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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al nr° 2871/2023 R.G.L. promosso
DA
rappresentato e difeso dall' Avv.to Armando Crini ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Belmonte EZ (PA) in
Via Don Pino Puglisi n. 157/A, giusta procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
-resistente contumace- Oggetto: fondo di garanzia CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.08.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di avere presentato, in data 14.07.2023, istanza all' per accedere al Fondo di CP_1
Garanzia, finalizzata alla liquidazione di crediti di lavoro (TFR), a seguito della dichiarazione di fallimento dell'azienda presso cui aveva lavorato dal 20.10.2010 al
23.10.2014, lamentava di non aver ricevuto la liquidazione di quanto allo stesso spettante pari a €. € 4.512,14, a titolo di TFR ed €. 3.733,08 titolo di retribuzioni per cui era stato ammesso al passivo fallimentare, reso esecutivo con decreto del
29.04.2022.
Tanto premesso, chiedeva la condanna del convenuto all'erogazione della suddetta somma, oltre accessori e spese di lite.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale convenuto del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
Con note sostitutive di udienza del 28.05.2024, il procuratore di parte ricorrente rilevava che “in seguito alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, l' in CP_1
accoglimento della domanda di intervento al Fondo di Garanzia per il CP_1
trattamento di fine rapporto, ha provveduto alla sua liquidazione in favore del ricorrente, come da domanda formulata in ricorso”; chiedeva pertanto, limitatamente alla domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Avuto riguardo alla domanda di intervento al fondo di garanzia per il pagamento del
TFR, alla luce della richiesta di parte ricorrente è evidentemente venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III,
11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Con riferimento alla domanda inerente i crediti da lavoro diversi dal TFR, il ricorso è fondato e va accolto.
Nel caso d'insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Dlgs n. 80 del 1992, al pagamento da parte del dal Fondo di garanzia dell' , dei crediti di lavoro relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, CP_1
rientranti nei dodici mesi che precedono la data di dichiarazione di fallimento.
In ordine alla decorrenza iniziale del termine, il calcolo a ritroso deve essere effettuato a norma dell'art. 2 comma 1° del Dlgs n. 80/1992: “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti
a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione
o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
Intervenuta in funzione nomofilattica, la Suprema Corte, con sentenza n. 1885 del
1.2.2005 (conforme: n. 12634 del 19.5.2008), chiamata a pronunziarsi sulla corretta applicazione della legislazione sovranazionale (direttiva Cee del Consiglio 20 ottobre
1980, n. 80/987) ispiratrice della norma in questione (D.Lgs. n. 80/1992) ha enunciato il seguente principio di diritto (così espressamente qualificandolo): “Il Fondo di garanzia (istituito presso l' e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge CP_1
n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992) "si sostituisce" ai datore di lavoro nel pagamento dei "crediti di lavoro, ( ), inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono" qualsiasi iniziativa de/lavoratore, che — come la domanda di apertura della procedura concorsuale — sia parimenti volta a far valere in giudizio quei diritti, fermo restando, tuttavia, che la garanzia del non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale CP_2
procedura”.
Su questa base, lo stesso resistente ha emanato la circolare n. 53 del 7.3.2007, CP_1
così esprimendosi: “Qualora il lavoratore, prima delle date indicate ai punti precedenti, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del Fondo, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in Tribunale del relativo ricorso”, richiamando il precedente messaggio n. 15924 del 5.6.2006 che, prendendo atto del principio di diritto sopra enunciato, aveva già così informato: “Il Fondo di garanzia (…) "si sostituisce" al datore di lavoro nel pagamento dei "crediti di lavoro,
(...), inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono" qualsiasi iniziativa del lavoratore, che - come la domanda di apertura della procedura concorsuale - sia parimenti volta a far valere in giudizio quei diritti, fermo restando, tuttavia, che la garanzia del Fondo non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedura”.
Deve pertanto ritenersi la tempestività della domanda ricolta al Fondo di Garanzia e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, condannarsi l' convenuto al CP_1
pagamento della somma richiesta.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite e avuto riguardo alla declarata cessata materia del contendere in ordine alla domanda di intervento del fondo di garanzia per
TFR, in considerazione della condotta processuale dell' (che ha provveduto alla CP_1
corresponsione della provvidenza richiesta dopo la notifica del ricorso), appare equo compensare per metà le spese di lite fra il ricorrente e l e condannare CP_1
quest'ultimo al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato d'averle anticipate senza aver ricevuto compensi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di intervento del fondo di garanzia per il versamento del TFR;
- accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in CP_1
favore di , per i titoli di cui in motivazione, della Parte_1
somma complessiva di €. 3.733,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- compensa per metà le spese di lite e condanna l alla rifusione della restante CP_1
parte, che liquida in complessivi € 850,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario. Così deciso, il 04.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al nr° 2871/2023 R.G.L. promosso
DA
rappresentato e difeso dall' Avv.to Armando Crini ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Belmonte EZ (PA) in
Via Don Pino Puglisi n. 157/A, giusta procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
-resistente contumace- Oggetto: fondo di garanzia CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.08.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di avere presentato, in data 14.07.2023, istanza all' per accedere al Fondo di CP_1
Garanzia, finalizzata alla liquidazione di crediti di lavoro (TFR), a seguito della dichiarazione di fallimento dell'azienda presso cui aveva lavorato dal 20.10.2010 al
23.10.2014, lamentava di non aver ricevuto la liquidazione di quanto allo stesso spettante pari a €. € 4.512,14, a titolo di TFR ed €. 3.733,08 titolo di retribuzioni per cui era stato ammesso al passivo fallimentare, reso esecutivo con decreto del
29.04.2022.
