Art. 1. Finalita' della legge
E' autorizzata l'attuazione di un piano di interventi statali per lo sviluppo economico-sociale dell'agricoltura, da realizzare promuovendo la formazione ed il consolidamento di imprese efficienti e razionalmente organizzate, in specie di quelle a carattere familiare, l'incremento della produttivita' e della occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e la elevazione dei redditi di lavoro delle popolazioni rurali, l'adeguamento della produzione agricola alle richieste dei mercati interni ed internazionali, anche mediante riconversioni culturali, la stabilita' dei prezzi dei prodotti agricoli.
Il suddetto piano di interventi statali, per il complessivo importo di lire 550 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti previsti da leggi speciali, sara' attuato nel quinquennio dall'esercizio finanziario 1960-61 all'esercizio 1964-65, secondo le modalita' e nei limiti di autorizzazione di spesa di cui agli articoli successivi.
E' autorizzata l'attuazione di un piano di interventi statali per lo sviluppo economico-sociale dell'agricoltura, da realizzare promuovendo la formazione ed il consolidamento di imprese efficienti e razionalmente organizzate, in specie di quelle a carattere familiare, l'incremento della produttivita' e della occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e la elevazione dei redditi di lavoro delle popolazioni rurali, l'adeguamento della produzione agricola alle richieste dei mercati interni ed internazionali, anche mediante riconversioni culturali, la stabilita' dei prezzi dei prodotti agricoli.
Il suddetto piano di interventi statali, per il complessivo importo di lire 550 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti previsti da leggi speciali, sara' attuato nel quinquennio dall'esercizio finanziario 1960-61 all'esercizio 1964-65, secondo le modalita' e nei limiti di autorizzazione di spesa di cui agli articoli successivi.