Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/04/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice dott. Stefano Palmaccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2877/2019 R.G. tra
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Simone Feoli, giusta procura in atti;
- PARTE OPPONENTE -
(ora , C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Antonella Ticconi e dall'avv. Giorgio Cossa, giusta procura in atti;
- PARTE OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Per l'opponente:
“in via principale e nel merito:
A) revocare e dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale Civile di
Civitavecchia, e notificato alla in data 27 luglio 2019, in quanto infondato Parte_1 in fatto ed in diritto.
B) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge secondo il D.M. 55/2014 da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”
Per l'opposta:
“- nel merito 1) accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, compresa
l'inammissibilità e/o la tardività delle contestazioni avversarie, la proposta opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento emesso dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia e contraddistinto al n. 648/2019, R.G. n°
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2) in ogni caso, rigettate perché inammissibili, tardive ed infondate le contestazioni avversarie, accertare e dichiarare
l'inadempimento della per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto Parte_1 condannare quest'ultima al pagamento della somma di €uro 11.470,76, ovvero nella diversa somma sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali di mora dalla domanda sino l'effettivo soddisfo ed i compensi professionali, oltre accessori di legge del presente giudizio di opposizione;
3) in via subordinata per l'increduta ipotesi in cui non si ritenesse sussistere un vincolo negoziale inter partes, accertare
e dichiarare per i motivi dedotti in narrativa che la fornitura di energia erogata nell'interesse della parte opponente nei locali dell'impianto natatorio da essa gestito aveva diminuito il patrimonio di che ne sosteneva gli CP_1 oneri economici e di converso arricchito quello della e per l'effetto condannare Parte_1 detto soggetto al pagamento a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c della somma di €uro 11.470,76, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi di mora dalla domanda sino all'effettivo soddisfo e legali dalla scadenza dell'ultima fattura alla domanda ed i compensi professionali del presente giudizio di opposizione, da distrarsi allo scrivente procuratore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.9.2019, l Parte_1
(di seguito per brevità anche solo “ ”) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_2
648/2019, emesso in data 10.7.2019 e ritualmente notificato il 27.7.2019, con il quale le era stato intimato di corrispondere a favore di la somma di € 11.470,76, oltre interessi e Controparte_1 spese del procedimento monitorio, per il mancato pagamento della fattura per fornitura di gas n.
1715988965 emessa il 31.3.2017 nell'ambito del rapporto di somministrazione individuato dall'utenza n. 505450465131 e dal punto di fornitura n. 00880000700029.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto ed eccepito:
a) il difetto di idonea prova scritta del credito ex art. 634 c.p.c., a causa della mancata produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili;
b) l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto per un verso l'esponente non aveva mai avuto la disponibilità dell'impianto natatorio sito in Santa Marinella alla via Aurelia km
65,500, che in data 23.2.2015 era stato rilasciato al Comune di Santa Marinella dalla società (“gestore in ATI con la opponente e la Larus Nuoto di Roma”), per Parte_3 altro verso il contratto relativo all'utenza in questione era stato disconosciuto dall'allora
Pagina 2 Presidente dell , il tutto come da comunicazione a mezzo pec Parte_1 del 13.12.2016, talché la società opposta nulla aveva fornito in favore dell'opponente;
c) l'irregolarità di tutte le fatture inviate, compresa quella oggetto di contestazione, siccome emesse sulla base di consumi presunti e non effettivi, e dunque in ultima analisi in forza di dati inattendibili;
d) la mancata dimostrazione dell'erogazione della fornitura di gas, non costituendo prova idonea la fattura commerciale;
e) l'irregolarità del contatore, siccome non tarato e sprovvisto di omologazione.
Sulla scorta delle esposte premesse, l'attrice ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 28.5.2021 si è costituita l'opposta, in particolare rappresentando che “il
Punto di fornitura 00880000700029 erogava l'energia del gas nei locali in via Aurelia km 65,500 in Santa
Marinella. In particolare si tratta di una struttura di “impianto natatorio consistente in una vasca 25x12,50 spogliatoi, piccola palestra, locale segreteria, locali tecnici, spazio ristoro” del Comune di Santa Marinella (all. 1 cfr pag. 25)”; che “la concorrente ATI “Larus Nuoto, e la Parte_1 Parte_3
si era aggiudicata nel 2010 la gestione della Piscina comunale di Santa Marinella. La struttura usufruiva
[...] della fornitura di gas con l'Eni attivata il 25.03.2010 ed intestata al Comune di Santa Marinella”; che “in data
28.11.2014 la fornitura veniva attivata per una richiesta di voltura da parte della Parte_1
(all. 8) quindi con le letture 49234 mc del contatore e di 32153 smc del correttore (all. 9) e
[...] contraddistinta con il numero di utenza 505450465131, per cui è causa ed oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo.
