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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 08/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 595 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Cessione dei crediti promossa
DA
(già (C.F. ) in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 titolare e l.r.p.t., con sede legale in Milano, via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona del Foro di Milano, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel loro studio in
Milano, C.so Magenta n. 84;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del p.t., con sede in , via Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 CP_1
Battistero 4, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Viglieno del Foro di , giusta delega in calce CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso e nel suo studio in , via Crosa 1; CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.9.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il in CP_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di I. € 44.156,27 Parte_1 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e
pagina1 di 10 maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 1.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 8.391,09 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. B;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione VII. €
11.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il al pagamento in Parte_1 CP_1 CP_1 favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: • sorte Parte_1 Parte_1 capitale, • interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza
pagina2 di 10 dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di
d ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il al pagamento Parte_1 CP_1 CP_1 in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, Parte_1 Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex
D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”;
- il convenuto: “Contrariis reiectis, In via istruttoria: Per tuziorismo difensivo si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capi, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1. Quelle prodotte in atti sub docc 14-19 sono le visualizzazioni del sito della piattaforma certificazione crediti (PC) del Ministero Economia e Finanze relative alla posizione del in ordine alle fatture in esse indicate?;
2. Quella prodotta in atti al doc. 21 è la pagina di
Controparte_1 indicazione dei codici IPA del reperibile sul sito del stesso all'indirizzo
Controparte_1 CP_1 https://www.comune.biella.it/sites/default/files/codici-ipa-fatturazione-elettronica-14set.pdf?;
3. Il documento prodotto in atti sub doc. 26 rappresenta un estratto del foglio excel del programma di contabilità del relativa alle
Controparte_1 fatture emesse in data 31/12/2015 dalla società Manintalidea?;
4. Tutte le fatture emesse in data 31/12/2015 dalla società Manintalidea, giunte presso il in data 14/01/2016, ed accettate dal Comune in data
Controparte_1
18/01/2016 (come indicato da doc. 26), sono state saldate con mandati di pagamento emessi in data 18/2/2016
(riprodotti nel doc. 24)?;
5. Il versamento a degli importi indicati nei mandati in data Parte_2
18/2/2016 prodotti sub doc. 24 è stato effettuato dalla Tesoreria del (Biverbanca ora trasformata per Controparte_1 incorporazione in il 24/2/2016 (cfr. doc. 25)? 6. Effettuata da parte del sistema informatico del Pt_2 CP_3 la reiezione delle note n. 90.002.770, n. 90.008.724, n. 90.008.888 e n. 90.013.633, la reiezione era CP_1 immediatamente inviata alla piattaforma certificazione crediti per la comunicazione al soggetto emittente? 7. Nella prima settimana di giugno del 2019 i dipendenti di AL addetti alla pulizia degli stabili del Comune ed ai bagni pubblici, oggetto del contratto di appalto intercorso con l'Ente, informavano il Dott. funzionario Parte_3 dell' che si occupa di tali servizi, del fatto che AL, come già contestato precedentemente, non aveva Parte_4 ancora loro pagato le retribuzioni del mese precedente? 8. Verso l'11-12 giugno 2019 i dipendenti di AL di cui sopra, anche a mezzo dei propri delegati sindacali, si lamentavano di nuovo con il Dott. della reiterata Pt_3 inadempienza del datore di lavoro, comunicandogli che gli pure stipendi di giugno non erano stati ancora pagati alla data contrattualmente stabilita del 10 giugno? 9. In data 19/6/19 AL era ancora morosa nei confronti dei suoi CP_ dipendenti che lavoravano presso il Comune di per quanto attiene al pagamento delle 2 mensilità di stipendio appena maturate?; 10. Solo nel mese di agosto dello stesso anno AL provvedeva al pagamento dei dipendenti suddetti?. Testi: Dott. (capi 1-6), Dott. (capi 7-10), entrambi c/o ; Testimone_1 Parte_3 Controparte_1
Avv. Marzio Olivero, c/o Banca di Asti, Biella (capo 5). Nel merito: Dato atto che il , richiamato Controparte_1 quanto scritto in atti, senza null'altro riconoscere, offre a parte attrice, per il soddisfo di eventuali crediti che fossero ancora
pagina3 di 10 esigibili verso il previa emissione di valida e regolare documentazione fiscale, il versamento degli importi di cui si è CP_1 scritto in narrativa di comparsa di risposta (per un totale, s.e.o., di €. 1.101,78, o nella verior somma da calcolarsi, fatto salvo quanto scritto a proposito delle fatture nn. 90.002.770 e 90.013.633 e tenuto conto della prescrizione) da compensarsi con i crediti del nei confronti di controparte, come in narrativa di comparsa di risposta, Controparte_1 respingersi le altre domande attoree. Con il favore delle spese, oltre 15% spese generali, IVA e CA.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato (ora Parte_2 Parte_1 conveniva davanti all'intestato Tribunale il esponendo di essersi resa cessionaria di Controparte_1 crediti nei confronti del convenuto per complessivi € 45.890,91 in linea capitale, portati dalle CP_1 fatture emesse da NI ID S.p.A. e da (con riferimento a tali Parte_5 ultime fatture, ha precisato che le stesse erano state originariamente emesse da e Controparte_4
Part da essa cedute a che, a sua volta, le ha cedute a , come da Parte_5 apposito elenco (cfr. doc. 3 citazione) e che le spettavano altresì: i. gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi sull'importo in linea capitale, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
ii. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, co.4, c.c., prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
iii. € 1.320,00 ai sensi dell'art. 6, co.2, D. Lgs. n. 231/2002 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture riportate nell'elenco anzidetto;
iv. gli ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale CP_1 insoluta (di cui alle Note di Debito prodotte sub doc. 4 e riepilogate nell'elenco sub doc. 5, allegati all'atto di citazione), nonché gli interessi anatocistici prodotti da quest'ultimi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
v. € 11.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di €
40 moltiplicato per ciascuna delle n. 287 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha CP_1 generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
La società attrice chiedeva, quindi, la condanna del convenuto al pagamento delle somme così CP_1 indicate.
