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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/07/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 278/2019 R.G.
Promossa dal
(c.f. Parte_1
), con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Cao, presso il quale è elettivamente domiciliato
Ricorrente opponente
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi CP_1 CodiceFiscale_1
residente, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Condemi, presso il quale è elettivamente domiciliato
Convenuto opposto
******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente: “1) accertare e dichiarare l'inesistenza di ogni ragione di credito avanzata in ricorso per decreto ingiuntivo, che dovrà essere per conseguenza annullato;
2) con vittoria di spese e onorari del giudizio e condanna per lite temeraria;
in via subordinata
pagina 1 3) nella denegata ipotesi in cui venisse accolta in parte la domanda del ricorrente, in considerazione dell'ingiustificato rifiuto della somma offerta a titolo di conciliazione, condannare comunque il ricorrente alla rifusione delle spese di lite”.
Nell'interesse di parte opposta: “In via principale
Confermare il decreto opposto, e data l'evidenza delle ragioni creditorie e
l'infondatezza ictu oculi del ricorso avverso, non fondato su valida prova scritta e di facile soluzione, concedere la provvisoria esecuzione anche parziale al provvedimento opposto.
In subordine, atteso il rapporto di lavoro tra le parti, determinare ogni somma dovuta per effetto del rapporto lavorativo tra le parti e dei fatti allegati dalla parte attrice, lavoratore , con interessi e rivalutazione monetaria, determinando la CP_1
minor somma dovuta rispetto a quella ingiunta. Con il favore dei compensi e spese di lite”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2019 il
[...]
(di seguito, per brevità, soltanto ) ha adito questo Parte_1 Pt_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1189/2018 del 27 novembre 2018.
1.1. Con ricorso per ingiunzione del 31.10.2018 il signor dopo aver CP_1
allegato di aver lavorato alle dipendenze del Centro dal 19.1.2004 al 26.3.2019 quale fisioterapista di livello D, ha affermato che, secondo la relazione di parte allegata, risultavano a lui dovute le seguenti somme:
• differenze retributive: euro 32.846,00 netti;
• differenze retributive lorde: euro 4.147,20;
• t.f.r.: euro 23.308,09;
• differenze t.f.r.: euro 441,29;
• indennità di assistenza domiciliare: euro 5.309,64;
• rimborso chilometrico: euro 13.482,00;
• indennità di mancato preavviso: euro 2.172,87;
• indennità per ratei ferie non godute: euro 1.810,22;
pagina 2 • totale: euro 83.517,30.
Il lavoratore ha altresì allegato che il Centro non aveva versato il t.f.r. al fondo di previdenza complementare ARCA Assicurazioni S.p.A..
1.2. Con il citato decreto ingiuntivo n. 1189/2018 del 27 novembre 2018, questo
Tribunale ha ingiunto al Centro di pagare la complessiva somma di euro 83.227,58 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione del credito fino al saldo, ed oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
Il Tribunale ha ritenuto di dover ridurre l'importo di euro 2.172,87, richiesto a titolo di indennità di mancato preavviso, commisurandolo all'importo dovuto per n. 30 giorni di preavviso contrattualmente previsto, corrispondente all'importo di una paga base mensile di euro 1.883,15.
1.3. Avverso il predetto decreto ingiuntivo il ha quindi proposto opposizione. Pt_1
In particolare, ha rilevato che lo aveva dolosamente omesso di dichiarare di CP_1
aver percepito, oltre a quelle conteggiate nella relazione di parte, altre ed importanti somme, per un totale di euro 27.515,00, che in costanza di rapporto gli erano state corrisposte in contanti ovvero tramite assegni bancari da lui incassati.
Ha poi rilevato che al rapporto di lavoro non si applicava il contratto collettivo della erroneamente preso in considerazione dalla relazione di Controparte_2
parte allegata al ricorso per ingiunzione, bensì il differente contratto collettivo ARIS –
AIOP del 15 settembre 2010, comunemente denominato “accordo ponte”, sia sotto il profilo normativo che sotto quello economico.
1.4. Per quanto concerne le singole voci di credito oggetto dell'avversa domanda, il
Centro ha rilevato ed eccepito quanto segue.
1.4.1. Ha affermato che non era dovuta alcuna somma a titolo di rimborso chilometrico, per due distinte ragioni.
In primo luogo, il Centro ha dichiarato di disconoscere formalmente la sottoscrizione apposta al documento n. 5 delle produzioni di cui al ricorso per ingiunzione, ovvero l'autorizzazione in data 14.12.2012.
