Decreto cautelare 24 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 22 novembre 2023
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01560/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00704/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2023, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandra Stalteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento datato 31 agosto 2023 in forza del quale il Consiglio di Istituto dell'Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di Bologna, ha irrogato al minore ricorrente la sanzione disciplinare dell'allontanamento temporaneo dalla sede di -OMISSIS- del predetto Istituto e correlato trasferimento presso la sede di Sasso Marconi;
del provvedimento dell'Organo di garanzia dell'Istituto del 22 settembre 2023 comunicato in data 28 settembre 2023, recante il rigetto del ricorso proposto dai ricorrenti;
di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso, per quanto occorrer possa, in parte qua e nei limiti dell'interesse fatto valere, il Regolamento di disciplina d'Istituto, adottato in attuazione del D.P.R. 249/98 come modificato dal D.P.R. 235/2007, nella parte in cui non disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni ed in particolare la forma e la modalità della contestazione degli addebiti agli studenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
parte ricorrente, con ricorso depositato in data 20 ottobre 2023, ha impugnato i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe;
si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per resistere al ricorso;
all’esito dell’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
con memoria depositata in data 22 ottobre 2025, i ricorrenti hanno dato conto di non avere più interesse alla decisione sul presente ricorso, in quanto anche un eventuale accoglimento dell’impugnazione non sortirebbe alcun effetto favorevole nella loro sfera giuridica;
pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dello stesso;
le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dello stesso;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO AR, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AO IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO IN | AO AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.