Costituendosi in giudizio, il ha specificamente contestato tutto quanto ex adverso CP_1 CP_1 dedotto e domandato, evidenziando innanzitutto che: “[…] L'unico contratto di cessione di credito fra la
NI ID e la notificato e non rifiutato dal è stato quello in data 1/12/2015, Parte_2 CP_1
pagina4 di 10 registrato a Milano il 4/12/2015 e notificato al il 15/1/2016, in cui erano ceduti i crediti fino a due anni CP_1 dalla sottoscrizione del contratto stesso” (cfr. pag. 3 e doc. 1 e 3 comparsa); e ulteriormente rappresentando: a. quanto al credito asseritamente rinveniente dalle fatture emesse da NI ID S.p.A. che lo stesso non
è dovuto a parte attrice in quanto la relativa cessione (per scrittura privata autenticata del 7.6.2019 e registrata in data 12.6.2019) è stata motivatamente respinta dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 106, co. 13 D. Lgs. 50/2016 (cfr. doc. 2 comparsa) e che comunque i relativi importi sono stati corrisposti, essendo stati oggetto del provvedimento di assegnazione, reso dal Tribunale di Ivrea nell'ambito della procedura di esecutiva di pignoramento presso terzi, promossa dal creditore in odio proprio della NI ID S.p.A. (cfr. doc. 6 e 7 comparsa); b. quanto al Parte_6 credito asseritamente sorto dalle fatture emesse da che: i. la fattura n° Controparte_4
5700474257 emessa nell'anno 2015 (relativamente alla quale è richiesto l'importo di €. 132,74) non è mai pervenuta al non risultando sulla sua piattaforma PC (cfr. doc. 14 comparsa); ii. Controparte_1 relativamente all'importo di €. 1.065,14 di cui alla fattura n. 29000475215 del 30.12.2015, ha opposto in compensazione il proprio credito pari ad €. 1.413,80; iii. l'importo di €. 527.83 è stato saldato, avendo il integralmente pagato la relativa fattura n. 2001225595 (protocollata in arrivo in data 7.5.2010), CP_1 con due mandati di pagamento del 26.5.2010 (cfr. doc. 10 comparsa); iv. analogamente a dirsi per l'importo di €. 9,00, richiesto in base alla fattura n° 2001043328 del 10.12.2009, che, protocollata in arrivo in data 31.12.2019, risulta integralmente pagata con mandati emessi rispettivamente in data
17.2.2010 ed in data 25.5.2010 (cfr. doc. 11 comparsa); c. la non debenza del credito portato da ciascuna delle singole fatture prodotte sub doc. 4 dalla società attrice e, peraltro, offrendo – a soli fini conciliativi – il pagamento di €. 438,65 quanto alla fattura n. 90.002.770 del 20.7.2015 (o della “veriore minor somma da calcolarsi avuto riguardo all'effettivo ricevimento delle fatture stesse, subordinatamente all'emissione di valido documento fiscale” – cfr. pag. 12 comparsa) e di €. 200,29 quanto alla fattura n. 90.008.888 del
20.7.2018.
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. la società attrice ha ridotto la propria domanda relativa alla condanna al pagamento della somma richiesta in sorte capitale ad €. 44.156,27. Più precisamente, visionando il prospetto prodotto quale documento n. 17 in allegato alla ridetta memoria si evince la rinuncia alla domanda relativa ai crediti rinvenienti dalle fatture originariamente emesse da
[...]
e successivamente cedute ad per un importo CP_4 Parte_5 complessivo di €. 1.734,64.
Tutto ciò premesso, e correttamente delineato il thema probandum all'esito della rinuncia di parte attrice appena richiamata, tutte le domande proposte da quest'ultima non sono meritevoli di accoglimento in quanto infondate per le ragioni che seguono.
