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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/07/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
4072/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 8 luglio 2025 nella I Sezione civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa
Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
-appellante
E
Controparte_1
-appellato
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
pagina 1 di 7
N. R.G. 4072/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 4072/2019 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione in primo grado, dall'Avv. Vincenzo Iovino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ottaviano (Na), alla Via Franzese, n. 1;
-appellante
contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo Andreoli, presso il cui studio è elett.te domiciliato in , alla Controparte_1
Piazza E. D' Aosta n. 1;
-appellato
Conclusioni: come da verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 5935/2018, Parte_1 depositata in data 11.12.2018, con la quale il Giudice di Pace di Nola ha rigettato la domanda di risarcimento ex art. 2051 c.c. proposta nei confronti del per i danni Controparte_1 subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 17.02.2017, alle ore 19.00 circa, in CP
, alla Via I Cortile Carbonari, allorquando l'attrice, mentre era intenta a percorrere a piedi la
[...] predetta strada, rovinava al suolo per la presenza di una chiazza d'olio, né visibile, né segnalata, riportando le lesioni meglio descritte in atti;
in particolare, il Giudice di Pace rigettava la domanda pagina 2 di 7 ritenendo sussistente la colpa esclusiva della danneggiata nella produzione dell' evento, in ragione della circostanza che la stessa indossava delle scarpe con suola in cuoio liscio e che non aveva prestato sufficiente attenzione nel percorrere una strada visibilmente dissestata, come riferito dai testi.
L' appellante ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado, per manifesta erroneità e contraddittorietà della motivazione addotta a fondamento della decisione, concludendo per l' integrale riforma della sentenza di primo grado, con condanna del appellato al risarcimento per i danni CP patrimoniali e personali subiti, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il ed ha contestato l'avverso gravame Controparte_1 sostenendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza, concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
La causa veniva rinviata all' odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato dall'appellante il termine di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., tra la pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 11 dicembre 2018 e la notifica dell'impugnazione, eseguita il 30 maggio 2019, nonché della procedibilità del presente gravame, a mente dell'articolo 348 c.p.c., avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo entro il successivo termine di dieci giorni dalla notificazione.
Ancora in via preliminare, va affermata la ammissibilità del presente gravame per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; pertanto, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto la “specificità” dei motivi di impugnazione deve essere valutata alla luce della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass.
23.4.2004, n. 7773).
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato, sia pure per le motivazioni che seguono e che vanno ad integrare quelle rese dal giudice di primo grado.
Giova preliminarmente osservarsi, ai fini della qualificazione della domanda, che - stando alla prospettazione attorea - la fattispecie va ricondotta al paradigma di cui all'art 2051 cc, in materia di danno cagionato da cose in custodia, applicabile pacificamente anche ai beni in custodia alla P.A.
Si tratta di responsabilità scaturente, sotto il profilo oggettivo, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima, ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni e, sotto il profilo soggettivo, dalla relazione tra il soggetto (custode) e la cosa: trattasi, in particolare, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto consiste pagina 3 di 7 nella relazione tra il soggetto e la cosa, che determina il danno, che incontra un limite nel caso fortuito, cioè in un elemento estraneo considerato prevalente sotto il profilo causale (fattore che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, esclude la responsabilità del custode medesimo).
Sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Con particolare riferimento alla fattispecie concreta di cui è causa, occorre aggiungere che -come ribadito dalla Suprema Corte- “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e - ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità- dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11526/17; Trib. Roma, sent. n. 16015 del 2018; Trib. Roma, sent. n. 282 del
2019; Trib. Lucca, sent. n. 1214 del 2018).
Ed infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte” (Cass. n. 2660 del 2013); in tali casi, diversamente da quelli in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare “che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n. 6306 del 2013,
Cass. n. 25214 del 2014; Trib. Roma, sent. 24863 del 2015).
In tema di danno da insidia stradale, infatti, si ritiene che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi pagina 4 di 7 l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso
(cfr. Cass. civ., 11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Come di recente affermato nella giurisprudenza di merito, del resto, “la responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile
e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato
l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (Trib. Crotone, sent. n.
1143 del 2020).
Tanto premesso in diritto, va osservato che nella fattispecie in esame l'attrice non ha fornito adeguata prova degli elementi costitutivi del tipo di responsabilità invocata.
Ed infatti, la tesi attorea si fonda sul presupposto che la responsabilità del custode sia imputabile alla presenza, sul manto stradale, di una “macchia d'olio, non visibile né prevedibile”.
In casi del tutto analoghi la giurisprudenza di legittimità e di merito ha affermato che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la pubblica amministrazione è liberata ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchiad'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass., sent. n. 4963/2019; Cass., sent. 7805/2017; in questo senso, anche la giurisprudenza di merito: Trib. Roma, sent. n. 5640/2018 Campobasso, 502 del 2017).
Ed infatti, il controllo di fatto delle strade appare inesigibile, se oltre agli elementi strutturali si ritenesse che il proprietario-custode debba spingere i propri doveri di controllo anche a situazioni di pericolosità non emergenti dal bene in sé, ossia dall'intrinseco “dinamismo connaturato alla cosa”, ma “dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa”; tipico è l'esempio della strada che diviene scivolosa per effetto della presenza di una macchia d'olio, formatasi evidentemente a causa di perdite d'olio provenienti da alcune delle migliaia di veicoli che costantemente percorrono le strade. Qui prevedere che il CP custode debba continuamente verificare se qualche macchina abbia lasciato macchie d'olio su tutte le strade comunali significa di fatto imporre una prestazione inesigibile, ossia quella di un controllo minuto per minuto dell'intero ampio panorama stradale, con prevenzione di elementi di pericolo creati da agenti esterni (i veicoli percorrenti le strade).
pagina 5 di 7 Pertanto “l'utente della strada pubblica deve impiegare una particolare attenzione nel momento in cui si serve del bene demaniale. Le strade, infatti, sono un luogo in cui si annidano numerosi fattori di rischio, sia perché esposte all'azione degli agenti atmosferici (si pensi alla pericolosità insita in un manto stradale bagnato dalla pioggia o ricoperto dal ghiaccio), sia perché sottoposte all'uso generale
e diretto da parte della collettività (gli stessi utenti possono creare delle situazioni di pericolo: si pensi, ad esempio, alla macchia d'olio causata dalla perdita del motore di un veicolo). È dunque lecito aspettarsi da chi utilizza il bene demaniale quel minimo di diligenza necessario a neutralizzare i pericoli presenti in modo evidente sul fondo stradale” (cfr. Trib. Napoli, Sez. X, 17 febbraio 2025, n. 1641).
Dunque, nel caso di presenza di una macchia d'olio sull'asfalto, deve concludersi per la insussistenza di una responsabilità dell'ente, integrando la stessa tipicamente l'ipotesi del caso fortuito (potendo essere stata provocata da un veicolo transitato poco prima, integrando dunque un agente dannoso di per sé imprevedibile e difficilmente prevenibile, che non integra un'anomalia della “struttura” della strada - come un fosso, un avvallamento o altro - bensì un “fattore esterno”, il passaggio di un veicolo avente una perdita d'olio), a meno che l'attore non fornisca in giudizio la rigorosa prova che tale anomalia fosse presente da tempo sul manto stradale e di conseguenza la sua presenza fosse imputabile all'omesso tempestivo intervento di manutenzione da parte dell'ente.
Orbene, è da ritenersi che, nella presente fattispecie, tale prova non sia stata fornita.
Ed invero, dall'istruttoria espletata in primo grado non è emerso in alcun modo che tale macchia d'olio fosse presente da tempo sul manto stradale, e, pertanto, fosse imputabile alla omessa manutenzione da parte dell'ente: al riguardo, l' unico elemento acquisito è la deposizione del teste , la Testimone_1 quale ha riferito genericamente che “ricordo che una persona riferiva che la macchia d' olio era già presente dal primo pomeriggio ma nessuno aveva provveduto ad eliminarla”, senza, tuttavia, precisare in alcun modo chi fosse il soggetto che rendeva tale dichiarazione;
a fronte della totale genericità dell' unico elemento probatorio fornito sul punto, ed in totale mancanza di riscontri probatori (mancano i verbali delle autorità, che non sono state chiamate ad intervenire né nell'immediatezza dell'accaduto, né successivamente: vedi nota prot. 262/2017 P.M. Int. Del 04/04/2017, agli atti nella produzione della convenuta, ove è annotato “non risulta agli atti nessuna richiesta d'intervento”), appare pertanto verosimile che la presenza di olio sul manto stradale sia stata cagionata dal transito di un veicolo poco prima o ad altro fattore fortuito, e non già alla omessa manutenzione da parte dell'ente, con la conseguenza che deve ritenersi integrato il fattore fortuito escludente la responsabilità dell'ente proprietario.
pagina 6 di 7 In definitiva, l'appello va rigettato dovendosi confermare - sia pure con delle motivazioni parzialmente diverse- la pronuncia di primo grado.
Quanto alle spese del giudizio di appello, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella versione conseguente alla sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, per la integrale compensazione, tenuto conto della modifica, da parte del giudice di appello, delle motivazioni poste alla base della sentenza di primo grado, oggettivamente lacunosa nella parte motiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
-rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello;
- dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (T.U. Spese di Giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Nola, 8 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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