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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/07/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel/est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2195/2024 V.G.
promossa congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] (CF Parte_1 Parte_2
) residente in [...], in San Mauro Torinese C.F._1
e nata a [...] il [...] (CF ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], in San Mauro Torinese
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, via Peyron 19, presso lo studio dell'Avv.
Claudia Guzzo, che li rappresenta per delega in atti Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
-i figli sono affidati a entrambi i genitori con dimora abituale e residenza anagrafica presso il
padre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria
amministrazione;
-i minori trascorreranno il tempo con ciascun genitore in modo che sia garantito loro il diritto
alla bigenitorialità e tenendo conto dei loro impegni e di quelli lavorativi dei genitori i quali con
la sottoscrizione del presente atto si obbligano a tutelare anzitutto il benessere dei figli;
in
difetto di accordo i minori staranno con la signora a settimane alternate, dal lunedì CP_1
ore 13,00 al giovedì ore 13;00 o dal giovedì ore 13.00 al lunedì ore 13.00; durante le vacanze
scolastiche natalizie, alternativamente, dal 24 dicembre ore 10.00 al 30 dicembre ore 18.00 o
dal 30 dicembre ore 18.00 al 6 gennaio ore 18.00; l'intero periodo delle vacanze pasquali,
alternandole annualmente con l'intero periodo delle vacanze carnevalesche;
le festività
infrasettimanali in maniera alternata;
tre settimane durante le vacanze estive da concordare
entro il giorno 31 maggio e, in caso di mancato accordo, alternando i periodi 1-15 agosto e 16-
31 agosto, oltre a una terza settimana anche non consecutiva;
– ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei figli durante il periodo in cui
li tiene con sé, oltre a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo le
modalità e i termini indicati nel protocollo di intesa tra codesto Ufficio e l'ordine degli avvocati
di Ivrea.
– il signor autorizza la signora a incassare le somme ad egli spettanti a Parte_1 CP_1
titolo di assegno unico per i figli, come già concordato in sede di separazione personale;
- la casa familiare, di proprietà esclusiva dello stesso, viene assegnata al signor Parte_3
unitamente agli arredi che la compongono;
[...] – Le parti concordano che, tenuto conto delle loro condizioni economiche, del contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del
patrimonio personale, nonché del reddito di entrambi, la signora riceva in un'unica CP_1
soluzione l'assegno di cui all'art. 5 della L 898/1971 che è stato dai coniugi determinato in euro
10.000,00, assegno che la signora dichiara di aver già ricevuto”. CP_1
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Visto, pronunciarsi il provvedimento come da richiesta
congiunta.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 10.10.2024
, e premettevano che: Parte_1 Parte_2 Controparte_1
- avevano contratto matrimonio concordatario in Roppolo, in data 13.9.2015 (ATTO N.
13, PARTE II - SERIE A- ANNO 2015);
- dalla loro unione sono nati: il giorno 11 luglio 2016, e il 21 aprile Per_1 Per_2
2020;
- i coniugi si sono separati in forza di sentenza n. 123/2024 del Tribunale di Ivrea
pubblicata in data 29.1.2024, passata in giudicato il 30.7.2024 (come da certificato del
9.8.2024);
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione, e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
All'udienza del giorno 5.6.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 14.11.2024) il P.M. ha chiesto di provvedere come da richiesta congiunta
La domanda va accolta perché fondata. La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati in forza di sentenza n. 123/2024 del
Tribunale di Ivrea pubblicata in data 29.1.2024, passata in giudicato il 30.7.2024 (come da certificato del 9.8.2024); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento dei figli e per la regolamentazione delle questioni patrimoniali tra loro.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio cd. di
“bigenitorialità” viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali).
