Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 14/04/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Paola Criscione Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 237 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nat a ROMANIA il 15/08/1987 e residente in , CF Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCIAROTTA SANDRO C.F._1
che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nat a RAGUSA (RG) 18/03/1985 residente in [...]Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvSALONIA ALESSIA FRANCESCA . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18/04/2015 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di GRAMMICHELE al n. 3 anno 2015 anno
2015 serieA
l ricorrenti esponevano che con decreto del 19.10.2021 reso nel procedimento R.G. 466/2021 il
Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 10.4.2025 , svoltasi ex art. 127 terc.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data 10.4.2025
, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con decreto del 10.4.2025
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 18/04/2015 annotato Parte_1 Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio del comune Grammichele a n. 3 anno 2015 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 10.4.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo