CA
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/10/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art.127-ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8/2025 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
(già ), Parte_1 Parte_1 in persona del Ministro pro tempore, Parte_2 rappr.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
[...]
Parte appellante
E
, rappr.to e difeso per procura in atti dall'Avv. Alessandro Bargoni del Controparte_1
Foro di Fermo
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 10 gennaio 2025 il indicato in epigrafe ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del 28 novembre 2024, con la quale il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda di intesa a conseguire Controparte_1
l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento di punti 6 per il servizio militare “non svolto in costanza di nomina”, ai fini di un miglior collocamento nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per gli anni 2024-2026, destinate ai conferimenti di supplenze. Ha dedotto l'appellante l'errore del primo giudice nell'interpretare la disciplina di riferimento e nel ritenere che il periodo di durata del servizio militare dovesse considerarsi come periodo di servizio specifico, pur se non svolto in costanza di nomina;
ha sottolineato il carattere legittimo del D.M.
50/2021, nella parte in cui, all'Allegato A, aveva stabilito un punteggio differenziato per l'ipotesi in cui il servizio di leva (o servizi equiparati), non essendo stato svolto in costanza di rapporto di lavoro, era da equipararsi al generico servizio prestato presso le altre Pubbliche Amministrazioni, così che nessuna ingiustificata disparità di trattamento discendeva da siffatta disciplina di situazioni non identiche;
ha osservato che con recenti pronunce la Corte di Cassazione aveva riconosciuto la legittimità del citato D.M. 50/2021. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, respingersi la domanda avanzata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Propedeutica all'odierna indagine è la ricostruzione della vigente normativa inerente all'attribuzione di un determinato punteggio al servizio di leva obbligatorio, nell'ambito delle operazioni di formazione delle graduatorie ad esaurimento del personale A.T.A., dalle quali attingere per il conferimento delle supplenze.
Con precipuo riferimento al personale A.T.A., l'art. 569, terzo comma, d.lgs.n. 297/94, sotto la rubrica Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera, recita: “ Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti”. Tale disposizione ricalca i contenuti del precedente art. 485, settimo comma, inserito nella parte del Decreto Legislativo dedicata al personale docente.
Al riguardo, è ragionevole ritenere che nell'utilizzare il termine “carriera” il legislatore abbia inteso riferirsi al complessivo percorso che inizia con il conseguimento dei titoli di studio e di abilitazione, richiesti dalla legge come requisiti minimi indispensabili all'esercizio di una determinata professione, e prosegue, attraverso l'ottenimento di ulteriori titoli di merito e di servizio, in funzione dell'incremento del patrimonio di competenze e di esperienze maturate, valevole all'esercizio di mansioni ed al conferimento di incarichi sempre più qualificanti e maggiormente remunerativi.
Non vi è, dunque, ragione di escludere che la disposizione di legge in esame sancisca la piena valenza del servizio militare anche in sede di formazione delle apposite graduatorie dalle quali attingere per il conferimento delle supplenze, tenuto conto che l'espletamento di siffatti incarichi di lavoro a tempo determinato costituisce uno dei titoli preferenziali ai fini dell'ingresso nei ruoli dell'Amministrazione Scolastica.
In quest'ottica, sono funzionali in senso lato alla carriera anche gli avanzamenti di posizione degli aspiranti alle supplenze, mediante acquisizione di punteggio aggiuntivo, in seno alle graduatorie all'uopo formate.
Sotto il profilo, poi, della natura sostanziale del servizio militare di leva obbligatoria, è stato evidenziato dai Giudici di legittimità come esso costituisca pur sempre rapporto di servizio, privo del carattere della spontaneità, instaurato con l'Amministrazione, anche se non qualificabile come pubblico impiego (cfr. Cass, sez. un. Ord. n.1393/2022).
D'altro canto, il riferimento espresso alla Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici è contenuto nella rubrica dell'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, il quale recita:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
Tuttavia, la fattispecie all'odierno vaglio non inerisce alla questione affrontata dalla Suprema
Corte nell'Ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020, la cui parte motiva evidenzia: “….che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali…” in piena coerenza, del resto, “…. con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre
2015, n. 4343) ….”
Ed infatti, dall'univoco tenore della richiamata Ordinanza si evince che intanto il DM 44/2011
è stato disapplicato in quanto in esso veniva esclusa del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alla formazione delle graduatorie ad esaurimento, da considerarsi pur sempre selezioni concorsuali lato sensu, anche se non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione.
