Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/11/2025, n. 20969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20969 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20969/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07916/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7916 del 2025, proposto da
S.R.L.S. Ledea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Sola e Agostino Sola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di silenzio-diniego perfezionatosi per l’inutile decorrere del termine di 30 giorni ex art. 25 l. n. 241/1990 e per l’accertamento del diritto di accedere ai documenti amministrativi richiesti con istanza inviata a mezzo pec il giorno 27 maggio 2025, nonché per la condanna a consentire di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 il dott. GI RD FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 27 maggio 2025, Ledea S.r.l.s. ha chiesto all’Agenzia delle Entrate “[…] l’indicazione del nominativo del legale rappresentante del Condominio di Via Broni 13-21, Roma, C.F. 96561980580, mediante ostensione degli atti relativi alla comunicazione della variazione dei dati del rappresentante (ad esempio, tramite Modello AA5/6), nonché ogni ulteriore atto ritenuto utile all’individuazione del rappresentante ”.
2. Sulla detta istanza si è formato il silenzio diniego per l’infruttuoso decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 25 l. n. 241/1990.
3. Con ricorso notificato il 9 luglio 2025 e depositato in pari data, Ledea S.r.l.s. ha presentato gravame ai sensi dell’art. 116 c.p.a., formulando un unico motivo (così rubricato: “ Sul diritto della S.r.l.s. Ledea ad ottenere copia della documentazione richiesta– violazione e falsa applicazione degli artt. 22-24 l. n. 241/1990, artt.9, 10 d.P.R. n. 184/2006 ”), articolando nelle proprie conclusioni le seguenti richieste: “ Voglia l’Ecc.mo TAR, così provvedere: - accertare e dichiarare il diritto della S.r.l.s. Ledea di prendere visione e/o di ottenere copia semplice dei documenti amministrativi richiesti con istanza inviata a mezzo pec in data 27 maggio 2025; - per l’effetto, condannare l’Amministrazione resistente a consentire alla S.r.l.s. Ledea, di prendere visione e/o di ottenere copia semplice dei documenti amministrativi richiesti, rimettendosi al prudente apprezzamento dell’Ecc.mo TAR adito in ordine all’opportunità di provvedere ex art. 34, lett. e, c.p.a.; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio ex art. 93 c.p.c. ”.
4. Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, osserva il Collegio che non sussistono le condizioni per integrare il contraddittorio nei confronti dell’amministratore del condominio indicato al paragrafo 1 della presente sentenza, dal momento che il thema decidendum del presente giudizio attiene proprio alla richiesta di accesso alla documentazione (e segnatamente al mod. AA5/6, sul quale, in tema di accesso agli atti, cfr., in giurisprudenza, T.A.R. Molise, Sez. I, 21 novembre 2020, n. 318) necessaria per conoscere il nominativo dello stesso, indicato dal ricorrente come necessario per eventualmente instaurare un giudizio nei confronti del condominio de quo onde recuperare il credito di cui alle fatture prodotte con il doc. 5 allegato al ricorso (cfr., ex multis , Cass. civ., Sez. II, 29 dicembre 2016, n. 27352, secondo cui « La notifica al condominio di edifici, in quanto semplice “ente di gestione” privo di soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all’amministratore »).
6. Si ritiene, per quanto appena evidenziato, che la domanda sia meritevole di accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 24, comma 7, l. 241/1990, in tema di accesso difensivo, con riguardo all’unico documento specificamente indicato dall’odierna ricorrente, ossia il modello AA5/6, recante la comunicazione della variazione dei dati del rappresentante del condominio indicato nel paragrafo 1 della presente sentenza.
6.1. Per l’effetto, deve essere affermato il dovere dell’amministrazione intimata di consentire a parte ricorrente di esaminare – senza indugio e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente decisione – detto documento.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e, nell’ammontare liquidato in parte dispositiva (che tiene conto della non complessità della presente vicenda, nonché del valore contenuto del credito risultante dalle fatture prodotte con il richiamato doc. 5), sono poste a carico dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’amministrazione intimata ad esibire alla parte ricorrente la documentazione indicata in parte motiva, consentendo l’estrazione di copia, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, della presente sentenza.
Condanna l’amministrazione intimata a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO GI, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
GI RD FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RD FI | TO GI |
IL SEGRETARIO