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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/10/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Orsega (C.F. ) C.F._1 C.F._2 del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Primiero San Martino di Castrozza (TN) – Viale Piave n. 7, giusta delega allegata al ricorso sub all. B); RICORRENTE CONTRO
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. CP_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Eccher (C.F. ) C.F._3 C.F._4 con studio in Trento – Via delle Orne n. 32, giusto mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE IN PUNTO: Domanda di condanna a liberare immobile di proprietà da beni altrui. CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
1)condannare , nato a ES (TN) il [...] a [...] il locale cantina posto a piano CP_1 interrato in p.ed. 847 p.m. 4 in c.c. ES (TN) di proprietà tavolare della ricorrente, prelevando tutti i beni mobili di sua appartenenza presenti in tale locale, fissando il relativo termine ad adempiere;
2)condannare contestualmente il convenuto a provvedere, a propria cura e spese, al distacco della linea elettrica dal contatore di sua proprietà in modo da consentire il collegamento al contatore di proprietà dell'attrice;
3)ai sensi dell'art. 614 bis cpc condannare altresì parte convenuta al pagamento dell'importo di euro 50,00, o la diversa somma che sarà ritenuta congrua, per ogni giorno di ritardo, nell'esecuzione del provvedimento di condanna, determinandone la decorrenza. Con vittoria di spese di lite nonché delle spese per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, come da documentazione che si produce. CONCLUSIONI DEL RESISTENTE Respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi ampiamente esposti in narrativa;
pagina 1 di 6 Nel denegato caso di accoglimento della domanda avversaria di restituzione del locale, condannare alla restituzione al signor dei beni presenti nel locale cantina di cui è Parte_1 CP_1 causa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge. MOTIVI ELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies cpc datato 11.01.2024, depositato il 31.01.2024 e ritualmente notificato in data 06.02.2024, chiedeva che il Tribunale, accertata l'occupazione sine titulo posta in Parte_1 essere da , condannasse lo stesso a liberare il locale cantina posto al piano interrato CP_1
(p.ed. 847 p.m. 4 in c.c. ES) di proprietà tavolare della ricorrente, prelevando tutti i beni mobili di sua appartenenza presenti in detto locale, fissando il relativo termine ad adempiere;
a provvedere, a propria cura e spese, al distacco della linea elettrica di sua proprietà in modo da consentire il collegamento al contatore di proprietà della ricorrente, nonché al pagamento ai sensi dell'art. 614 bis cpc dell'importo di € 50,00, o di quello ritenuto congruo, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna, determinandone la decorrenza;
spese del procedimento di mediazione obbligatoria e del presente giudizio rifuse. Esponeva in particolare la ricorrente a sostegno delle domande anzidette: 1) che la stessa a far data dal febbraio 2023 era proprietaria tavolare della porzione materiale 4 in p. ed 847 in c.c. ES, come risultava dall'estratto tavolare sub doc.1), a seguito di successione testamentaria in morte dello zio
, deceduto il 25.06.2021; 2) che tale p.m. 4 consisteva in tre locali (deposito ed aiuola a Persona_1 piano terra, oltre ad un locale adibito a cantina posto nell'interrato dell'immobile p. ed. 847 (Palazzina Lorengo), condominio di notevoli dimensioni suddiviso in ben 46 porzioni materiali, come da Piano di casa materialmente divisa sub doc. 2); 3) che in data 22.05.2023, non essendo in possesso della chiave di accesso alla cantina anzidetta e non riuscendo a reperirla altrimenti, si rendeva necessario forzare la serratura, sostituendola con una nuova;
4) che non avendo la certezza che il materiale ivi presente (v. foto sub docc. 3a, b, c e d) fosse stato lasciato in deposito dal de cuius, la ricorrente provvedeva a comunicare la circostanza a tutti i condomini proprietari, rendendosi disponibile a consentire l'accesso alla cantina e all'eventuale consegna del contenuto, previo appuntamento e dimostrazione della proprietà del materiale, come da raccomandata dd. 23.05.2023 (v. doc. 4); 5) che in data 12.07.2023 la ricorrente riceveva raccomandata dd. 05.07.2023 da parte di (v. doc. 5), con cui questi, CP_1 qualificatosi come proprietario dei beni contenuti nella cantina, svolgeva una serie di diffide alla anche di natura risarcitoria, affermando – senza fornire alcuna documentazione a Parte_1 riscontro – di aver ricevuto il locale in comodato gratuito dallo zio defunto;
6) che a riscontro della precedente missiva, la ricorrente con raccomandata dd. 20.07.2023 (v. doc. 6) forniva la più ampia disponibilità a consentire l'accesso per lo svuotamento della cantina, invitando il resistente a provvedere in tal senso entro il termine di gg. 20 dalla ricezione della missiva;
7) che con raccomandata dd. 03.10.2023 (v. doc. 7), ricevuta in data 09.10.2023, il resistente insisteva per una non meglio precisata “consegna delle chiavi”, disattendendo, tuttavia, l'invito ad asportare il materiale;
8) che il procedimento di mediazione obbligatoria promosso avanti l'O.M.F. di Trento (n. 408/2023 – doc.8) si concludeva con verbale negativo, nel quale il mediatore “… rilevata l'impossibilità di raggiungere un accordo, dichiara chiusa la presente procedura di mediazione” (v. docc. 8-9); 9) che l'omessa asportazione dei beni di proprietà del resistente impediva alla ricorrente l'utilizzo di tale locale, la quale era in procinto di avviare i lavori di ristrutturazione della p.m. 4 di sua proprietà; 10) che l'accesso alla pagina 2 di 6 cantina consentiva di accertare che la linea elettrica che forniva corrente a detto locale risultava collegata al contatore del resistente. Costituitosi con comparsa dd. 14.03.2024 il resistente rappresentava: 1) che lo stesso da CP_1 alcuni anni utilizzava alcuni locali concessi a questi e ai propri familiari in comodato gratuito da al fine di depositare e custodire beni di proprietà degli stessi;
2) che in particolare Persona_1 trattavasi di un appartamento al grezzo sito a piano terra della Palazzina sita a ES (TN) – Via Ruatti n. 14 e del locale cantina ubicato nel piano interrato di detta Palazzina;
3) che ed i suoi CP_1 familiari disponevano delle chiavi dei due portoncini blindati di accesso all'appartamento al grezzo e della porta del locale cantina, ove gli stessi custodivano “attrezzatura sportiva, abbigliamento e calzature, suppellettili, collezioni di fumetti e libri, giochi dei figli, costruzioni e collezioni di lego, elettrodomestici, mobilio e tanto altro”; 4) che il proprietario di detti locali concessi in comodato d'uso gratuito al resistente risultava essere , zio di , deceduto il 25.06.2022, il Persona_1 CP_1 quale aveva lasciato al nipote la p.m. 2 p.ed. 947 c.c. ES (di cui l'appartamento al grezzo fa parte) e a la p.m. 4 p.ed. 847 c.c. ES (di cui il locale cantina, oggetto della presente vertenza, fa Parte_1 parte); 5) che alcuna comunicazione di variazione al comodato d'uso gratuito di detti locali era mai pervenuta a , considerato che comunque la ricorrente era “perfettamente a conoscenza CP_1 che il resistente utilizzava legittimamente detti locali e che detto uso era stato concesso dell'originario proprietario ”; 6) che nel maggio 2023, stante la necessità di utilizzare effetti personali, la Persona_1 moglie del resistente, la figlia ed il resistente personalmente Controparte_2 Parte_2 constatavano che le chiavi in loro possesso non consentivano di accedere ai locali oggetto di comodato d'uso gratuito, verificandone la manomissione delle serrature;
7) che con raccomandata dd. 05.07.2023 (v. doc. 4), a riscontro della raccomandata ricevuta dalla ricorrente in data 23.06.2023 (v. doc. 3),
, nel richiamare il contratto di comodato d'uso gratuito del locale cantina, chiedeva CP_1
l'immediata restituzione dei beni ivi custoditi ed il ripristino della serratura per l'accesso al locale;
8) che nel frattempo il resistente, onde tutelare il proprio diritto ad accedere al locale e riottenere il possesso dei beni ivi depositati, depositava atto di denuncia – querela avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento. Chiedeva pertanto il resistente rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
nel denegato caso di accoglimento della domanda di restituzione del locale, condannare la ricorrente alla restituzione a dei beni presenti nel locale cantina;
spese di giudizio rifuse. CP_1
A seguito di ordinanza istruttoria dd. 31.05.2024, venivano assunti all'udienza dd. 23.10.2024, oltre all'interrogatorio formale della ricorrente, un teste di parte ricorrente e due testi di parte resistente. Con ordinanza dd. 06.11.2024 il G.I., nel rigettare l'istanza di parte resistente concernente l'ammissione di un ulteriore teste, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo termine per note conclusive. All'udienza dd. 01.10.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, le domande di parte ricorrente, fondate, vanno accolte. Invero, all'udienza dd. 23.10.2024 il teste di parte ricorrente, , coniuge di Testimone_1 Pt_1 in regime di separazione dei beni, ha dichiarato, in relazione al cap. 1) della memoria autorizzata