Viceversa, il successivo DM 50/2021, oggetto di odierna disamina, attribuisce al servizio di leva valenza di titolo, del tutto ragionevolmente differenziando, quanto alla riferibilità ad esso di un certo punteggio, l'ipotesi della relativa prestazione non in costanza di nomina - in nulla differente dal generico servizio prestato presso le altre Pubbliche Amministrazioni - dall'ipotesi della prestazione in costanza di nomina, quindi ritenendone solo in questo secondo caso giustificata la totale parificazione al servizio specifico, ossia prestato nel medesimo profilo per il quale viene stilata la graduatoria. In particolare, si legge nell'Allegato A al DM n.50/2021 (TABELLA DI
VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE
GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.), alla lettera A di cui all'elenco delle
Avvertenze: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva….”
Di conseguenza, l'odierno appellato, con riferimento al servizio di leva militare, pacificamente assolto non in costanza di rapporti di lavoro presso un'Istituzione Scolastica Statale, si è visto assegnare un punteggio pari a 0,60 in luogo del punteggio pari a 6, in virtù della equiparazione di detto servizio a quello prestato alle dirette dipendenze di Enti Pubblici diversi dall'Amministrazione Scolastica.
Il trattamento riservato all'appellato è conforme a diritto, in quanto risponde all'elementare logica secondo cui chi sia stato chiamato a prestare il servizio di leva obbligatorio, o il servizio civile ad esso equiparato, in costanza di espletamento di uno specifico incarico di supplenza nella Scuola Statale (o in altri Istituti parificati per legge), quindi abbia visto sospeso, suo malgrado, il sinallagma contrattuale inerente a tale particolare rapporto, non può patire penalizzazioni rispetto all'acquisizione del punteggio che avrebbe verosimilmente conseguito ove tale sospensione non si fosse verificata;
diversamente, il chiamato alla leva obbligatoria che non abbia in corso alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione Scolastica, viene a trovarsi nell'identica situazione di chi genericamente presta servizio per un Ente Pubblico diverso dall'Amministrazione predetta.
Il suesposto ordine di considerazioni trova conforto nella pronuncia della Corte di Cassazione
n. 22429/2024, resa in una fattispecie pressoché sovrapponibile a quella all'odierno vaglio.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata va riformata in senso conforme alle istanze dell'Amministrazione appellante.
La natura squisitamente interpretativa della questione affrontata, che ha visto il formarsi di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, suggerisce di compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da 2) compensa integralmente tra le parti le Controparte_1 spese del doppio grado
Ancona, 16 ottobre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art.127-ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8/2025 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
(già ), Parte_1 Parte_1 in persona del Ministro pro tempore, Parte_2 rappr.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
[...]
Parte appellante
E
, rappr.to e difeso per procura in atti dall'Avv. Alessandro Bargoni del Controparte_1
Foro di Fermo
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 10 gennaio 2025 il indicato in epigrafe ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del 28 novembre 2024, con la quale il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda di intesa a conseguire Controparte_1
l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento di punti 6 per il servizio militare “non svolto in costanza di nomina”, ai fini di un miglior collocamento nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per gli anni 2024-2026, destinate ai conferimenti di supplenze. Ha dedotto l'appellante l'errore del primo giudice nell'interpretare la disciplina di riferimento e nel ritenere che il periodo di durata del servizio militare dovesse considerarsi come periodo di servizio specifico, pur se non svolto in costanza di nomina;
ha sottolineato il carattere legittimo del D.M.
50/2021, nella parte in cui, all'Allegato A, aveva stabilito un punteggio differenziato per l'ipotesi in cui il servizio di leva (o servizi equiparati), non essendo stato svolto in costanza di rapporto di lavoro, era da equipararsi al generico servizio prestato presso le altre Pubbliche Amministrazioni, così che nessuna ingiustificata disparità di trattamento discendeva da siffatta disciplina di situazioni non identiche;
ha osservato che con recenti pronunce la Corte di Cassazione aveva riconosciuto la legittimità del citato D.M. 50/2021. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, respingersi la domanda avanzata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Propedeutica all'odierna indagine è la ricostruzione della vigente normativa inerente all'attribuzione di un determinato punteggio al servizio di leva obbligatorio, nell'ambito delle operazioni di formazione delle graduatorie ad esaurimento del personale A.T.A., dalle quali attingere per il conferimento delle supplenze.
Con precipuo riferimento al personale A.T.A., l'art. 569, terzo comma, d.lgs.n. 297/94, sotto la rubrica Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera, recita: “ Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti”. Tale disposizione ricalca i contenuti del precedente art. 485, settimo comma, inserito nella parte del Decreto Legislativo dedicata al personale docente.
