Sentenza 22 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 22/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1241/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1241/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 03.07.2024, congiuntamente da:
(c.f. ), nata il Parte_1 C.F._1
29.10.1972 a San VE CA (PZ);
e
, (c.f. ), nato il Parte_2 C.F._2
02.05.1970 ad Altomonte (CS), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Niccolò Giusti del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo sito in Montecatini Terme (PT), Corso Roma
n.71, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 03.07.2024, Parte_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio a San VE CA (PZ) il 10.08.1991, precisavano che dall'unione erano nati i figli (l'08.07.1992), Per_1
(il 29.06.2001) e (il 29.09.2003), tutti Per_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti evidenziavano che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, veniva meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove meglio crede;
2) assegnare la casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi alla moglie che vi abita unitamente ai figli ed;
Per_3 Per_2
3) al fine di regolamentare definitivamente tutti i rapporti patrimoniali con la Sig.ra il Sig. Parte_1 Parte_2
trasferirà alla stessa la sua quota di proprietà, pari al
[...]
50%, della casa coniugale posta in Ponte Buggianese (PT) Via
Colligiana n. 50, meglio identificata: quanto all'abitazione al Catasto
Fabbricati del Comune di Ponte Buggianese al foglio di mappa n.2, part.490, sub.22 CAT A/3, classe 04 e quanto alla rimessa al
Catasto Fabbricati del Comune di Ponte Buggianese al foglio di mappa n.2, part.490, sub.4 CAT C/6, classe 03, al prezzo di € 27.500,00, da corrispondersi contestualmente al separato atto notarile che dovrà essere sottoscritto entro e non oltre 90 giorni dalla annotazione della
2 separazione all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Ponte
Buggianese;
4) contestualmente, nel medesimo atto, la Sig.ra Parte_1 trasferirà, senza corrispettivo, al Sig. la sua Parte_2 quota di proprietà pari al 50% sul terreno censito al Catasto del
Comune di Ponte Buggianese al foglio di mappa n.2, part.755, classe 01;
5) la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Parte_2 dichiarano di accettare le quota di comproprietà sopra dette e sin
d'ora rappresentano che chiederanno che i trasferimenti vengano tassati in esenzione da ogni imposta e tassa, ai sensi della Legge 6 marzo 1987 n. 74, articolo 19, come stabilito anche dalla Sentenza della Corte Costituzionale numero 154 del 10 maggio 1999 ed in conformità alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero
27/E/2012 del giorno 21 giugno 2012 e quindi anche dalla tassa dovuta all'Archivio Notarile, come da nota del Ministero della
Giustizia, Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del 12 aprile 2006, protocollo numero 249, posizione numero 1162, in quanto l'accordo patrimoniale contenuto nel presente ricorso è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
6) i costi per i trasferimenti delle quote di proprietà immobiliari sopra descritti saranno sostenuti al 50 % da ciascuna parte, sia per quanto riguarda il rogito notarile che per le spese tecniche afferenti la necessaria relazione;
7) i coniugi, godendo di propri redditi, rinunciano reciprocamente a qualsiasi mantenimento;
8) entro e non oltre la data di sottoscrizione del rogito notarile la il
Sig. dovrà trasferire la propria residenza Parte_2 altrove e lasciare la casa coniugale libera da ogni bene personale;
9) per quanto occorrer possa le parti si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
10) con l'attuazione degli accordi oggetto del presente ricorso le parti dichiarano di avere completamente e transattivamente definito ogni reciproco rapporto e di non avere, pertanto, più nulla
3 a pretendere l'uno dall'altro sotto ogni aspetto economico/patrimoniale, né per il passato che per il futuro, a qualsiasi ragione e/o titolo anche in relazione all'intercorso rapporto coniugale.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 07.01.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata il [...] a [...] e
[...]
, nato il [...] ad [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio a San VE CA (PZ) il
10.08.1991, alle condizioni da essi concordate;
4 - dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San VE CA (PZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 8, P. II, Serie A, anno 1991);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 21.02.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
5