[...] ex art. 281 duo decies co. 4 cpc dd. 10.04.2024 di parte ricorrente (Dica il teste in quali occasioni si recò al piano interrato dell'edificio per cui è causa e come si presentava la parte di accesso alla cantina p.m. 4 in p.ed. 847 dopo il mese di febbraio 2023”), che “Intorno a febbraio 2023, la porta era chiusa a pagina 3 di 6 chiave e non si poteva accedere. Non sono a conoscenza di chi avesse le chiavi di accesso. Prima di quella data essendovi diversi locali gli stessi venivano utilizzati in modo promiscuo da tutti. Non ho mai visto nessuno utilizzare la predetta cantina pur risiedendo nello stesso contesto immobiliare. Non sono in grado di riferire se la porta in precedenza era chiusa;
alla data di febbraio 2023 la porta era chiusa a chiave”. Quanto al cap.3) (“Dica il teste se il locale cantina presenta altri fori oltre alla porta di ingresso e se vi fossero targhette all'esterno o altri segni che potessero ricondurre ad identificare l'utilizzatore del locale”) il teste ha affermato che “Non vi sono altre porte d'accesso, nè fori, né finestre. Non vi erano inoltre targhette o evidenze che potessero attestare eventuali utilizzatori della stessa. Tutte le cantine sono uguali o meglio tutte le parti delle cantine sul lato esterno sono uguali”. Alla medesima udienza la teste di parte resistente, , coniuge di in Controparte_2 CP_1 regime di separazione dei beni, ha dichiarato in relazione ai capitoli di cui alla memoria ex art. 281 duodecies co. 4 cpc dd. 12.04.2024 di parte resistente: A) che aveva concesso nell'aprile Persona_1
2019 al nipote il comodato d'uso del locale cantina per cui è causa;
B) che i CP_1 componenti del nucleo familiare del resistente avevano “preso in uso la cantina sin dal 2008 in quanto mio marito era comproprietario dell'intera palazzina con la quota di 1/8”; C) che il resistente aveva utilizzato tale locale sino al maggio 2023, allorquando “mi sono recata in cantina e ho potuto accertare che la serratura della chiave era stata sostituita e la mia chiave non riusciva più, per gli effetti, ad aprire la porta …Ho chiamato mio marito per aiutarmi e ci siamo resi conto che la nostra chiave non entrava nella serratura”; D) che “Non avendo più potuto avere accesso alla cantina non abbiamo più potuto prendere i nostri effetti ivi custoditi né entrarvi per accertarci che i nostri effetti fossero ancora ivi presenti”; E) che “le chiavi di accesso al locale cantina erano possedute dal resistente e dai membri della propria famiglia”. Infine, di marginale importanza quanto dichiarato dal teste di parte resistente , Testimone_2 secondo cui in due occasioni (13.09.2020 e 19.06.2021), allorquando era in vita, questi Persona_1 aveva “portato in omaggio alla famiglia prodotti del mio orto o altri regali e, con la sig.ra CP_2
(moglie del sig. le abbiamo riposte in una cantina” non dimostrandosi, tuttavia, in grado di CP_1 riferire alcunché in ordine agli anni precedenti e successivi a tali date, pur confermando “che CP_2 aveva le chiavi della cantina ma non posso riferire se anche qualcuno altro avesse il possesso delle chiavi”. Ciò posto, quanto al diritto di proprietà della cantina oggetto di causa in capo alla ricorrente, preme evidenziare che , erede anch'egli dello zio deceduto il 25.06.2021 in forza CP_1 Persona_1 della pubblicazione del testamento olografo dd. 01.02.2020 (v. doc. 10) ricorrente) era pienamente consapevole che la p.m. 4 della “Palazzina Lorengo” era stata assegnata in proprietà all'attuale ricorrente, la quale otteneva certificato d'eredità con provvedimento giudiziale dd. 30.01.2023 e conseguente intavolazione con decreto tavolare dd. 28.02.2023 sub G.N. 215/2023 (V. DOC. 11) ricorrente. Sostiene il resistente “che detto locale cantina era da anni in uso al signor e famiglia in CP_1 virtù di un contratto di comodato d'uso gratuito concesso direttamente dal proprietario originario
[...]
, zio delle odierne parti in causa … garantendone così la continuità nel possesso”. Per_1
Trattasi, ad avviso del resistente, di un contratto stipulato oralmente, non soggetto a termine, inquadrabile nell'ipotesi del “comodato vita natural durante”, la cui esistenza “potrà essere provata a pagina 4 di 6 mezzo di escussione testimoniale nonché con interrogatorio formale della controparte” (v. pagg.
4-5 comparsa di costituzione e risposta). Orbene, è agevole osservare che in realtà il resistente non ha fornito alcuna prova in ordine alla conoscenza di tale asserito accordo in capo a né comunque è emersa alcuna evidenza Parte_1 esteriore di utilizzo del locale cantina, considerato peraltro che non abita nella CP_1 palazzina in questione. Tuttavia, anche laddove si ritenga che sia intervenuto un contratto di comodato verbale tra il de cuius ed il nipote, si rammenta che si tratterebbe di un rapporto con durata indeterminata, dissciplinato in quanto tale dall'art. 1810 c.c., che impone al comodatario la restituzione del bene “non appena il comodante lo richiede” (v. Cass. ord. n. 3561/2023). Richiesta di restituzione del locale, libero dalle cose ivi depositate, formulata formalmente dalla ricorrente con raccomandate A.R. dd. 23.05.2023 e 20.07.2023 (v. docc. 4) e 6) parte ricorrente), inviate a e dallo stesso ritirate. CP_1
A ciò si aggiunga che con missiva dd. 03.10.2023 (v. doc. 7) ricorrente), a riscontro della raccomandata A.R. dd. 20.07.2023 inviatagli dalla ricorrente, , lungi dal rivendicare l'uso del locale de CP_1 quo, si è limitato a richiedere “le chiavi della cantina per poter riottenere il possesso dei beni di proprietà mia e dei miei familiari giacenti nella cantina identificata come p.m. 4 della p.ed. 847”, riconoscendo implicitamente l'altruità del bene immobile, nonché l'illegittimità dell'occupazione risultando egli privo di titolo, non avendo il resistente fornito la prova dell'esistenza dello stesso. E' di tutta evidenza, dunque, l'illegittimità dell'occupazione del locale da parte del resistente, il quale ha riposto nello stesso i propri beni ancorché consapevole di non essere non solo il proprietario, ma neppure in possesso di altro titolo valido ed efficace, idoneo a consentirne l'utilizzo. Si noti che il resistente in sede di comparsa di costituzione e risposta dd. 14.03.2024, nel richiedere il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, non formula alcuna istanza volta ad ottenere la disponibilità delle chiavi della cantina in ragione di un (asserito) comodato verbale, limitandosi, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento “della domanda avversaria di restituzione del locale”, a richiedere la condanna della ricorrente alla restituzione dei beni presenti nel locale cantina. Si rammenta, tuttavia, sotto tale ultimo profilo che la restituzione dei beni non solo è stata più volte sollecitata in fase stragiudiziale ed in mediazione, ma altresì che essa costituisce l'oggetto della domanda di condanna svolta in via principale. Il disatteso invito, reiterato dalla ricorrente, all'asportazione dei beni presenti nel locale cantina giustifica l'applicazione dell'art. 614 bis cpc. Diversamente la richiesta di condanna del convenuto di provvedere, a propria cura e spese, al distacco della linea elettrica dal contatore di sua proprietà in modo da consentire il collegamento al contatore di proprietà dell'attrice, di cui al punto 2) delle conclusioni (v. pag. 6 ricorso), deve ritenersi abbandonata in quanto non riproposta in sede di note conclusive autorizzate dd. 19.09.2025, ove si legge: “… la domanda di parte ricorrente andrà accolta, ordinando all'illegittimo occupante di liberare il locale cantina da ogni cosa ivi contenuta” (v. pag. 9). Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-condanna a liberare il locale cantina posto al piano interrato in p.ed. 847 p.m. 4 in c.c. CP_1 ES (TN) di proprietà tavolare della ricorrente, mediante il prelievo di tutti i beni mobili di sua appartenenza presenti in detto locale, da eseguirsi entro il termine di gg. 20 decorrente dalla comunicazione della presente sentenza;
-visto l'art. 614 bis co. 1 cpc condanna il resistente al pagamento dell'importo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna, a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra;
-rigetta ogni ulteriore domanda;
-condanna il resistente alla rifusione delle spese della fase di mediazione e del presente giudizio sostenuta dalla ricorrente che liquida, quanto alla prima, in complessivi € 955,86, di cui € 851,00 per compensi professionali ed € 104,86 per spese, oltre a spese generali 15% ed accessori;
quanto al secondo, in complessivi € 2.667,00, di cui € 2.552,00 per compensi professionali (€ 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 851,00 per fase decisionale) ed € 125,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 10.10.2025 Dott. M. Morandini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Orsega (C.F. ) C.F._1 C.F._2 del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Primiero San Martino di Castrozza (TN) – Viale Piave n. 7, giusta delega allegata al ricorso sub all. B); RICORRENTE CONTRO
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. CP_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Eccher (C.F. ) C.F._3 C.F._4 con studio in Trento – Via delle Orne n. 32, giusto mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE IN PUNTO: Domanda di condanna a liberare immobile di proprietà da beni altrui. CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
1)condannare , nato a ES (TN) il [...] a [...] il locale cantina posto a piano CP_1 interrato in p.ed. 847 p.m. 4 in c.c. ES (TN) di proprietà tavolare della ricorrente, prelevando tutti i beni mobili di sua appartenenza presenti in tale locale, fissando il relativo termine ad adempiere;
2)condannare contestualmente il convenuto a provvedere, a propria cura e spese, al distacco della linea elettrica dal contatore di sua proprietà in modo da consentire il collegamento al contatore di proprietà dell'attrice;
3)ai sensi dell'art. 614 bis cpc condannare altresì parte convenuta al pagamento dell'importo di euro 50,00, o la diversa somma che sarà ritenuta congrua, per ogni giorno di ritardo, nell'esecuzione del provvedimento di condanna, determinandone la decorrenza. Con vittoria di spese di lite nonché delle spese per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, come da documentazione che si produce. CONCLUSIONI DEL RESISTENTE Respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi ampiamente esposti in narrativa;
pagina 1 di 6 Nel denegato caso di accoglimento della domanda avversaria di restituzione del locale, condannare alla restituzione al signor dei beni presenti nel locale cantina di cui è Parte_1 CP_1 causa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge. MOTIVI ELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies cpc datato 11.01.2024, depositato il 31.01.2024 e ritualmente notificato in data 06.02.2024, chiedeva che il Tribunale, accertata l'occupazione sine titulo posta in Parte_1 essere da , condannasse lo stesso a liberare il locale cantina posto al piano interrato CP_1
(p.ed. 847 p.m. 4 in c.c. ES) di proprietà tavolare della ricorrente, prelevando tutti i beni mobili di sua appartenenza presenti in detto locale, fissando il relativo termine ad adempiere;
a provvedere, a propria cura e spese, al distacco della linea elettrica di sua proprietà in modo da consentire il collegamento al contatore di proprietà della ricorrente, nonché al pagamento ai sensi dell'art. 614 bis cpc dell'importo di € 50,00, o di quello ritenuto congruo, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna, determinandone la decorrenza;
spese del procedimento di mediazione obbligatoria e del presente giudizio rifuse. Esponeva in particolare la ricorrente a sostegno delle domande anzidette: 1) che la stessa a far data dal febbraio 2023 era proprietaria tavolare della porzione materiale 4 in p. ed 847 in c.c. ES, come risultava dall'estratto tavolare sub doc.1), a seguito di successione testamentaria in morte dello zio
, deceduto il 25.06.2021; 2) che tale p.m. 4 consisteva in tre locali (deposito ed aiuola a Persona_1 piano terra, oltre ad un locale adibito a cantina posto nell'interrato dell'immobile p. ed. 847 (Palazzina Lorengo), condominio di notevoli dimensioni suddiviso in ben 46 porzioni materiali, come da Piano di casa materialmente divisa sub doc. 2); 3) che in data 22.05.2023, non essendo in possesso della chiave di accesso alla cantina anzidetta e non riuscendo a reperirla altrimenti, si rendeva necessario forzare la serratura, sostituendola con una nuova;
4) che non avendo la certezza che il materiale ivi presente (v. foto sub docc. 3a, b, c e d) fosse stato lasciato in deposito dal de cuius, la ricorrente provvedeva a comunicare la circostanza a tutti i condomini proprietari, rendendosi disponibile a consentire l'accesso alla cantina e all'eventuale consegna del contenuto, previo appuntamento e dimostrazione della proprietà del materiale, come da raccomandata dd. 23.05.2023 (v. doc. 4); 5) che in data 12.07.2023 la ricorrente riceveva raccomandata dd. 05.07.2023 da parte di (v. doc. 5), con cui questi, CP_1 qualificatosi come proprietario dei beni contenuti nella cantina, svolgeva una serie di diffide alla anche di natura risarcitoria, affermando – senza fornire alcuna documentazione a Parte_1 riscontro – di aver ricevuto il locale in comodato gratuito dallo zio defunto;
6) che a riscontro della precedente missiva, la ricorrente con raccomandata dd. 20.07.2023 (v. doc. 6) forniva la più ampia disponibilità a consentire l'accesso per lo svuotamento della cantina, invitando il resistente a provvedere in tal senso entro il termine di gg. 20 dalla ricezione della missiva;
7) che con raccomandata dd. 03.10.2023 (v. doc. 7), ricevuta in data 09.10.2023, il resistente insisteva per una non meglio precisata “consegna delle chiavi”, disattendendo, tuttavia, l'invito ad asportare il materiale;
8) che il procedimento di mediazione obbligatoria promosso avanti l'O.M.F. di Trento (n. 408/2023 – doc.8) si concludeva con verbale negativo, nel quale il mediatore “… rilevata l'impossibilità di raggiungere un accordo, dichiara chiusa la presente procedura di mediazione” (v. docc. 8-9); 9) che l'omessa asportazione dei beni di proprietà del resistente impediva alla ricorrente l'utilizzo di tale locale, la quale era in procinto di avviare i lavori di ristrutturazione della p.m. 4 di sua proprietà; 10) che l'accesso alla pagina 2 di 6 cantina consentiva di accertare che la linea elettrica che forniva corrente a detto locale risultava collegata al contatore del resistente. Costituitosi con comparsa dd. 14.03.2024 il resistente rappresentava: 1) che lo stesso da CP_1 alcuni anni utilizzava alcuni locali concessi a questi e ai propri familiari in comodato gratuito da al fine di depositare e custodire beni di proprietà degli stessi;
2) che in particolare Persona_1 trattavasi di un appartamento al grezzo sito a piano terra della Palazzina sita a ES (TN) – Via Ruatti n. 14 e del locale cantina ubicato nel piano interrato di detta Palazzina;
3) che ed i suoi CP_1 familiari disponevano delle chiavi dei due portoncini blindati di accesso all'appartamento al grezzo e della porta del locale cantina, ove gli stessi custodivano “attrezzatura sportiva, abbigliamento e calzature, suppellettili, collezioni di fumetti e libri, giochi dei figli, costruzioni e collezioni di lego, elettrodomestici, mobilio e tanto altro”; 4) che il proprietario di detti locali concessi in comodato d'uso gratuito al resistente risultava essere , zio di , deceduto il 25.06.2022, il Persona_1 CP_1 quale aveva lasciato al nipote la p.m. 2 p.ed. 947 c.c. ES (di cui l'appartamento al grezzo fa parte) e a la p.m. 4 p.ed. 847 c.c. ES (di cui il locale cantina, oggetto della presente vertenza, fa Parte_1 parte); 5) che alcuna comunicazione di variazione al comodato d'uso gratuito di detti locali era mai pervenuta a , considerato che comunque la ricorrente era “perfettamente a conoscenza CP_1 che il resistente utilizzava legittimamente detti locali e che detto uso era stato concesso dell'originario proprietario ”; 6) che nel maggio 2023, stante la necessità di utilizzare effetti personali, la Persona_1 moglie del resistente, la figlia ed il resistente personalmente Controparte_2 Parte_2 constatavano che le chiavi in loro possesso non consentivano di accedere ai locali oggetto di comodato d'uso gratuito, verificandone la manomissione delle serrature;
7) che con raccomandata dd. 05.07.2023 (v. doc. 4), a riscontro della raccomandata ricevuta dalla ricorrente in data 23.06.2023 (v. doc. 3),
, nel richiamare il contratto di comodato d'uso gratuito del locale cantina, chiedeva CP_1
l'immediata restituzione dei beni ivi custoditi ed il ripristino della serratura per l'accesso al locale;
8) che nel frattempo il resistente, onde tutelare il proprio diritto ad accedere al locale e riottenere il possesso dei beni ivi depositati, depositava atto di denuncia – querela avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento. Chiedeva pertanto il resistente rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
nel denegato caso di accoglimento della domanda di restituzione del locale, condannare la ricorrente alla restituzione a dei beni presenti nel locale cantina;
spese di giudizio rifuse. CP_1
A seguito di ordinanza istruttoria dd. 31.05.2024, venivano assunti all'udienza dd. 23.10.2024, oltre all'interrogatorio formale della ricorrente, un teste di parte ricorrente e due testi di parte resistente. Con ordinanza dd. 06.11.2024 il G.I., nel rigettare l'istanza di parte resistente concernente l'ammissione di un ulteriore teste, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo termine per note conclusive. All'udienza dd. 01.10.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, le domande di parte ricorrente, fondate, vanno accolte. Invero, all'udienza dd. 23.10.2024 il teste di parte ricorrente, , coniuge di Testimone_1 Pt_1 in regime di separazione dei beni, ha dichiarato, in relazione al cap. 1) della memoria autorizzata
[...] ex art. 281 duo decies co. 4 cpc dd. 10.04.2024 di parte ricorrente (Dica il teste in quali occasioni si recò al piano interrato dell'edificio per cui è causa e come si presentava la parte di accesso alla cantina p.m. 4 in p.ed. 847 dopo il mese di febbraio 2023”), che “Intorno a febbraio 2023, la porta era chiusa a pagina 3 di 6 chiave e non si poteva accedere. Non sono a conoscenza di chi avesse le chiavi di accesso. Prima di quella data essendovi diversi locali gli stessi venivano utilizzati in modo promiscuo da tutti. Non ho mai visto nessuno utilizzare la predetta cantina pur risiedendo nello stesso contesto immobiliare. Non sono in grado di riferire se la porta in precedenza era chiusa;
alla data di febbraio 2023 la porta era chiusa a chiave”. Quanto al cap.3) (“Dica il teste se il locale cantina presenta altri fori oltre alla porta di ingresso e se vi fossero targhette all'esterno o altri segni che potessero ricondurre ad identificare l'utilizzatore del locale”) il teste ha affermato che “Non vi sono altre porte d'accesso, nè fori, né finestre. Non vi erano inoltre targhette o evidenze che potessero attestare eventuali utilizzatori della stessa. Tutte le cantine sono uguali o meglio tutte le parti delle cantine sul lato esterno sono uguali”. Alla medesima udienza la teste di parte resistente, , coniuge di in Controparte_2 CP_1 regime di separazione dei beni, ha dichiarato in relazione ai capitoli di cui alla memoria ex art. 281 duodecies co. 4 cpc dd. 12.04.2024 di parte resistente: A) che aveva concesso nell'aprile Persona_1
2019 al nipote il comodato d'uso del locale cantina per cui è causa;
B) che i CP_1 componenti del nucleo familiare del resistente avevano “preso in uso la cantina sin dal 2008 in quanto mio marito era comproprietario dell'intera palazzina con la quota di 1/8”; C) che il resistente aveva utilizzato tale locale sino al maggio 2023, allorquando “mi sono recata in cantina e ho potuto accertare che la serratura della chiave era stata sostituita e la mia chiave non riusciva più, per gli effetti, ad aprire la porta …Ho chiamato mio marito per aiutarmi e ci siamo resi conto che la nostra chiave non entrava nella serratura”; D) che “Non avendo più potuto avere accesso alla cantina non abbiamo più potuto prendere i nostri effetti ivi custoditi né entrarvi per accertarci che i nostri effetti fossero ancora ivi presenti”; E) che “le chiavi di accesso al locale cantina erano possedute dal resistente e dai membri della propria famiglia”. Infine, di marginale importanza quanto dichiarato dal teste di parte resistente , Testimone_2 secondo cui in due occasioni (13.09.2020 e 19.06.2021), allorquando era in vita, questi Persona_1 aveva “portato in omaggio alla famiglia prodotti del mio orto o altri regali e, con la sig.ra CP_2
(moglie del sig. le abbiamo riposte in una cantina” non dimostrandosi, tuttavia, in grado di CP_1 riferire alcunché in ordine agli anni precedenti e successivi a tali date, pur confermando “che CP_2 aveva le chiavi della cantina ma non posso riferire se anche qualcuno altro avesse il possesso delle chiavi”. Ciò posto, quanto al diritto di proprietà della cantina oggetto di causa in capo alla ricorrente, preme evidenziare che , erede anch'egli dello zio deceduto il 25.06.2021 in forza CP_1 Persona_1 della pubblicazione del testamento olografo dd. 01.02.2020 (v. doc. 10) ricorrente) era pienamente consapevole che la p.m. 4 della “Palazzina Lorengo” era stata assegnata in proprietà all'attuale ricorrente, la quale otteneva certificato d'eredità con provvedimento giudiziale dd. 30.01.2023 e conseguente intavolazione con decreto tavolare dd. 28.02.2023 sub G.N. 215/2023 (V. DOC. 11) ricorrente. Sostiene il resistente “che detto locale cantina era da anni in uso al signor e famiglia in CP_1 virtù di un contratto di comodato d'uso gratuito concesso direttamente dal proprietario originario
[...]
, zio delle odierne parti in causa … garantendone così la continuità nel possesso”. Per_1
Trattasi, ad avviso del resistente, di un contratto stipulato oralmente, non soggetto a termine, inquadrabile nell'ipotesi del “comodato vita natural durante”, la cui esistenza “potrà essere provata a pagina 4 di 6 mezzo di escussione testimoniale nonché con interrogatorio formale della controparte” (v. pagg.
