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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso - Giudice dott. Nicola Del Vecchio - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 1310/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso DAavv. BALZAN Parte_1 C.F._1 GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di
( ) rappresentata e difesa DAavv. FERRARI Controparte_1 C.F._2 ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni del divorzio ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte ricorrente Richiamato integralmente quanto esposto nel ricorso introduttivo datato 7.8.2024, nella prima memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. datata 15.11.2024 e nella terza memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. datata 29.11.2024, si insiste affinché il Tribunale adito, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 975/2017 – RG 1514/2017, pubblicata in data 22.12.2017, rigettata ogni ex adverso domanda ed eccezione, Voglia disporre a le seguenti statuizioni:
1) disporsi che il figlio minore viva con il padre -collocamento del figlio dal Persona_1 padre- con affido condiviso di entrambi i genitori e con la facoltà per la madre di vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità già stabilite in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio con riguardo al padre, fermi la volontà ed i desiderata del ragazzo che, in considerazione dell'età dovranno essere rispettati;
2) revocarsi l'assegnazione della casa familiare ubicata in Rovigo, località Boara Polesine, via Solferino 21/D, di proprietà di entrambi i coniugi, con i relativi arredi, in favore della sig.ra con assegnazione della stessa al sig. affinchè possa Controparte_1 Parte_1 ivi trasferirsi a vivere con il figlio;
Persona_1
3) disporsi, a far data dalla domanda 7.8.2024, l'obbligo della sig.ra di Controparte_1 corrispondere al sig. entro il 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la Parte_1 somma di euro 350,00 mensili – o in via subordinata quale maggior somma che verrà ritenuta di giustizia per l'ipotesi di mancata assegnazione della casa coniugale in favore
1 del padre - somma annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , oltre il 50% delle spese mediche non Persona_1 coperte dal SSN, delle spese scolastiche e ludico ricreative e per l'effetto revocarsi l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra ogni somma Parte_1 Controparte_1 prevista nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a titolo di contributo per il mantenimento del figlio;
4) disporsi che il minore resterà fiscalmente a carico di entrambi i genitori mentre il sig.
percepirà l'assegno unico per il medesimo;
Parte_1 5) disporsi che i buoni postali per valore complessivo di € 10.000,00 intestati a
[...]
e in disponibilità della sig.ra siano messi a disposizione Controparte_2 Controparte_1 del padre sig. . Parte_1 Con vittoria di spese. IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste affinché venga disposto l'ascolto del minore , ai Controparte_2 sensi dell'473 bis. 4, primo comma, c.p.c.
Si insiste in punto ordine di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c nei confronti della sig.ra e ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate delle ultime Parte_2 tre dichiarazioni dei redditi _invero i CUD prodotti dalla resistente si riferiscono a redditi discontinui per effetto delle doppie dimissioni dal lavoro- ed altresì per l'acquisizione di ogni informazione utile DAINPS relativa alla domanda NASPI presentata dalla sig.ra e all'ammontare dell'indennità dalla stessa percepita o percipienda Controparte_1 considerato che si tratta di indennità dovuta anche in caso di dimissioni per giusta causa.
Si insiste per l'ammissione della prova per testi come formulata nella prima memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. datata 15.11.2024.
Si ribadisce il disconoscimento dei documenti 14-15 e 19-20 ex adverso prodotti così come dedotto nella terza memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c..
Parte resistente Voglia il Tribunale adito, respinta ogni diritto, domanda ed eccezione avversari, a modifica delle condizioni divorzili già adottate nel 2017, 1) in via principale: affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, Controparte_2 con mantenimento diretto paritetico tra i medesimi, con obbligo della sig.ra di CP_1 versare a favore del l'assegno unico mensile già percepito DAIN , oggi pari a Pt_1 circa € 250,00, disponendo al contempo l'obbligo di entrambi i genitori di corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute a favore del minore, come da protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Padova allegato sub doc. 12; 2) In via subordinata;
nella denegata ipotesi di rigetto della domanda che precede svolta in via principale, affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, Controparte_2 con collocamento prevalente del figlio presso la residenza paterna in Mardimago via dei Mille n. 392/T, con diritto della madre di vedere il figlio quando lo vorrà, previo accordo diretto con il medesimo, e comunque almeno due pomeriggi a settimana con relativo pernottamento, dal venerdì sera alla domenica sera a weekend alterni, Natale e Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore e 15 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive;
disporre a carico della madre il pagamento a favore del padre di un assegno di mantenimento per il figlio minore pari ad € 50,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 30% delle spese straordinarie sostenute a favore del minore, come da protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Padova allegato sub doc. 12;
2 3) In ogni caso, disporsi a carico del sig. il pagamento a favore della sig.ra Parte_1
dell'assegno divorzile pari ad € 250,00 al mese, da versarsi mediante Controparte_1 bonifico bancario entro e non oltre il 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile. Con vittoria di spese, anche in caso di parziale accoglimento delle presenti conclusioni. Si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze in fatto indicate in atti coi testi ivi indicati (memoria di replica in data 25/11/2024).
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 7-8-2024, ha chiesto ex art. 473-bis.29 c.p.c. Parte_1 la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 975/2017 pronunciata dal Tribunale di Rovigo nei confronti dello stesso e di in Pt_1 Controparte_1 relazione alla collocazione del figlio , nato il [...], nonché all'assegnazione CP_2 della casa coniugale, sita a Boara Polesine (RO) via Solferino 21/D, e alla regolamentazione del contributo dei genitori al mantenimento del minore, già trasferitosi a vivere presso la casa paterna DAestate del 2024, mentre la era in viaggio. CP_1
Il ricorrente ha narrato che nel mese di maggio dello scorso anno la ex moglie gli aveva chiesto di dare l'assenso al rilascio del passaporto per il figlio, ma egli lo aveva negato per timore che la potesse portare con sé fuori DAEuropa senza farvi più CP_1 CP_2 ritorno, e aveva poi appreso che in effetti la donna aveva intenzione di trasferirsi definitivamente in Egitto, paese in cui vive il suo nuovo compagno. Ha dedotto di prestare attività lavorativa come operaio alle dipendenze di con una CP_3 retribuzione annua netta di euro 21.377,00 (euro 1.644,38 per tredici mensilità) e di aver contratto il secondo matrimonio con tale proprietaria dell'immobile sito a Per_2 Rovigo via dei Mille 392/t, nel quale è stabilita la residenza della nuova famiglia.
