50% della spesa di CP_1
Per_ due sedute di dalla dott.ssa pagate dalla madre, previa documentazione del rigetto Per_2 del rimborso da parte del Fondo della sig.ra ; CP_1
10) prende atto che i genitori confermano di essere entrambi favorevoli alla prosecuzione del percorso di supporto alla genitorialità preso in carico da parte del dott. secondo le sue Parte_2 indicazioni professionali;
11) prende atto che le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi immediatamente eventuali variazioni di residenza e/o di domicilio e si autorizzano reciprocamente al rifacimento della carta di identità della figlia valida per l'espatrio e del passaporto;
12) prende atto che i vaccini a cui la minore sarà sottoposta saranno concordati da entrambi i genitori, ad eccezione di quelli già in protocollo sanitario e quelli in corso;
13) prende atto che le parti rinunciano alle altre domande di cui ai rispettivi atti;
14) prende atto che restano in vigore le altre disposizioni della succitata sentenza di divorzio;
15) compensa le spese di lite.
Così deciso in Lodi, in Camera di Consiglio il 8.07.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1223/2024 promossa da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio delle avv.te Luciana Quirico e Marta Capra, con studio in Lodi (LO), alla via Nino Dell'Oro n. 4;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv.ta Francesca Pasquale, con studio in Lodi (LO), al corso Mazzini n. 32;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt. 70
e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del 27.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., che qui integralmente si riportano:
1. “Invariato quanto previsto nella sentenza di divorzio con riguardo all'affido condiviso della minore in capo ai genitori che dovranno condividere le decisioni di maggiore importanza relative alla minore come previsto in divorzio, quanto invece al collocamento, disporre il collocamento paritetico di con la seguente declinazione del calendario relativo ai turni di cura: Per_1
-lunedì e martedì e relativi pernottamenti con la madre;
-mercoledì e giovedì e relativi pernottamenti con il padre;
-fine settimana alternati, con decorrenza dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola durante il periodo scolastico e dal venerdì mattina al lunedì mattina nel periodo non scolastico. Il tutto fermo l'impegno dei genitori nei propri tempi a consentire a di Per_1 sentire telefonicamente l'altro genitore.
2. Quanto alle attività ricreative e sportive, i genitori concordano, in ragione dei desiderata della bambina, che abbandoni gli scout e la ginnastica artistica e continui a frequentare l'attività Per_1 di atletica leggera a Melegnano con due allenamenti settimanali. Le parti concordano altresì che il lunedì e il martedì, turni di cura della madre, non parteciperà ad eventuali Per_1 allenamenti. Il padre, se gradito alla bambina, potrà farle svolgere un eventuale terzo allenamento durante i giorni di sua competenza.
3. Quanto agli impegni scolastici e musicali, i genitori si impegnano a garantire la partecipazione di all'attività musicale connessa al percorso scolastico. Per_1
4. Disporre che durante il periodo estivo, starà con ciascun genitore per 5 settimane da Per_1 definire entro il 30 maggio di ogni anno, di cui 2 settimane consecutive, mentre le altre 3 settimane saranno intere e alternate. Nelle ulteriori restanti settimane estive si manterrà il calendario paritetico ordinario sopra descritto. Il tutto fermo l'impegno dei genitori a comunicarsi gli eventuali luoghi di villeggiatura prescelti e i relativi recapiti.
Periodo Natalizio:
trascorrerà le festività natalizie con ognuno dei genitori ad anni alterni con le seguenti modalità: Per_1 il 24/12 dalle ore 11.00 e il 31/12 e 01/01 con lo stesso genitore e il 25/12 dalle ore 11.00 e il 26/12 e
06/01 con l'altro genitore.
Nel periodo successivo a AN EF (26/12), la figlia trascorrerà con ognuno dei genitori ad anni alterni: sei giorni consecutivi dal 27/12 dalle ore 18.00 fino al 01/01 alle ore 18.00 e sei giorni consecutivi dal
01/01 dalle ore 18.00 fino al 06/1.
Dopodiché riprenderà la normale turnazione settimanale.
Si precisa che il periodo dal 27/12 al 01/01 verrà trascorso dal genitore con cui ha passato la Per_1
Vigilia di Natale (24/12) e il periodo dal 01/01 al 06/01 verrà trascorso dal genitore con è rimasta Per_1
2 a Natale (25/12) e AN EF (26/12), salvo diverso accordo tra le parti.
Periodo Pasquale:
Durante le festività pasquali trascorrerà con ognuno dei genitori ad anni alterni il giorno di Per_1
Pasqua e il giorno del Lunedì dell'Angelo.
Le ulteriori festività durante l'anno saranno gestite secondo il calendario ordinario;
il tutto fatto salvo diverso accodo tra i genitori.
5. Quanto al mantenimento, disporre il mantenimento diretto di in capo ai genitori a Per_1 decorrere dal mese di luglio, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della minore secondo il Protocollo del Tribunale di Milano, con l'unica precisazione (come d'accordo di divorzio) che la spesa di eventuali grest estivi e pre-post scuola in caso di disaccordo sarà affrontata dal genitore che intende avvalersi nei propri tempi.
