Articolo 9 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1140
Articolo 8Articolo 10
Versione
16 gennaio 1971
Art. 9.
La misura delle pensioni gia' corrisposte dalle due Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e' elevata a lire 1 milione e 300 mila lire annue per le pensioni dirette ed a lire 650.000 annue per le pensioni ai superstiti; per quelle corrisposte ai sensi dell' articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410 , la misura e' elevata a lire 520 mila annue.
Entrata in vigore il 16 gennaio 1971