2. La resistente si è costituita in giudizio non opponendosi alla collocazione del figlio presso la casa paterna, ma ha resistito alla domanda di assegnazione al Pt_1 dell'immobile un tempo adibito a residenza familiare, non anche alla revoca del provvedimento di assegnazione in proprio favore in quanto, a suo dire, data l'età raggiunta dal figlio e la ferma decisione del ragazzo di andare a vivere con il padre, la casa in questione avrebbe perso per il minore la valenza di habitat domestico da conservare. Ha inoltre preannunciato l'intenzione di proporre in un separato giudizio la domanda di scioglimento della comunione avente ad oggetto l'immobile un tempo adibito a casa coniugale, del quale gli ex coniugi sono comproprietari.
La ha sostenuto che negli ultimi mesi aveva manifestato insofferenza nei di CP_1 CP_2 lei confronti, a causa della fermezza delle regole educative impostegli, e un disagio generalizzato, per cui ella aveva ottenuto il consenso del a fare intraprendere al Pt_1 figlio un percorso di supporto psicologico, dopo che gli insegnanti avevano convocato i genitori per evidenziare tale situazione di disagio e suggerito essi stessi l'opportunità di un supporto psicologico. La resistente ha ricondotto la decisione del figlio relativa al trasferimento presso il padre all'assenza di regole nella quale il consente al Pt_1 ragazzo di vivere e ha dedotto che da almeno sei mesi il figlio è iscritto a una palestra di Mardimago, frazione in cui si trova l'abitazione del ricorrente, e intrattiene amicizie con coetanei del luogo. Ha poi precisato di essere stata costretta a dimettersi dal posto di lavoro a causa della condotta mobbizzante del datore di lavoro e di aver chiesto all'INPS l'erogazione dell'indennità di disoccupazione. Ha pertanto affermato di poter contribuire
3 al mantenimento del figlio solo in via diretta ed eventualmente mediante la corresponsione di un importo non superiore a 50,00 euro mensili, oltre alla quota del 30% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio. La ha infine CP_1 precisato che il trae reddito anche DAattività di scrittore e ha chiesto in via Pt_1 riconvenzionale l'attribuzione di un assegno divorzile dell'importo di 250,00 euro al mese, data la propria condizione di precarietà economica.
Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 473bis.17 c.p.c. il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta dalla ex art. 5 L. 898/1970 ed ha CP_1 approfondito il tema dell'insofferenza del figlio nei confronti della madre, producendo due fotografie che ritraggono alcuni graffi sul corpo di provocati dalla la quale CP_2 CP_1 ha poi ammesso di aver avuto una colluttazione con il figlio causata dal fatto che quest'ultimo aveva disattivato dal cellulare il sistema control family. La resistente ha sostenuto che il ragazzo conduce una vita inappropriata presso il padre, sinora mai interessatosi di lui, dato che ha cominciato a fumare ed è stato ritratto sui social in CP_2 luoghi ai quali è vietato l'accesso. Ha prodotto la trascrizione di messaggi scambiati nel 2020 con l'attuale moglie del dai quali – a suo dire – si evincerebbe che la Pt_1 coppia è da tempo gravata da debiti contratti per l'acquisto dell'immobile in cui vive, ora messo in vendita per l'impossibilità di sostenere il pagamento della rata mensile del mutuo.
3. Sentiti dal collegio le parti e i loro difensori all'udienza del 6-12-2024, con ordinanza depositata il 9-12-2024 il Tribunale ha ritenuto la causa matura per la decisione e si è riservato di decidere, assegnando pertanto i termini di 10 giorni per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di 15 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 5 giorni per il deposito delle memorie di replica.
4. Tanto premesso, il collegio osserva come la resistente non abbia contestato la circostanza del trasferimento (nell'estate del 2024) del figlio presso la casa CP_2 paterna, né l'insofferenza manifestata dal ragazzo per le regole educative impostegli dalla stessa e il desiderio dello stesso di vivere con il padre e con i componenti del CP_1 nuovo nucleo familiare costituito dal Sicché l'ascolto del minore, che ha già Pt_1 compiuto 16 anni ed ha già attuato la decisione di trasferirsi a vivere stabilmente presso il padre, risulta superfluo.
D'altronde, la resistente non ha formulato alcuna opposizione al mutamento della collocazione del figlio, atteso che la domanda formulata sub 1) dalla nelle CP_1 conclusioni riportate in epigrafe è limitata alla regolamentazione del regime relativo al mantenimento del ragazzo, mentre quella sub 2) attiene alla richiesta di affidamento condiviso e alla collocazione del figlio presso la residenza paterna.
Deve dunque disporsi ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c. che fermo CP_2 l'affidamento a entrambi i genitori, sia collocato presso il padre, con facoltà della madre, considerata l'età pienamente adolescenziale del minore, di vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio alla settimana, in giorni e orari da concordare con lui, e - a fine settimana alterni - dal termine dell'orario scolastico del sabato alle ore 22 della domenica, nonché per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive e una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, in ogni caso assecondando il desiderio del ragazzo.
4 Non va infatti sottaciuto che il ricorrente ha prodotto in giudizio fotografie (docc. 8 e 9) che documentano il livello di inasprimento della relazione madre-figlio e nella memoria depositata il 26-11-2024 la ha precisato che i graffi raffigurati sul corpo del figlio CP_1 nelle fotografie prodotte dal ricorrente furono provocati da una colluttazione che lei ebbe con . La resistente, dal canto suo, ha prodotto in giudizio immagini che ritraggono il CP_2 figlio mentre fuma, o si intrattiene con coetanei in pose e atteggiamenti che denotano il desiderio di trasgredire tipicamente adolescenziale (docc. sub 21). Sul punto il ricorrente ha ammesso che si tratta di fotografie tratte DAaccount di un canale social utilizzato dal figlio , ma ha sostenuto che “potrebbe trattarsi di immagini scattate in momenti in CP_2 cui il figlio era con la madre e che lo stesso ben potrebbe aver deciso di pubblicare solo successivamente” (pagina 2 della memoria depositata il 29-11-2024). Il che rientra nel novero delle ipotesi possibili ma remote, senza tacere che, nel caso di specie, non è oggetto di disconoscimento la rappresentazione delle persone, delle cose e dei luoghi, bensì un fatto estraneo ad esse, quale la data in cui il minore le avrebbe pubblicate attraverso il canale social da lui utilizzato.
Il collegio reputa pertanto opportuno, nell'interesse del minore e nel rispetto del diritto di visita della (cfr. sul punto Cass. civ. n. 9442/2024, in motivazione, in tema di CP_1 significato della locuzione 'diritto di visita' e di diritto alla bigenitorialità), attribuire alla resistente uno spazio e un tempo nell'ambito del quale la stessa possa continuare a svolgere la propria funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione e istruzione, stabilite dalla legge, pur nel rispetto dei desideri del figlio, che dovranno essere assecondati per evitare l'aggravarsi dell'inasprimento della sua relazione con lui.
Quanto alle domande proposte dalle parti in ordine all'assegnazione della casa coniugale, sita a Boara Polesine (RO) via Solferino 21/D, va premesso che l'art. 337 sexies, comma 1, c.c., stabilisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. La suprema corte ha da tempo chiarito che l'assegnazione della casa familiare tutela l'interesse prioritario dei figli minori di età e di quelli maggiorenni economicamente non autosufficienti a permanere nell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., Sez. 1, n. 25604 del 12/10/2018), in quanto “Le vicende separative della coppia genitoriale devono (…) incidere il meno possibile sulla vita dei figli che prima della fine della convivenza dei genitori vivevano insieme a questi ultimi, sicché, ove il loro trasferimento non sia dettato proprio DAesigenza di tutelare il loro interesse o non sia il frutto di un accordo tra i genitori, che assicuri la salvaguardia di tale interesse, la prole deve mantenere il centro della sua vita nella casa in cui la famiglia ha vissuto quando era ancora unita” (Cass. civ. sez. I, n. 23501/2023, in motivazione). Dunque, “al momento dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare, il giudice deve tenere conto soltanto dell'interesse del minore, sicché, considerata la primaria esigenza di quest'ultimo di conservare l'habitat domestico, l'assegnazione della casa familiare va, di regola, disposta in favore del genitore collocatario con prevalenza del minore stesso, a meno che non emergano ragioni per cui, proprio per tutelare il primario interesse del minore, è preferibile una diversa soluzione” (Cass. civ. 23501/2023, cit., in motivazione).
5 Ebbene, nella vicenda in esame il collegio reputa che sussistano peculiari ragioni di salvaguardia dell'interesse del minore, tali da sconsigliare il ritorno dello stesso nella casa familiare in cui ha vissuto con la madre. CP_2
Si consideri, in primo luogo, che nell'estate del 2024 , sedicenne, ha liberamente CP_2 deciso di trasferirsi presso la casa paterna e ha cominciato a intessere anche relazioni sociali con coetanei del luogo, come dimostrano le fotografie prodotte dalla resistente.
Si consideri, inoltre, il chiaro tenore dei messaggi scambiati da con la madre CP_2 nell'agosto del 2024, quando la gli chiede: “Sei sicuro che Vuoi stare da papà? CP_1 Non vuoi tornare qui, a casa tua?”. A questa domanda ha risposto: “quando? c'è se CP_2 intendi se voglio tornare a vivere lì a casa tua no. sono sicuro di stare qua”.
D'altronde, lo stesso ricorrente ha affermato nella memoria depositata il 15-11-2024 che
“A quanto riferito in confidenza dal figlio al padre lo stesso avrebbe infatti iniziato a fumare e a “marinare” la scuola anni fa quando viveva con la madre, che quasi sempre assente, lo costringeva a svolgere le faccende domestiche come pulizie, lavatrice, cucina e giardinaggio e ciò alle sei del mattino o subito dopo il rientro da scuola con ripercussioni sul rendimento scolastico. Il figlio ha riferito altresì al padre che spesso fin DAetà di 12 anni in assenza della madre era costretto anche a prepararsi il pranzo mettendosi ai fornelli. Di dette circostanze sembra che il figlio non ne abbia mai fatto parola al padre per la paura di ricevere percosse.” (pagina 3 della memoria).
Ritiene dunque il collegio che l'esigenza di porre fine a un'esperienza descritta dallo stesso come causa dell'attuale disagio psicologico del figlio renda opportuno, nel Pt_1 prioritario interesse di , che quest'ultimo non riprenda a vivere nello stesso habitat CP_2 domestico all'interno del quale ha avuto le esperienze appena descritte. Né può attribuirsi il benché minimo rilievo alla necessità del ricorrente di reperire tempestivamente una nuova abitazione, per il fatto che la casa di proprietà della compagna del è stata Pt_1 posta in vendita (doc. 11) e dovrà essere rilasciata entro il mese di maggio dell'anno in corso (pagina 3 della memoria depositata dal ricorrente il 15-11-2024).
In conclusione, va senz'altro revocato il provvedimento di assegnazione alla della CP_1 casa coniugale, dal momento che presso di lei non è più collocato il figlio, ma al contempo va disattesa la domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., per le ragioni sopra esposte, che impongono la deroga alla regola dell'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario della prole.
In ordine alla determinazione del contributo dei genitori al mantenimento del figlio, non è inutile richiamare il principio sul punto affermato dalla suprema corte, a tenore del quale il rapporto tra i genitori e i figli è informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, mentre il rapporto interno tra i genitori è governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 2536/2024).
6 Dalla dichiarazione dei redditi del ricorrente relativa all'anno d'imposta 2023 si evince che il ha percepito un reddito netto da lavoro dipendente dell'ammontare di Pt_1 22.588,00 euro (doc. 3 del ricorrente), mentre la risulta aver tratto dalla propria CP_1 attività di lavoro dipendente l'importo netto annuo di 16.087,68 euro (doc. 6 della resistente). La resistente, attualmente priva di occupazione per aver comunicato il proprio recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in data 4-10-2024 (doc. 3), ha proposto la domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione (doc. 5), peraltro incompatibile le dimissioni del lavoratore, e ha dichiarato all'udienza del 6-12-2024 di provvedere al proprio sostentamento con i risparmi accantonati. Ha inoltre affermato negli scritti difensivi di essere impegnata nello studio, al fine di conseguire l'abilitazione professionale ai sensi della L. 174/2005, che le consentirebbe di svolgere l'attività di parrucchiera in forma imprenditoriale, dato che ha già svolto un periodo di inserimento della durata di oltre tre anni presso un'impresa di acconciatura.
Sotto il profilo patrimoniale va osservato che i coniugi sono comproprietari dell'immobile in cui tuttora vive la resistente, che pertanto non sostiene alcun onere locativo. Il ricorrente, dal canto suo, ha prodotto in giudizio la fotografia della prima pagina del contratto di mutuo ipotecario stipulato con MPS il 22-5-2020 e avente ad oggetto la somma di 130.000,00 euro (doc. 10), nonché la fotografia della prima pagina di un contratto di finanziamento dalla quale, però, non risulta il destinatario del prestito personale erogato da Compass, ma solo l'intermediazione di (doc. 12). Parte_3
Alla luce di tale materiale probatorio, considerato che la potrà continuare a vivere CP_1 nell'immobile di cui è comproprietaria senza dover sostenere oneri locativi e che la stessa è in possesso di un'esperienza professionale che le ha sinora consentito di provvedere in via esclusiva al proprio mantenimento e di concorrere a quello del figlio, si ritiene equo porre a carico della stessa l'obbligo di corrispondere al un contributo periodico Pt_1 fisso, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., pari a 250,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di , le cui esigenze sono aumentate CP_2 con la crescita. Per la stessa ragione, va disposta l'attribuzione al ricorrente dell'intero importo dell'assegno unico e universale erogato DAINPS.
Non può infatti tralasciarsi di considerare che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del concorso dei genitori al mantenimento della prole, è costituito non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuno, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali. (cfr. Cass. civ. sez. I n. 6197/2005). Nel caso di specie, deve pertanto aversi riguardo non solo al fatto che la resistente ha volontariamente interrotto nell'ottobre 2024 il rapporto di lavoro a tempo indeterminato pur sapendo di essere tenuta a contribuire al mantenimento del figlio, ma anche alla potenzialità reddituale della stessa, che vanta un'esperienza professionale pluriennale come parrucchiera.
Il che conduce anche al piano rigetto della domanda proposta dalla ex art. 5 L. CP_1 898/1970, dal momento che la stessa è tuttora in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, come ha fatto sino all'ottobre del 2024, reperendo un'attività lavorativa analoga a quella svolta in passato. Infatti, l'aspirazione della resistente al conseguimento del titolo che le consentirebbe di avviare un'attività d'impresa nel settore
7 delle acconciature ha carattere indubbiamente recessivo rispetto al rilievo degli oneri economici che l'ex coniuge è ora tenuto a sostenere per il mantenimento del nuovo nucleo familiare e per il mantenimento diretto del figlio , ora collocato presso il CP_2 padre.
Le prove orali formulate dal ricorrente nella memoria depositata il 15-11-2024 in ordine al comportamento lavorativo della e quelle articolate da quest'ultima nella CP_1 memoria depositata il 26-11-2024, per dimostrare l'inadeguatezza genitoriale del e il suo disinteresse nei confronti del figlio, sono irrilevanti ai fini della decisione, Pt_1 posto che nulla aggiungerebbero alle risultanze del corredo probatorio documentale delle parti, tenuto conto del contenuto della domande da loro proposte.
In ragione della reciproca parziale soccombenza delle parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1310/2024 R.G., promossa da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
a parziale modifica della sentenza n. 975/2017 del Tribunale di Rovigo
- dispone la collocazione di , nato il [...], presso la Controparte_2 residenza del padre, sita in Rovigo, frazione Mardimago, viale dei Mille n. 392/t, fermo restando l'affidamento condiviso del minore;
- dispone che, salvi migliori accordi tra i genitori, possa vedere e Controparte_1 tenere con sé il figlio un pomeriggio alla settimana, in giorno ed orario da concordare con lo stesso , e a fine settimana alterni dal termine dell'orario CP_2 scolastico del sabato alle ore 22 della domenica, nonché due settimane durante le vacanze scolastiche estive e una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, in ogni caso assecondando il desiderio del minore;
- dispone la revoca dell'assegnazione a della casa familiare, sita Controparte_1 in Rovigo via Solferino n. 21/d;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare, proposta da
[...]