Secondo detto atto, lo era stato autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con CP_1
il riconoscimento di un rimborso forfettario di euro 2,00 per ogni ora lavorativa svolta.
pagina 3 Secondo il Centro, la sottoscrizione di tale documento certamente non proveniva dalla persona che, in base al documento medesimo, risultava esserne l'autrice, ovvero la signora , deceduta di recente. Persona_1
Il documento era stato artatamente compilato, come si poteva evincere dal fatto che presentava il numero di protocollo 36 del 14.12.2012, mentre, come risultava dalla produzione del registro di protocollo del , l'atto contraddistinto al numero di Pt_1
protocollo 36 del predetto registro per l'anno 2012 aveva un differente destinatario e un differente oggetto.
In secondo luogo, il Centro ha rilevato che, ai sensi del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro, il riconoscimento dell'indennità di trasferta presuppone che il lavoratore presti servizio fuori sede (Cagliari), ad una distanza di oltre 20 chilometri.
Nel caso di specie, le prestazioni del venivano sempre svolte verso pazienti Pt_1
residenti in sede, o al massimo nell'immediato circondario, ad una distanza inferiore.
Inoltre, la norma del contratto collettivo (art. 68) prevede che “il giorno e l'ora di inizio e termine della missione devono risultare da dichiarazione del lavoratore, convalidata dall'Amministrazione”.
Conformemente a tale norma, il codice di disciplina del Centro prevede che il fisioterapista debba compilare un modulo con l'indicazione degli spostamenti e del numero dei chilometri percorsi.
1.4.2. Parimenti, non era dovuta alcuna somma a titolo di indennità per assistenza domiciliare.
Ciò in quanto la suddetta indennità viene riconosciuta esclusivamente alle strutture accreditate ai sensi della L. n. 328/2000, che svolgono la c.d. A.D.I. (assistenza domiciliata integrata), nell'ambito delle quali non rientrava il Centro.
Sul punto il ha dedotto che, al pari di tutti i centri di fisioterapia, esso non Pt_1
aveva mai svolto alcuna attività assistenziale, né in sede né presso il domicilio dei pazienti.
1.4.3. Per quanto concerne i contributi al Fondo ARCA, il Centro ha allegato che lo seppur aveva dapprima richiesto che il suo t.f.r. venisse accantonato presso il CP_1
predetto fondo di previdenza complementare (v. la richiesta del 29.6.2007),
pagina 4 successivamente, con la disdetta del 25.9.2012, aveva richiesto che il t.f.r. rimenasse in azienda.
1.4.4. Per quanto concerne l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, il Centro ha allegato che non era dovuta alcuna somma a tale titolo, in quanto l'indicazione di n.
166,30 ore di ferie non godute nell'ultima busta paga – evidentemente presa in considerazione dal consulente di parte - era in realtà frutto di un mero errore di calcolo presente nella predetta busta, come si poteva evincere dalle buste paga degli anni in considerazione e dalla relazione riepilogativa allegata.
1.4.5. Per quanto concerne l'indennità sostitutiva del preavviso, il Centro ha osservato come, nel caso di specie, le dimissioni date dallo non fossero affatto CP_1
sorrette da giusta causa.
Secondo quanto si evinceva dalla relazione di parte allegata al ricorso per ingiunzione, il lavoratore aveva lamentato il mancato pagamento della retribuzione durante il periodo di malattia, dal dicembre 2017 al marzo 2018, sostenendo che il trattamento di malattia sarebbe stato corrisposto dall'INPS al Centro, il quale se ne era appropriato indebitamente, non corrispondendo alcuna retribuzione al dipendente.
Tale circostanza lo avrebbe indotto a dare le dimissioni per giusta causa.
Senonché, secondo il Centro, controparte aveva omesso di allegare i fatti di causa per come si erano realmente svolti nel loro complesso.
In primo luogo, in data 28 settembre 2017 lo aveva presentato all'INPS una CP_1
domanda di congedo non retribuito per assistere la madre, per il periodo dal 2 ottobre
2017 al 1° ottobre 2019.
Si era quindi assentato dal lavoro, in ragione della presentazione della domanda, e, a causa della richiesta di congedo, il Centro aveva dovuto assumere un'altra persona per far fronte alle esigenze dei pazienti.
