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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/07/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2015/2024 promossa da:
, P. IVA n. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. PAOLO ANGELUCCI, domicilio eletto presso lo studio di questi in Orsogna alla VIA
B. COSTANTINO 2 - pec Email_1
opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, P .IVA n. , CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa da Avv. PAOLO FRANCESCO TRISCARI BINONI, domicilio eletto presso lo studio di questi in Milano alla VIA FONTANA, pec
Email_2
opposta
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P .IVA n. CP_2 P.IVA_3
[...], con sede in Montesilvano alla via Tamigi snc.
Terza chiamata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
pagina 1 di 4 Parte opponente – accertare e dichiarare, che nulla è dovuto ed a nessun titolo dalla
[...]
alla opposta, per i motivi esposti negli atti di causa o, in subordine, Parte_1 che l'opponente ha già pagato la somma di € 5.848,47; per l'effetto, in ogni caso revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, recante il n. 1582/2024 R.G, poiché infondato, ingiusto ed illegittimo, per la motivazioni tutte indicate negli atti di causa;
condannare CP_2
al pagamento di tutte le spese ed i compensi di procedura, oltre al rimborso forfettario del 15%, all'IVA ed alla CPA se dovute, favore del sottoscritto procuratore che si dichiara
ANTISTATARIO o, in subordine, compensare le spese e le competenze professionali di causa tra e − condannare , ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della CP_1 Parte_1 CP_2
della somma di € 6.339,37 o della somma minore o Parte_1
maggiore equitativamente determinata.
Parte opposta – rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 600/2024 del Tribunale di Pescara.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dall'odierna opponente per accertare e dichiarare la revoca al
D.I. n. 600/2024 emesso dal tribunale di Pescara in favore della per euro CP_3
12.1876,84, oltre interessi e spese di procedura monitora. Il credito portato in D.I. giungeva alla parte opposta in forza di forniture di energia elettrice.
L'opposizione era avanzata eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del tribunale di
Pescara e affermando la competenza del tribunale di Chieti e in via alternativa quelle del tribunale di Vasto e di Milano.
Nel merito eccepiva non dovuta alcuna somma in quanto erano stati effettuati pagamenti con emissione di assegni per complessivi euro 5.848,47. Detti pagamenti erano stati curati alla alla società che forniva energia elettrica in quanto riferiti a forniture dalla CP_2
medesima erogati, prima del subentro dell'odierna opposta nella fornitura della energia elettrica.
Si costituiva la parte opposta che chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e avanza richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al D.I.
pagina 2 di 4 AL difesa opponente era a chiedere di essere autorizzata alla chiamata del terzo e CP_2
il Il G.I. autorizzava la richiesta:
Verificata la rituale citazione in giudizio della terza chiamata ne era dichiarata la contumacia.
Il G.I. ritenuta la causa matura per la decisone concedeva i termini ex art. 189 cpc;
alla successiva udienza, il Giudice mandava la causa a decisione.
Viene accertato come in sede di precisazione delle conclusioni la difesa opposta non era a ribadire l'eccezione di incompetenza per territorio e questo deve intendersi quale rinuncia all'eccezione.
Deve essere evidenziato come nella sua opposizione la diesa opposta non è a contestare il consumo della corretta elettrica ma solo l'avvenuto pagamento di una parte del credito e in virtù di questo chiede che accertarsi l'inesistenza dell'obbligo a pagare l'intero credito ingiunto.
Nel merito l'eccezione di avvenuto pagamento sollevata dalla difesa opponente non risulta provata e questo porta a rigettare l'opposizione con conferma del D.I. opposto.
L'opposizione, come già esposto, pone come unico motivo che una parte delle somme di cui riceveva ingiunzione di pagamento erano state pagate con emissione di n. 4 assegni bancari: n.
9346002871 (valuta 4.10.22) di € 1.462,67; n. 9346002872 (valuta 31.10.22) di € 1.462,00; n.
9346002873 (valuta 30.11.22) di € 1.462,00; n. 9346002874 (valuta 5.1.23) di € 1.462,00.
Incombeva in capo alla difesa l'onere della prova di avvenuto pagamento;
in tal senso ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile vale il principio generale secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" mentre "chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
Trattandosi di pagamenti di somme di non modico valore tale prova andava prova documentalmente.
Dallo studio delle produzioni curate dalla difesa opposta risultano foto delle sole “matrici” dei 4 assegni de quibus. Tali documenti di per sé non rappresentano la prova di avvenuti pagamenti.
La difesa opponente con la memoria 171 ter n. 2 cpc era a curare la produzione di un estratto del c/c n. 77149/1000/00000353 intestato a . In questo Parte_1
documento viene si acclarato l'addebito sul conto dei quattro assegni, ma non si trova alcun riferimento che l'incasso degli assegni avveniva era in favore della . In tal senso in CP_3
definitiva può concludersi che dalle produzioni in atti non era prodotto copia degli assegni, ma pagina 3 di 4 solo della lor matrice;
risulta che detti assegni sono stati incassati, ma manca alcuna prova sul beneficiario degli assegni.
Da una attenta lettura degli scritti difesivi della parte opposta, contrariamente a quanto sostenuta dalla diesa opponente, si evince che la difesa opponete informa la opposta degli asseriti pagamenti, ma non vi è traccia di un riconoscimento di tali pagamenti dalla parte avversaria, tanto che nelle conclusioni insite per la conferma del D.I.
Superata l'eccezione di pagamento viene dato come pacifico, in quanto non oggetto di specifica contestazione la erogatone di energia elettrica e la quantificazione del credito relativo ingiunto.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto delle semplici questioni trattate e della affettiva attività processuale svolta nel giudizio trova giustificazione in sede di liquidazione ai compensi di avvocato la riduzione rispetto ai parametri tabellari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il
D.I. opposto n. 600/2024;
CONDANNA parte opponente a rifondere le spese di lite in favore della parte opposta che liquida in euro
2.540,00 per compenso di avvocato, oltre RSG iva e cap.
Così deciso in Pescara, 30 luglio 2025.
Il GOT
dott. Anastasio Morelli
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