Pt_1
- dichiara tenuta a corrispondere a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma di CP_2 250,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore, come di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
8 a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) vacanze e campi estivi;
- dispone l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico e universale erogato DAINPS a;
Parte_1
- rigetta la domanda proposta da avente ad oggetto l'attribuzione Controparte_1 di un assegno divorzile;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Rovigo, 28 gennaio 2025 Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso - Giudice dott. Nicola Del Vecchio - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 1310/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso DAavv. BALZAN Parte_1 C.F._1 GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di
( ) rappresentata e difesa DAavv. FERRARI Controparte_1 C.F._2 ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni del divorzio ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte ricorrente Richiamato integralmente quanto esposto nel ricorso introduttivo datato 7.8.2024, nella prima memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. datata 15.11.2024 e nella terza memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. datata 29.11.2024, si insiste affinché il Tribunale adito, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 975/2017 – RG 1514/2017, pubblicata in data 22.12.2017, rigettata ogni ex adverso domanda ed eccezione, Voglia disporre a le seguenti statuizioni:
1) disporsi che il figlio minore viva con il padre -collocamento del figlio dal Persona_1 padre- con affido condiviso di entrambi i genitori e con la facoltà per la madre di vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità già stabilite in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio con riguardo al padre, fermi la volontà ed i desiderata del ragazzo che, in considerazione dell'età dovranno essere rispettati;
2) revocarsi l'assegnazione della casa familiare ubicata in Rovigo, località Boara Polesine, via Solferino 21/D, di proprietà di entrambi i coniugi, con i relativi arredi, in favore della sig.ra con assegnazione della stessa al sig. affinchè possa Controparte_1 Parte_1 ivi trasferirsi a vivere con il figlio;
Persona_1
3) disporsi, a far data dalla domanda 7.8.2024, l'obbligo della sig.ra di Controparte_1 corrispondere al sig. entro il 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la Parte_1 somma di euro 350,00 mensili – o in via subordinata quale maggior somma che verrà ritenuta di giustizia per l'ipotesi di mancata assegnazione della casa coniugale in favore
1 del padre - somma annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , oltre il 50% delle spese mediche non Persona_1 coperte dal SSN, delle spese scolastiche e ludico ricreative e per l'effetto revocarsi l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra ogni somma Parte_1 Controparte_1 prevista nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a titolo di contributo per il mantenimento del figlio;
4) disporsi che il minore resterà fiscalmente a carico di entrambi i genitori mentre il sig.
percepirà l'assegno unico per il medesimo;
Parte_1 5) disporsi che i buoni postali per valore complessivo di € 10.000,00 intestati a
[...]
e in disponibilità della sig.ra siano messi a disposizione Controparte_2 Controparte_1 del padre sig. . Parte_1 Con vittoria di spese. IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste affinché venga disposto l'ascolto del minore , ai Controparte_2 sensi dell'473 bis. 4, primo comma, c.p.c.
Si insiste in punto ordine di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c nei confronti della sig.ra e ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate delle ultime Parte_2 tre dichiarazioni dei redditi _invero i CUD prodotti dalla resistente si riferiscono a redditi discontinui per effetto delle doppie dimissioni dal lavoro- ed altresì per l'acquisizione di ogni informazione utile DAINPS relativa alla domanda NASPI presentata dalla sig.ra e all'ammontare dell'indennità dalla stessa percepita o percipienda Controparte_1 considerato che si tratta di indennità dovuta anche in caso di dimissioni per giusta causa.
Si insiste per l'ammissione della prova per testi come formulata nella prima memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. datata 15.11.2024.
Si ribadisce il disconoscimento dei documenti 14-15 e 19-20 ex adverso prodotti così come dedotto nella terza memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c..
Parte resistente Voglia il Tribunale adito, respinta ogni diritto, domanda ed eccezione avversari, a modifica delle condizioni divorzili già adottate nel 2017, 1) in via principale: affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, Controparte_2 con mantenimento diretto paritetico tra i medesimi, con obbligo della sig.ra di CP_1 versare a favore del l'assegno unico mensile già percepito DAIN , oggi pari a Pt_1 circa € 250,00, disponendo al contempo l'obbligo di entrambi i genitori di corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute a favore del minore, come da protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Padova allegato sub doc. 12; 2) In via subordinata;
nella denegata ipotesi di rigetto della domanda che precede svolta in via principale, affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, Controparte_2 con collocamento prevalente del figlio presso la residenza paterna in Mardimago via dei Mille n. 392/T, con diritto della madre di vedere il figlio quando lo vorrà, previo accordo diretto con il medesimo, e comunque almeno due pomeriggi a settimana con relativo pernottamento, dal venerdì sera alla domenica sera a weekend alterni, Natale e Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore e 15 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive;
disporre a carico della madre il pagamento a favore del padre di un assegno di mantenimento per il figlio minore pari ad € 50,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 30% delle spese straordinarie sostenute a favore del minore, come da protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Padova allegato sub doc. 12;
2 3) In ogni caso, disporsi a carico del sig. il pagamento a favore della sig.ra Parte_1
dell'assegno divorzile pari ad € 250,00 al mese, da versarsi mediante Controparte_1 bonifico bancario entro e non oltre il 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile. Con vittoria di spese, anche in caso di parziale accoglimento delle presenti conclusioni. Si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze in fatto indicate in atti coi testi ivi indicati (memoria di replica in data 25/11/2024).
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 7-8-2024, ha chiesto ex art. 473-bis.29 c.p.c. Parte_1 la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 975/2017 pronunciata dal Tribunale di Rovigo nei confronti dello stesso e di in Pt_1 Controparte_1 relazione alla collocazione del figlio , nato il [...], nonché all'assegnazione CP_2 della casa coniugale, sita a Boara Polesine (RO) via Solferino 21/D, e alla regolamentazione del contributo dei genitori al mantenimento del minore, già trasferitosi a vivere presso la casa paterna DAestate del 2024, mentre la era in viaggio. CP_1
Il ricorrente ha narrato che nel mese di maggio dello scorso anno la ex moglie gli aveva chiesto di dare l'assenso al rilascio del passaporto per il figlio, ma egli lo aveva negato per timore che la potesse portare con sé fuori DAEuropa senza farvi più CP_1 CP_2 ritorno, e aveva poi appreso che in effetti la donna aveva intenzione di trasferirsi definitivamente in Egitto, paese in cui vive il suo nuovo compagno. Ha dedotto di prestare attività lavorativa come operaio alle dipendenze di con una CP_3 retribuzione annua netta di euro 21.377,00 (euro 1.644,38 per tredici mensilità) e di aver contratto il secondo matrimonio con tale proprietaria dell'immobile sito a Per_2 Rovigo via dei Mille 392/t, nel quale è stabilita la residenza della nuova famiglia.
