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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 28/10/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.RG. 5509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5509 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GAETANO GIACINTO Parte_1
MANCUSI
ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ALESSIA CP_1
MANNO
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe CP_1 proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80) e dell'handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/92).
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg.671/2024, il CTU nominato dal
Giudice, dott. , riconosceva in capo al ricorrente le condizioni Persona_1 sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di aggravamento (10.02.23), ma non quelle di cui all'art. 1 L. 18/80.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente depositava una parziale contestazione e successivamente presentava ricorso ai sensi degli artt.414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale chiedeva al Giudice di “RITENERE e
DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 dalla data della domanda, o da quella di
Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge. Nella denegata ipotesi la SS.VV. Ill.ma non dovesse accogliere la richiesta di rinnovazione della consulenza medico legale Voglia, sempre in via principale,
RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente, qualora non riconosciuto con omologa, allo status di handicap grave dalla data della domanda, così come riconosciuto nella perizia medico legale del Dr. nel procedimento di ATP Per_1
e, conseguentemente, CONDANNARE l' al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente dei ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda o di giustizia, oltre accessori di legge”.
Nel costituirsi in giudizio, l' eccepiva l'inammissibilità del ricorso per CP_1
mancanza di idonee e specifiche contestazioni, contestando comunque, nel merito, la fondatezza della domanda.
Con ordinanza in data 29.09.2025 veniva disposta, in un'ottica di valutazione ingravescente ex art. 149 disp. att. c.p.c., la rinnovazione delle indagini medico- legali. Tuttavia, con istanza del 14.10.2025, parte ricorrente dichiarava di
“rinunciare…alla causa di merito pendente e di cui in intestazione”, chiedendo al giudice di “omologare le risultanze peritali di cui al procedimento di ATP
NRG. 671/2024, con parziale vittoria delle spese di lite”.
Con successiva ordinanza del 16.10.2025, questo Giudice, “rilevato che, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la rinuncia agli atti del giudizio necessita dell'accettazione della controparte e che, in ogni caso, il rinunciante è tenuto a rimborsare le spese di lite, salvo diverso accordo tra le parti” ed “osservato, in ogni caso, che
l'estinzione del presente giudizio di opposizione non consentirebbe
l'omologazione delle risultanze dell'ATP, prevista solo nel caso in cui le stesse non vengano contestate dalle parti, ovvero nel caso in cui al deposito delle contestazioni non segua l'instaurazione del giudizio di merito, potendosi semmai addivenire, una volta introdotta tale fase, in caso di rinuncia alla richiesta di rinnovo della CTU, ad una pronuncia dichiarativa della sussistenza del requisito sanitario già accertato in sede di ATP”, rinviava la causa all'odierna udienza, previa revoca dell'incarico conferito al CTU, per consentire alla parte ricorrente di “chiarire la portata della propria “rinuncia alla causa” ed eventualmente a verificarne l'accettazione da parte dell' . CP_1
Discussa la causa come da verbale di udienza che precede, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non venivano riscontrati in capo al ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, pur venendo il medesimo riconosciuto quale soggetto affetto da disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art.3, comma 3, L. 104/92.
Il ricorrente, dopo aver contestato tali risultanze peritali ed iscritto il presente giudizio di opposizione, con istanza del 14.10.2025 ha dichiarato di rinunciare al medesimo, chiedendo l'omologa delle suddette risultanze. Peraltro, alla luce di quanto dedotto da questo giudicante con ordinanza del
16.10.2025, che qui si richiama integralmente - ed in assenza, comunque, di una dichiarazione di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio espressa dall'ente convenuto - all'odierna udienza la difesa del medesimo ricorrente ha precisato la propria posizione, dichiarando di rinunciare alla rinnovazione delle indagini peritali.
Ebbene, tale rinuncia implica la sostanziale adesione del ricorrente alle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, con la conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza, in capo al ricorrente, di una condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aggravamento (10.02.23), mentre la domanda di accertamento dei requisiti sanitari di cui all'art.1 L. 18/80 deve essere rigettata.
Le spese di lite, all'esito di una valutazione complessiva - considerato, da un lato, il parziale accoglimento della domanda originariamente formulata in sede di accertamento tecnico preventivo e, dall'altro, la sostanziale soccombenza del ricorrente nella presente fase di opposizione - possono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell , devono CP_1
essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie di cui Parte_1 all'art. 3, comma 3, L. 104/92, dalla data di presentazione della domanda di aggravamento (10.02.23); - per il resto, rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata in fase di CP_1
ATP.
