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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/12/2025, n. 4688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4688 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA in persona del Giudice dott.ssa Anna Quaranta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n 7710/2024 di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato a [...] - SP (Brasile), il 5 ottobre 1960; Parte_1
, nata a [...] - SP (Brasile), il 31 Parte_2 gennaio 1968; nato a [...] Parte_3
Paolo - SP (Brasile), il 14 novembre 1986 in proprio e - unitamente a
[...]
- quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_4
, nato a [...] – FL (USA) il 5 novembre Persona_1
2020 (con l'avv. Luca Pellicelli) - parte ricorrente -
E
, in persona del p.t. - parte resistente - Controparte_1 CP_2
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 15 luglio 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (in atti CP_3 Parte_5
e ), figlia dei cittadini italiani e
[...] Parte_6 Parte_7
nata, nel Comune di Polignano a Mare (BA), il 10 febbraio 1902, la Controparte_4 quale emigrava in Brasile, ove il 18 aprile 1925, nella città di Sao Paulo - SP (Brasile), contraeva matrimonio con , unione dalla quale nascevano a Sao Paulo - CP_5
SP (Brasile), (12 aprile 1927) e (10 febbraio Controparte_6 Controparte_7
1933).
In data 7 dicembre 1957, contraeva matrimonio con Controparte_6 [...]
, unione dalla quale nasceva il 5 ottobre 1960 . Persona_2 Persona_3
In data 14 novembre 1986, dall'unione tra e Persona_3
, nasceva il 14 novembre 1986 Persona_4 Parte_3
[...]
In data 12 giugno 2020, contraeva Parte_3 matrimonio con unione dalla quale nasceva il 5 novembre Controparte_8
2020 Persona_1
In data 9 gennaio 1964, contraeva matrimonio con Controparte_7
unione dalla quale nasceva, in data 31 gennaio 1968, Persona_5 [...]
. Parte_2
Parte resistente, si costituiva in giudizio con memoria depositata il 14 aprile
2025 senza nulla opporre nel merito alla domanda né contestare i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L.
91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio, chiedendo, preliminarmente, la sospensione del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., pendendo innanzi alla Corte
Costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1 e 117 della Costituzione, anche in relazione all'articolo 9 del Trattato sull'Unione Europea e all'articolo 20 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, questione dichiarata inammissibile con la sentenza 142/2025.
Il PM non ha inviato comunicazione alcuna.
All'udienza di discussione del 19 novembre 2025, parte ricorrente ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le seguenti conclusioni:” Richiamo il ricorso chiedendone l'accoglimento.”.
Pag. 2 di 6
2 - Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta, apostillata e asseverata. Si registra un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, precisamente dall'ava CP_3 alle figlie e passaggio che determinava Controparte_6 Controparte_7
l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista, salvo casi marginali, unicamente per via paterna sia perché l'art. 10 della legge n. 555 del 1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero. Tuttavia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del 1983, dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n.
555 del 1912, per violazione degli art. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, così riconducendo ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal fatta, l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge
13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” che si sposava con cittadino straniero. La Corte riteneva che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il sol fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti,
“la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio,
Pag. 3 di 6 riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). E ancora “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto
l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli odierni ricorrenti e quindi il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta
e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano
Pag. 4 di 6 nell'esercizio dei diritti conseguenti, esso, pertanto, può perdersi solo per rinuncia;
lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, al pari di tale ultima, costituisce qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità
e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e, di regola, non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato. Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena rammentate, dalla data di entrata in vigore della Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti. Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la Parte_8 conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, delle cennate richieste, laddove, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
3 - In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nato a [...] – SP (Brasile) - il 5 ottobre 1960;
[...] [...]
, nata a [...] – SP (Brasile), il 31 gennaio 1968; Parte_2
nato a [...] – SP Parte_3
(Brasile) il 14 novembre 1986 in proprio e - unitamente a Parte_4
- quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] [...]
, nato a [...] – FL (USA) il 5 novembre 2020, Persona_1 così provvede:
Pag. 5 di 6 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 21 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Anna Quaranta
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA in persona del Giudice dott.ssa Anna Quaranta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n 7710/2024 di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato a [...] - SP (Brasile), il 5 ottobre 1960; Parte_1
, nata a [...] - SP (Brasile), il 31 Parte_2 gennaio 1968; nato a [...] Parte_3
Paolo - SP (Brasile), il 14 novembre 1986 in proprio e - unitamente a
[...]
- quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_4
, nato a [...] – FL (USA) il 5 novembre Persona_1
2020 (con l'avv. Luca Pellicelli) - parte ricorrente -
E
, in persona del p.t. - parte resistente - Controparte_1 CP_2
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 15 luglio 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (in atti CP_3 Parte_5
e ), figlia dei cittadini italiani e
[...] Parte_6 Parte_7
nata, nel Comune di Polignano a Mare (BA), il 10 febbraio 1902, la Controparte_4 quale emigrava in Brasile, ove il 18 aprile 1925, nella città di Sao Paulo - SP (Brasile), contraeva matrimonio con , unione dalla quale nascevano a Sao Paulo - CP_5
SP (Brasile), (12 aprile 1927) e (10 febbraio Controparte_6 Controparte_7
1933).
In data 7 dicembre 1957, contraeva matrimonio con Controparte_6 [...]
, unione dalla quale nasceva il 5 ottobre 1960 . Persona_2 Persona_3
In data 14 novembre 1986, dall'unione tra e Persona_3
, nasceva il 14 novembre 1986 Persona_4 Parte_3
[...]
In data 12 giugno 2020, contraeva Parte_3 matrimonio con unione dalla quale nasceva il 5 novembre Controparte_8
2020 Persona_1
In data 9 gennaio 1964, contraeva matrimonio con Controparte_7
unione dalla quale nasceva, in data 31 gennaio 1968, Persona_5 [...]
. Parte_2
Parte resistente, si costituiva in giudizio con memoria depositata il 14 aprile
2025 senza nulla opporre nel merito alla domanda né contestare i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L.
91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio, chiedendo, preliminarmente, la sospensione del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., pendendo innanzi alla Corte
Costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1 e 117 della Costituzione, anche in relazione all'articolo 9 del Trattato sull'Unione Europea e all'articolo 20 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, questione dichiarata inammissibile con la sentenza 142/2025.
Il PM non ha inviato comunicazione alcuna.
All'udienza di discussione del 19 novembre 2025, parte ricorrente ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le seguenti conclusioni:” Richiamo il ricorso chiedendone l'accoglimento.”.
Pag. 2 di 6
2 - Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta, apostillata e asseverata. Si registra un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, precisamente dall'ava CP_3 alle figlie e passaggio che determinava Controparte_6 Controparte_7
l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista, salvo casi marginali, unicamente per via paterna sia perché l'art. 10 della legge n. 555 del 1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero. Tuttavia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del 1983, dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n.
555 del 1912, per violazione degli art. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, così riconducendo ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal fatta, l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge
13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” che si sposava con cittadino straniero. La Corte riteneva che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il sol fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti,
“la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio,
Pag. 3 di 6 riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). E ancora “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto
l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli odierni ricorrenti e quindi il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta
e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano
Pag. 4 di 6 nell'esercizio dei diritti conseguenti, esso, pertanto, può perdersi solo per rinuncia;
lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, al pari di tale ultima, costituisce qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità
e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e, di regola, non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato. Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena rammentate, dalla data di entrata in vigore della Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti. Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la Parte_8 conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, delle cennate richieste, laddove, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
3 - In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nato a [...] – SP (Brasile) - il 5 ottobre 1960;
[...] [...]
, nata a [...] – SP (Brasile), il 31 gennaio 1968; Parte_2
nato a [...] – SP Parte_3
(Brasile) il 14 novembre 1986 in proprio e - unitamente a Parte_4
- quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] [...]
, nato a [...] – FL (USA) il 5 novembre 2020, Persona_1 così provvede:
Pag. 5 di 6 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 21 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Anna Quaranta
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