2. La resistente si è costituita in giudizio non opponendosi alla collocazione del figlio presso la casa paterna, ma ha resistito alla domanda di assegnazione al Pt_1 dell'immobile un tempo adibito a residenza familiare, non anche alla revoca del provvedimento di assegnazione in proprio favore in quanto, a suo dire, data l'età raggiunta dal figlio e la ferma decisione del ragazzo di andare a vivere con il padre, la casa in questione avrebbe perso per il minore la valenza di habitat domestico da conservare. Ha inoltre preannunciato l'intenzione di proporre in un separato giudizio la domanda di scioglimento della comunione avente ad oggetto l'immobile un tempo adibito a casa coniugale, del quale gli ex coniugi sono comproprietari.
La ha sostenuto che negli ultimi mesi aveva manifestato insofferenza nei di CP_1 CP_2 lei confronti, a causa della fermezza delle regole educative impostegli, e un disagio generalizzato, per cui ella aveva ottenuto il consenso del a fare intraprendere al Pt_1 figlio un percorso di supporto psicologico, dopo che gli insegnanti avevano convocato i genitori per evidenziare tale situazione di disagio e suggerito essi stessi l'opportunità di un supporto psicologico. La resistente ha ricondotto la decisione del figlio relativa al trasferimento presso il padre all'assenza di regole nella quale il consente al Pt_1 ragazzo di vivere e ha dedotto che da almeno sei mesi il figlio è iscritto a una palestra di Mardimago, frazione in cui si trova l'abitazione del ricorrente, e intrattiene amicizie con coetanei del luogo. Ha poi precisato di essere stata costretta a dimettersi dal posto di lavoro a causa della condotta mobbizzante del datore di lavoro e di aver chiesto all'INPS l'erogazione dell'indennità di disoccupazione. Ha pertanto affermato di poter contribuire
3 al mantenimento del figlio solo in via diretta ed eventualmente mediante la corresponsione di un importo non superiore a 50,00 euro mensili, oltre alla quota del 30% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio. La ha infine CP_1 precisato che il trae reddito anche DAattività di scrittore e ha chiesto in via Pt_1 riconvenzionale l'attribuzione di un assegno divorzile dell'importo di 250,00 euro al mese, data la propria condizione di precarietà economica.
Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 473bis.17 c.p.c. il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta dalla ex art. 5 L. 898/1970 ed ha CP_1 approfondito il tema dell'insofferenza del figlio nei confronti della madre, producendo due fotografie che ritraggono alcuni graffi sul corpo di provocati dalla la quale CP_2 CP_1 ha poi ammesso di aver avuto una colluttazione con il figlio causata dal fatto che quest'ultimo aveva disattivato dal cellulare il sistema control family. La resistente ha sostenuto che il ragazzo conduce una vita inappropriata presso il padre, sinora mai interessatosi di lui, dato che ha cominciato a fumare ed è stato ritratto sui social in CP_2 luoghi ai quali è vietato l'accesso. Ha prodotto la trascrizione di messaggi scambiati nel 2020 con l'attuale moglie del dai quali – a suo dire – si evincerebbe che la Pt_1 coppia è da tempo gravata da debiti contratti per l'acquisto dell'immobile in cui vive, ora messo in vendita per l'impossibilità di sostenere il pagamento della rata mensile del mutuo.
3. Sentiti dal collegio le parti e i loro difensori all'udienza del 6-12-2024, con ordinanza depositata il 9-12-2024 il Tribunale ha ritenuto la causa matura per la decisione e si è riservato di decidere, assegnando pertanto i termini di 10 giorni per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di 15 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 5 giorni per il deposito delle memorie di replica.
4. Tanto premesso, il collegio osserva come la resistente non abbia contestato la circostanza del trasferimento (nell'estate del 2024) del figlio presso la casa CP_2 paterna, né l'insofferenza manifestata dal ragazzo per le regole educative impostegli dalla stessa e il desiderio dello stesso di vivere con il padre e con i componenti del CP_1 nuovo nucleo familiare costituito dal Sicché l'ascolto del minore, che ha già Pt_1 compiuto 16 anni ed ha già attuato la decisione di trasferirsi a vivere stabilmente presso il padre, risulta superfluo.
D'altronde, la resistente non ha formulato alcuna opposizione al mutamento della collocazione del figlio, atteso che la domanda formulata sub 1) dalla nelle CP_1 conclusioni riportate in epigrafe è limitata alla regolamentazione del regime relativo al mantenimento del ragazzo, mentre quella sub 2) attiene alla richiesta di affidamento condiviso e alla collocazione del figlio presso la residenza paterna.
Deve dunque disporsi ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c. che fermo CP_2 l'affidamento a entrambi i genitori, sia collocato presso il padre, con facoltà della madre, considerata l'età pienamente adolescenziale del minore, di vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio alla settimana, in giorni e orari da concordare con lui, e - a fine settimana alterni - dal termine dell'orario scolastico del sabato alle ore 22 della domenica, nonché per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive e una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, in ogni caso assecondando il desiderio del ragazzo.
4 Non va infatti sottaciuto che il ricorrente ha prodotto in giudizio fotografie (docc. 8 e 9) che documentano il livello di inasprimento della relazione madre-figlio e nella memoria depositata il 26-11-2024 la ha precisato che i graffi raffigurati sul corpo del figlio CP_1 nelle fotografie prodotte dal ricorrente furono provocati da una colluttazione che lei ebbe con . La resistente, dal canto suo, ha prodotto in giudizio immagini che ritraggono il CP_2 figlio mentre fuma, o si intrattiene con coetanei in pose e atteggiamenti che denotano il desiderio di trasgredire tipicamente adolescenziale (docc. sub 21). Sul punto il ricorrente ha ammesso che si tratta di fotografie tratte DAaccount di un canale social utilizzato dal figlio , ma ha sostenuto che “potrebbe trattarsi di immagini scattate in momenti in CP_2 cui il figlio era con la madre e che lo stesso ben potrebbe aver deciso di pubblicare solo successivamente” (pagina 2 della memoria depositata il 29-11-2024). Il che rientra nel novero delle ipotesi possibili ma remote, senza tacere che, nel caso di specie, non è oggetto di disconoscimento la rappresentazione delle persone, delle cose e dei luoghi, bensì un fatto estraneo ad esse, quale la data in cui il minore le avrebbe pubblicate attraverso il canale social da lui utilizzato.
Il collegio reputa pertanto opportuno, nell'interesse del minore e nel rispetto del diritto di visita della (cfr. sul punto Cass. civ. n. 9442/2024, in motivazione, in tema di CP_1 significato della locuzione 'diritto di visita' e di diritto alla bigenitorialità), attribuire alla resistente uno spazio e un tempo nell'ambito del quale la stessa possa continuare a svolgere la propria funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione e istruzione, stabilite dalla legge, pur nel rispetto dei desideri del figlio, che dovranno essere assecondati per evitare l'aggravarsi dell'inasprimento della sua relazione con lui.
Quanto alle domande proposte dalle parti in ordine all'assegnazione della casa coniugale, sita a Boara Polesine (RO) via Solferino 21/D, va premesso che l'art. 337 sexies, comma 1, c.c., stabilisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. La suprema corte ha da tempo chiarito che l'assegnazione della casa familiare tutela l'interesse prioritario dei figli minori di età e di quelli maggiorenni economicamente non autosufficienti a permanere nell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., Sez. 1, n. 25604 del 12/10/2018), in quanto “Le vicende separative della coppia genitoriale devono (…) incidere il meno possibile sulla vita dei figli che prima della fine della convivenza dei genitori vivevano insieme a questi ultimi, sicché, ove il loro trasferimento non sia dettato proprio DAesigenza di tutelare il loro interesse o non sia il frutto di un accordo tra i genitori, che assicuri la salvaguardia di tale interesse, la prole deve mantenere il centro della sua vita nella casa in cui la famiglia ha vissuto quando era ancora unita” (Cass. civ. sez. I, n. 23501/2023, in motivazione). Dunque, “al momento dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare, il giudice deve tenere conto soltanto dell'interesse del minore, sicché, considerata la primaria esigenza di quest'ultimo di conservare l'habitat domestico, l'assegnazione della casa familiare va, di regola, disposta in favore del genitore collocatario con prevalenza del minore stesso, a meno che non emergano ragioni per cui, proprio per tutelare il primario interesse del minore, è preferibile una diversa soluzione” (Cass. civ. 23501/2023, cit., in motivazione).
5 Ebbene, nella vicenda in esame il collegio reputa che sussistano peculiari ragioni di salvaguardia dell'interesse del minore, tali da sconsigliare il ritorno dello stesso nella casa familiare in cui ha vissuto con la madre. CP_2
Si consideri, in primo luogo, che nell'estate del 2024 , sedicenne, ha liberamente CP_2 deciso di trasferirsi presso la casa paterna e ha cominciato a intessere anche relazioni sociali con coetanei del luogo, come dimostrano le fotografie prodotte dalla resistente.
Si consideri, inoltre, il chiaro tenore dei messaggi scambiati da con la madre CP_2 nell'agosto del 2024, quando la gli chiede: “Sei sicuro che Vuoi stare da papà? CP_1 Non vuoi tornare qui, a casa tua?”. A questa domanda ha risposto: “quando? c'è se CP_2 intendi se voglio tornare a vivere lì a casa tua no. sono sicuro di stare qua”.
D'altronde, lo stesso ricorrente ha affermato nella memoria depositata il 15-11-2024 che
“A quanto riferito in confidenza dal figlio al padre lo stesso avrebbe infatti iniziato a fumare e a “marinare” la scuola anni fa quando viveva con la madre, che quasi sempre assente, lo costringeva a svolgere le faccende domestiche come pulizie, lavatrice, cucina e giardinaggio e ciò alle sei del mattino o subito dopo il rientro da scuola con ripercussioni sul rendimento scolastico. Il figlio ha riferito altresì al padre che spesso fin DAetà di 12 anni in assenza della madre era costretto anche a prepararsi il pranzo mettendosi ai fornelli. Di dette circostanze sembra che il figlio non ne abbia mai fatto parola al padre per la paura di ricevere percosse.” (pagina 3 della memoria).
Ritiene dunque il collegio che l'esigenza di porre fine a un'esperienza descritta dallo stesso come causa dell'attuale disagio psicologico del figlio renda opportuno, nel Pt_1 prioritario interesse di , che quest'ultimo non riprenda a vivere nello stesso habitat CP_2 domestico all'interno del quale ha avuto le esperienze appena descritte. Né può attribuirsi il benché minimo rilievo alla necessità del ricorrente di reperire tempestivamente una nuova abitazione, per il fatto che la casa di proprietà della compagna del è stata Pt_1 posta in vendita (doc. 11) e dovrà essere rilasciata entro il mese di maggio dell'anno in corso (pagina 3 della memoria depositata dal ricorrente il 15-11-2024).
In conclusione, va senz'altro revocato il provvedimento di assegnazione alla della CP_1 casa coniugale, dal momento che presso di lei non è più collocato il figlio, ma al contempo va disattesa la domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., per le ragioni sopra esposte, che impongono la deroga alla regola dell'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario della prole.