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Roppolo (TO), il giorno 13.9.2015, trascritto il 15.9.2025 nel registro degli atti di matrimonio ivi presenti nell'anno 2015, Parte II, Serie A, n. 13,
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
- dispone che i figli siano affidati a entrambi i genitori con dimora abituale e residenza anagrafica presso il padre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
-i minori trascorreranno il tempo con ciascun genitore in modo che sia garantito loro il diritto alla bigenitorialità e tenendo conto dei loro impegni e di quelli lavorativi dei genitori i quali con la sottoscrizione del presente atto si obbligano a tutelare anzitutto il benessere dei figli;
in difetto di accordo i minori staranno con la signora , CP_1
a settimane alternate, dal lunedì ore 13,00 al giovedì ore 13;00 o dal giovedì ore 13.00
al lunedì ore 13.00; durante le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente, dal 24
dicembre ore 10.00 al 30 dicembre ore 18.00 o dal 30 dicembre ore 18.00 al 6 gennaio ore 18.00; l'intero periodo delle vacanze pasquali, alternandole annualmente con l'intero periodo delle vacanze carnevalesche;
le festività infrasettimanali in maniera alternata;
tre settimane durante le vacanze estive da concordare entro il giorno 31
maggio e, in caso di mancato accordo, alternando i periodi 1-15 agosto e 16-31 agosto,
oltre a una terza settimana anche non consecutiva;
– dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento dei figli durante il periodo in cui li tiene con sé, oltre a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo le modalità e i termini indicati nel protocollo di intesa tra codesto Ufficio e l'ordine degli avvocati di Ivrea.
– dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il signor Parte_1
autorizza la signora a incassare le somme ad egli spettanti a titolo di assegno CP_1
unico per i figli, come già concordato in sede di separazione personale;
- assegna la casa familiare, di proprietà esclusiva dello stesso, al signor Parte_3
unitamente agli arredi che la compongono;
[...]
– dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che, tenuto conto delle loro condizioni economiche, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale, nonché del reddito di entrambi, la signora riceva in un'unica soluzione l'assegno di cui all'art. 5 CP_1
della L 898/1971 che è stato dai coniugi determinato in euro 10.000,00, assegno che la signora dichiara di aver già ricevuto. CP_1
- Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9 luglio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel/est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2195/2024 V.G.
promossa congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] (CF Parte_1 Parte_2
) residente in [...], in San Mauro Torinese C.F._1
e nata a [...] il [...] (CF ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], in San Mauro Torinese
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, via Peyron 19, presso lo studio dell'Avv.
Claudia Guzzo, che li rappresenta per delega in atti Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
-i figli sono affidati a entrambi i genitori con dimora abituale e residenza anagrafica presso il
padre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria
amministrazione;
-i minori trascorreranno il tempo con ciascun genitore in modo che sia garantito loro il diritto
alla bigenitorialità e tenendo conto dei loro impegni e di quelli lavorativi dei genitori i quali con
la sottoscrizione del presente atto si obbligano a tutelare anzitutto il benessere dei figli;
in
difetto di accordo i minori staranno con la signora a settimane alternate, dal lunedì CP_1
ore 13,00 al giovedì ore 13;00 o dal giovedì ore 13.00 al lunedì ore 13.00; durante le vacanze
scolastiche natalizie, alternativamente, dal 24 dicembre ore 10.00 al 30 dicembre ore 18.00 o
dal 30 dicembre ore 18.00 al 6 gennaio ore 18.00; l'intero periodo delle vacanze pasquali,
alternandole annualmente con l'intero periodo delle vacanze carnevalesche;
le festività
infrasettimanali in maniera alternata;
tre settimane durante le vacanze estive da concordare
entro il giorno 31 maggio e, in caso di mancato accordo, alternando i periodi 1-15 agosto e 16-
31 agosto, oltre a una terza settimana anche non consecutiva;
– ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei figli durante il periodo in cui
li tiene con sé, oltre a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo le
modalità e i termini indicati nel protocollo di intesa tra codesto Ufficio e l'ordine degli avvocati
di Ivrea.