4-5 comparsa di costituzione e risposta). Orbene, è agevole osservare che in realtà il resistente non ha fornito alcuna prova in ordine alla conoscenza di tale asserito accordo in capo a né comunque è emersa alcuna evidenza Parte_1 esteriore di utilizzo del locale cantina, considerato peraltro che non abita nella CP_1 palazzina in questione. Tuttavia, anche laddove si ritenga che sia intervenuto un contratto di comodato verbale tra il de cuius ed il nipote, si rammenta che si tratterebbe di un rapporto con durata indeterminata, dissciplinato in quanto tale dall'art. 1810 c.c., che impone al comodatario la restituzione del bene “non appena il comodante lo richiede” (v. Cass. ord. n. 3561/2023). Richiesta di restituzione del locale, libero dalle cose ivi depositate, formulata formalmente dalla ricorrente con raccomandate A.R. dd. 23.05.2023 e 20.07.2023 (v. docc. 4) e 6) parte ricorrente), inviate a e dallo stesso ritirate. CP_1
A ciò si aggiunga che con missiva dd. 03.10.2023 (v. doc. 7) ricorrente), a riscontro della raccomandata A.R. dd. 20.07.2023 inviatagli dalla ricorrente, , lungi dal rivendicare l'uso del locale de CP_1 quo, si è limitato a richiedere “le chiavi della cantina per poter riottenere il possesso dei beni di proprietà mia e dei miei familiari giacenti nella cantina identificata come p.m. 4 della p.ed. 847”, riconoscendo implicitamente l'altruità del bene immobile, nonché l'illegittimità dell'occupazione risultando egli privo di titolo, non avendo il resistente fornito la prova dell'esistenza dello stesso. E' di tutta evidenza, dunque, l'illegittimità dell'occupazione del locale da parte del resistente, il quale ha riposto nello stesso i propri beni ancorché consapevole di non essere non solo il proprietario, ma neppure in possesso di altro titolo valido ed efficace, idoneo a consentirne l'utilizzo. Si noti che il resistente in sede di comparsa di costituzione e risposta dd. 14.03.2024, nel richiedere il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, non formula alcuna istanza volta ad ottenere la disponibilità delle chiavi della cantina in ragione di un (asserito) comodato verbale, limitandosi, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento “della domanda avversaria di restituzione del locale”, a richiedere la condanna della ricorrente alla restituzione dei beni presenti nel locale cantina. Si rammenta, tuttavia, sotto tale ultimo profilo che la restituzione dei beni non solo è stata più volte sollecitata in fase stragiudiziale ed in mediazione, ma altresì che essa costituisce l'oggetto della domanda di condanna svolta in via principale. Il disatteso invito, reiterato dalla ricorrente, all'asportazione dei beni presenti nel locale cantina giustifica l'applicazione dell'art. 614 bis cpc. Diversamente la richiesta di condanna del convenuto di provvedere, a propria cura e spese, al distacco della linea elettrica dal contatore di sua proprietà in modo da consentire il collegamento al contatore di proprietà dell'attrice, di cui al punto 2) delle conclusioni (v. pag. 6 ricorso), deve ritenersi abbandonata in quanto non riproposta in sede di note conclusive autorizzate dd. 19.09.2025, ove si legge: “… la domanda di parte ricorrente andrà accolta, ordinando all'illegittimo occupante di liberare il locale cantina da ogni cosa ivi contenuta” (v. pag. 9). Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-condanna a liberare il locale cantina posto al piano interrato in p.ed. 847 p.m. 4 in c.c. CP_1 ES (TN) di proprietà tavolare della ricorrente, mediante il prelievo di tutti i beni mobili di sua appartenenza presenti in detto locale, da eseguirsi entro il termine di gg. 20 decorrente dalla comunicazione della presente sentenza;
-visto l'art. 614 bis co. 1 cpc condanna il resistente al pagamento dell'importo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna, a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra;
-rigetta ogni ulteriore domanda;
-condanna il resistente alla rifusione delle spese della fase di mediazione e del presente giudizio sostenuta dalla ricorrente che liquida, quanto alla prima, in complessivi € 955,86, di cui € 851,00 per compensi professionali ed € 104,86 per spese, oltre a spese generali 15% ed accessori;
quanto al secondo, in complessivi € 2.667,00, di cui € 2.552,00 per compensi professionali (€ 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 851,00 per fase decisionale) ed € 125,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 10.10.2025 Dott. M. Morandini
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