In ordine alla determinazione del contributo dei genitori al mantenimento del figlio, non è inutile richiamare il principio sul punto affermato dalla suprema corte, a tenore del quale il rapporto tra i genitori e i figli è informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, mentre il rapporto interno tra i genitori è governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 2536/2024).
6 Dalla dichiarazione dei redditi del ricorrente relativa all'anno d'imposta 2023 si evince che il ha percepito un reddito netto da lavoro dipendente dell'ammontare di Pt_1 22.588,00 euro (doc. 3 del ricorrente), mentre la risulta aver tratto dalla propria CP_1 attività di lavoro dipendente l'importo netto annuo di 16.087,68 euro (doc. 6 della resistente). La resistente, attualmente priva di occupazione per aver comunicato il proprio recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in data 4-10-2024 (doc. 3), ha proposto la domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione (doc. 5), peraltro incompatibile le dimissioni del lavoratore, e ha dichiarato all'udienza del 6-12-2024 di provvedere al proprio sostentamento con i risparmi accantonati. Ha inoltre affermato negli scritti difensivi di essere impegnata nello studio, al fine di conseguire l'abilitazione professionale ai sensi della L. 174/2005, che le consentirebbe di svolgere l'attività di parrucchiera in forma imprenditoriale, dato che ha già svolto un periodo di inserimento della durata di oltre tre anni presso un'impresa di acconciatura.
Sotto il profilo patrimoniale va osservato che i coniugi sono comproprietari dell'immobile in cui tuttora vive la resistente, che pertanto non sostiene alcun onere locativo. Il ricorrente, dal canto suo, ha prodotto in giudizio la fotografia della prima pagina del contratto di mutuo ipotecario stipulato con MPS il 22-5-2020 e avente ad oggetto la somma di 130.000,00 euro (doc. 10), nonché la fotografia della prima pagina di un contratto di finanziamento dalla quale, però, non risulta il destinatario del prestito personale erogato da Compass, ma solo l'intermediazione di (doc. 12). Parte_3
Alla luce di tale materiale probatorio, considerato che la potrà continuare a vivere CP_1 nell'immobile di cui è comproprietaria senza dover sostenere oneri locativi e che la stessa è in possesso di un'esperienza professionale che le ha sinora consentito di provvedere in via esclusiva al proprio mantenimento e di concorrere a quello del figlio, si ritiene equo porre a carico della stessa l'obbligo di corrispondere al un contributo periodico Pt_1 fisso, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., pari a 250,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di , le cui esigenze sono aumentate CP_2 con la crescita. Per la stessa ragione, va disposta l'attribuzione al ricorrente dell'intero importo dell'assegno unico e universale erogato DAINPS.
Non può infatti tralasciarsi di considerare che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del concorso dei genitori al mantenimento della prole, è costituito non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuno, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali. (cfr. Cass. civ. sez. I n. 6197/2005). Nel caso di specie, deve pertanto aversi riguardo non solo al fatto che la resistente ha volontariamente interrotto nell'ottobre 2024 il rapporto di lavoro a tempo indeterminato pur sapendo di essere tenuta a contribuire al mantenimento del figlio, ma anche alla potenzialità reddituale della stessa, che vanta un'esperienza professionale pluriennale come parrucchiera.
Il che conduce anche al piano rigetto della domanda proposta dalla ex art. 5 L. CP_1 898/1970, dal momento che la stessa è tuttora in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, come ha fatto sino all'ottobre del 2024, reperendo un'attività lavorativa analoga a quella svolta in passato. Infatti, l'aspirazione della resistente al conseguimento del titolo che le consentirebbe di avviare un'attività d'impresa nel settore
7 delle acconciature ha carattere indubbiamente recessivo rispetto al rilievo degli oneri economici che l'ex coniuge è ora tenuto a sostenere per il mantenimento del nuovo nucleo familiare e per il mantenimento diretto del figlio , ora collocato presso il CP_2 padre.
Le prove orali formulate dal ricorrente nella memoria depositata il 15-11-2024 in ordine al comportamento lavorativo della e quelle articolate da quest'ultima nella CP_1 memoria depositata il 26-11-2024, per dimostrare l'inadeguatezza genitoriale del e il suo disinteresse nei confronti del figlio, sono irrilevanti ai fini della decisione, Pt_1 posto che nulla aggiungerebbero alle risultanze del corredo probatorio documentale delle parti, tenuto conto del contenuto della domande da loro proposte.
In ragione della reciproca parziale soccombenza delle parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1310/2024 R.G., promossa da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
a parziale modifica della sentenza n. 975/2017 del Tribunale di Rovigo
- dispone la collocazione di , nato il [...], presso la Controparte_2 residenza del padre, sita in Rovigo, frazione Mardimago, viale dei Mille n. 392/t, fermo restando l'affidamento condiviso del minore;
- dispone che, salvi migliori accordi tra i genitori, possa vedere e Controparte_1 tenere con sé il figlio un pomeriggio alla settimana, in giorno ed orario da concordare con lo stesso , e a fine settimana alterni dal termine dell'orario CP_2 scolastico del sabato alle ore 22 della domenica, nonché due settimane durante le vacanze scolastiche estive e una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, in ogni caso assecondando il desiderio del minore;
- dispone la revoca dell'assegnazione a della casa familiare, sita Controparte_1 in Rovigo via Solferino n. 21/d;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare, proposta da
[...]
Pt_1
- dichiara tenuta a corrispondere a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma di CP_2 250,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore, come di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
8 a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) vacanze e campi estivi;
- dispone l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico e universale erogato DAINPS a;
Parte_1
- rigetta la domanda proposta da avente ad oggetto l'attribuzione Controparte_1 di un assegno divorzile;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Rovigo, 28 gennaio 2025 Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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