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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 872/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4142/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Comune di Airola - C.so G. Matteotti Pal. Montevergine 82011 Airola BN
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
ES - CF_ES
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1340/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 04/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 464 TAS 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
La presente controversia ha per oggetto la impugnativa dell'avviso di
ESaccertamento, emesso dal Comune di Airola a carico di per l'omesso pagamento della TAS, anno 2018 .
Eccepiva il contribuente che l'ente territoriale era decaduto dal diritto di imporre vincoli paesaggistici, sui quali calcolare la tassa, non avendo rielaborato una nuova disciplina urbanistica nei termini previsti dalla normativa di settore, da cui la impossibilità di porre il pagamento della tassa a carico di ES .
Il contribuente chiariva anche di aver adito con successo la giustizia amministrativa, al fine di ottenere la emanazione di una nuova disciplina ma che, ciò nonostante, l'ente territoriale non aveva provveduto, essendosi limitata ad una generica comunicazione di avvenuta ottemperanza, così da potersi ritenere configurabile la formazione di un silenzio rigetto sulla istanza, tanto vero che i giudici amministrativi avevano anche disposto la nomina di un commissario ad acta per la redazione della nuova disciplina .
ESSu queste premesse ha impugnato la richiesta di pagamento della TAS, non essendo stato messo nella condizione di conoscere l'esatto importo da corrispondere .
All'esito del giudizio i giudici di prime cure hanno accolto il ricorso, evidenziando come il silenzio sulla istanza di emanazione della nuova disciplina si traducesse in un illegittimo, nonché potenziale, vantaggio per l'ente, libero di disporre a suo piacimento sulla quantificazione della tassa .
Avverso la decisione il Comune di Airola ha proposto appello, eccependo in via principale il proprio difetto di legittimazione passiva, ricadendo l'immobile in questione in zona AS .
ES si è costituito in appello, concludendo per il rigetto del gravame .
A parere della Corte l'appello proposta dall'ente territoriale deve essere chiaramente rigettato .
Come già esposto in premessa, la sentenza di prime cure si fonda sul rilievo che il Comune di Airola non ha provveduto a completare l'iter rivolto a stabilire l'ammontare della tassa sui vincoli paesaggistici così, sostanzialmente, da lasciarla alla sua mera discrezionalità, o peggio al suo arbitrio, in mancanza di ufficiali termini di paragone e di verifica circa la corrispondenza con quella scaturente dai dati in possesso del Comune .
Orbene, una tale argomentazione è senz'altro condivisibile e non risulta che l'ente territoriale vi abbia medio tempore provveduto .
Il Comune di Airola si difende pure, reclamando la propria incompetenza a quantificare la tassa, trattandosi di vincolo espropriativo o di tassa sovracomunale, in entrambi i casi di competenza dell'AS .
Anche questa eccezione, tuttavia non può essere condivisa, non chiarendo il
Comune da quale fonte normativa tragga il convincimento della asserita natura della tassa sui vincoli paesaggistici .
Come corollario l Comune di Airola eccepisce pure, per la prima volta in appello, la sua incompetenza ad emanare la tassa, in quanto di competenza
AS ove ricade il terreno de quo.
L'eccezione, tuttavia, è inammissibile in quanto nuova e, come tale, in contrasto con il disposto di cui all'art 345 c.p.c., oltre che con analoga norma del codice del processo tributario .
In ogni caso, è anche infondata, posto che granitica giurisprudenza ritiene competente il Comune, anche in zona AS ad emettere la tassa sui vincoli paesaggistici ( cfr. Cons. Stato 6.11.2019 n. 7560/2019; 8.7.2019
n.4777/2019 ) .
Ciò in quanto la introduzione di vincoli paesaggistici da parte del Comune rientra nella sua più ampia attività di pianificazione del territorio .
L'appello va pertanto disatteso .
Ciò nonostante, le spese del grado possono essere in toto compensate, non potendosi negare una certa controvertibilità della materia .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite .
Napoli, L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4142/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Comune di Airola - C.so G. Matteotti Pal. Montevergine 82011 Airola BN
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
ES - CF_ES
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1340/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 04/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 464 TAS 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
La presente controversia ha per oggetto la impugnativa dell'avviso di
ESaccertamento, emesso dal Comune di Airola a carico di per l'omesso pagamento della TAS, anno 2018 .
Eccepiva il contribuente che l'ente territoriale era decaduto dal diritto di imporre vincoli paesaggistici, sui quali calcolare la tassa, non avendo rielaborato una nuova disciplina urbanistica nei termini previsti dalla normativa di settore, da cui la impossibilità di porre il pagamento della tassa a carico di ES .
Il contribuente chiariva anche di aver adito con successo la giustizia amministrativa, al fine di ottenere la emanazione di una nuova disciplina ma che, ciò nonostante, l'ente territoriale non aveva provveduto, essendosi limitata ad una generica comunicazione di avvenuta ottemperanza, così da potersi ritenere configurabile la formazione di un silenzio rigetto sulla istanza, tanto vero che i giudici amministrativi avevano anche disposto la nomina di un commissario ad acta per la redazione della nuova disciplina .
ESSu queste premesse ha impugnato la richiesta di pagamento della TAS, non essendo stato messo nella condizione di conoscere l'esatto importo da corrispondere .
All'esito del giudizio i giudici di prime cure hanno accolto il ricorso, evidenziando come il silenzio sulla istanza di emanazione della nuova disciplina si traducesse in un illegittimo, nonché potenziale, vantaggio per l'ente, libero di disporre a suo piacimento sulla quantificazione della tassa .
Avverso la decisione il Comune di Airola ha proposto appello, eccependo in via principale il proprio difetto di legittimazione passiva, ricadendo l'immobile in questione in zona AS .
ES si è costituito in appello, concludendo per il rigetto del gravame .
A parere della Corte l'appello proposta dall'ente territoriale deve essere chiaramente rigettato .
Come già esposto in premessa, la sentenza di prime cure si fonda sul rilievo che il Comune di Airola non ha provveduto a completare l'iter rivolto a stabilire l'ammontare della tassa sui vincoli paesaggistici così, sostanzialmente, da lasciarla alla sua mera discrezionalità, o peggio al suo arbitrio, in mancanza di ufficiali termini di paragone e di verifica circa la corrispondenza con quella scaturente dai dati in possesso del Comune .
Orbene, una tale argomentazione è senz'altro condivisibile e non risulta che l'ente territoriale vi abbia medio tempore provveduto .
Il Comune di Airola si difende pure, reclamando la propria incompetenza a quantificare la tassa, trattandosi di vincolo espropriativo o di tassa sovracomunale, in entrambi i casi di competenza dell'AS .
Anche questa eccezione, tuttavia non può essere condivisa, non chiarendo il
Comune da quale fonte normativa tragga il convincimento della asserita natura della tassa sui vincoli paesaggistici .
Come corollario l Comune di Airola eccepisce pure, per la prima volta in appello, la sua incompetenza ad emanare la tassa, in quanto di competenza
AS ove ricade il terreno de quo.
L'eccezione, tuttavia, è inammissibile in quanto nuova e, come tale, in contrasto con il disposto di cui all'art 345 c.p.c., oltre che con analoga norma del codice del processo tributario .
In ogni caso, è anche infondata, posto che granitica giurisprudenza ritiene competente il Comune, anche in zona AS ad emettere la tassa sui vincoli paesaggistici ( cfr. Cons. Stato 6.11.2019 n. 7560/2019; 8.7.2019
n.4777/2019 ) .
Ciò in quanto la introduzione di vincoli paesaggistici da parte del Comune rientra nella sua più ampia attività di pianificazione del territorio .
L'appello va pertanto disatteso .
Ciò nonostante, le spese del grado possono essere in toto compensate, non potendosi negare una certa controvertibilità della materia .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite .
Napoli, L'ESTENSORE IL PRESIDENTE