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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6180 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3015/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3015/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 999/2020, pubblicata in data
17.07.2020
in persona del Legale rappresentante p.t. Parte_1
Dr. rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Avino (C.F. Parte_2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._1
quest'ultimo sito in Napoli, Via San Giacomo dei Capri n. 125, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 16 p.iva , con sede a Flumeri (AV), alla Zona CP_1 P.IVA_1
Industriale Valle Ufita, P.IVA , rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
EL BA (C.F. ) e GU BA (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti C.F._3
legali a Grottaminarda (AV), Via Tratturo n. 5, giusta procura in atti
APPELLATA
NONCHE'
nata il [...] ad [...], c.f. , Controparte_2 C.F._4
residente a [...] in C. Vittorio Veneto n. 158; , nata a Parte_3
Grottaminarda il 27.3.1952, c.f. , residente a [...]C.F._5
(AV), in C. Vittorio Veneto n. 158
APPELLATE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La con atto di citazione notificato in data 26.01.2015, conveniva in CP_1
giudizio la al fine di ottenere la ripetizione Parte_1
delle somme, a suo dire illegittimamente percepite, dalla predetta banca con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario nr. 100.11 ed al correlato conto anticipi n. 104.80
a titolo di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto, interessi a tassi usurari, non pattuiti per iscritto e trimestralmente capitalizzati, spese e valute differite non oggetto di specifica pattuizione. A sostegno della domanda, la parte attrice deduceva l'illegittimità degli addebiti in quanto effettuati in mancanza di valida pattuizione in forma scritta e/o in violazione di legge, come in atti motivato. Chiedeva, quindi, così provvedere: “1a) Accertare l'avvenuta violazione delle normative previste in materia di
pagina 2 di 16 interessi (di cui al codice civile ed alla legge n.108 del 7 marzo 1996 e successive modificazioni) e pertanto dichiarare la nullità di ogni eventuale clausola sulla scorta delle quali l'istituto convenuto ha percepito indebitamente delle somme in danno della
1b) accertare l'avvenuta violazione per il periodo compreso tra il CP_1
02.04.2008 ed il 19.12.2013, del tasso soglia disciplinato dalla legge n. 108/96 all'art.2, con il conseguente verificarsi del reato di usura e pertanto dichiarare non dovuto alcun interesse passivo per detto periodo 2) conseguentemente, 2/a) accertare il reale saldo fra le parti e condannare la convenuta società al pagamento delle somme non dovute in favore della soc. nella misura di euro 104.880,00= nella cui CP_1
determinazione si è tenuto conto del tasso di interesse legale da corrispondere alla fino alla chiusura del conto con capitalizzazione annuale, e di nessun interesse CP_3
passivo dovuto per il periodo successivo a detta data, oltre alla rivalutazione ed agli interessi al soddisfo (o, comunque, la minore o maggiore somma, sempre oltre a rivalutazione ed interessi, per la cui determinazione ben potrà il Tribunale avvalersi di consulenza tecnico-contabile);
2/b) in via subordinata e salvo gravame, qualora codesto Tribunale non dovesse accogliere la domanda sub 2/a, previa declaratoria di nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, all'applicazione della commissione di massimo scoperto ed al calcolo dei giorni di valuta, accertare il reale saldo fra le parti
e condannare la convenuta società al pagamento delle somme non dovute in favore della soc. nella misura di euro 87.434,00= oltre alla rivalutazione ad CP_1
agli interessi al soddisfo, determinata applicando il tasso di interesse legale dall'apertura del rapporto fino alla sia chiusura, senza capitalizzazione alcuna degli interessi passivi, oltre, ovviamente, alla rivalutazione e agli interessi al soddisfo (o, comunque, la minore o maggiore somma, sempre oltre a rivalutazione ed interessi, per la cui determinazione ben potrà il Tribunale avvalersi di consulenza tecnico-contabile);
2/c) In via ancor più graduata, qualora l'On.le Tribunale non dovesse accogliere la domanda sub a) o sub b), condannare la convenuta alla restituzione della somma di
pagina 3 di 16 euro 56.315,00=, determinata applicando il tasso di interesse riportato negli estratti conto della banca per i saldi a credito di quest'ultima e con il tasso legale per i saldi a credito del correntista dall'apertura del rapporto fino alla sua chiusura, senza capitalizzazione alcuna degli interessi passivi, oltre, ovviamente, alla rivalutazione ed agli interessi al soddisfo, e sempre senza l'applicazione della commissione di massimo scoperto in quanto non dovuta né pattuita (o, comunque, , la minore o maggiore somma, sempre oltre a rivalutazione ed interessi, per la cui determinazione ben potrà il
Tribunale avvalersi di consulenza tecnico-contabile); 3) in ogni caso, condannare la
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede Parte_1
sociale in 53100 alla via di Salimbeni n°3 al pagamento delle spese di lite, Pt_1
comprensive di spese generali (12,5%), CPA, IVA, e spese esenti, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Si costituiva la parte convenuta, la quale, nell'opporsi alle avverse pretese, chiedeva così provvedere: “in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione della
[...]
datato 22.1.2015 introduttivo del presente giudizio per mancanza dei requisiti CP_1
di cui all'art. 163 c.p.c., e adottare i conseguenti provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, quarto e quinto comma, c.p.c.; nel merito in via principale: dichiarare inammissibili e comunque integralmente respingere le domande dell'attrice CP_1
perché infondate in fatto e diritto;
- in subordine, ossia in caso di accoglimento totale o parziale della domanda di condanna della convenuta al pagamento di somme in CP_3
favore dell'attrice, compensare il debito che dovesse risultare a carico della con CP_3
il debito dell'attrice per saldo debitore dei rapporti oggetto di causa, che ci si riserva di precisare in corso di causa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a”.
Nelle more del giudizio di primo grado, con atto del 28.11.2016, la CP_1
cedeva pro soluto il proprio credito, vantato nei confronti della Parte_1
a la quale con successivo atto del 30.11.2016
[...] Controparte_2
cedeva, a sua volta, il relativo credito a . Parte_3
pagina 4 di 16 Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 999/2020, pubblicata in data 13.07.2020, in accoglimento della domanda proposta dalla in persona le legale CP_1
rappresentate p.t., così provvedeva: “La domanda, pertanto, è fondata e merita accoglimento. Tutto ciò premesso, in accoglimento della domanda condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di €. 77.214/96, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.786 per esborsi ed €.
9.400 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., se corrisposte, con attribuzione in favore degli avv.ti EL e GU BA, dichiaratisi antistatari”.
La , con atto di citazione notificato il Parte_1
10.09.2020, proponeva appello avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base delle seguenti considerazioni. Chiede, in particolare, all'adita Corte così provvedere: “in via preliminare, accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art.
283 c.p.c. e per l'effetto sospendere, inaudita altera parte (per i motivi esposti in narrativa) o previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata del Tribunale di Benevento n. 999/2020 emessa il
9.7.2020, depositata il 13.7.2020, resa a definizione del procedimento n. 421/2015 r.g. per i motivi sopra esposti e/o per quelli che si dovessero ritenere di giustizia e/o disponga la sospensione dell'esecuzione della predetta sentenza impugnata qualora nelle more iniziata;
in via principale, in relazione e per effetto dell'accoglimento dei motivi di appello esposti nel presente atto, in riforma della sentenza impugnata del
Tribunale di Benevento n. 999/2020 emessa il 9.7.2020, depositata il 13.7.2020, resa a definizione del procedimento n. 421/2015 r.g, integralmente respingere le domande della perché infondate in fatto e diritto per i motivi e per le causali esposti CP_1
nel presente atto e, comunque, per quelli che si dovessero ritenere di giustizia;
in subordine, disporre le rettifiche dei saldi dei rapporti oggetto di causa, con correzione di quelle operate dal Tribunale di Benevento con la sentenza impugnata, in relazione e
pagina 5 di 16 per effetto dell'accoglimento dei motivi di appello esposti nel presente atto;
condannare, in ogni caso, la parte appellata alla rifusione delle spese di lite di primo e di secondo grado, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa”.
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata, la quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, eccepiva l'inammissibilità dell'appello chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze. La ha CP_3 Parte_1
ritualmente richiesto, nell'atto di appello, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. In accoglimento della predetta istanza, il collegio giudicante con ordinanza dell'8 gennaio 2021, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata. La Corte, all'udienza del 25.09.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_2 Pt_3
, ritualmente evocate in giudizio e non costituite.
[...]
Va, poi, rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del
Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
pagina 6 di 16 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081). In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata. Nella specie, parte appellante ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la
Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Venendo al merito, rileva la Corte che la parte appellante chiede la riforma della sentenza impugnata sulla scorta dei seguenti motivi: 1 – “Ultrapetizione ed erronea detrazione degli addebiti del c.c. 105.73”. 2 – “Illegittima rettifica e disapplicazione degli interessi ultralegali contrattuali”. 3- “Capitalizzazione trimestrale degli interessi”.
4- illegittimo accertamento degli interessi usurari.
L'appello è parzialmente fondato.
Con il primo motivo, in particolare, l'appellante deduce che “il Tribunale ha errato, laddove ha detratto € 26.631,61. È pacifico che la abbia agito per la CP_1
ripetizione di addebiti solo nei conti n. 100.11 e per il solo conto anticipi n. 104.80
(accertato come conto anticipi anche in relaz. c.t.u. pag. 3) e non anche per l'altro conto anticipi n. 105.73”.
Il motivo è fondato.
Dalla documentazione allegata agli atti di causa, infatti, emerge che la società CP_1
sebbene abbia agito per la ripetizione di addebiti relativi conti n. 100.11 conto
[...]
anticipi n. 104.80, risulta titolare, altresì, del conto anticipi n. 105.73, strutturalmente e funzionalmente correlato al conto corrente ordinario. L'appellante rivendica che il rapporto relativo al conto n. 105.73 non è stato oggetto di apposita domanda ed è privo di documentazione/estratti conto. La questione in esame è correlata alla natura giuridica pagina 7 di 16 da ascrivere al conto anticipi. Come ribadito, a più riprese, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. I, sent. n. 14321 del 5 maggio 2022) nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come 'conto anticipi', od altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti. I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti. Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto anticipi non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza. La ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto. I conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera “evidenza contabile” dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. CP_3
Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in “dare” al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in “avere”, una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli.
Tanto premesso, dagli atti di causa si rileva che il conto anticipi n. 105.73, così come strutturato, è un conto di mera evidenza, privo di autonomia e non operativo, né movimentabile dal cliente, ricompreso quindi nell'unico rapporto di conto corrente ordinario n. 100.11, come si desume, altresì, dalla circostanza che le competenze del predetto conto sono confluite sul conto corrente ordinario, tali da concorrere alla determinazione del saldo finale. Tuttavia, rileva la Corte che in assenza di domanda da parte del correntista che nulla ha dedotto e provato in relazione al suddetto conto n
105.73, le relative risultanze, confluite in annotazioni a debito del cliente sul conto corrente principale, devono essere escluse dal calcolo del conto corrente ordinario per pagina 8 di 16 difetto di prova dei fatti costitutivi del credito azionato. Sul piano probatorio, infatti, deve a questo punto rilevarsi che “nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute” (cfr.: Cassazione civile, sez. I,
23/05/2018), mentre in caso di incompletezza solo parziale della documentazione, “il giudice di merito può svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto corrente in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, anche se incompleti” (cfr.: Cassazione civile, sez. VI, 01/06/2018,
n. 14074). Invero, osserva la Suprema Corte che l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto “ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 cit.; cfr. pure Cass. 28 novembre 2018, n. 30822, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere - partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato)”. Per il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., il correntista che agisce per l'accertamento giudiziale del saldo di conto corrente o per la ripetizione dell'asserito indebito bancario deve farsi carico della produzione dell'intera sequela degli estratti conto riferiti al contratto intercorso con l'istituto di credito.
