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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 21/07/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1615/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica,
nella causa proposta da difensore di sé medesimo Parte_1
- ricorrente –
CONTRO
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to Mauro Tirnetta
- resistente –
OGGETTO: indennità qualificazione professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi atti difensivi e note di trattazione cui ci si riporta;
*****
In seguito all'udienza del 17.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note depositate, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 22.12.2021, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
Cont
(d'ora in avanti, per brevità, anche solo ), Controparte_1 deducendo: - di avere esercitato, dall'1.1.2013 al 31.1.2015, le funzioni di Riscuotitore Speciale Titolare del Poliambulatorio di Santa Margherita di Belice e del Poliambulatorio di Montevago;
- di aver svolto ha svolto funzioni di Riscuotitore Speciale temporaneo presso il
Poliambulatorio di Sambuca di Sicilia dal 14.9.2013 al 30.1.2015 e, successivamente, quelle di Riscuotitore Speciale Titolare, dall'1.2.2015 al 30.11.2020.
- di non aver percepito l'indennità di responsabilità maneggio valori di cui all'art. 45 comma
3 del CCNL Comparto Sanità 1994/97, connessa all'espletamento delle suddette funzioni.
Lamentando l'inadempimento di parte datoriale al pagamento della suddetta indennità, ha pertanto formulato le seguenti richieste: “accertare e dichiarare, per i Parte_1 motivi dedotti in narrativa, che il Sig. ha diritto al riconoscimento Parte_1 dell'indennità di responsabilità per “maneggio valori” ai sensi dell'art. 45, comma 3, del
CCNL 1° settembre 1995 e per l'effetto: 2)accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 45, comma 5, del CCNL 1° settembre 1995 e in rapporto alla posizione funzionale del VII Livello retributivo, il Sig. ha diritto al pagamento e alla corresponsione della Parte_1 somma mensile di € 56,81 (ex lire 110.000 mensili) relativa alla responsabilità per
“maneggio valori”, corrisposta per 12 mensilità, per il periodo di svolgimento delle funzioni di Riscuotitore Speciale per ciascuno dei Comuni di Santa Margherita di Belice, Montevago e
Sambuca di Sicilia;
3) conseguentemente ritenere e dichiarare che la somma complessiva di cui è creditore il ricorrente per il servizio svolto è pari ad € 7.555,73, ovvero a quella maggiore o minore somma stabilita dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione del diritto all'effettivo pagamento;
4)-condannare, pertanto,
l' , cf: , corrente in Viale della Vittoria, 321 – 92100 Controparte_3 P.IVA_1
, in persona del Direttore pro-tempore in carica, al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente , della somma di Euro 7.555,73 ovvero di quella maggiore o Parte_1 minore somma stabilita dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione del diritto all'effettivo pagamento;
5)-condannare, l' , cf: Controparte_3
, corrente in Viale della Vittoria, 321 – 92100 , in persona del P.IVA_1 CP_1
Direttore pro-tempore in carica, al pagamento dei compensi giudiziali in favore del ricorrente.”.
Pag. 2 di 9 Cont si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto e, in via subordinata ha contestato il quantum della pretesa azionata.
La causa, istruita con documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 17.4.2025.
****
Il ricorso va rigettato.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di a percepire la Parte_1 indennità di valorizzazione delle responsabilità relativa al maneggio di valori di cui all'art. 45 del CCNL Comparto Sanità 1994/1997.
A tal fine, appare opportuno esaminare la contrattazione collettiva di riferimento.
L'art. 45 CCNL comparto sanità 1994/97 disponeva che:
1. Le indennità previste dal presente articolo sono denominate di qualificazione professionale. Esse competono dal 1 dicembre 1995 nelle misure sottoindicate e sono corrisposte per dodici mensilità. Le citate indennità sono, altresì, lorde, mensili, fisse e ricorrenti ed assorbono dalla stessa data, sino a concorrenza, le indennità previste:
– dagli artt. 56 e 57, commi 2, 3 primo capoverso – limitatamente alla quota pensionabile di
L.15.000 –, comma 3, ultimo capoverso per intero e comma 4, del D.P.R. 20 maggio 1987, n.
270;
– dall'art. 49, commi 1, 2 e 4 (salvo quanto previsto dall'art. 53 comma 5) e dall'art. 50 del
D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. […]
3. Le indennità del comma 1, a decorrere dal 1 dicembre 1995, sono incrementabili in sede aziendale, al fine di valorizzare l'esercizio delle professionalità e delle responsabilità dei dipendenti, nelle aree di applicazione del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo di appartenenza sulla base di una o più delle seguenti condizioni o criteri – anche omogeneamente riscontrabili in ciascuno dei citati ruoli ed aree – integrabili in relazione agli specifici modelli organizzativi e gestionali adottati in azienda:
– acquisizione di professionalità conseguente a percorsi formativi anche obbligatori e specificatamente attivati;
– acquisizione di professionalità conseguente all'introduzione di tecniche assistenziali innovative nelle varie discipline del campo infermieristico ed ostetrico, tecnico sanitario e riabilitativo;
– acquisizione di professionalità conseguente a tecniche gestionali innovative o all'uso di nuove tecnologie;
Pag. 3 di 9 – acquisizione di specifiche esperienze lavorative, in relazione all'organizzazione della azienda o ente, quali ad esempio, quelle maturate nelle attività svolte nell'area dell'assistenza sociale per l'integrazione dei servizi socio sanitari distrettuali ovvero nell'assistenza territoriale o nell'area di prevenzione o nella riorganizzazione dei servizi o nella didattica.
– all'impiego in strutture con rapporto diretto con i cittadini;
– alla gestione di impianti e manutenzione delle strutture e delle tecnologie;
– all'affidamento di funzioni di coordinamento reale per gli operatori appartenenti alle relative categorie;
– all'affidamento di particolari responsabilità, quali ad esempio, il maneggio valori, i procedimenti ai sensi della legge 241/1990, direzione lavori;
– alla preposizione a strutture organizzative dell'azienda o ente.
4. L'incremento previsto al comma 3 è lordo, fisso e ricorrente ed è corrisposto per dodici mensilità. Esso può riguardare un numero massimo di dipendenti pari al quarantacinque per cento della dotazione organica complessiva di ciascuno dei ruoli di cui al medesimo comma.
Alla sua corresponsione si provvede nei limiti del fondo previsto dall'art. 43 comma 2, punto
3).
5. L'incremento di cui al comma 3 è fissato nelle seguenti misure:
[…]
Posizione funzionale VII L. 110.000
[…]
6. L'attribuzione dell'incremento dell'indennità da parte dell'azienda o ente avviene, avendo riguardo ad un equilibrio complessivo tra i profili professionali compresi nei vari ruoli, mediante selezione del personale interessato con esperienza professionale almeno quinquennale, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata che tengano conto dei titoli culturali, professionali e di servizio dei dipendenti interessati. In prima applicazione l'incremento è attribuito con la decorrenza di cui al comma
3, ancorché la selezione avvenga in data successiva. Dopo la prima applicazione le selezioni avvengono nei limiti delle disponibilità numeriche indicate nel comma 4”.
La normativa richiamata disciplina le c.d. indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità, prevedendo, al comma 6, che l'incremento di tali indennità in conseguenza dell'affidamento del maneggio di valori non è corrisposta automaticamente, ma è attribuito solo in ragione di una selezione del personale interessato in
Pag. 4 di 9 possesso di esperienza professionale almeno quinquennale, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata, che tengano in considerazione i titoli culturali, professionali e di servizio dei dipendenti interessati.
Era, dunque onere del ricorrente, provare l'indizione e la partecipazione alla procedura selettiva ai sensi dell'art. 45, comma 6 CCNL 1994/1997, necessaria per il conseguimento dell'incremento dell'indennità per l'affidamento del maneggio valori, nonché la ricomprensione nel novero dei dipendenti aventi diritto a tale incremento (assegnabile nella misura massima del quarantacinque per cento della dotazione organica complessiva di ciascuno dei ruoli), l'esistenza di disponibilità economiche del fondo previsto dall'art. 43 comma 2, punto 3, CCNL 1994/1997.
Sul punto, parte ricorrente nulla ha dedotto né tantomeno provato, il che già di per sé rende la domanda infondata.
Cont Al di là di tali trancianti argomenti, deve in ogni caso convenirsi con la difesa di laddove sostiene che la indennità rivendicata, in forza del successivo CCNL 1998/2001, siano
è stata assorbita e sostituita dal trattamento economico stipendiale della prima fascia retributiva.
Ed infatti il CCNL Comparto Sanità 1998/2001 che ha introdotto – a decorrere dal 1° gennaio
1998 – un nuovo sistema di classificazione del personale ed ha regolato il relativo trattamento economico (parte IV, CCNL in esame), all'art. 30 CCNL fissa la disciplina del «Trattamento economico stipendiale di prima applicazione», prevedendo che «1. Per effetto della prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, a decorrere dal 1 gennaio 1998 e sino al 31 ottobre 1998 la struttura della retribuzione del personale è così rideterminata:
a) Il trattamento economico iniziale del personale inserito nelle categorie è indicato nella tabella allegato 3. Esso è formato dallo stipendio tabellare iniziale già previsto dall'art. 41, comma 4, tabella A del CCNL del 1 settembre 1995 e dal CCNL del 27 giugno 1996 nonché dall'indennità di qualificazione professionale di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del medesimo
CCNL del 1995 nella misura comune agli appartenenti ai profili provenienti dalle stesse posizioni funzionali (tabella allegato 4).
b) Nel periodo di permanenza del dipendente nella categoria, lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione - dopo il trattamento economico iniziale - di altre quattro fasce retributive i cui valori economici annui sono stabiliti nella tabella allegato 5, primo e secondo prospetto.