Per una migliore intellegibilità della presente decisione, si reputa opportuno distinguere, con riferimento alla domanda di condanna al pagamento svolta tanto in via principale quanto in via subordinata, da un pagina5 di 10 lato, gli importi richiesti in linea capitale e rinvenienti dalle fatture emesse da NI ID S.p.A. nel
2019 e cedute alla società odierna attrice in forza del contratto di cessione redatto con scrittura privata autenticata del 7.6.2019 (Rep. n. 36905; Racc. n. 16914; cfr. doc. 18 mem. 183, co. 6 n. 1 attore); e, dall'altro lato, gli importi richiesti a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento da parte del medesimo di altre fatture. CP_1
Quanto ai primi, ad avviso di chi scrive risulta fondata l'eccezione d'inopponibilità, nei confronti dell'Amministrazione comunale odierna convenuta, della cessione dei crediti di cui alla scrittura privata autenticata del 7.6.2019, in ragione del rifiuto opposto dal ridetto debitore ceduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, co. 13 D. Lgs. 50/2016.
A tale riguardo occorre, innanzitutto, premettere in termini generali che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile.
Le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e la cessione sia opponibile. In particolare, e per quanto di specifico interesse ai fini della presente causa, si evidenzia come, diversamente da quanto stabilito dall'art. 1260 c.c. ed al correlativo principio della libera cedibilità del credito, la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione;
perché, quindi, la cessione sia a quest'ultima opponibile, è necessario che l'ente pubblico esprima il proprio consenso.
Più precisamente, fin dalla L. n. 2248/1865, ancora in vigore, si prevede, infatti, ai sensi dell'art. 9, all.
E, che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Successivamente, il legislatore, nell'ambito della normativa di cui al R.D. n. 2440 del 1923 recante le
“disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla L. n. 2248 del 1865: l'art. 70 del già menzionato R.D., infatti, prevede che, in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9, all. E della L. n. 2248 del 1865.
Una disciplina analoga è stata poi introdotta dall'articolo 117 del D. Lgs. n. 163 del 2006 per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione, successivamente sostituito dall'art. 106, co. 13, D. Lgs. n. 50 del 2016, opportunamente richiamato dalla difesa del convenuto. CP_1
Tracciato in modo volutamente ed estremamente sommario il quadro normativo di riferimento, si condivide la precisazione svolta da un'attenta pronuncia di merito per cui: “[…] secondo la giurisprudenza
pagina6 di 10 consolidata la norma dell'art. 70 del R.D. n. 2240 del 1923 non si applicava ai comuni, trattandosi di norma speciale: cfr. al riguardo Cass., n. 17496/2008; Cass., n. 6038/2010; Cass., n. 23273/2014; Cass., n. 2760/2015; Cass.,
n. 20739/2015; Cass., n. 21747/2016)” (cfr. Trib. Crotone, sent. 25.8.2021, n. 179); pertanto tale ultima norma non può essere applicata alla fattispecie per cui è causa, venendo piuttosto in rilievo ratione temporis (trattandosi di cessione di crediti del 2019) quella contenuta al già più volte richiamato comma
13 dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016 a mente del quale: “Si applicano le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio
1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci
e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Peraltro, si ritiene comunque corretto il rilievo posto in evidenza dalla difesa della società attrice limitatamente al profilo per cui anche detta disciplina speciale può trovare applicazione unicamente ai rapporti di durata che siano in corso di esecuzione al momento della conclusione del contratto di cessione dei crediti che da essi scaturiscono, “rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto” (ex multis da ultimo, Cass. civ., ord. n. 24758 del 15.9.2021).
Viceversa, non coglie assolutamente nel segno l'argomento sviluppato dalla medesima difesa, secondo cui la norma invocata da parte convenuta (e le altre comunque sopra passate in rassegna) non sarebbe applicabile al caso di specie, trattandosi di crediti ceduti relativamente a contratti non più in corso di esecuzione al momento della presente decisione.
Si ritiene, infatti, che una simile interpretazione non solo sia del tutto difforme rispetto al tenore letterale delle norme richiamate (in specie, l'art. 9, all. E, L. n.2248 del 1865 e l'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923), ma soprattutto che non trovi nel quadro normativo come delineato alcun fondamento finendo per riconoscere ultrattività (dopo la scadenza del contratto) a cessioni di credito non accettate, ed anzi espressamente rifiutate.
Venendo, quindi, alla fattispecie per cui è causa, ad avviso di chi scrive può facilmente trarsi dall'esame della complessiva documentazione versata in atti, e costituisce comunque una circostanza non contestata tra le parti, che il contratto di fornitura stipulato dal con la NI ID Controparte_1
pagina7 di 10 era in corso di esecuzione nel momento in cui è stata effettuata la cessione dei crediti scaturenti Pt_1 dallo stesso con scrittura privata autenticata del 7.6.2019.
Conseguentemente, la norma di cui fare applicazione è quella di cui all'art. 106, co. 13 D. Lgs. 50/2016, dovendosi accertare e dichiarare l'inopponibilità nei confronti del della cessione dei Controparte_1 crediti del 7.6.2019 anzidetta, avendola quest'ultimo espressamente rifiutata con comunicazione trasmessa tanto alla NI ID S.p.A. quanto alla odierna attrice a mezzo pec in data 29.7.2019 (cfr. doc. 2 comparsa).
Pertanto, la domanda di condanna al pagamento dei crediti in linea capitale così ceduti (proposta tanto in via principale quanto in via subordinata) deve essere rigettata con conseguente assorbimento di ogni altra pronuncia di condanna avanzata in connessione a questa.
Come anticipato, la società attrice ha poi svolto domanda di condanna del convenuto al CP_1 pagamento anche dell'ulteriore importo richiesto a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di altre fatture di cui al prospetto prodotto come documento n. 4 in allegato all'atto di citazione.
Anche tale domanda (considerata sia quale domanda svolta in via principale, che subordinata) non è meritevole di accoglimento in quanto la società attrice non ha fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto, non avendo in particolar modo dimostrato, per un verso, la fonte del credito per cui agisce e, per altro verso, la titolarità dello stesso.
Più precisamente, relativamente alle cd. note di debito che sono riportate in elenco nel prospetto di cui al documento n. 4, per ciascuna di esse la società attrice ha prodotto ulteriore: “[…] dettaglio di calcolo nel quale: • sono indicate le singole fatture (per sorte capitale) il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora
(per i quali sono, dunque, state emesse le Note Debito), • quindi, in relazione a ciascuna fattura tardivamente pagata sono indicati: − il nominativo della società che l'aveva emessa, − l'importo, − la data di emissione e di scadenza, − la data di inizio decorrenza degli interessi di mora. Tale data coincide con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento delle fatture per sorte capitale, − la data di fine calcolo degli interessi di mora. Tale è la data in cui è stato accreditato l'importo delle fatture per sorte capitale, − il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale, − il tasso di interesse di mora, − quindi (sulla base del numero dei giorni di ritardo e del tasso di interesse di mora), l'importo a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale”
(cfr. pag. 10 citazione).
Tale documentazione, tuttavia, non è sufficiente a far ritenere compiutamente adempiuto l'onere della prova gravante sul creditore che, allegato l'altrui inadempimento all'obbligazione di pagamento, agisca per ottenerne l'esecuzione, in conformità ai principi di diritto sanciti a far data dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001.
Con maggior impegno motivazionale si vuole evidenziare che, avendo riguardo alla ridetta documentazione prodotta in allegato all'atto di citazione quale documento n. 4 e n. 5, emerge che le fatture asseritamente pagate in ritardo sono state emesse da NG IZ S.p.A. (quelle di cui alla nota pagina8 di 10 di debito n. 90002770) e ancora da NI ID S.p.A. (quelle di cui alle altre note di debito). Tuttavia, non solo l'attrice ha del tutto omesso di versare in atti copia dei contratti di somministrazione/fornitura da cui tali fatture scaturiscono, nonché copia di queste stesse fatture che si assumono pagate in ritardo;
ma soprattutto, la stessa attrice non ha prodotto i contratti di cessione di tali crediti. A tale riguardo, in disparte ogni considerazione in ordine alla irritualità della relativa produzione in giudizio, nel documento contraddistinto dal n. 6 non si rinvengono affatto i ridetti contratti di cessione (è presente unicamente copia della cessione dei crediti del 7.6.2019, comunque inopponibile al convenuto) CP_1
e nel documento contraddistinto dal n. 14, che dovrebbe contenere: “[…] le fatture, i contratti/ordinativi di fornitura tra le società cedenti e Controparte, nonché la documentazione comprovante l'esecuzione delle forniture e prestazioni” (cfr. pag. 20 mem. 183, co. 6, n. 1 parte attrice), sono presenti numerosi documenti che oltre a risultare di assai difficile (e di certo non immediata) consultazione, in ogni caso, paiono non corrispondere a quelli riportati nei rispettivi “dettagli” di ciascuna nota di credito.
Quindi, ove pure si ritenesse uno sforzo esigibile dallo scrivente giudice quello di verificare detta rispondenza (peraltro, come detto, non riscontrata), in ogni caso resta fermo il principio processualistico di carattere generale di cd. autosufficienza dell'atto, nella specie dell'atto di citazione, tale per cui è esclusivamente in esso che devono essere contenuti tutti gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, le ragioni poste a fondamento della domanda medesima.
Dal rigetto di tale domanda devono considerarsi assorbite anche quelle ulteriori ad essa connesse.
Infine, deve altresì essere rigettata perché assolutamente infondata la domanda svolta in via ulteriormente subordinata dalla società attrice di condanna del al pagamento di Controparte_1 quanto dovuto a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., rispetto alla quale alcuna allegazione – prima ancora che principio di prova – è stata fornita dalla stessa società attrice in ordine ai relativi elementi costitutivi.
Le spese processuali seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano come in dispositivo, conformemente alla nota spese depositata dal convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando sulle domande proposte da già in persona del l.r.p.t., così Parte_1 Parte_2 provvede:
- rigetta tutte le domande proposte;
- condanna (già in persona del l.r.p.t. al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore del in persona del Sindaco p.t. delle spese del presente Controparte_1
pagina9 di 10 giudizio che si liquidano in complessivi €. 15.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 28.3.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 595 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Cessione dei crediti promossa
DA
(già (C.F. ) in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 titolare e l.r.p.t., con sede legale in Milano, via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona del Foro di Milano, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel loro studio in
Milano, C.so Magenta n. 84;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del p.t., con sede in , via Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 CP_1
Battistero 4, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Viglieno del Foro di , giusta delega in calce CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso e nel suo studio in , via Crosa 1; CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.9.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il in CP_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di I. € 44.156,27 Parte_1 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e
pagina1 di 10 maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 1.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 8.391,09 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. B;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione VII. €
11.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il al pagamento in Parte_1 CP_1 CP_1 favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: • sorte Parte_1 Parte_1 capitale, • interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza
pagina2 di 10 dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di
d ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il al pagamento Parte_1 CP_1 CP_1 in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, Parte_1 Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex
D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”;
- il convenuto: “Contrariis reiectis, In via istruttoria: Per tuziorismo difensivo si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capi, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1. Quelle prodotte in atti sub docc 14-19 sono le visualizzazioni del sito della piattaforma certificazione crediti (PC) del Ministero Economia e Finanze relative alla posizione del in ordine alle fatture in esse indicate?;
2. Quella prodotta in atti al doc. 21 è la pagina di
Controparte_1 indicazione dei codici IPA del reperibile sul sito del stesso all'indirizzo
Controparte_1 CP_1 https://www.comune.biella.it/sites/default/files/codici-ipa-fatturazione-elettronica-14set.pdf?;
3. Il documento prodotto in atti sub doc. 26 rappresenta un estratto del foglio excel del programma di contabilità del relativa alle
Controparte_1 fatture emesse in data 31/12/2015 dalla società Manintalidea?;
4. Tutte le fatture emesse in data 31/12/2015 dalla società Manintalidea, giunte presso il in data 14/01/2016, ed accettate dal Comune in data
Controparte_1
18/01/2016 (come indicato da doc. 26), sono state saldate con mandati di pagamento emessi in data 18/2/2016
(riprodotti nel doc. 24)?;
5. Il versamento a degli importi indicati nei mandati in data Parte_2
18/2/2016 prodotti sub doc. 24 è stato effettuato dalla Tesoreria del (Biverbanca ora trasformata per Controparte_1 incorporazione in il 24/2/2016 (cfr. doc. 25)? 6. Effettuata da parte del sistema informatico del Pt_2 CP_3 la reiezione delle note n. 90.002.770, n. 90.008.724, n. 90.008.888 e n. 90.013.633, la reiezione era CP_1 immediatamente inviata alla piattaforma certificazione crediti per la comunicazione al soggetto emittente? 7. Nella prima settimana di giugno del 2019 i dipendenti di AL addetti alla pulizia degli stabili del Comune ed ai bagni pubblici, oggetto del contratto di appalto intercorso con l'Ente, informavano il Dott. funzionario Parte_3 dell' che si occupa di tali servizi, del fatto che AL, come già contestato precedentemente, non aveva Parte_4 ancora loro pagato le retribuzioni del mese precedente? 8. Verso l'11-12 giugno 2019 i dipendenti di AL di cui sopra, anche a mezzo dei propri delegati sindacali, si lamentavano di nuovo con il Dott. della reiterata Pt_3 inadempienza del datore di lavoro, comunicandogli che gli pure stipendi di giugno non erano stati ancora pagati alla data contrattualmente stabilita del 10 giugno? 9. In data 19/6/19 AL era ancora morosa nei confronti dei suoi CP_ dipendenti che lavoravano presso il Comune di per quanto attiene al pagamento delle 2 mensilità di stipendio appena maturate?; 10. Solo nel mese di agosto dello stesso anno AL provvedeva al pagamento dei dipendenti suddetti?. Testi: Dott. (capi 1-6), Dott. (capi 7-10), entrambi c/o ; Testimone_1 Parte_3 Controparte_1
Avv. Marzio Olivero, c/o Banca di Asti, Biella (capo 5). Nel merito: Dato atto che il , richiamato Controparte_1 quanto scritto in atti, senza null'altro riconoscere, offre a parte attrice, per il soddisfo di eventuali crediti che fossero ancora
pagina3 di 10 esigibili verso il previa emissione di valida e regolare documentazione fiscale, il versamento degli importi di cui si è CP_1 scritto in narrativa di comparsa di risposta (per un totale, s.e.o., di €. 1.101,78, o nella verior somma da calcolarsi, fatto salvo quanto scritto a proposito delle fatture nn. 90.002.770 e 90.013.633 e tenuto conto della prescrizione) da compensarsi con i crediti del nei confronti di controparte, come in narrativa di comparsa di risposta, Controparte_1 respingersi le altre domande attoree. Con il favore delle spese, oltre 15% spese generali, IVA e CA.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato (ora Parte_2 Parte_1 conveniva davanti all'intestato Tribunale il esponendo di essersi resa cessionaria di Controparte_1 crediti nei confronti del convenuto per complessivi € 45.890,91 in linea capitale, portati dalle CP_1 fatture emesse da NI ID S.p.A. e da (con riferimento a tali Parte_5 ultime fatture, ha precisato che le stesse erano state originariamente emesse da e Controparte_4
Part da essa cedute a che, a sua volta, le ha cedute a , come da Parte_5 apposito elenco (cfr. doc. 3 citazione) e che le spettavano altresì: i. gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi sull'importo in linea capitale, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
ii. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, co.4, c.c., prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
iii. € 1.320,00 ai sensi dell'art. 6, co.2, D. Lgs. n. 231/2002 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture riportate nell'elenco anzidetto;
iv. gli ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale CP_1 insoluta (di cui alle Note di Debito prodotte sub doc. 4 e riepilogate nell'elenco sub doc. 5, allegati all'atto di citazione), nonché gli interessi anatocistici prodotti da quest'ultimi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
v. € 11.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di €
40 moltiplicato per ciascuna delle n. 287 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha CP_1 generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
La società attrice chiedeva, quindi, la condanna del convenuto al pagamento delle somme così CP_1 indicate.
Costituendosi in giudizio, il ha specificamente contestato tutto quanto ex adverso CP_1 CP_1 dedotto e domandato, evidenziando innanzitutto che: “[…] L'unico contratto di cessione di credito fra la
NI ID e la notificato e non rifiutato dal è stato quello in data 1/12/2015, Parte_2 CP_1
pagina4 di 10 registrato a Milano il 4/12/2015 e notificato al il 15/1/2016, in cui erano ceduti i crediti fino a due anni CP_1 dalla sottoscrizione del contratto stesso” (cfr. pag. 3 e doc. 1 e 3 comparsa); e ulteriormente rappresentando: a. quanto al credito asseritamente rinveniente dalle fatture emesse da NI ID S.p.A. che lo stesso non
è dovuto a parte attrice in quanto la relativa cessione (per scrittura privata autenticata del 7.6.2019 e registrata in data 12.6.2019) è stata motivatamente respinta dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 106, co. 13 D. Lgs. 50/2016 (cfr. doc. 2 comparsa) e che comunque i relativi importi sono stati corrisposti, essendo stati oggetto del provvedimento di assegnazione, reso dal Tribunale di Ivrea nell'ambito della procedura di esecutiva di pignoramento presso terzi, promossa dal creditore in odio proprio della NI ID S.p.A. (cfr. doc. 6 e 7 comparsa); b. quanto al Parte_6 credito asseritamente sorto dalle fatture emesse da che: i. la fattura n° Controparte_4
5700474257 emessa nell'anno 2015 (relativamente alla quale è richiesto l'importo di €. 132,74) non è mai pervenuta al non risultando sulla sua piattaforma PC (cfr. doc. 14 comparsa); ii. Controparte_1 relativamente all'importo di €. 1.065,14 di cui alla fattura n. 29000475215 del 30.12.2015, ha opposto in compensazione il proprio credito pari ad €. 1.413,80; iii. l'importo di €. 527.83 è stato saldato, avendo il integralmente pagato la relativa fattura n. 2001225595 (protocollata in arrivo in data 7.5.2010), CP_1 con due mandati di pagamento del 26.5.2010 (cfr. doc. 10 comparsa); iv. analogamente a dirsi per l'importo di €. 9,00, richiesto in base alla fattura n° 2001043328 del 10.12.2009, che, protocollata in arrivo in data 31.12.2019, risulta integralmente pagata con mandati emessi rispettivamente in data
17.2.2010 ed in data 25.5.2010 (cfr. doc. 11 comparsa); c. la non debenza del credito portato da ciascuna delle singole fatture prodotte sub doc. 4 dalla società attrice e, peraltro, offrendo – a soli fini conciliativi – il pagamento di €. 438,65 quanto alla fattura n. 90.002.770 del 20.7.2015 (o della “veriore minor somma da calcolarsi avuto riguardo all'effettivo ricevimento delle fatture stesse, subordinatamente all'emissione di valido documento fiscale” – cfr. pag. 12 comparsa) e di €. 200,29 quanto alla fattura n. 90.008.888 del
20.7.2018.
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. la società attrice ha ridotto la propria domanda relativa alla condanna al pagamento della somma richiesta in sorte capitale ad €. 44.156,27. Più precisamente, visionando il prospetto prodotto quale documento n. 17 in allegato alla ridetta memoria si evince la rinuncia alla domanda relativa ai crediti rinvenienti dalle fatture originariamente emesse da
[...]
e successivamente cedute ad per un importo CP_4 Parte_5 complessivo di €. 1.734,64.
Tutto ciò premesso, e correttamente delineato il thema probandum all'esito della rinuncia di parte attrice appena richiamata, tutte le domande proposte da quest'ultima non sono meritevoli di accoglimento in quanto infondate per le ragioni che seguono.
Per una migliore intellegibilità della presente decisione, si reputa opportuno distinguere, con riferimento alla domanda di condanna al pagamento svolta tanto in via principale quanto in via subordinata, da un pagina5 di 10 lato, gli importi richiesti in linea capitale e rinvenienti dalle fatture emesse da NI ID S.p.A. nel
2019 e cedute alla società odierna attrice in forza del contratto di cessione redatto con scrittura privata autenticata del 7.6.2019 (Rep. n. 36905; Racc. n. 16914; cfr. doc. 18 mem. 183, co. 6 n. 1 attore); e, dall'altro lato, gli importi richiesti a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento da parte del medesimo di altre fatture. CP_1
Quanto ai primi, ad avviso di chi scrive risulta fondata l'eccezione d'inopponibilità, nei confronti dell'Amministrazione comunale odierna convenuta, della cessione dei crediti di cui alla scrittura privata autenticata del 7.6.2019, in ragione del rifiuto opposto dal ridetto debitore ceduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, co. 13 D. Lgs. 50/2016.
A tale riguardo occorre, innanzitutto, premettere in termini generali che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile.
Le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e la cessione sia opponibile. In particolare, e per quanto di specifico interesse ai fini della presente causa, si evidenzia come, diversamente da quanto stabilito dall'art. 1260 c.c. ed al correlativo principio della libera cedibilità del credito, la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione;
perché, quindi, la cessione sia a quest'ultima opponibile, è necessario che l'ente pubblico esprima il proprio consenso.
Più precisamente, fin dalla L. n. 2248/1865, ancora in vigore, si prevede, infatti, ai sensi dell'art. 9, all.
E, che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Successivamente, il legislatore, nell'ambito della normativa di cui al R.D. n. 2440 del 1923 recante le
“disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla L. n. 2248 del 1865: l'art. 70 del già menzionato R.D., infatti, prevede che, in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9, all. E della L. n. 2248 del 1865.
Una disciplina analoga è stata poi introdotta dall'articolo 117 del D. Lgs. n. 163 del 2006 per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione, successivamente sostituito dall'art. 106, co. 13, D. Lgs. n. 50 del 2016, opportunamente richiamato dalla difesa del convenuto. CP_1
Tracciato in modo volutamente ed estremamente sommario il quadro normativo di riferimento, si condivide la precisazione svolta da un'attenta pronuncia di merito per cui: “[…] secondo la giurisprudenza
pagina6 di 10 consolidata la norma dell'art. 70 del R.D. n. 2240 del 1923 non si applicava ai comuni, trattandosi di norma speciale: cfr. al riguardo Cass., n. 17496/2008; Cass., n. 6038/2010; Cass., n. 23273/2014; Cass., n. 2760/2015; Cass.,
n. 20739/2015; Cass., n. 21747/2016)” (cfr. Trib. Crotone, sent. 25.8.2021, n. 179); pertanto tale ultima norma non può essere applicata alla fattispecie per cui è causa, venendo piuttosto in rilievo ratione temporis (trattandosi di cessione di crediti del 2019) quella contenuta al già più volte richiamato comma
13 dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016 a mente del quale: “Si applicano le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio
1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci
e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Peraltro, si ritiene comunque corretto il rilievo posto in evidenza dalla difesa della società attrice limitatamente al profilo per cui anche detta disciplina speciale può trovare applicazione unicamente ai rapporti di durata che siano in corso di esecuzione al momento della conclusione del contratto di cessione dei crediti che da essi scaturiscono, “rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto” (ex multis da ultimo, Cass. civ., ord. n. 24758 del 15.9.2021).
Viceversa, non coglie assolutamente nel segno l'argomento sviluppato dalla medesima difesa, secondo cui la norma invocata da parte convenuta (e le altre comunque sopra passate in rassegna) non sarebbe applicabile al caso di specie, trattandosi di crediti ceduti relativamente a contratti non più in corso di esecuzione al momento della presente decisione.
Si ritiene, infatti, che una simile interpretazione non solo sia del tutto difforme rispetto al tenore letterale delle norme richiamate (in specie, l'art. 9, all. E, L. n.2248 del 1865 e l'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923), ma soprattutto che non trovi nel quadro normativo come delineato alcun fondamento finendo per riconoscere ultrattività (dopo la scadenza del contratto) a cessioni di credito non accettate, ed anzi espressamente rifiutate.
Venendo, quindi, alla fattispecie per cui è causa, ad avviso di chi scrive può facilmente trarsi dall'esame della complessiva documentazione versata in atti, e costituisce comunque una circostanza non contestata tra le parti, che il contratto di fornitura stipulato dal con la NI ID Controparte_1
pagina7 di 10 era in corso di esecuzione nel momento in cui è stata effettuata la cessione dei crediti scaturenti Pt_1 dallo stesso con scrittura privata autenticata del 7.6.2019.
Conseguentemente, la norma di cui fare applicazione è quella di cui all'art. 106, co. 13 D. Lgs. 50/2016, dovendosi accertare e dichiarare l'inopponibilità nei confronti del della cessione dei Controparte_1 crediti del 7.6.2019 anzidetta, avendola quest'ultimo espressamente rifiutata con comunicazione trasmessa tanto alla NI ID S.p.A. quanto alla odierna attrice a mezzo pec in data 29.7.2019 (cfr. doc. 2 comparsa).