Ebbene, l'onere probatorio incombente sul correntista nei termini anzidetti, non può essere supplito da una c.t.u. disposta in palese carenza documentale: in particolare, la mancanza degli estratti conto non consente di verificare il conteggio esatto degli interessi ovvero se essi siano per qualche ragione stornati, così come preclude di appurare se vi siano stati dei pagamenti da parte del cliente di somme dovute a titolo di interessi. Di conseguenza la mancata produzione degli estratti conto integrali da parte pagina 9 di 16 del correntista non consente di individuare, analiticamente, quali siano le poste asseritamente applicate in modo indebito, sia a titolo di interessi anatocistici che di interessi ultralegali, commissioni e spese, con conseguente rigetto della domanda.
Pertanto, nel caso di specie, non avendo il correntista dimostrato attraverso gli estratti del conto anticipi n.105,73 il fatto costitutivo della propria domanda di ripetizione dell'indebito, dall'ammontare di € 77.214,96, accordato all'odierno appellato dal giudice di prime curie, occorre scomputare la somma di € 26.631,61, quali competenze del conto anticipi n. 105.73 confluite sul conto corrente ordinario (cfr.: consulenza a firma del dott. pp. 20 – 21, pag. 27 per il ricalcolo del credito). Persona_1
Il secondo motivo di appello è infondato.
La parte appellante, in particolare, dichiara quanto segue: “Il primo giudice erra nella lettura congiunta del contratto di conto corrente ordinario n. 100.11 del 28.2.2008 (doc.
2 fasc. 1° grado) – che prevede con massima chiarezza tutti i tassi e le condizioni del rapporto - e dell'accordo di modifica parziale e temporanea del tasso debitore della stessa data (doc. 3 fasc. 1° grado), che, per un anno o fino a successivo nuovo accordo
o ad apposita comunicazione a norma dell'art. 118 del D.Lgs.1settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni prevede un tasso debitore ridotto al tasso variabile Euribor con lo 'spread' 0,50%, per concedere al cliente un temporaneo iniziale tasso più favorevole di quello del contratto di apertura del rapporto. Tale patto di parziale e temporanea riduzione del tasso debitore (doc. 3) si deve leggere in correlazione con il contratto-padre di apertura del conto n. 100.11(doc. 2), sia perché il rapporto in funzione n. 100.11 (sorto con il relativo contratto) è indicato nell'oggetto del patto di riduzione temporanea, sia perché il patto modificativo si chiude con un forte rinvio alle condizioni di quel contratto di apertura: Le nuove condizioni e quelle qui non rappresentate resteranno invariate” (pp. 13 – 14 atto di citazione d'appello). Tali considerazioni, secondo la parte appellante, avrebbero dovuto indurre il giudice di prime curie a ritenere che dal 27.2.2009 fosse ancora in vigore il patto di riduzione del tasso pagina 10 di 16 debitore del 28.2.2008 o, in subordine, ad applicare il tasso convenuto con il contratto di apertura del conto corrente n. 100.11 (pag. 16 atto di citazione d'appello).
Orbene, in tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso (cfr. Cassazione civile, sez. I,13/06/2024, sent. n.16456).
È noto, poi, che la previsione di cui all'art. 1284, co.3 c.c., esige per gli interessi convenzionali superiori alla misura legale la pattuizione per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. Inoltre, l'art. 117, co. IV, T.U.B. specifica che i contratti bancari devono indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Rileva la Corte che dalla documentazione allegata si evince che il contratto di apertura del conto corrente n. 09053000000100 del 28.02.2008 indica, in misura puntuale, la specifica pattuizione dei tassi di interesse (cfr.: contratto del 28.02.2008 in cui si legge:
“tassi annuali creditori – tasso annuale nominale al lordo della ritenuta fiscale valore
0,050%” – “tassi debitori su scoperti non a fronte di fido – tasso annuale nominale valore 14,650%). Con modifica delle condizioni contrattuali intervenuta nella medesima data e con scadenza al 26.02.2009 (Mod. 20615 – avente ad oggetto “Accordo sulla modifica delle condizioni economiche), le parti concordano di applicare il tasso di interesse in misura variabile (con riferimento all'Euribor 1M/360 media mese precedente – con uno spread di 0,5 punti in luogo di quello precedente pari a 1,5%). Con le successive variazioni, l'istituto di credito non ha correttamente pattuito gli interessi convenzionali e la loro capitalizzazione, registrandosi la natura usuraria dei predetti interessi nel II trimestre 2009 e del II trimestre 2011 (cfr.: accordi di modifica delle condizioni contrattuali del 03.03.2008, 04.03.2008 e 24.07.2008 per il conto corrente pagina 11 di 16 ordinario e in data 06.03.2014 per il conto anticipi, nonché pp. 5, 6 e 7 dell'elaborato peritale).
Ciò posto l'istituto di credito non ha documentato che, con le successive modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali avvenute in data 03.03.2008, 04.03.2008 e
24.07.2008 per il conto corrente ordinario e in data 06.03.2014 per il conto anticipi, vi sia stata una puntuale indicazione dei tassi di interesse da applicare, pur avendo ad oggetto “variazioni dei tassi di interesse e dei giorni di valuta”, non risultando ivi alcuna determinazione del tasso applicabile.
Non vi è dubbio che in tal caso, anche per le modalità attraverso le quali è esercitabile lo ius variandi, la modifica unilaterale dei tassi d'interesse si atteggi a nuova pattuizione, alla quale occorre avere riguardo ai fini della concreta individuazione del tasso applicabile al rapporto. La nullità delle clausole di modifica del tasso di interesse, per indeterminabilità dello stesso, non è suscettibile di generare una reviviscenza del primo accordo di modifica delle condizioni contrattali stipulato in data 28.02.2008 ovvero l'applicazione del tasso previsto nel contratto di conto corrente ordinario, in quanto sostituiti dalle successive pattuizioni intercorse tra le parti.
A nulla rileva la presunta non contestazione degli estratti conto e la sottoscrizione di un piano di rientro, come rimarcato dall'appellante. In tal senso si esprime, in misura consolidata la giurisprudenza di legittimità: “La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca (…) non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso
d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 cod. civ." (Cass. 29.7.2009 sent. n. 17679).
In misura simmetrica: “Il piano di rientro, che costituisce l'oggetto pressoché esclusivo dell'esame rimesso al giudice del merito e a questa Corte, è stato qualificato correttamente dal giudice di merito come avente natura ed efficacia ricognitiva, essendone stato espressamente escluso il contenuto transattivo e quello novativo. Da tale processo interpretativo, non censurabile in sede di giudizio di legittimità, sono,
pagina 12 di 16 tuttavia, scaturite, conclusioni non corrette sul piano degli effetti giuridici. Una volta esclusa la natura transattiva, perché non è stata ravvisata alcuna reciproca rinuncia delle parti alle rispettive pretese al fine di prevenire una lite, e quella novativa, non essendosi prodotto alcun effetto estintivo delle obbligazioni preesistenti né alcun mutamento nel quadro della regolamentazione degli interessi delle parti, salva la previsione di una dilazionata scansione temporale ai fini dell'adempimento, non può farsi discendere dalla rilevata natura ricognitiva del piano di rientro la intangibilità delle clausole negoziali affette da nullità.” (Cass. civile, sez. I, sent. n. 19792 del 19-09-
2014).