Pag. 5 di 9 2. Il trattamento economico stipendiale della prima fascia prevista dalla lettera b) sostituisce e assorbe le seguenti voci retributive:
- trattamento economico iniziale di cui alla lettera a);
- la misura intera della maggiorazione dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità di cui all'art. 45, commi 3, 4 e 5 del CCNL del 1 settembre
1995. […]”.
Dunque, nel nuovo sistema di classificazione del personale, introdotto dal CCNL 1998/2001,
l'indennità di qualificazione professionale e l'integrazione per la valorizzazione delle responsabilità dipendente dal maneggio di valori sono assorbite dal trattamento economico stipendiale della prima fascia e ciò già in sede di trattamento economico stipendiale di prima applicazione.
L'art. 31 CCNL 1998/2001 contiene poi le norme applicabili nel periodo di prima applicazione stabilendo che: “In prima applicazione, il personale in servizio al 1 gennaio
1998 è inquadrato dalla stessa data, senza incremento dei costi, nelle nuove fasce retributive secondo le indicazioni contenute nella tabella allegato 7, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 3 e dai commi 6 e 7 del presente articolo.
2. Al personale cui alla data del comma 1 risulti attribuito - come da allegato 7 - un trattamento economico superiore a quello delle fasce di inquadramento, la differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l'acquisizione della fascia successiva.
3. Le aziende ed enti che non abbiano ancora provveduto all'attuazione dell'art. 45, comma 3
e seguenti del CCNL del 1 settembre 1995 sia nella prima fase applicativa sia in quella conseguente all'art. 2, comma 4 del CCNL del 27 giugno 1996, in deroga a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a), possono procedere all'attribuzione della prima fascia retributiva con le nuove modalità solo dopo aver portato a termine le procedure del citato art. 45.
4. Data la natura dinamica dell'art. 45 di cui al comma 3, si conferma la sua applicabilità anche dopo le prime due fasi di attuazione dei CCNL del 1 settembre 1995 e del CCNL del 27 giugno 1996, nei limiti dei contingenti economici disponibili. Pertanto, il personale che in tali aziende ed enti sia risultato beneficiario della maggiorazione dell'indennità di qualificazione professionale dopo l'1 gennaio 1998 è collocato nella fascia corrispondente di cui alla tabella allegato 7, con la decorrenza del relativo beneficio. L'art. 45 citato cessa di produrre gli effetti con l'entrata in vigore del presente contratto, fatto salvo il comma 3”. […] 13. La misura comune delle indennità di cui all'art.30, comma 1 lett. a) come specificata nella
Pag. 6 di 9 tabella allegato 4, colonna quarta, che confluisce nel trattamento economico 10 iniziale, in quanto già emolumento fisso e continuativo, ne mantiene le caratteristiche ed è, pertanto, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza Stessa caratteristica mantiene la parte residua di detta indennità, denominata “indennità professionale specifica”, in quanto proveniente dal medesimo emolumento nonché le integrazioni previste dai commi 6 e 7”.
Così riportata la normativa contrattuale di riferimento, non convince la tesi del ricorrente secondo cui il CCNL 1998/2001 avrebbe fatto salvo il comma 3 dell'art. 45 CCNL 1994/1997 per effetto della previsione contenuta nell'art. 31, comma 4, CCNL 1998/2001 (cfr. note scritte depositata il 14.4.2025), in quanto la clausola di riserva contenuta nell'ultimo periodo del comma quarto dell'art. 31 CCNL – «fatto salvo il comma 3» - si riferisce invero al comma terzo del medesimo art. 31 CCNL 1998/2001, che attribuisce alle aziende e agli enti che non abbiano ancora provveduto all'attuazione dell'art. 45, comma 3 e seguenti del CCNL del 1 settembre 1995 di portare a termine le dette procedure, e non anche al comma 3 dell'art. 45
CCNL 1998/2001 (in senso conforme Corte di appello di Bari, sent. 2534/2019, Tribunale
Catania sent. 4185/2022; Tribunale Cassino sent. 40/2021).
Sul punto, pienamente condivisibili appaiono le argomentazioni della Corte di Appello di Bari nella sent. 2534/2019,di cui appresso vengono riportati i relativi passaggi argomentativi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che, in una fattispecie sovrapponibile alla odierna ha affermato:
«Orbene, contrariamente a quanto assume l'istante, secondo cui il nuovo CCNL ha fatto salvo il comma 3 dell'art. 45, che a suo dire sarebbe rimasto in vigore, osserva il Collegio che la dicitura "fatto salvo il comma 3" si riferisce al comma 3 dell'art. 31 e non già al comma 3 dell'art. 45 del precedente CCNL.
Sicché le parti sociali, pur volendo chiaramente abrogare l'art. 45 e le relative indennità di qualificazione professionale (come risulta palese dalla lettura delle norme), hanno richiamato il suddetto art. 45 non al fine di mantenere in vita l'incremento delle abrogate indennità di qualificazione professionale, ma solo per dettare i criteri per meglio inquadrare il dipendente nelle nuove fasce retributive.
Ed a tal riguardo il comma 3 dell'art. 31 ha concesso alle aziende che non avessero ancora attuato l'art. 45, comma 3 e seguenti del CCNL del 1 settembre 1995, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a), la possibilità di portare a termine le stesse procedure e, una volta concluse le procedure, di attribuire al dipendente beneficiario la
Pag. 7 di 9 prima fascia retributiva (quella già comprensiva dell'indennità ex art. 45); mentre, il comma
4 dello stesso art.31, tenuto conto della natura dinamica dell'art. 45 del CCNL del 1 settembre 1995, ha previsto che il personale che fosse risultato beneficiario della maggiorazione dell'indennità di qualificazione professionale dopo l'1 gennaio 1998 sarebbe stato collocato nella fascia corrispondente di cui alla tabella allegato 7 (di primo inserimento), con la decorrenza del relativo beneficio.
Secondo la Corte, quindi, l'interpretazione fornita dal ricorrente è contrastante con l'intero sistema retributivo per fasce se è vero, come è vero, che il comma 2 dell'art. 30 del CCNL prevede espressamente che il trattamento economico stipendiale della prima fascia
"sostituisce e assorbe" la misura intera della maggiorazione dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità di cui all'art. 45, commi 3, 4 e 5 del CCNL del 1 settembre1995 e che la tabella 7 richiamata dall'art. 31 del CCNL 1998/2001 contempla il passaggio del personale in servizio al 1 gennaio 1998 dal precedente livello economico alla nuova posizione economica di primo inquadramento, tenendo conto anche delle indennità di cui all'art. 45.
Il CCNL 1998-2001 che disciplina i "nuovi trattamenti economici" e la "struttura della retribuzione ed incrementi tabellari" a decorrere dal 01.11.1998 non fa alcuna menzione dell'indennità di maneggio valori, proprio perché assorbita nella prima fascia retributiva.
Tale interpretazione delle norme contrattuali induce a ritenere corretto l'operato della CP_5 nella misura in cui tiene conto del fatto che l'indennità di cassa, quale integrazione all'indennità di qualificazione professionale, nella ratio del CCNL applicabile del 1998/2001,
e nell'ottica del completo riordino della struttura della retribuzione, non costituisce un elemento aggiuntivo rispetto all'inquadramento dei dipendenti, ma rappresenta una voce retributiva assorbita nel c.d. trattamento economico per fasce come previsto e disciplinato dall'art. 30 del CCNL del comparto 1998/01.
Da tanto consegue che il dipendente, una volta collocato nella prima fascia retributiva, non potrà richiedere l'applicazione di alcuna indennità ulteriore prevista dal precedente contratto. Co La tesi della condivisa da questa Corte, è stata anche fatta propria dall che, con CP_7 parere espresso in data 23.5.2017, in risposta alla richiesta formulata dal Tribunale di Trani, ha ritenuto l'indennità maneggio valori rientrante nel sistema retributivo per fasce e conglobata in esso come parte integrante della "normale retribuzione"; il tutto anche mediante la specificazione secondo cui, sempre a parere dell , l'inciso"...fatto salvo il CP_7
Pag. 8 di 9 comma 3"contenuto nell'art. 31, comma 4, del CCNL del 1999 si intende riferito allo stesso art. 31 e non già all'art. 45 del vecchio CCNL.
Ulteriore riprova di tanto emerge dalla lettura dell'accordo di interpretazione autentica dell'art.45, comma 5, del CCNL 1995 sottoscritto in data 20.5.2004 dal quale emerge che anche le OOSS hanno considerato non più vigente l'art. 45 cit. in ragione dell'avvenuta inclusione di detto incremento nella struttura della retribuzione dei dipendenti quale importo della prima fascia economica”.
In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato, in quanto, in disparte le evidenziate carenze deduttive e probatorie, va dichiarata la insussistenza del diritto del ricorrente a percepire la indennità rivendicata di cui all'art. 45 commi 1, 2 e 3 CCNL comparto Sanità perché assorbita e sostituita, sensi dell'art. 30 comma 2 CCNL 1998/2001, dal trattamento economico stipendiale della prima fascia.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m.55/2014 e succ mod., tenuto conto della natura e del valore della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in €
2.200,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Sciacca il 21.7.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica,
nella causa proposta da difensore di sé medesimo Parte_1
- ricorrente –
CONTRO
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to Mauro Tirnetta
- resistente –
OGGETTO: indennità qualificazione professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi atti difensivi e note di trattazione cui ci si riporta;
*****
In seguito all'udienza del 17.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note depositate, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 22.12.2021, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
Cont
(d'ora in avanti, per brevità, anche solo ), Controparte_1 deducendo: - di avere esercitato, dall'1.1.2013 al 31.1.2015, le funzioni di Riscuotitore Speciale Titolare del Poliambulatorio di Santa Margherita di Belice e del Poliambulatorio di Montevago;
- di aver svolto ha svolto funzioni di Riscuotitore Speciale temporaneo presso il
Poliambulatorio di Sambuca di Sicilia dal 14.9.2013 al 30.1.2015 e, successivamente, quelle di Riscuotitore Speciale Titolare, dall'1.2.2015 al 30.11.2020.
- di non aver percepito l'indennità di responsabilità maneggio valori di cui all'art. 45 comma
3 del CCNL Comparto Sanità 1994/97, connessa all'espletamento delle suddette funzioni.
Lamentando l'inadempimento di parte datoriale al pagamento della suddetta indennità, ha pertanto formulato le seguenti richieste: “accertare e dichiarare, per i Parte_1 motivi dedotti in narrativa, che il Sig. ha diritto al riconoscimento Parte_1 dell'indennità di responsabilità per “maneggio valori” ai sensi dell'art. 45, comma 3, del
CCNL 1° settembre 1995 e per l'effetto: 2)accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 45, comma 5, del CCNL 1° settembre 1995 e in rapporto alla posizione funzionale del VII Livello retributivo, il Sig. ha diritto al pagamento e alla corresponsione della Parte_1 somma mensile di € 56,81 (ex lire 110.000 mensili) relativa alla responsabilità per
“maneggio valori”, corrisposta per 12 mensilità, per il periodo di svolgimento delle funzioni di Riscuotitore Speciale per ciascuno dei Comuni di Santa Margherita di Belice, Montevago e
Sambuca di Sicilia;
3) conseguentemente ritenere e dichiarare che la somma complessiva di cui è creditore il ricorrente per il servizio svolto è pari ad € 7.555,73, ovvero a quella maggiore o minore somma stabilita dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione del diritto all'effettivo pagamento;
4)-condannare, pertanto,
l' , cf: , corrente in Viale della Vittoria, 321 – 92100 Controparte_3 P.IVA_1
, in persona del Direttore pro-tempore in carica, al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente , della somma di Euro 7.555,73 ovvero di quella maggiore o Parte_1 minore somma stabilita dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione del diritto all'effettivo pagamento;
5)-condannare, l' , cf: Controparte_3
, corrente in Viale della Vittoria, 321 – 92100 , in persona del P.IVA_1 CP_1
Direttore pro-tempore in carica, al pagamento dei compensi giudiziali in favore del ricorrente.”.
Pag. 2 di 9 Cont si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto e, in via subordinata ha contestato il quantum della pretesa azionata.
La causa, istruita con documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 17.4.2025.
****
Il ricorso va rigettato.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di a percepire la Parte_1 indennità di valorizzazione delle responsabilità relativa al maneggio di valori di cui all'art. 45 del CCNL Comparto Sanità 1994/1997.
A tal fine, appare opportuno esaminare la contrattazione collettiva di riferimento.
L'art. 45 CCNL comparto sanità 1994/97 disponeva che:
1. Le indennità previste dal presente articolo sono denominate di qualificazione professionale. Esse competono dal 1 dicembre 1995 nelle misure sottoindicate e sono corrisposte per dodici mensilità. Le citate indennità sono, altresì, lorde, mensili, fisse e ricorrenti ed assorbono dalla stessa data, sino a concorrenza, le indennità previste:
– dagli artt. 56 e 57, commi 2, 3 primo capoverso – limitatamente alla quota pensionabile di
L.15.000 –, comma 3, ultimo capoverso per intero e comma 4, del D.P.R. 20 maggio 1987, n.
270;
– dall'art. 49, commi 1, 2 e 4 (salvo quanto previsto dall'art. 53 comma 5) e dall'art. 50 del
D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. […]
3. Le indennità del comma 1, a decorrere dal 1 dicembre 1995, sono incrementabili in sede aziendale, al fine di valorizzare l'esercizio delle professionalità e delle responsabilità dei dipendenti, nelle aree di applicazione del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo di appartenenza sulla base di una o più delle seguenti condizioni o criteri – anche omogeneamente riscontrabili in ciascuno dei citati ruoli ed aree – integrabili in relazione agli specifici modelli organizzativi e gestionali adottati in azienda:
– acquisizione di professionalità conseguente a percorsi formativi anche obbligatori e specificatamente attivati;
– acquisizione di professionalità conseguente all'introduzione di tecniche assistenziali innovative nelle varie discipline del campo infermieristico ed ostetrico, tecnico sanitario e riabilitativo;
– acquisizione di professionalità conseguente a tecniche gestionali innovative o all'uso di nuove tecnologie;
Pag. 3 di 9 – acquisizione di specifiche esperienze lavorative, in relazione all'organizzazione della azienda o ente, quali ad esempio, quelle maturate nelle attività svolte nell'area dell'assistenza sociale per l'integrazione dei servizi socio sanitari distrettuali ovvero nell'assistenza territoriale o nell'area di prevenzione o nella riorganizzazione dei servizi o nella didattica.
– all'impiego in strutture con rapporto diretto con i cittadini;
– alla gestione di impianti e manutenzione delle strutture e delle tecnologie;
– all'affidamento di funzioni di coordinamento reale per gli operatori appartenenti alle relative categorie;
– all'affidamento di particolari responsabilità, quali ad esempio, il maneggio valori, i procedimenti ai sensi della legge 241/1990, direzione lavori;
– alla preposizione a strutture organizzative dell'azienda o ente.
4. L'incremento previsto al comma 3 è lordo, fisso e ricorrente ed è corrisposto per dodici mensilità. Esso può riguardare un numero massimo di dipendenti pari al quarantacinque per cento della dotazione organica complessiva di ciascuno dei ruoli di cui al medesimo comma.
Alla sua corresponsione si provvede nei limiti del fondo previsto dall'art. 43 comma 2, punto
3).
5. L'incremento di cui al comma 3 è fissato nelle seguenti misure:
[…]
Posizione funzionale VII L. 110.000
[…]
6. L'attribuzione dell'incremento dell'indennità da parte dell'azienda o ente avviene, avendo riguardo ad un equilibrio complessivo tra i profili professionali compresi nei vari ruoli, mediante selezione del personale interessato con esperienza professionale almeno quinquennale, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata che tengano conto dei titoli culturali, professionali e di servizio dei dipendenti interessati. In prima applicazione l'incremento è attribuito con la decorrenza di cui al comma
3, ancorché la selezione avvenga in data successiva. Dopo la prima applicazione le selezioni avvengono nei limiti delle disponibilità numeriche indicate nel comma 4”.
La normativa richiamata disciplina le c.d. indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità, prevedendo, al comma 6, che l'incremento di tali indennità in conseguenza dell'affidamento del maneggio di valori non è corrisposta automaticamente, ma è attribuito solo in ragione di una selezione del personale interessato in
Pag. 4 di 9 possesso di esperienza professionale almeno quinquennale, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata, che tengano in considerazione i titoli culturali, professionali e di servizio dei dipendenti interessati.
Era, dunque onere del ricorrente, provare l'indizione e la partecipazione alla procedura selettiva ai sensi dell'art. 45, comma 6 CCNL 1994/1997, necessaria per il conseguimento dell'incremento dell'indennità per l'affidamento del maneggio valori, nonché la ricomprensione nel novero dei dipendenti aventi diritto a tale incremento (assegnabile nella misura massima del quarantacinque per cento della dotazione organica complessiva di ciascuno dei ruoli), l'esistenza di disponibilità economiche del fondo previsto dall'art. 43 comma 2, punto 3, CCNL 1994/1997.
Sul punto, parte ricorrente nulla ha dedotto né tantomeno provato, il che già di per sé rende la domanda infondata.
Cont Al di là di tali trancianti argomenti, deve in ogni caso convenirsi con la difesa di laddove sostiene che la indennità rivendicata, in forza del successivo CCNL 1998/2001, siano
è stata assorbita e sostituita dal trattamento economico stipendiale della prima fascia retributiva.
Ed infatti il CCNL Comparto Sanità 1998/2001 che ha introdotto – a decorrere dal 1° gennaio
1998 – un nuovo sistema di classificazione del personale ed ha regolato il relativo trattamento economico (parte IV, CCNL in esame), all'art. 30 CCNL fissa la disciplina del «Trattamento economico stipendiale di prima applicazione», prevedendo che «1. Per effetto della prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, a decorrere dal 1 gennaio 1998 e sino al 31 ottobre 1998 la struttura della retribuzione del personale è così rideterminata:
a) Il trattamento economico iniziale del personale inserito nelle categorie è indicato nella tabella allegato 3. Esso è formato dallo stipendio tabellare iniziale già previsto dall'art. 41, comma 4, tabella A del CCNL del 1 settembre 1995 e dal CCNL del 27 giugno 1996 nonché dall'indennità di qualificazione professionale di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del medesimo
CCNL del 1995 nella misura comune agli appartenenti ai profili provenienti dalle stesse posizioni funzionali (tabella allegato 4).
b) Nel periodo di permanenza del dipendente nella categoria, lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione - dopo il trattamento economico iniziale - di altre quattro fasce retributive i cui valori economici annui sono stabiliti nella tabella allegato 5, primo e secondo prospetto.
