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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/04/2024, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 285/2024 V.G., promosso da:
nata a Caltanissetta in [...] il [...] e residente in [...]
Candura n. 28 (C.F. ), cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta C.F._1
Maria Grazia Anzaldi, per procura alle liti rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caltanissetta, Via Rosso di San Secondo n.28, e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.F. Parte_2
), cittadino italiano, elettivamente domiciliato per la presente procedura a C.F._2
Caltanissetta in Via E. De Nicola n. 17 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Franzone, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso introduttivo.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda congiunta di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI delle parti: I difensori con le note scritte depositate l'11.4.2024 e il 19.4.2024 hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiuntamente presentato.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta, e diretta ad ottenere la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore nata il [...], deve essere Persona_1 accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che le parti hanno rappresentato di avere intrattenuto una relazione more uxorio a partire dal 19.1.2011 e che dalla predetta relazione era nata la predetta figlia regolarmente Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori.
Tuttavia, nel corso del tempo erano venuti meno i presupposti per la prosecuzione della relazione sentimentale ed i ricorrenti avevano deciso di interrompere la convivenza con decorrenza dal mese di febbraio del 2022.
Le parti avevano stabilito la propria residenza familiare presso la villetta di proprietà della , sita in Pt_1
Caltanissetta Viale Stefano Candura n. 28.
La attualmente risultava occupata presso la ditta Centro commerciale ” Pt_1 Org_1 Parte_3 con contratto a tempo determinato con un salario netto mensile pari ad euro 700.00 circa ed era titolare di partita iva n. (inizio attività 01.09.2022), che da dichiarazione dei redditi 2023 risultava P.IVA_1 non aver prodotto reddito, mentre il risultava assunto, con contratto a tempo indeterminato Parte_2
Org part time con la mansione di addetto alla distribuzione di carburante presso il distributore di
Caltanissetta sito in Via Borremans n 187 della ditta , con un salario netto mensile Parte_4 pari ad euro 1.050,00 circa, oltre tredicesima.
Tenuto conto di quanto sopra e avuto riguardo all'interruzione della relazione sentimentale, si rendeva necessaria l'emissione di un provvedimento del Tribunale che disponesse in ordine all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore, secondo le intese come concordate con il ricorso.
Ciò premesso, le condizioni per l'affidamento del minore e per il mantenimento della figlia minore come concordate dalle parti stabilite possono essere accolte, atteso che le parti hanno inteso Per_1 regolare le condizioni concernenti le condizioni di affidamento della figlia minore ed i rapporti economici in maniera corrispondente al suo interesse, avendo, tra l'altro, previsto l'affido condiviso della predetta con collocamento presso l'abitazione materna, con relativa possibilità per il padre di incontrare la figlia sulla base di un calendario preciso e dettagliato anche con riferimento alle festività, ed un assegno di mantenimento in favore della stessa figlia, a carico del padre di € 180,00, da versare ogni mese alla madre, con assegno unico interamente in favore della madre, oltre al rimborso delle spese straordinarie, indicate con il richiamo al Protocollo del Tribunale di Caltanissetta in materia di famiglia del 16.10.2018, in ragione del 50%.
In accoglimento della domanda va, dunque, disposta la regolamentazione delle condizioni di affidamento del minore ed economiche in suo favore così come contenute nel ricorso introduttivo.
2 In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, omologa la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento della minore così come indicate dalle parti nel ricorso Persona_1 depositato il 17.2.2024, da considerarsi come interamente richiamato nella presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 26 aprile 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 285/2024 V.G., promosso da:
nata a Caltanissetta in [...] il [...] e residente in [...]
Candura n. 28 (C.F. ), cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta C.F._1
Maria Grazia Anzaldi, per procura alle liti rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caltanissetta, Via Rosso di San Secondo n.28, e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.F. Parte_2
), cittadino italiano, elettivamente domiciliato per la presente procedura a C.F._2
Caltanissetta in Via E. De Nicola n. 17 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Franzone, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso introduttivo.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda congiunta di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI delle parti: I difensori con le note scritte depositate l'11.4.2024 e il 19.4.2024 hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiuntamente presentato.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta, e diretta ad ottenere la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore nata il [...], deve essere Persona_1 accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che le parti hanno rappresentato di avere intrattenuto una relazione more uxorio a partire dal 19.1.2011 e che dalla predetta relazione era nata la predetta figlia regolarmente Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori.
Tuttavia, nel corso del tempo erano venuti meno i presupposti per la prosecuzione della relazione sentimentale ed i ricorrenti avevano deciso di interrompere la convivenza con decorrenza dal mese di febbraio del 2022.
Le parti avevano stabilito la propria residenza familiare presso la villetta di proprietà della , sita in Pt_1
Caltanissetta Viale Stefano Candura n. 28.
La attualmente risultava occupata presso la ditta Centro commerciale ” Pt_1 Org_1 Parte_3 con contratto a tempo determinato con un salario netto mensile pari ad euro 700.00 circa ed era titolare di partita iva n. (inizio attività 01.09.2022), che da dichiarazione dei redditi 2023 risultava P.IVA_1 non aver prodotto reddito, mentre il risultava assunto, con contratto a tempo indeterminato Parte_2
Org part time con la mansione di addetto alla distribuzione di carburante presso il distributore di
Caltanissetta sito in Via Borremans n 187 della ditta , con un salario netto mensile Parte_4 pari ad euro 1.050,00 circa, oltre tredicesima.
Tenuto conto di quanto sopra e avuto riguardo all'interruzione della relazione sentimentale, si rendeva necessaria l'emissione di un provvedimento del Tribunale che disponesse in ordine all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore, secondo le intese come concordate con il ricorso.
Ciò premesso, le condizioni per l'affidamento del minore e per il mantenimento della figlia minore come concordate dalle parti stabilite possono essere accolte, atteso che le parti hanno inteso Per_1 regolare le condizioni concernenti le condizioni di affidamento della figlia minore ed i rapporti economici in maniera corrispondente al suo interesse, avendo, tra l'altro, previsto l'affido condiviso della predetta con collocamento presso l'abitazione materna, con relativa possibilità per il padre di incontrare la figlia sulla base di un calendario preciso e dettagliato anche con riferimento alle festività, ed un assegno di mantenimento in favore della stessa figlia, a carico del padre di € 180,00, da versare ogni mese alla madre, con assegno unico interamente in favore della madre, oltre al rimborso delle spese straordinarie, indicate con il richiamo al Protocollo del Tribunale di Caltanissetta in materia di famiglia del 16.10.2018, in ragione del 50%.
In accoglimento della domanda va, dunque, disposta la regolamentazione delle condizioni di affidamento del minore ed economiche in suo favore così come contenute nel ricorso introduttivo.
2 In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, omologa la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento della minore così come indicate dalle parti nel ricorso Persona_1 depositato il 17.2.2024, da considerarsi come interamente richiamato nella presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 26 aprile 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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