Detta fornitura cessava il 9.02.2015 per una richiesta di passaggio ad altro fornitore. Nell'occasione la Società di
Distribuzione rilevava la lettura di cessazione di 61987 mc del contatore e di 45357 smc del correttore (all. 10-11)”; che “nel corso del rapporto di fornitura per l'utenza per cui è causa durato dal 28.11.2014 al 9.02.2015 i consumi venivano erogati attraverso il contatore matricola 0084858576 ed al Punto di riconsegna era stato applicato anche il correttore avente matricola SK11000017307”. La convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione processuale del sig. e ha contestato nel merito la fondatezza dell'opposizione, Testimone_1 rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'espletamento di
CTU.
***
In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione processuale dell' opponente a fronte della mancata dimostrazione dei poteri rappresentativi in capo Parte_2 al soggetto indicato in citazione come legale rappresentante dell' Parte_1
, vale a dire il sig.
[...] Testimone_1
L'opponente ha prodotto il verbale del consiglio direttivo in data 26.6.2019 con cui l
[...]
[...] ha deliberato di nominare come nuovo Presidente il consigliere Parte_4
in sostituzione del dimissionario . L'Associazione, dunque, ha Testimone_1 Persona_1 proposto l'opposizione (notificata in data 27.9.2019), si è costituita in giudizio e ha conferito la procura alle liti attraverso il proprio Presidente, come tale legittimato a esprimere la volontà dell'ente, senza incorrere in alcun vizio attinente alla legittimazione dell'organo rappresentativo.
Nel merito l'opposizione non è fondata, per i motivi di seguito opposti.
Anzitutto, deve respingersi l'eccezione di carenza di idonea prova scritta ai sensi dell'art. 634
c.p.c.
In sede monitoria, difatti, l'opponente non si è limitata a produrre la fattura commerciale ma ha anche depositato un'attestazione notarile della conformità dei dati riportati nella fattura alle scritture contabili della soc. dovendo per tal via ritenersi soddisfatto l'onere CP_1 probatorio richiesto dall'art. 634 c. 2 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo in caso di
“crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale”.
È noto, peraltro, che l'opponente nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo assume le vesti di convenuto sostanziale rispetto al rapporto processuale dedotto in giudizio attraverso la formulazione della domanda nel ricorso monitorio. Secondo l'incontrastato insegnamento della Corte di Cassazione, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione esteso, come tale, non solo alle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche alla fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti e incontestati. In questo giudizio di cognizione la posizione sostanziale di attore è assunta dal creditore opposto, mentre quella del convenuto è assunta dall'opponente. L'opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, non può ritenersi come un'impugnazione del decreto, che si esaurisce nell'accertare l'esistenza o meno di vizi o di originarie invalidità del procedimento monitorio, ma comporta
l'obbligo del giudice di accertare se la domanda di merito, che in ogni caso è oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, sia fondata o meno (Cass. 22/02/2002, n. 2573)” (Cassazione civile, sez. III, 21 Marzo 2024, n. 7526), sicché in ogni caso l'eventuale e non dimostrata illegittimità dell'ingiunzione di pagamento non esonererebbe il giudice dal dovere di scrutinare il rapporto sostanziale per verificare la fondatezza della pretesa creditoria.
Per giurisprudenza consolidata, il contratto di somministrazione di gas o energia elettrica non
è soggetto a vincoli di forma, non richiedendo la forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem” e potendo la sua conclusione avvenire anche per comportamenti concludenti, sicché la prova della stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi incluse le presunzioni, ove sulla base degli elementi agli atti sia ragionevole ritenere che lo stesso, pur in mancanza di un documento di formalizzazione, sia comunque stato stipulato (cfr. Tribunale Milano sez. XI, 12/02/2020, n.1323;
Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n.20267).