Pag. 5 di 9 2. Il trattamento economico stipendiale della prima fascia prevista dalla lettera b) sostituisce e assorbe le seguenti voci retributive:
- trattamento economico iniziale di cui alla lettera a);
- la misura intera della maggiorazione dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità di cui all'art. 45, commi 3, 4 e 5 del CCNL del 1 settembre
1995. […]”.
Dunque, nel nuovo sistema di classificazione del personale, introdotto dal CCNL 1998/2001,
l'indennità di qualificazione professionale e l'integrazione per la valorizzazione delle responsabilità dipendente dal maneggio di valori sono assorbite dal trattamento economico stipendiale della prima fascia e ciò già in sede di trattamento economico stipendiale di prima applicazione.
L'art. 31 CCNL 1998/2001 contiene poi le norme applicabili nel periodo di prima applicazione stabilendo che: “In prima applicazione, il personale in servizio al 1 gennaio
1998 è inquadrato dalla stessa data, senza incremento dei costi, nelle nuove fasce retributive secondo le indicazioni contenute nella tabella allegato 7, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 3 e dai commi 6 e 7 del presente articolo.
2. Al personale cui alla data del comma 1 risulti attribuito - come da allegato 7 - un trattamento economico superiore a quello delle fasce di inquadramento, la differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l'acquisizione della fascia successiva.
3. Le aziende ed enti che non abbiano ancora provveduto all'attuazione dell'art. 45, comma 3
e seguenti del CCNL del 1 settembre 1995 sia nella prima fase applicativa sia in quella conseguente all'art. 2, comma 4 del CCNL del 27 giugno 1996, in deroga a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a), possono procedere all'attribuzione della prima fascia retributiva con le nuove modalità solo dopo aver portato a termine le procedure del citato art. 45.
4. Data la natura dinamica dell'art. 45 di cui al comma 3, si conferma la sua applicabilità anche dopo le prime due fasi di attuazione dei CCNL del 1 settembre 1995 e del CCNL del 27 giugno 1996, nei limiti dei contingenti economici disponibili. Pertanto, il personale che in tali aziende ed enti sia risultato beneficiario della maggiorazione dell'indennità di qualificazione professionale dopo l'1 gennaio 1998 è collocato nella fascia corrispondente di cui alla tabella allegato 7, con la decorrenza del relativo beneficio. L'art. 45 citato cessa di produrre gli effetti con l'entrata in vigore del presente contratto, fatto salvo il comma 3”. […] 13. La misura comune delle indennità di cui all'art.30, comma 1 lett. a) come specificata nella
Pag. 6 di 9 tabella allegato 4, colonna quarta, che confluisce nel trattamento economico 10 iniziale, in quanto già emolumento fisso e continuativo, ne mantiene le caratteristiche ed è, pertanto, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza Stessa caratteristica mantiene la parte residua di detta indennità, denominata “indennità professionale specifica”, in quanto proveniente dal medesimo emolumento nonché le integrazioni previste dai commi 6 e 7”.
Così riportata la normativa contrattuale di riferimento, non convince la tesi del ricorrente secondo cui il CCNL 1998/2001 avrebbe fatto salvo il comma 3 dell'art. 45 CCNL 1994/1997 per effetto della previsione contenuta nell'art. 31, comma 4, CCNL 1998/2001 (cfr. note scritte depositata il 14.4.2025), in quanto la clausola di riserva contenuta nell'ultimo periodo del comma quarto dell'art. 31 CCNL – «fatto salvo il comma 3» - si riferisce invero al comma terzo del medesimo art. 31 CCNL 1998/2001, che attribuisce alle aziende e agli enti che non abbiano ancora provveduto all'attuazione dell'art. 45, comma 3 e seguenti del CCNL del 1 settembre 1995 di portare a termine le dette procedure, e non anche al comma 3 dell'art. 45
CCNL 1998/2001 (in senso conforme Corte di appello di Bari, sent. 2534/2019, Tribunale
Catania sent. 4185/2022; Tribunale Cassino sent. 40/2021).
Sul punto, pienamente condivisibili appaiono le argomentazioni della Corte di Appello di Bari nella sent. 2534/2019,di cui appresso vengono riportati i relativi passaggi argomentativi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che, in una fattispecie sovrapponibile alla odierna ha affermato:
«Orbene, contrariamente a quanto assume l'istante, secondo cui il nuovo CCNL ha fatto salvo il comma 3 dell'art. 45, che a suo dire sarebbe rimasto in vigore, osserva il Collegio che la dicitura "fatto salvo il comma 3" si riferisce al comma 3 dell'art. 31 e non già al comma 3 dell'art. 45 del precedente CCNL.
Sicché le parti sociali, pur volendo chiaramente abrogare l'art. 45 e le relative indennità di qualificazione professionale (come risulta palese dalla lettura delle norme), hanno richiamato il suddetto art. 45 non al fine di mantenere in vita l'incremento delle abrogate indennità di qualificazione professionale, ma solo per dettare i criteri per meglio inquadrare il dipendente nelle nuove fasce retributive.
Ed a tal riguardo il comma 3 dell'art. 31 ha concesso alle aziende che non avessero ancora attuato l'art. 45, comma 3 e seguenti del CCNL del 1 settembre 1995, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a), la possibilità di portare a termine le stesse procedure e, una volta concluse le procedure, di attribuire al dipendente beneficiario la
Pag. 7 di 9 prima fascia retributiva (quella già comprensiva dell'indennità ex art. 45); mentre, il comma
4 dello stesso art.31, tenuto conto della natura dinamica dell'art. 45 del CCNL del 1 settembre 1995, ha previsto che il personale che fosse risultato beneficiario della maggiorazione dell'indennità di qualificazione professionale dopo l'1 gennaio 1998 sarebbe stato collocato nella fascia corrispondente di cui alla tabella allegato 7 (di primo inserimento), con la decorrenza del relativo beneficio.
Secondo la Corte, quindi, l'interpretazione fornita dal ricorrente è contrastante con l'intero sistema retributivo per fasce se è vero, come è vero, che il comma 2 dell'art. 30 del CCNL prevede espressamente che il trattamento economico stipendiale della prima fascia
"sostituisce e assorbe" la misura intera della maggiorazione dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità di cui all'art. 45, commi 3, 4 e 5 del CCNL del 1 settembre1995 e che la tabella 7 richiamata dall'art. 31 del CCNL 1998/2001 contempla il passaggio del personale in servizio al 1 gennaio 1998 dal precedente livello economico alla nuova posizione economica di primo inquadramento, tenendo conto anche delle indennità di cui all'art. 45.
Il CCNL 1998-2001 che disciplina i "nuovi trattamenti economici" e la "struttura della retribuzione ed incrementi tabellari" a decorrere dal 01.11.1998 non fa alcuna menzione dell'indennità di maneggio valori, proprio perché assorbita nella prima fascia retributiva.
Tale interpretazione delle norme contrattuali induce a ritenere corretto l'operato della CP_5 nella misura in cui tiene conto del fatto che l'indennità di cassa, quale integrazione all'indennità di qualificazione professionale, nella ratio del CCNL applicabile del 1998/2001,
e nell'ottica del completo riordino della struttura della retribuzione, non costituisce un elemento aggiuntivo rispetto all'inquadramento dei dipendenti, ma rappresenta una voce retributiva assorbita nel c.d. trattamento economico per fasce come previsto e disciplinato dall'art. 30 del CCNL del comparto 1998/01.
Da tanto consegue che il dipendente, una volta collocato nella prima fascia retributiva, non potrà richiedere l'applicazione di alcuna indennità ulteriore prevista dal precedente contratto. Co La tesi della condivisa da questa Corte, è stata anche fatta propria dall che, con CP_7 parere espresso in data 23.5.2017, in risposta alla richiesta formulata dal Tribunale di Trani, ha ritenuto l'indennità maneggio valori rientrante nel sistema retributivo per fasce e conglobata in esso come parte integrante della "normale retribuzione"; il tutto anche mediante la specificazione secondo cui, sempre a parere dell , l'inciso"...fatto salvo il CP_7
Pag. 8 di 9 comma 3"contenuto nell'art. 31, comma 4, del CCNL del 1999 si intende riferito allo stesso art. 31 e non già all'art. 45 del vecchio CCNL.
Ulteriore riprova di tanto emerge dalla lettura dell'accordo di interpretazione autentica dell'art.45, comma 5, del CCNL 1995 sottoscritto in data 20.5.2004 dal quale emerge che anche le OOSS hanno considerato non più vigente l'art. 45 cit. in ragione dell'avvenuta inclusione di detto incremento nella struttura della retribuzione dei dipendenti quale importo della prima fascia economica”.
In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato, in quanto, in disparte le evidenziate carenze deduttive e probatorie, va dichiarata la insussistenza del diritto del ricorrente a percepire la indennità rivendicata di cui all'art. 45 commi 1, 2 e 3 CCNL comparto Sanità perché assorbita e sostituita, sensi dell'art. 30 comma 2 CCNL 1998/2001, dal trattamento economico stipendiale della prima fascia.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m.55/2014 e succ mod., tenuto conto della natura e del valore della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in €
2.200,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Sciacca il 21.7.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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