Tanto premesso, chiedeva la condanna del convenuto all'erogazione della suddetta somma, oltre accessori e spese di lite.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale convenuto del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
Con note sostitutive di udienza del 28.05.2024, il procuratore di parte ricorrente rilevava che “in seguito alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, l' in CP_1
accoglimento della domanda di intervento al Fondo di Garanzia per il CP_1
trattamento di fine rapporto, ha provveduto alla sua liquidazione in favore del ricorrente, come da domanda formulata in ricorso”; chiedeva pertanto, limitatamente alla domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Avuto riguardo alla domanda di intervento al fondo di garanzia per il pagamento del
TFR, alla luce della richiesta di parte ricorrente è evidentemente venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III,
11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Con riferimento alla domanda inerente i crediti da lavoro diversi dal TFR, il ricorso è fondato e va accolto.
Nel caso d'insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Dlgs n. 80 del 1992, al pagamento da parte del dal Fondo di garanzia dell' , dei crediti di lavoro relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, CP_1
rientranti nei dodici mesi che precedono la data di dichiarazione di fallimento.
In ordine alla decorrenza iniziale del termine, il calcolo a ritroso deve essere effettuato a norma dell'art. 2 comma 1° del Dlgs n. 80/1992: “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti
a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione
o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
Intervenuta in funzione nomofilattica, la Suprema Corte, con sentenza n. 1885 del
1.2.2005 (conforme: n. 12634 del 19.5.2008), chiamata a pronunziarsi sulla corretta applicazione della legislazione sovranazionale (direttiva Cee del Consiglio 20 ottobre
1980, n. 80/987) ispiratrice della norma in questione (D.Lgs. n. 80/1992) ha enunciato il seguente principio di diritto (così espressamente qualificandolo): “Il Fondo di garanzia (istituito presso l' e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge CP_1
n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992) "si sostituisce" ai datore di lavoro nel pagamento dei "crediti di lavoro, ( ), inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono" qualsiasi iniziativa de/lavoratore, che — come la domanda di apertura della procedura concorsuale — sia parimenti volta a far valere in giudizio quei diritti, fermo restando, tuttavia, che la garanzia del non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale CP_2
procedura”.
Su questa base, lo stesso resistente ha emanato la circolare n. 53 del 7.3.2007, CP_1
così esprimendosi: “Qualora il lavoratore, prima delle date indicate ai punti precedenti, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del Fondo, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in Tribunale del relativo ricorso”, richiamando il precedente messaggio n. 15924 del 5.6.2006 che, prendendo atto del principio di diritto sopra enunciato, aveva già così informato: “Il Fondo di garanzia (…) "si sostituisce" al datore di lavoro nel pagamento dei "crediti di lavoro,
(...), inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono" qualsiasi iniziativa del lavoratore, che - come la domanda di apertura della procedura concorsuale - sia parimenti volta a far valere in giudizio quei diritti, fermo restando, tuttavia, che la garanzia del Fondo non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedura”.
Deve pertanto ritenersi la tempestività della domanda ricolta al Fondo di Garanzia e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, condannarsi l' convenuto al CP_1
pagamento della somma richiesta.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite e avuto riguardo alla declarata cessata materia del contendere in ordine alla domanda di intervento del fondo di garanzia per
TFR, in considerazione della condotta processuale dell' (che ha provveduto alla CP_1
corresponsione della provvidenza richiesta dopo la notifica del ricorso), appare equo compensare per metà le spese di lite fra il ricorrente e l e condannare CP_1
quest'ultimo al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato d'averle anticipate senza aver ricevuto compensi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di intervento del fondo di garanzia per il versamento del TFR;
- accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in CP_1
favore di , per i titoli di cui in motivazione, della Parte_1
somma complessiva di €. 3.733,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- compensa per metà le spese di lite e condanna l alla rifusione della restante CP_1
parte, che liquida in complessivi € 850,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario. Così deciso, il 04.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo