Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/02/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5385/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 06/02/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di
Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intesta- zione.
È comparso nell'interesse della società l'avv. Controparte_1
Carmine Giugliano, in proprio e per delega dell'Avvocato Ruocco Domenico, il quale, rileva che come si evince dalla documentazione che si esibisce (e depositata nel fascico- lo telematico) il Condominio con verbale del 14.02.2018 ha deliberato di revocare la de- libera sulla scorta della quale è stato richiesto il decreto ingiuntivo (revocando l'affidamento alla e) deliberando di appaltare i medesimi ad altra ditta Parte_1
che effettivamente eseguire i lavori per cui è causa, sulla scorta del nuovo deliberato dell'assemblea re. Cosicché, i lavori condominiali sono stati eseguiti in virtù di delibera condominiale (e correlato piano di ripartizione delle spese) diversa e successiva a quella posta a base del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, successivamente alla proposi- zione dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo. Ne consegue la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante ad una pronunzia sul merito della controversia per ot- tenere la revoca del decreto ingiuntivo con condanna dell'opposto condominio alle spese di lite, che chiede liquidarsi in favore del proprio assistito con distrazione in favore dei procuratori anicipatari. Pertanto, l'avv. Giugliano conclude per l'accoglimento della spiegata opposizione e chiede che la causa sia riservata in decisione con la concessione dei termini dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis al presente procedimento, per il deposito della comparsa conclusionale e delle eventuali repliche.
E' altresì presente nell' interesse del condominio centro residenziale l'Avv.
[...]
, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e ne chiede l' accoglimento, impugna e CP_2
contesta le avverse eccezioni e fa presente che nelle more del giudizio la società Pt_2
provvedeva a pagare i lavori per cui è causa. Si precisa che l' unico cambiamento
[...]
che vi è stato è il l fatto che i lavori sono stati effettuati da una ditta diversa da quella prevista ai tempi, pertanto si insiste per la cessata materia del contendere con condanna
1
in subordine CP_1
si chiede la compensazione delle spese. Terminata la discussione, all'esito della Camera di Consiglio, allorquando i difensori delle parti si sono allontanati, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281
sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5385/2017 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA ANFITEATRO LATERIZIO 222 80035 NOLA, presso lo studio dell'Avv. RUOCCO DOMENICO e CARMINE GIUGLIANO dai quali è
rappresenta e difesa in virtù di procura in atti.
- Opponente
E
(c.f.: ), elettiva- Controparte_3 P.IVA_2
mente domiciliata in VIA TRIVICE D'OSSA, 26 CAMPOSANO presso lo stu-
dio dell'Avv. SOVIERO MARIA (c.f.: ) dal quale è rap- C.F._1
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presentata e difesa in virtù di procura in atti
- Opposto
OGGETTO: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo in contestazione, in quanto infondato in fatto ed in diritto ed accertare che lo stesso nulla deve a parte opposta.
Si costituiva l'opposta chiedendo rigettarsi la spiegata opposizione perché in- fondata in fatto ed in diritto.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiunti- vo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il depo- sito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad og- getto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione so- stanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a se- guito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudi- zio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'e- same del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori even- tualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione
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del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999,
n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n.
4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventua- li fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la pro- va del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassa- zione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
Nel merito, deve essere accolta l'opposizione spiegata da nei confronti di Controparte_1 [...]
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Controparte_3
opposto e, pur tuttavia, deve condannarsi l'opponente al pagamento delle spe- se di giudizio in ragione della soccombenza virtuale.
Preliminarmente deve darsi atto che ad essere oggetto di pagamento non sono le stesse somme fatte oggetto di opposizione. Tale rilievo, tuttavia, non è
di per se solo sufficiente a far ritenere cessata la materia del contendere ed anzi corrobora la necessità di provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo, proprio in ragione del venir meno del sottostante titolo azionato in monitorio essendo stata revocata la delibera condominiale azionata.
Se, infatti, da un lato la domanda monitoria veniva avanzata in assenza di piano di riparto allegato al verbale dell'assemblea del 2015 con cui si conferiva incarico alla opposta -tanto da indurre anche il giudice precedentemente titolare del ruolo a revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto-,
successivamente alla introduzione del giudizio e, segnatamente nel 2018,
l'assemblea revocava il proprio precedente deliberato affidando l'appalto ad una diversa ditta che eseguiva i lavori sulla scorta di un nuovo contratto. Risulta,
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pertanto, evidente che le somme fatte oggetto di originaria ingiunzione non risul-
tavano in alcun modo dovute. Da quanto innanzi non può che conseguire la revo-
ca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese, pertanto, seguono la soccombenza virtuale e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte ed alla semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così prov-
vede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna l'opponente, al pagamento, in favore della opposta CP_4
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in €.5.077,00 per
[...]
compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisene anticipa-
tari.
E' verbale. Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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