Tivoli, 28/10/2025
Il Giudice
IO Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5509 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GAETANO GIACINTO Parte_1
MANCUSI
ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ALESSIA CP_1
MANNO
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe CP_1 proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80) e dell'handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/92).
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg.671/2024, il CTU nominato dal
Giudice, dott. , riconosceva in capo al ricorrente le condizioni Persona_1 sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di aggravamento (10.02.23), ma non quelle di cui all'art. 1 L. 18/80.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente depositava una parziale contestazione e successivamente presentava ricorso ai sensi degli artt.414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale chiedeva al Giudice di “RITENERE e
DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 dalla data della domanda, o da quella di
Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge. Nella denegata ipotesi la SS.VV. Ill.ma non dovesse accogliere la richiesta di rinnovazione della consulenza medico legale Voglia, sempre in via principale,
RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente, qualora non riconosciuto con omologa, allo status di handicap grave dalla data della domanda, così come riconosciuto nella perizia medico legale del Dr. nel procedimento di ATP Per_1
e, conseguentemente, CONDANNARE l' al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente dei ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda o di giustizia, oltre accessori di legge”.
Nel costituirsi in giudizio, l' eccepiva l'inammissibilità del ricorso per CP_1
mancanza di idonee e specifiche contestazioni, contestando comunque, nel merito, la fondatezza della domanda.
Con ordinanza in data 29.09.2025 veniva disposta, in un'ottica di valutazione ingravescente ex art. 149 disp. att. c.p.c., la rinnovazione delle indagini medico- legali. Tuttavia, con istanza del 14.10.2025, parte ricorrente dichiarava di
“rinunciare…alla causa di merito pendente e di cui in intestazione”, chiedendo al giudice di “omologare le risultanze peritali di cui al procedimento di ATP
NRG. 671/2024, con parziale vittoria delle spese di lite”.
Con successiva ordinanza del 16.10.2025, questo Giudice, “rilevato che, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la rinuncia agli atti del giudizio necessita dell'accettazione della controparte e che, in ogni caso, il rinunciante è tenuto a rimborsare le spese di lite, salvo diverso accordo tra le parti” ed “osservato, in ogni caso, che
l'estinzione del presente giudizio di opposizione non consentirebbe
l'omologazione delle risultanze dell'ATP, prevista solo nel caso in cui le stesse non vengano contestate dalle parti, ovvero nel caso in cui al deposito delle contestazioni non segua l'instaurazione del giudizio di merito, potendosi semmai addivenire, una volta introdotta tale fase, in caso di rinuncia alla richiesta di rinnovo della CTU, ad una pronuncia dichiarativa della sussistenza del requisito sanitario già accertato in sede di ATP”, rinviava la causa all'odierna udienza, previa revoca dell'incarico conferito al CTU, per consentire alla parte ricorrente di “chiarire la portata della propria “rinuncia alla causa” ed eventualmente a verificarne l'accettazione da parte dell' . CP_1
Discussa la causa come da verbale di udienza che precede, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non venivano riscontrati in capo al ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, pur venendo il medesimo riconosciuto quale soggetto affetto da disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art.3, comma 3, L. 104/92.
Il ricorrente, dopo aver contestato tali risultanze peritali ed iscritto il presente giudizio di opposizione, con istanza del 14.10.2025 ha dichiarato di rinunciare al medesimo, chiedendo l'omologa delle suddette risultanze. Peraltro, alla luce di quanto dedotto da questo giudicante con ordinanza del
16.10.2025, che qui si richiama integralmente - ed in assenza, comunque, di una dichiarazione di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio espressa dall'ente convenuto - all'odierna udienza la difesa del medesimo ricorrente ha precisato la propria posizione, dichiarando di rinunciare alla rinnovazione delle indagini peritali.
Ebbene, tale rinuncia implica la sostanziale adesione del ricorrente alle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, con la conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza, in capo al ricorrente, di una condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aggravamento (10.02.23), mentre la domanda di accertamento dei requisiti sanitari di cui all'art.1 L. 18/80 deve essere rigettata.
Le spese di lite, all'esito di una valutazione complessiva - considerato, da un lato, il parziale accoglimento della domanda originariamente formulata in sede di accertamento tecnico preventivo e, dall'altro, la sostanziale soccombenza del ricorrente nella presente fase di opposizione - possono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell , devono CP_1
essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie di cui Parte_1 all'art. 3, comma 3, L. 104/92, dalla data di presentazione della domanda di aggravamento (10.02.23); - per il resto, rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata in fase di CP_1
ATP.
Tivoli, 28/10/2025
Il Giudice
IO Busoli