Le spese che prevedono il preventivo accordo, qualora non concordate, saranno a carico del genitore che ha sostenuto la spesa.
Il tutto con l'accordo che le somme attualmente presenti sul conto corrente destinato alla contribuzione paterna al mantenimento ordinario della figlia e pari ad euro 388,41 oltre ad euro 200 relativi al mantenimento paterno di giugno ancora da versarsi per un totale di euro 588,41 rimarranno alla sig.ra
e utilizzate, come da accordi, nell'interesse di con la rendicontazione previste dalla CP_1 Per_1 sentenza di divorzio al sig. La sig.ra , prelevate dette somme, restituirà entro il mese di Pt_1 CP_1 settembre al sig. la carta Bancomat riferita a tale conto. Pt_1
6. L'AUU verrà suddiviso al 50% tra i genitori così come le detrazioni per la figlia a carico.
7. I genitori concordano di aprire entro un mese da oggi un conto corrente intestato esclusivamente
a con firma di entrambi i genitori, con vincolo pupillare (che decadrà automaticamente al Per_1 raggiungimento della maggiore età della minore), ove verrà versato il risarcimento spettante a
in conseguenza del sinistro stradale occorso alla minore nell'anno 2022. Per_1
8. Le parti concordano di mantenere la coordinazione genitoriale "a chiamata" in caso di necessità, utilizzando la chat condivisa “spazio per Ilaria” per eventuali scambi di comunicazioni.
9. Quanto al supporto psicoterapico per Ilaria, i genitori concordano che la dott.ssa Per_2 continuerà a seguire con incontri a cadenza settimanale. Il sig. provvederà al Per_1 Pt_1 rimborso entro settembre alla sig.ra dell'importo di euro 82.62 pari al 50% della spesa CP_1 di due sedute di Ilaria dalla dott.ssa pagate dalla madre della bambina, previa Per_2 documentazione del rigetto del rimborso da parte del Fondo della sig.ra . CP_1
3 10. Quanto al supporto alla genitorialità, i genitori confermano di essere entrambi favorevoli alla prosecuzione della presa in carico da parte del Dott. secondo le sue indicazioni Parte_2 professionali.
11. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi immediatamente eventuali variazioni di residenza e/o di domicilio e si autorizzano reciprocamente al rifacimento della carta di identità della figlia valida per l'espatrio e del passaporto.
12. I vaccini, ad eccezione di quelli già in protocollo sanitario e quelli in corso, a cui la minore sarà sottoposta saranno concordati da entrambi i genitori
13. Le parti rinunciano alle altre domande di cui ai rispettivi atti.
Spese legali compensate.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
lette le conclusioni rese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 20.06.2024 il sig. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 domandando la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 342/2020 resa da questo Per_ Tribunale in data 21.07.2020, chiedendo il collocamento paritetico della figlia minore , a settimane alterne presso ciascun genitore;
il contributo al mantenimento diretto in capo a ciascun genitore, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
richiedendo, in via istruttoria, nel caso di opposizione di controparte, la previsione dell'invio alla Per_ coordinazione genitoriale, e in subordine CTU sulle capacità genitoriali e per la valutazione di .
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze nuove e sopravvenute:
- di avere contratto nuove nozze nel 2022; Per_
- l'inizio delle scuole medie della figlia (nata il [...]);
- la significativa modifica delle modalità e dei tempi di lavoro paterni, che svolge la professione di vigile del fuoco.
2. Con comparsa di risposta in data 11.09.2024 si è costituita la resistente sig.ra aderendo Controparte_1 alla possibilità di attivare un percorso di coordinamento genitoriale ma domandando una
4 regolamentazione delle visite paterne;
la previsione a carico del padre di un contributo al mantenimento di €300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis comma I, II e III c.p.c.
All'udienza del 11.10.2024 le parti sono comparse personalmente e la Giudice, preso atto della comune volontà delle parti di intraprendere un percorso di coordinamento genitoriale, ha rinviato all'udienza del
11.04.2025 per la verifica dell'accordo.
Alla predetta udienza le parti sono comparse personalmente e la Giudice, preso atto del buon proseguimento del percorso di coordinamento genitoriale, ha fissato udienza di discussione e decisione il 21.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte e con termine perentorio sino all'udienza per il relativo deposito, in quanto le parti hanno domandato un rinvio per presentare conclusioni congiunte.
Le parti hanno domandato un ulteriore rinvio e alla predetta udienza la Giudice, accolta tale richiesta, ha rinviato udienza al 27.06.2025.
All'udienza del 27.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la Giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Il Tribunale, in merito alla modifica delle condizioni di divorzio dei sig.ri e Parte_1 CP_1
, nei termini indicati dalle parti con note congiunte depositate per l'udienza del 27.06.2025,
[...] valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della figlia minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto Persona_3 dei contenuti dell'accordo.