Al riguardo, è ragionevole ritenere che nell'utilizzare il termine “carriera” il legislatore abbia inteso riferirsi al complessivo percorso che inizia con il conseguimento dei titoli di studio e di abilitazione, richiesti dalla legge come requisiti minimi indispensabili all'esercizio di una determinata professione, e prosegue, attraverso l'ottenimento di ulteriori titoli di merito e di servizio, in funzione dell'incremento del patrimonio di competenze e di esperienze maturate, valevole all'esercizio di mansioni ed al conferimento di incarichi sempre più qualificanti e maggiormente remunerativi.
Non vi è, dunque, ragione di escludere che la disposizione di legge in esame sancisca la piena valenza del servizio militare anche in sede di formazione delle apposite graduatorie dalle quali attingere per il conferimento delle supplenze, tenuto conto che l'espletamento di siffatti incarichi di lavoro a tempo determinato costituisce uno dei titoli preferenziali ai fini dell'ingresso nei ruoli dell'Amministrazione Scolastica.
In quest'ottica, sono funzionali in senso lato alla carriera anche gli avanzamenti di posizione degli aspiranti alle supplenze, mediante acquisizione di punteggio aggiuntivo, in seno alle graduatorie all'uopo formate.
Sotto il profilo, poi, della natura sostanziale del servizio militare di leva obbligatoria, è stato evidenziato dai Giudici di legittimità come esso costituisca pur sempre rapporto di servizio, privo del carattere della spontaneità, instaurato con l'Amministrazione, anche se non qualificabile come pubblico impiego (cfr. Cass, sez. un. Ord. n.1393/2022).
D'altro canto, il riferimento espresso alla Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici è contenuto nella rubrica dell'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, il quale recita:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
Tuttavia, la fattispecie all'odierno vaglio non inerisce alla questione affrontata dalla Suprema
Corte nell'Ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020, la cui parte motiva evidenzia: “….che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali…” in piena coerenza, del resto, “…. con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre
2015, n. 4343) ….”
Ed infatti, dall'univoco tenore della richiamata Ordinanza si evince che intanto il DM 44/2011
è stato disapplicato in quanto in esso veniva esclusa del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alla formazione delle graduatorie ad esaurimento, da considerarsi pur sempre selezioni concorsuali lato sensu, anche se non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione.
Viceversa, il successivo DM 50/2021, oggetto di odierna disamina, attribuisce al servizio di leva valenza di titolo, del tutto ragionevolmente differenziando, quanto alla riferibilità ad esso di un certo punteggio, l'ipotesi della relativa prestazione non in costanza di nomina - in nulla differente dal generico servizio prestato presso le altre Pubbliche Amministrazioni - dall'ipotesi della prestazione in costanza di nomina, quindi ritenendone solo in questo secondo caso giustificata la totale parificazione al servizio specifico, ossia prestato nel medesimo profilo per il quale viene stilata la graduatoria. In particolare, si legge nell'Allegato A al DM n.50/2021 (TABELLA DI
VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE
GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.), alla lettera A di cui all'elenco delle
Avvertenze: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva….”
Di conseguenza, l'odierno appellato, con riferimento al servizio di leva militare, pacificamente assolto non in costanza di rapporti di lavoro presso un'Istituzione Scolastica Statale, si è visto assegnare un punteggio pari a 0,60 in luogo del punteggio pari a 6, in virtù della equiparazione di detto servizio a quello prestato alle dirette dipendenze di Enti Pubblici diversi dall'Amministrazione Scolastica.
Il trattamento riservato all'appellato è conforme a diritto, in quanto risponde all'elementare logica secondo cui chi sia stato chiamato a prestare il servizio di leva obbligatorio, o il servizio civile ad esso equiparato, in costanza di espletamento di uno specifico incarico di supplenza nella Scuola Statale (o in altri Istituti parificati per legge), quindi abbia visto sospeso, suo malgrado, il sinallagma contrattuale inerente a tale particolare rapporto, non può patire penalizzazioni rispetto all'acquisizione del punteggio che avrebbe verosimilmente conseguito ove tale sospensione non si fosse verificata;
diversamente, il chiamato alla leva obbligatoria che non abbia in corso alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione Scolastica, viene a trovarsi nell'identica situazione di chi genericamente presta servizio per un Ente Pubblico diverso dall'Amministrazione predetta.
Il suesposto ordine di considerazioni trova conforto nella pronuncia della Corte di Cassazione
n. 22429/2024, resa in una fattispecie pressoché sovrapponibile a quella all'odierno vaglio.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata va riformata in senso conforme alle istanze dell'Amministrazione appellante.
La natura squisitamente interpretativa della questione affrontata, che ha visto il formarsi di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, suggerisce di compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da 2) compensa integralmente tra le parti le Controparte_1 spese del doppio grado
Ancona, 16 ottobre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente