Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 8871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8871 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LCASSLA CORTE SUPREMA DI CASS 887 4 O E Oggetto Erkalliocults SEZION PRIMA CI ILE hauuzco Poresult Composta dagli Ill ri Magistrati: R.G.N. 15047/99 Dott. Angelo GRIECO Presidente - Dott. Giovanni Consigliere LOSAVIO Cron.20238 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. 3146 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Ud. 06/03/01 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: h LP DE IV snc, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, nonchè DE IV IO, DE IV IO, DE IV PASQUALE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE OVIDIO 32, presso l'avvocato LUIGI D'ALESSIO, che li Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFONSO dal Sig. per diritti L. 3903 28 GIU. 2001 VISCARDI, giusta procura a margine del ricorso;
IL CANCELLIERE - ricorrenti ₤3000
contro
NCELLERIA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Soc. Coop. arl, cessionaria del Credito Commerciale NO S.p.a. in 2001 liquidazione coatta amministrativa, in persona del OF4728 606 legale rappresentante pro tempore responsabile منکر 1 dell'Area Campania, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO TACCHINI 19, presso l'avvocato ALESSANDRO e difesa dall'avvocato IGINOLEPROUX, rappresentata BONADIES, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 86/99 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 26/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il resistente l'Avvocato EP con delega che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Credito Commerciale NO otteneva decreto in- giuntivo nei confronti della snc De VI e dei soci fi- deiussori De VI TO, De VI AL e De VI TO, omonimo del primo, in base al saldo di un rap- porto di conto corrente risultante dall'estratto conto. Si opponevano gli ingiunti e spiegavano domanda ricon- venzionale allegando essi un proprio credito da preteso saldo attivo del conto. IL tribunale di Nocera Superio- re revocava il decreto ingiuntivo e condannava la sola 2 snc al pagamento della somma di L. 134.452.221 risul- tante dal saldo. Dichiarava infatti nulle le pattuizio- ni fideiussorie relative ai soci per incompatibilità con la garanzia sociale prevista dalla legge. Proponevano appello la snc ed i soci predetti. Re- sisteva la banca e proponeva appello incidentale rela- tivamente alla esclusa validità delle fideiussioni. La corte di RN respingeva l'appello principale ed ac- coglieva quello incidentale. Riteneva, per quanto rile- va nella presente fase, compatibili tra loro le distin- te ed autonome garanzie sociale e negoziale, e riteneva provato tanto il rapporto di conto corrente quanto il preteso saldo passivo per la banca, giacchè le conte- stazioni alle scritturazioni dell'estratto conto erano risultate generiche. All'uopo precisava la irrilevanza dei mancati riconoscimenti delle firme che risultavano apposte sulle distinte di sconto, antecedenti gli estratti. Ricorrono in cassazione i De VI con un motivo di ricorso. Resiste con controricorso la banca. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Il ricorso è ammissibile, contrariamente a ciò che ritiene il controricorrente, ad onta della mancanza di datae della carenza nel suo contenuto di alcun cen- hello rotura ملا 3 no alla presente fase. La sua apposizione a margine del ricorso, infatti, fa considerare la procura conferita per l'appunto per il presente giudizio mentre l'eventuale diversa volontà dovrebbe essere provata da chi vi ha interesse, (Cass. n. 14527 del 1999). 2) Con l'unico motivo i ricorrenti deducono la er- roneità, la perplessità (testuale), e la insufficienza della motivazione, nonchè la violazione degli artt. 2697, 2702, 2712 c.c. e 214, 125, 216, c.p.c.. Sosten- gono che il giudice di merito ha erroneamente affermato la mancata contestazione specifica degli estratti conto avendo trascurato la rilevanza del disconoscimento del- le firme che risultano apposte sulle distinte di scon- to. 2a) Osserva la Corte, anzitutto, che il motivo non è carente di interesse, come ritiene il controricorren- te. Esso, infatti, censura la argomentazione che sor- regge la statuizione di mancata prova della contesta- zione dell'esistenza di un saldo passivo del conto cor- rente mentre ogni altra argomentazione esclude tale ri- lievo fondamentale. 2b) Il motivo è, peraltro, infondato. La sentenza impugnata ha anzitutto ritenuto provato il rapporto di conto corrente, anch'esso messo in dubbio nel corso del giudizio di merito, quindi ha rilevato che avverso ta- 5 4 lune firme che risultano apposte sulle distinte di sconto i De VI hanno genericamente negato la loro au- tenticità, senza tuttavia dare luogo ai procedimenti di hooos verifica. Tali generiche contestazioni secondo il giu- 290000 dice del merito non valgono a superare il valore proba- torio del successivo saldaconto, la cui contestazione, riportandosi in sostanza al mancato riconoscimento non possiede alcun requisito di specificità. Coerentemente, pertanto, ovvero con motivazione che non merita censure, la corte di merito ha fatto appli- cazione del principio più volte ribadito da questa cor- te suprema secondo il quale spetta al cliente di avan- zare specifiche contestazioni all'estratto conto invia- to dalla banca, in mancanza delle quali lo stesso fa prova del saldo, (Cass. n. 14849 del 2000). 3) Il ricorso deve essere respinto. I ricorrenti debbono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti . 1 0 in solido al pagamento delle spese del giudizio che li- 0 2 quida in L... 130000 oltre a L.
6.000.000 pe r ono- rari. In Roma il 6 marzo 2001 Il Consiglieenit stensore 1 Presidente ебо ч 5 CANCELLIERE Blanchi