Le spese di procedura vanno compensate, stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 342/2020 resa da questo Tribunale in data 19.06.2020, pubblicata il 21.07.2020, e passata in giudicato il 22.02.2021:
1) dispone che la figlia minore trascorra il lunedì ed il martedì con relativi pernotti Persona_3 dalla madre, il mercoledì ed il giovedì con relativi pernotti dal padre, a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola sino al riaccompagnamento a scuola il lunedì e dal venerdì mattina al lunedì mattina in periodo non scolastico, il tutto consentendole di sentire telefonicamente l'altro genitore;
5 2) prende atto che la minore lasci gli scout e la ginnastica artistica e continui a frequentare l'attività di atletica leggera con due allenamenti settimanali a Melegnano, non prendendo parte agli eventuali allenamenti del lunedì e del martedì, giorni di spettanza materna, ed aggiungendo un terzo allenamento nei giorni di spettanza paterna, nel caso in cui la minore lo desideri;
3) prende atto che i genitori si impegnano a garantire la partecipazione della minore agli impegni scolastici e musicali, connessi al percorso scolastico;
4) dispone che la figlia durante il periodo estivo trascorra con ciascun genitore 5 settimane, da definire entro il 30 maggio di ogni anno, di cui 2 consecutive e 3 alternate, mentre nelle ulteriori restanti settimane si manterrà il calendario paritetico, con il reciproco obbligo dei genitori di comunicarsi gli eventuali luoghi di villeggiatura ed i relativi recapiti;
durante il periodo natalizio ad anni alterni dalle ore 11.00 del 24.12, il 31.12 e il 01.01 con un genitore, dalle ore 11.00 del
25.12, il 26.12 e il 06.01 con l'altro genitore;
6 giorni consecutivi dalle ore 18.00 del 27.12 alle ore 18.00 del 01.01 con un genitore e 6 giorni consecutivi dalle ore 18.00 del 01.01 al 06.01 con l'altro; con la precisazione che trascorrerà con il genitore con cui ha passato il 24.12 il periodo dal 27.12 al 01.01 e con l'altro con cui ha passato il 24.12. e il 25.12 il periodo dal 01.01. al 06.01, salvo diverso accordo tra le parti;
durante il periodo pasquale ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo; tutte le altre festività ad anni alterni, secondo il calendario ordinario, salvo diverso accordo tra i genitori;
5) dispone il mantenimento diretto della minore, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, precisando che la spesa di eventuali grest estivi e pre-post scuola in caso di disaccordo sia affrontata dal genitore che intende avvalersi nei propri tempi;
che le spese che prevedono il preventivo accordo, qualora non concordate, siano a carico del genitore che ha sostenuto la spesa;
che le somme presenti sul conto corrente destinato al versamento del contributo al mantenimento paterno (pari ad € 388,41 oltre € 200,00 ancora da versare per la mensilità di giugno) rimangano nella disponibilità della sig.ra e utilizzate nell'interesse della figlia. La sig.ra , CP_1 CP_1 prelevate tali rimanenti somme, restituirà entro il mese di settembre la carta Bancomat riferita a tale conto;
6) dispone che l'Assegno Unico e universale per i figli a carico venga percepito in misura del 50% in capo a ciascun genitore;
7) prende atto che i genitori apriranno entro un mese da oggi un conto corrente intestato esclusivamente alla minore, con firma di entrambi, con vincolo pupillare e conseguente
6 decadimento al raggiungimento della maggiore età, ove verrà versato il risarcimento a lei spettante in conseguenza al sinistro stradale occorsole nell'anno 2022;
8) prende atto che le parti concordano di mantenere la coordinazione genitoriale “a chiamata” in caso di necessità, utilizzando la chat condivisa “spazio per Ilaria” per eventuali scambi di comunicazioni;
9) prende atto che i genitori concordano che la minore prosegua il percorso di supporto terapeutico con incontri a cadenza settimanale con la dott.ssa e che il sig. provvederà al Per_2 Pt_1 rimborso entro settembre alla sig.ra dell'importo di € 82,62, pari al 50% della spesa di CP_1
Per_ due sedute di dalla dott.ssa pagate dalla madre, previa documentazione del rigetto Per_2 del rimborso da parte del Fondo della sig.ra ; CP_1
10) prende atto che i genitori confermano di essere entrambi favorevoli alla prosecuzione del percorso di supporto alla genitorialità preso in carico da parte del dott. secondo le sue Parte_2 indicazioni professionali;
11) prende atto che le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi immediatamente eventuali variazioni di residenza e/o di domicilio e si autorizzano reciprocamente al rifacimento della carta di identità della figlia valida per l'espatrio e del passaporto;
12) prende atto che i vaccini a cui la minore sarà sottoposta saranno concordati da entrambi i genitori, ad eccezione di quelli già in protocollo sanitario e quelli in corso;
13) prende atto che le parti rinunciano alle altre domande di cui ai rispettivi atti;
14) prende atto che restano in vigore le altre disposizioni della succitata sentenza di divorzio;
15) compensa le spese di lite.
Così deciso in Lodi, in Camera di Consiglio il 8.07.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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