Pertanto, la domanda di condanna al pagamento dei crediti in linea capitale così ceduti (proposta tanto in via principale quanto in via subordinata) deve essere rigettata con conseguente assorbimento di ogni altra pronuncia di condanna avanzata in connessione a questa.
Come anticipato, la società attrice ha poi svolto domanda di condanna del convenuto al CP_1 pagamento anche dell'ulteriore importo richiesto a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di altre fatture di cui al prospetto prodotto come documento n. 4 in allegato all'atto di citazione.
Anche tale domanda (considerata sia quale domanda svolta in via principale, che subordinata) non è meritevole di accoglimento in quanto la società attrice non ha fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto, non avendo in particolar modo dimostrato, per un verso, la fonte del credito per cui agisce e, per altro verso, la titolarità dello stesso.
Più precisamente, relativamente alle cd. note di debito che sono riportate in elenco nel prospetto di cui al documento n. 4, per ciascuna di esse la società attrice ha prodotto ulteriore: “[…] dettaglio di calcolo nel quale: • sono indicate le singole fatture (per sorte capitale) il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora
(per i quali sono, dunque, state emesse le Note Debito), • quindi, in relazione a ciascuna fattura tardivamente pagata sono indicati: − il nominativo della società che l'aveva emessa, − l'importo, − la data di emissione e di scadenza, − la data di inizio decorrenza degli interessi di mora. Tale data coincide con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento delle fatture per sorte capitale, − la data di fine calcolo degli interessi di mora. Tale è la data in cui è stato accreditato l'importo delle fatture per sorte capitale, − il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale, − il tasso di interesse di mora, − quindi (sulla base del numero dei giorni di ritardo e del tasso di interesse di mora), l'importo a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale”
(cfr. pag. 10 citazione).
Tale documentazione, tuttavia, non è sufficiente a far ritenere compiutamente adempiuto l'onere della prova gravante sul creditore che, allegato l'altrui inadempimento all'obbligazione di pagamento, agisca per ottenerne l'esecuzione, in conformità ai principi di diritto sanciti a far data dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001.
Con maggior impegno motivazionale si vuole evidenziare che, avendo riguardo alla ridetta documentazione prodotta in allegato all'atto di citazione quale documento n. 4 e n. 5, emerge che le fatture asseritamente pagate in ritardo sono state emesse da NG IZ S.p.A. (quelle di cui alla nota pagina8 di 10 di debito n. 90002770) e ancora da NI ID S.p.A. (quelle di cui alle altre note di debito). Tuttavia, non solo l'attrice ha del tutto omesso di versare in atti copia dei contratti di somministrazione/fornitura da cui tali fatture scaturiscono, nonché copia di queste stesse fatture che si assumono pagate in ritardo;
ma soprattutto, la stessa attrice non ha prodotto i contratti di cessione di tali crediti. A tale riguardo, in disparte ogni considerazione in ordine alla irritualità della relativa produzione in giudizio, nel documento contraddistinto dal n. 6 non si rinvengono affatto i ridetti contratti di cessione (è presente unicamente copia della cessione dei crediti del 7.6.2019, comunque inopponibile al convenuto) CP_1
e nel documento contraddistinto dal n. 14, che dovrebbe contenere: “[…] le fatture, i contratti/ordinativi di fornitura tra le società cedenti e Controparte, nonché la documentazione comprovante l'esecuzione delle forniture e prestazioni” (cfr. pag. 20 mem. 183, co. 6, n. 1 parte attrice), sono presenti numerosi documenti che oltre a risultare di assai difficile (e di certo non immediata) consultazione, in ogni caso, paiono non corrispondere a quelli riportati nei rispettivi “dettagli” di ciascuna nota di credito.
Quindi, ove pure si ritenesse uno sforzo esigibile dallo scrivente giudice quello di verificare detta rispondenza (peraltro, come detto, non riscontrata), in ogni caso resta fermo il principio processualistico di carattere generale di cd. autosufficienza dell'atto, nella specie dell'atto di citazione, tale per cui è esclusivamente in esso che devono essere contenuti tutti gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, le ragioni poste a fondamento della domanda medesima.
Dal rigetto di tale domanda devono considerarsi assorbite anche quelle ulteriori ad essa connesse.
Infine, deve altresì essere rigettata perché assolutamente infondata la domanda svolta in via ulteriormente subordinata dalla società attrice di condanna del al pagamento di Controparte_1 quanto dovuto a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., rispetto alla quale alcuna allegazione – prima ancora che principio di prova – è stata fornita dalla stessa società attrice in ordine ai relativi elementi costitutivi.
Le spese processuali seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano come in dispositivo, conformemente alla nota spese depositata dal convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando sulle domande proposte da già in persona del l.r.p.t., così Parte_1 Parte_2 provvede:
- rigetta tutte le domande proposte;
- condanna (già in persona del l.r.p.t. al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore del in persona del Sindaco p.t. delle spese del presente Controparte_1
pagina9 di 10 giudizio che si liquidano in complessivi €. 15.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 28.3.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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