Pagina 4 Cont
Nel caso di specie, nella comparsa di costituzione ha dettagliatamente esposto tutte le vicende in dipendenza delle quali nel rapporto di somministrazione identificato dal PDR
00880000700029, relativo all'utenza gas con contatore ubicato nei locali dell'impianto natatorio sito in Santa Marinella, via Aurelia km 65,500, fosse subentrata a far data dal 28.11.2014 l'
[...]
D'altra parte, è la stessa opponente a riconoscere in citazione di aver Parte_1
“gestito” in ATI con la società e con la Larus Nuoto la piscina destinataria della Parte_3 fornitura di gas, dando atto della definitiva riconsegna dell'impianto al Comune di Santa Marinella in data 23.2.2015. Soprattutto, alcuna puntuale contestazione è stata sollevata dall'opponente con riferimento al fatto che la fornitura in questione (già oggetto di cessazione amministrativa per morosità dell'ATI Marinella Nuoto – Larus Nuoto – ASD Nuoto e Canottaggio) fosse stata riattivata in data 28.11.2014 dietro specifica richiesta di voltura proveniente dalla
[...]
come risultante dal report riepilogativo dei servizi erogati a vantaggio del Parte_1
PDR n. 00880000700029 (all. 8 Eni).
Nella descritta situazione, si presenta irrilevante il (tardivo) disconoscimento da parte dell' , a mezzo pec del 13.12.2016 (di cui peraltro non è provata la Parte_1 ricezione, non essendo stata prodotta la ricevuta di consegna del messaggio), di “ogni contratto per
l'utenza di Santa Marinella via Aurelia km 65,500”, sia perché formulato in termini generici e sulla scorta di circostanze eccessivamente vaghe, sia perché la riferita chiusura dell'impianto natatorio “da Cont qualche anno” non è impeditiva della pretesa creditoria dell' che riguarda il periodo di fornitura dalla riattivazione in data 28.11.2014 alla cessazione dell'utenza il 9.2.2015. Nello stesso atto introduttivo dell'opponente è indicato che la piscina fosse stata riconsegnata al di Santa CP_3
Marinella in data 23.2.2015, come documentato nel verbale sub all. 3 citazione. Del tutto fuori segno, pertanto, sono le obiezioni svolte dall'opponente facendo leva sul rilascio dell'impianto natatorio il 23.2.2015, dal momento che la fattura riguarda consumi erogati anteriormente alla chiusura della struttura. Proprio il verbale del 23.2.2015, nel quale si dà atto della riconsegna della struttura ad opera dell'ATI partecipata anche dall'associazione opponente, conferma peraltro l'infondatezza dell'assunto secondo cui l' non avrebbe mai Parte_1 avuto la disponibilità dell'impianto in questione.
È da ritenersi provata, pertanto, la titolarità passiva del rapporto di somministrazione in capo all' opponente. Parte_2
Al fine di verificare la correttezza dei consumi fatturati e la congruità dell'importo preteso, è stato nominato CTU l'ing. al quale è stato affidato l'incarico di accertare “alla luce Persona_2 della documentazione in atti, l'effettiva erogazione della fornitura di gas per il Punto di fornitura 0088000070029 nell'impianto natatoria in via Aurelia km 65,00 in Santa Marinella per il periodo compreso dal 28.11.2014 al
9.02.2015 attraverso il contatore matricola n° 0084858576 ed il correttore matricola SK11000017307”, nonché
Pagina 5 “di conseguenza, la correttezza delle somme richieste per detta erogazione di fornitura e fatturata a conguaglio con la fattura n° 1715988965 di Euro 11.530,76 …”.
Il CTU, effettuato un sopralluogo per la verifica del contatore e compiuta una approfondita disamina dei documenti acquisiti agli atti, ha risposto ai quesiti posti con argomentazioni chiare e logiche, come tali suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
In particolare, il CTU ha riscontrato:
1) che anche al momento del sopralluogo il contatore riportava la medesima lettura del
9.2.2015, giorno del distacco del contatore, confermando sulla scorta di tale elemento, delle fotografie dell'epoca e della registrazione delle letture fornite da ItalGas Reti, che la fornitura di gas per il PDR 00880000700029 al servizio dell'ex impianto natatorio sito in via Aurelia km 65,500 in
Santa Marinella per il periodo compreso dal 28.11.2014 al 9.02.2015, attraverso il contatore matricola n° 0084858576, abbia regolarmente avuto luogo;
2) che “i conteggi riportati nella fattura n° 1715988965 di Euro 11.530,76 sono corretti e sono disponibili confrontando gli ALL. B, ALL. C e ALL. D e perciò le somme riportate sono corrette”;
3) che “la precedente fornitura era intestata a Parte_5 [...]
, risulta essere cessata al 11/11/2014 con lettura del convertitore 32153 e Parte_1 lettura del misuratore 49234 e tali informazioni sono ricavabili dai documenti di ItalGas Reti spa ALL. F e All. Contr E. E tale passaggio è avvenuto in modo regolare su richiesta di a effettuato da ItalGas Reti come riportato nel doc. ALL 8 presente negli atti”.
Vale evidenziare che alcuna osservazione critica è stata articolata dal CTP dell'opponente rispetto alle conclusioni espresse dal CTU.
Le analitiche considerazioni del CTU, corroborate dalla lettura dei consumi rilevati dalla Cont società di distribuzione (all. 9 e dalle fotografie dei contatori attestanti la misura dei consumi Cont Cont alla data del distacco (all.ti 10-11 consentono di ritenere dimostrata da parte di stante anche l'assenza di circostanziati rilievi da parte dell'opponente sull'erroneità dei conteggi riportati nella fattura – l'avvenuta esecuzione della prestazione di fornitura di gas nel periodo indicato nella fattura, come pure la corretta quantificazione del corrispettivo.
Quanto al rilievo riguardante la mancata taratura e omologazione del contatore, deve anzitutto evidenziarsi che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dalle parti come meccanismo di contabilizzazione degli stessi, talché
l'opponente non può disconoscerne l'astratta idoneità alla misurazione delle prestazioni oggetto di fornitura.
Ciò premesso, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, “a fronte della contestazione della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, grava sull'utente
l'onere di contestare il malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica e dimostrando quali consumi gli sono
Pagina 6 effettivamente addebitabili (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette), gravando invece sul gestore l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore” (Tribunale Napoli Nord sez. II, 12/05/2023, n.1972). Nella fattispecie in esame, tuttavia, la parte opponente a ben vedere neppure ha espressamente e inequivocamente contestato il malfunzionamento del contatore ovvero lamentato l'eccessività o incongruità dei consumi, limitandosi a dolersi dell'assenza di taratura e omologazione del dispositivo, senza però più compiutamente specificare fonti, contenuto e caratteristiche della certificazione asseritamente mancante. Né ha allegato la misura dei consumi in tesi effettivamente addebitabili all'opponente sulla scorta di precedenti fatture, eventualmente rinvenibili in quelle emesse in favore dell'ATI composta dalla stessa opponente. La contestazione è pertanto generica e inidonea già sul piano dell'allegazione. In ogni caso, le indagini svolte dal CTU hanno permesso di verificare che il servizio di fornitura è stato regolarmente espletato, in assenza di elementi di sorta da cui desumere il malfunzionamento del contatore.
Ciò posto, deve conclusivamente ritenersi che la convenuta abbia fornito piena prova della fondatezza della propria pretesa creditoria.
La fattura individua in modo analitico l'oggetto della pretesa creditoria, il periodo di riferimento dei consumi fatturati in conguaglio (29.11.2014 – 9.11.2015) nonché la loro consistenza, confermata dal CTU per tutte le argomentazioni esposte nella relazione depositata il 20.10.2022, alla quale ad ogni buon conto si rinvia.
La mancata indicazione in fattura della facoltà di rateizzare il debito non costituisce motivo idoneo a giustificare il mancato pagamento.
In conclusione, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite (ivi comprese quelle della CTU) seguono la soccombenza e sono liquidate, quanto ai compensi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 a favore della convenuta, considerata la natura e il valore della causa e l'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2877/2019
R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 648/2019; Part
- condanna al pagamento a favore della convenuta delle Parte_1 spese del giudizio, che si determinano in euro 4.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA (se dovuta), CPA;
pone le spese di CTU a carico dell'opponente.
Civitavecchia, il 31/03/2025
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IL GIUDICE
Stefano Palmaccio