In data 23 novembre 2017 la madre era morta e lo si era assentato per malattia CP_1
dal 27 novembre 2017.
In data 9 febbraio 2018 era stata rigettata la citata domanda di congedo, onde le relative assenze, secondo il Centro, risultavano ingiustificate.
Respinta la domanda di congedo parentale per la madre, durante la malattia lo CP_1
aveva presentato una nuova domanda di congedo, questa volta motivata in ragione della
pagina 5 necessità di prestare assistenza al compagno con il quale era unito civilmente, per il periodo dal 25 febbraio 2018 al 24 febbraio 2020.
Il 26 marzo 2018 lo aveva rassegnato le dimissioni. CP_1
Contestualmente al periodo di assenza per il congedo parentale, in data 17 ottobre
2017 era stato notificato al Centro un pignoramento presso terzi ad opera dell'egente della riscossione, relativo a debiti dello per un ammontare complessivo di euro CP_1
12.128,87.
In ragione dell'entità delle somme pignorate, il Centro aveva cessato di corrispondere le retribuzioni allo essendo le stesse gravate da pignoramento. CP_1
Da tali circostanze si poteva quindi evincere l'insussistenza dell'invocata giusta causa di dimissioni, poiché, in realtà, la scelta di dimettersi da parte dello era CP_1
maturata autonomamente, senza che a darle causa avessero concorso degli inesistenti inadempimenti da parte del . Pt_1
1.5. Il Centro ha inoltre rilevato che dall'eventuale credito dello andava CP_1
detratta la somma di euro 5.585,70 per le ore di lavoro ingiustificatamente non effettuate, ma ugualmente retribuite.
In relazione a tale ultima somma, pagata in eccedenza, il Centro ha eccepito la compensazione con le somme che, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, fossero state riconosciute come dovute in capo alla controparte.
2. Parte opposta si è costituto in giudizio ed ha resistito all'avverso ricorso.
Ha disconosciuto tutte le firme apposte sui documenti prodotti da controparte (sul punto v. infra) ed ha quindi insistito nella richiesta di pagamento delle somme di cui al ricorso per ingiunzione.
3. Il Centro ha rilevato ed eccepito la genericità del predetto disconoscimento.
Non hanno avuto esito positivo i tentativi di conciliazione della lite.
In particolare, il lavoratore opposto non ha accettato la somma di euro 10.000,00 offerta dal Centro a tacitazione delle proprie pretese.
In seguito all'esibizione della documentazione contabile necessaria al fine di ricostruire i pagamenti effettuati dal datore di lavoro (v. le ordinanze del 1.2.2023 e dell'11.7.2023), il giudice ha disposto c.t.u. al fine di procedere al corretto calcolo delle voci retributive oggetto di causa.
pagina 6 Esaurita l'attività istruttoria successivamente al deposito della relazione di c.t.u., la causa è stata tenuta in decisione in seguito al deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 – ter c.p.c..
******
4. L'opposizione è in parte fondata, per i motivi di seguito esposti.
Al rapporto di lavoro per cui è causa si applica il contratto collettivo ARIS – AIOP relativo al personale non medico delle case di cura richiamato nel contratto individuale di assunzione, e quindi il contratto collettivo ARIS – AIOP del 15 settembre 2010 prodotto dal Centro.
Trattasi di fatto non specificatamente contestato dall'opposto.
4.1. Ciò posto, si esaminano le singole voci che hanno formato oggetto della richiesta azionata in via monitoria secondo il seguente ordine:
1) il rimborso chilometrico;
2) l'indennità per l'assistenza domiciliare;
3) l'indennità sostitutiva del preavviso;
4) l'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
5) le differenze retributive;
6) il t.f.r..
4.1.1. Il rimborso chilometrico.
Per quanto concerne tale voce, come si è già rilevato, il Centro ha dichiarato formalmente di disconoscere la sottoscrizione del documento prodotto dallo in CP_1
allegato al ricorso per ingiunzione (riprodotto anche a pag. 19 della relazione di c.t.u.), denominato “modifica condizioni rimborso chilometrico”.
A fronte di tale espresso e formale disconoscimento, lo a ciò onerato, non ha CP_1
proposto alcuna istanza di verificazione.
Ai sensi degli artt. 216 e 416 c.p.c., lo avrebbe dovuto proporre istanza di CP_1
verificazione del predetto documento con la memoria di costituzione tempestivamente depositata, e ciò non è avvenuto.
Si osserva inoltre che, non assumendo tale documento alcun valore probatorio,
l'opposto, attore in senso sostanziale, non ha altrimenti dato prova di aver maturato le somme richieste.
pagina 7 L'art. 68 del C.C.N.L. applicato al rapporto, come risulta dall'allegato 2, dispone che “Ai lavoratori dei centri di riabilitazione comandati in servizio fuori sede in località distanti oltre 20 chilometri, ad eccezione del servizio che il lavoratore è tenuto
a fare per l'assistenza ai minori in colonie marine e montane, spetta il rimborso delle spese di trasporto, nonché il rimborso delle spese per vitto e alloggio nella misura forfettaria appresso indicata: euro 2,19 per prima colazione;
euro 16,42 per ogni pasto;
euro 32,84 in caso di pernottamento fuori sede. Il giorno e l'ora di inizio e termine della missione devono risultare da dichiarazione del lavoratore, convalidata dall'amministrazione. Durante la permanenza nelle sedi di soggiorno estivo i lavoratori svolgeranno il normale orario di servizio. Al personale preventivamente autorizzato ad usare il proprio mezzo di trasporto, a titolo di rimborso spese di viaggio spetta un importo pari a 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro, oltre il pedaggio autostradale. Le missioni fino a 80 chilometri non danno luogo a pernottamento”.
A parte il citato documento disconosciuto, lo non ha prodotto alcun CP_1
documento, né ha dedotto alcun mezzo di prova orale, atto a dimostrare di essere stato preventivamente autorizzato ad usare il proprio mezzo di trasporto e di aver sostenuto delle spese di viaggio rimborsabili secondo la citata previsione della contrattazione collettiva.
Lo stesso c.t.u. ha dato atto che, non essendovi alcuna documentazione agli atti con riferimento all'attività svolta dallo presso i vari pazienti e i loro rispettivi CP_1
domicili, non ha potuto calcolare il rimborso chilometrico in base alle indicazioni del
C.C.N.L. di riferimento, ed ha potuto provvedere al calcolo soltanto sulla base delle previsioni del documento disconosciuto (secondo il quale “la società riconosce a decorrere dal mese di Gennaio 2013 l'importo forfettario di €. 2,00 per ogni ora di lavoro effettivamente svolto”).
Per tale ragione, la somma richiesta a titolo di rimborso chilometrico non è dovuta.
4.1.2. L'indennità per l'assistenza domiciliare.
Anche tale voce non è dovuta.
L'art. 61, lettera d), n. 6) del citato prevede che “Al fine di migliorare CP_3
l'assistenza territoriale agli anziani, ai disabili psico-fisici ed ai malati terminali, a
pagina 8 decorrere dal 31/12/2003, al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio-assistenziali, agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori socio-sanitari, dipendenti delle strutture sanitarie che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente compete un'indennità giornaliera, nella misura sotto indicata, per ogni giorno di servizio prestato: (…) b) Personale appartenente alla categoria B, dalla posizione economica
B2, C, D, DS: euro 5,16 lordi”.
Anche in questo caso, specie a fronte delle riportate contestazioni del Centro, lo a ciò onerato in quanto attore in senso sostanziale, non ha prodotto alcun CP_1
documento, né ha dedotto alcun mezzo di prova orale, atto a dimostrare i presupposti in forza dei quali gli è dovuta l'indennità di cui si è richiesto il pagamento.
In particolare, lo nulla ha dimostrato in ordine al fatto che il Centro rientri nel CP_1
novero delle strutture sanitarie che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente.
4.1.3. L'indennità sostitutiva del preavviso.
Tale indennità è dovuta al lavoratore.
L'opposto ha rassegnato le proprie dimissioni in data 26 marzo 2018, affermando la sussistenza di una giusta causa.
Ai sensi dell'art. 2119 c.c., se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostitutiva del preavviso.
Come è noto, il reiterato mancato pagamento della retribuzione legittima il lavoratore al recesso per giusta causa, esonerandolo dall'obbligo di preavviso (v., ad esempio, Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 5146 del 23.5.1998).
Nel caso di specie, è lo stesso ad aver ammesso (v. pag. 15 del ricorso in Pt_1
opposizione) che, in ragione dell'entità delle somme pignorate, “cessò di corrispondere gli stipendi al sig. , essendo gli stessi gravati dal pignoramento”. CP_1
Si tratta dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 02584 2017
00003707/000 notificato al Centro via P.E.C. in data 17.10.2017 dall'
[...]
, recante l'ordine di pagamento della somma di euro 12.128,87, Controparte_4
oltre accessori.
Senonché la condotta osservata nell'occasione dal è da ritenersi illegittima. Pt_1
pagina 9 Ed infatti, le retribuzioni dello sono soggette ai limiti di pignorabilità di cui CP_1
all'art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973, peraltro richiamato nello stesso atto di pignoramento, secondo il quale “Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro” (comma 1). “Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro” (comma 2).
Ne consegue che parte opponente non poteva sottarsi al pagamento delle retribuzioni per la parte eccedente i limiti di pignorabilità previsti dalla legge.
Si osserva ancora che, ai sensi dell'art. 2110 c.c. e dell'art. 42 del citato C.C.N.L., nel periodo di malattia “il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere: a) il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per malattia nell'arco di quattro anni precedenti ad ogni inizio di malattia computando altresì la malattia in corso (…)”.
Per altro verso, il neppure ha allegato di aver provveduto al pagamento, in Pt_1
tutto o in parte, della somma oggetto del pignoramento presso terzi.
Per tali ragioni la condotta posta in essere dal Centro nell'occasione è stata del tutto ingiustificata.
È quindi dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad euro 2.130,22 lordi, come determinata dal c.t.u..
4.1.4. L'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Anche tale indennità è dovuta al lavoratore.
Secondo il più recente orientamento, al quale si ritiene di dover aderire, le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore
- a cui è intrinsecamente collegato il diritto all'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del
pagina 10 datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle (v. Cass, civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 21780 dell'8.7.2022).
Nel caso di specie, il Centro ha allegato, invero genericamente, che lo aveva CP_1
integralmente goduto delle ferie nell'ultimo anno, senza tuttavia dare di ciò dimostrazione.
Allo è pertanto dovuta la somma lorda di euro 1.810,22 indicata nel ricorso CP_1
per ingiunzione e ribadita nella comparsa di risposta.
Si ritiene di non poter emettere una condanna al pagamento della maggior somma indicata dal c.t.u., dal momento che si incorrerebbe nel vizio di extrapetizione e/o di ultrapetizione.
4.1.5. Le differenze retributive.
Occorre premettere che, secondo il pacifico orientamento, il datore di lavoro è onerato della prova dell'effettivo pagamento della retribuzione al lavoratore.
Trattasi di un onere probatorio il cui assolvimento deve essere valutato con il dovuto rigore.
Si pensi al fatto che, in più occasioni, la giurisprudenza ha enunciato il principio secondo il quale la sottoscrizione “per ricevuta” apposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma ivi indicata, sicché la regolare tenuta della relativa documentazione da parte del datore di lavoro non determina alcuna conseguenza circa gli oneri probatori gravanti sulle parti (v., ex multis, Cass. civ., Sez.
6 - Lavoro, ordinanza n. 10306 del 27.4.2018).
Nel caso di specie il lavoratore, attore in senso sostanziale, ha richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 36.993,20 a titolo di differenze retributive non corrisposte dal Centro, per il periodo dal 2013 sino alle dimissioni, avvenute nell'anno
2018.
A fronte di tale domanda, con il ricorso in opposizione il Centro ha allegato di aver corrisposto le somme dovute.
A sostegno di tale affermazione il ha prodotto, con suddivisione per anno, un Pt_1
ingente mole di documenti, ed in particolare: le buste paga, la maggior parte delle quali recanti la sottoscrizione “ ” in calce, ed alcune delle quali recanti la CP_1
dicitura “pagato” e il numero di un assegno bancario;
vari assegni bancari;
varie
pagina 11 distinte di versamento, con in calce la sottoscrizione “ ”, alcune delle quali CP_1
con la dicitura “contanti”; varie quietanze di pagamento recanti la sottoscrizione
“ ”; varie ricevute di bonifici bancari. CP_1
A fronte di tali produzioni, lo nella propria comparsa di risposta, ha CP_1
dichiarato quanto segue (pag. 19): “disconosce le firme che solo ora vede in quelle distinte di versamento, prodotte dal CMSR (…)”; “disconosce tutte le firme e tutto ciò che è palesemente stato apposto su quelle che definiscono ricevute”; “disconosce anche tutte le firme apposte sulle buste paga prodotte dal CMSR come prova di pagamento (…)”.
È noto che ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214
c.p.c., pur non occorrendo alcuna formula sacramentale o speciale, è pur sempre necessaria un'impugnazione specifica e determinata, da compiersi con l'atto processuale immediatamente successivo alla produzione in giudizio della scrittura, tale che se ne possa desumere con certezza la negazione dell'autenticità della scrittura e/o della relativa sottoscrizione. All'uopo, pertanto, non è sufficiente - specie quando siano state prodotte più scritture – l'uso di formule generiche o di stile. Il convincimento del giudice di merito circa l'idoneità di una determinata deduzione o condotta difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento costituisce peraltro giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità (v., ex multis, Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 2290 del 19.3.1996).
È stato altresì precisato che il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo pertanto inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 12448 del 19.7.2012).
Nel caso di specie, il disconoscimento della propria sottoscrizione operato dallo non può dirsi avvenuto in modo inequivoco, per le ragioni che seguono. CP_1
Nel procedere al disconoscimento delle “distinte di versamento”, delle “ricevute” e delle “buste paga”, avendo la controparte prodotto un numero notevole di documenti
(oltre un centinaio), lo non ha indicato con la dovuta precisione gli specifici CP_1
pagina 12 documenti la cui sottoscrizione egli ha inteso disconoscere, essendosi limitato a disconoscerli tutti indistintamente.
In sintesi, si può affermare che si è trattato di un generico ed indistinto disconoscimento di tutta la documentazione prodotta dall'opponente a sostegno della prova del pagamento delle retribuzioni.
Al fine di procedere al conteggio delle differenze retributive, come detto, il giudice ha disposto c.t.u..
In particolare, il giudice ha richiesto al c.t.u. l'elaborazione di due distinti conteggi:
1) un primo conteggio che tenesse conto di tutti i documenti disconosciuti dallo per l'ipotesi in cui il disconoscimento venisse considerato invalido e/o CP_1
inefficace;
2) un secondo conteggio che, invece, non tenesse conto di tali documenti, per l'ipotesi in cui il disconoscimento venisse invece considerato valido ed efficace, a meno che le somme indicate come pagate nei documenti disconosciuti non trovassero corrispondenza nei movimenti in entrata degli estratti conto bancari da ultimo depositati dallo in ottemperanza agli ordini di esibizione. CP_1
Per le ragioni sopra esposte, il giudice ritiene di dover prendere in considerazione il primo conteggio elaborato dal c.t.u..
Mediante conteggi da ritenersi analitici e chiari, dai quali non vi è motivo di discostarsi, il c.t.u. ha determinato in euro 5.835,37 l'importo netto che lo non ha CP_1
percepito (v. pag. 36 della relazione di c.t.u.).
Tale importo viene quindi riportato al lordo, considerando sia il 9,19% delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore sia l'aliquota fiscale del 23%, per un totale del
32,19%.
Applicando la nota formula matematica (netto/0,6781, ove 0,6781 è pari ad 1 –
0,3219), si ottiene l'importo lordo di euro 8.605,47.
Sommando a tale importo le differenze retributive calcolate dal c.t.u., pari ad euro
3.969,41 (v. pag. 13 della relazione), si ottiene l'importo lordo di euro 12.574,88.
4.1.6. Il t.f.r..
pagina 13 Anche in relazione al t.f.r. non vi è motivo di discostarsi dalle chiare risultanze della relazione di c.t.u., che ha indicato in euro 7.664,38 la somma dovuta al lavoratore a titolo di residuo t.f.r. non corrisposto.
Tale somma è stata determinata come segue:
1) t.f.r. dal 19.1.2004 al 31.12.2012 rimasto in azienda: euro 5.615,92;
2) t.f.r. dal 19.1.2004 al 31.12.2012 versato al fondo complementare: euro 8.753,84;
3) t.f.r. calcolato dal c.t.u. per il periodo successivo al 31.12.2012 sino alla cessazione del rapporto: euro 9.612,01;
4) totale t.f.r.: euro 23.981,77;
5) totale residuo, dovendosi detrarre l'importo lordo di euro 16.317,39 (pari ad euro
12.881,45 netti) corrisposto dal Centro in data 9.8.2019: euro 7.664,38.
Si rileva che gli importi indicati ai nn. 1) e 2) sono stati ricavati dal c.t.u. dalla C.U.
2013 per i redditi 2012, mentre l'importo indicato al n. 3) è stato calcolato dal c.t.u. (v. tabella a pag. 16 della relazione).
Si rileva, ancora, che lo stesso lavoratore ha dato la disdetta dal Fondo ARCA in data 25.9.2012.
Si rileva altresì che, nel dicembre 2018, allorquando il rapporto di lavoro era già cessato, il Centro ha emesso una busta paga concernente il t.f.r., nella quale, oltre all'indicazione dell'ammontare complessivo del t.f.r., pari ad euro 20.271,92, ha indicato un importo a debito del dipendente pari ad euro 3.730,97, corrispondente a n.
320,85 ore di assenza ingiustificata, riferite al periodo di congedo non riconosciuto dall'INPS.
Senonché tale pretesa trattenuta è da considerarsi illegittima, in quanto, durante il corso del rapporto, alcuna contestazione disciplinare è stata mossa nei confronti del lavoratore per le assenze dal lavoro.
Lo stesso , pur a fronte di un numero così elevato di assenze asseritamente Pt_1
ingiustificate, ha tollerato la condotta del proprio dipendente.
Per le ragioni indicate dal c.t.u. (v. pagg. 84 e 85 della relazione, alle quali si rinvia), non è neppure legittima la trattenuta di euro 223,56 indicata nella busta paga di dicembre 2018.
pagina 14 Come ha indicato il c.t.u., sulla base della C.U. 2019 relativa ai redditi 2018 la predetta somma, dovuta a titolo di bonus di cui al D.L. n. 66/2014 (c.d. bonus Renzi) è stata erogata dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta.
Di conseguenza, qualora detto bonus non spetti al lavoratore – circostanza peraltro rimasta indimostrata – è lo stesso lavoratore ad essere tenuto alla relativa restituzione cin la dichiarazione dei redditi.
4.2. Per i motivi sopra enunciati, non è fondata l'eccezione di compensazione della somma di euro 5.585,70 formulata dal in relazione ad asserite assenze Pt_1
ingiustificate.
5. Riepilogando, allo sono dovute le seguenti somme lorde: CP_1
• euro 12.574,88 a titolo di differenze retributive;
• euro 1.810,22 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute;
• euro 2.130,22 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
• euro 7.664,38 a titolo di t.f.r..
Per un totale di euro 24.179,70 lordi.
Pertanto, in conseguenza del parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e il Centro deve essere condannato al pagamento della predetta somma complessiva in favore dell'opposto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo.
6. Tenuto conto dell'entità della reciproca soccombenza, avuto riguardo alla circostanza per cui la domanda dell'opposto, attore in senso sostanziale, è stata in parte accolta, sia pure per una somma significativamente inferiore rispetto a quella domandata con il ricorso per ingiunzione, le spese processuali vengono compensate per due terzi, mente il , rimasto parzialmente soccombente, viene condannato alla Pt_1
rifusione delle spese processuali residue, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, osservata la tabella per le cause di lavoro di valore compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00.
Stante l'accoglimento, sia pur solo parziale, delle domande dello non merita CP_1
evidentemente accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal
pagina 15 Centro. Ed infatti, tale condanna presuppone la totale soccombenza della parte verso cui è emanata.
7. Nel rapporto tra le parti, le spese di consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico del nella misura di un terzo e a carico dello nella Pt_1 CP_1
misura dei due terzi, ferma restando la liquidazione in favore del consulente tecnico d'ufficio effettuata con separato decreto in data 13.3.2025, e salva rivalsa tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il CMSR s.r.l. – Centro Medico Sportivo Riabilitativo a pagare a la somma complessiva di euro 24.179,70 lordi, oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo;
2) compensa le spese processuali per due terzi e condanna il CMSR s.r.l. – Centro
Medico Sportivo Riabilitativo alla rifusione in favore di delle spese CP_1
processuali residue, che liquida in euro 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del CMSR
s.r.l. – Centro Medico Sportivo Riabilitativo nella misura di un terzo e a carico di nella misura dei due terzi, ferma restando la liquidazione in favore del CP_1
consulente tecnico d'ufficio effettuata con separato decreto in data 13.3.2025, e salva rivalsa tra le parti.
Cagliari, 21.7.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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