– il signor autorizza la signora a incassare le somme ad egli spettanti a Parte_1 CP_1
titolo di assegno unico per i figli, come già concordato in sede di separazione personale;
- la casa familiare, di proprietà esclusiva dello stesso, viene assegnata al signor Parte_3
unitamente agli arredi che la compongono;
[...] – Le parti concordano che, tenuto conto delle loro condizioni economiche, del contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del
patrimonio personale, nonché del reddito di entrambi, la signora riceva in un'unica CP_1
soluzione l'assegno di cui all'art. 5 della L 898/1971 che è stato dai coniugi determinato in euro
10.000,00, assegno che la signora dichiara di aver già ricevuto”. CP_1
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Visto, pronunciarsi il provvedimento come da richiesta
congiunta.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 10.10.2024
, e premettevano che: Parte_1 Parte_2 Controparte_1
- avevano contratto matrimonio concordatario in Roppolo, in data 13.9.2015 (ATTO N.
13, PARTE II - SERIE A- ANNO 2015);
- dalla loro unione sono nati: il giorno 11 luglio 2016, e il 21 aprile Per_1 Per_2
2020;
- i coniugi si sono separati in forza di sentenza n. 123/2024 del Tribunale di Ivrea
pubblicata in data 29.1.2024, passata in giudicato il 30.7.2024 (come da certificato del
9.8.2024);
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione, e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
All'udienza del giorno 5.6.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 14.11.2024) il P.M. ha chiesto di provvedere come da richiesta congiunta
La domanda va accolta perché fondata. La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati in forza di sentenza n. 123/2024 del
Tribunale di Ivrea pubblicata in data 29.1.2024, passata in giudicato il 30.7.2024 (come da certificato del 9.8.2024); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento dei figli e per la regolamentazione delle questioni patrimoniali tra loro.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio cd. di
“bigenitorialità” viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali).
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Roppolo (TO), il giorno 13.9.2015, trascritto il 15.9.2025 nel registro degli atti di matrimonio ivi presenti nell'anno 2015, Parte II, Serie A, n. 13,
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
- dispone che i figli siano affidati a entrambi i genitori con dimora abituale e residenza anagrafica presso il padre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
-i minori trascorreranno il tempo con ciascun genitore in modo che sia garantito loro il diritto alla bigenitorialità e tenendo conto dei loro impegni e di quelli lavorativi dei genitori i quali con la sottoscrizione del presente atto si obbligano a tutelare anzitutto il benessere dei figli;
in difetto di accordo i minori staranno con la signora , CP_1
a settimane alternate, dal lunedì ore 13,00 al giovedì ore 13;00 o dal giovedì ore 13.00
al lunedì ore 13.00; durante le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente, dal 24
dicembre ore 10.00 al 30 dicembre ore 18.00 o dal 30 dicembre ore 18.00 al 6 gennaio ore 18.00; l'intero periodo delle vacanze pasquali, alternandole annualmente con l'intero periodo delle vacanze carnevalesche;
le festività infrasettimanali in maniera alternata;
tre settimane durante le vacanze estive da concordare entro il giorno 31
maggio e, in caso di mancato accordo, alternando i periodi 1-15 agosto e 16-31 agosto,
oltre a una terza settimana anche non consecutiva;
– dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento dei figli durante il periodo in cui li tiene con sé, oltre a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo le modalità e i termini indicati nel protocollo di intesa tra codesto Ufficio e l'ordine degli avvocati di Ivrea.
– dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il signor Parte_1
autorizza la signora a incassare le somme ad egli spettanti a titolo di assegno CP_1
unico per i figli, come già concordato in sede di separazione personale;
- assegna la casa familiare, di proprietà esclusiva dello stesso, al signor Parte_3
unitamente agli arredi che la compongono;
[...]
– dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che, tenuto conto delle loro condizioni economiche, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale, nonché del reddito di entrambi, la signora riceva in un'unica soluzione l'assegno di cui all'art. 5 CP_1
della L 898/1971 che è stato dai coniugi determinato in euro 10.000,00, assegno che la signora dichiara di aver già ricevuto. CP_1
- Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9 luglio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)