Non può essere accolta, inoltre, la prospettazione dell'appellante, secondo cui il patto modificativo si chiude con un forte rinvio alle condizioni di quel contratto di apertura, mediante l'inciso “Le nuove condizioni e quelle qui non rappresentate resteranno invariate”. Al riguardo, si osserva che il contratto di apertura del conto n. 100.11 specifica i tassi di interesse applicati, ma nella medesima data del 28.02.2008 veniva stipulato un accordo di modifica del tasso debitore, con scadenza al 26.02.2009, il quale prevedeva un tasso debitore ridotto al tasso variabile Euribor con lo 'spread' 0,50%, per concedere al cliente un temporaneo iniziale tasso più favorevole di quello del contratto di apertura del rapporto. Con le successive variazioni apportate al contratto originario nulla si dice in ordine al tasso di interessi applicato e, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, il rapporto è stato ridefinito mediante il tasso sostitutivo di cui all'art.117, co.7 T.U.B. in mancanza di un'espressa indicazione del tasso di interesse. In altri termini, alle operazioni passive sono stati applicati i tassi massimi dei BOT, mentre per gli interessi attivi le condizioni contrattuali sono rimaste invariate. Per il conto anticipi, invece, sono state applicate le condizioni contrattuali contenute nel contratto originario e negli accordi di modifica, intervenuti tra le parti. D'altro canto, nei contratti
“B2C” la forma scritta assolve, altresì, una funzione informativa, volta ad evitare uno squilibrio economico-contrattuale tra le parti e un'asimmetria conoscitiva, con conseguente bilanciamento dell'apporto volitivo al regolamento contrattuale.
pagina 13 di 16 Il terzo motivo di appello, relativo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, non può essere accolto.
Rileva sul punto la Corte che nei contratti successivi al 22 aprile 2000, ai fini della validità ed efficacia delle clausole anatocistiche, è necessario che siano indicate le seguenti clausole:
- pari periodicità del conteggio degli interessi attivi e passivi;
- indicazione specifica del tasso annuale nominale (TAN) applicato sia agli interessi creditori che debitori;
- indicazione della durata del periodo trascorso per il quale si procede a capitalizzazione degli interessi;
- sottoscrizione della clausola anatocistica da parte del cliente.
Nel caso di specie, il contratto di apertura del conto corrente ordinario del 28.02.2008 riproduce la clausola di reciprocità circa la capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori e creditori, con doppia sottoscrizione da parte del cliente. La modifica dell'art. 120, comma 2, T.U.B., introdotta dall' art. 25, comma 2, del D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, unitamente alla delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 attuativa della normativa primaria, ha sancito la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi allorquando la medesima periodicità valga tanto per gli interessi attivi quanto per quelli passivi.
Tuttavia, le variazioni apportate al contratto originario, avvenute in data 03.03.2008,
04.03.2008 e 24.07.2008 per il contratto di conto corrente ordinario ed in data
06.03.2013 per il contratto di conto anticipi “riguardano variazioni dei tassi di interesse
e dei giorni valuta”. È nell'ordine delle cose che se le variazioni contrattuali hanno modificato il tasso di interesse, anche il TAE indicato nel contratto originario non corrisponde affatto al TAE pattuito originariamente ovvero a quello concretamente applicato. Ne discende l'impossibilità di verificare la corretta pattuizione della capitalizzazione reciproca secondo i dettami della Delibera CICR del 2000.
Come rilevato sopra, inoltre, non è documentato che successivamente al 26.02.2009 vi sia stata una pattuizione scritta di interessi in misura ultralegale, con conseguente pagina 14 di 16 invalidità derivata della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi come concordata in contratto.
La quarta doglianza proposta con l'atto d'appello, relativa all'illegittimo accertamento di interessi usurari, risulta assorbita.
Tutto ciò premesso, in parziale accoglimento dell'appello, la Parte_1
deve essere condannata a corrispondere alla la minore somma di €
[...] CP_1
50.583,35 oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data del 26.01.2015 e sino al soddisfo.
Le spese del doppio grado della lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento parziale del gravame, si compensano nella misura di un terzo. I residui due terzi seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 - valore della lite compresa tra € 26.000,00 e 52.000,00 – con attribuzione in favore degli avv.ti EL e
GU BA, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93, co.1, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, 7° sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla contro la Parte_1 CP_1
avverso la sentenza Tribunale di Benevento n. 999/2015 del 9 luglio 2000
[...]
pubblicata in data 13 luglio 2000, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna la a corrispondere alla Parte_1 CP_1
la somma di € 50.583,35 oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data del
26.01.2015 e sino al soddisfo;
b) compensa un terzo delle spese del doppio grado di giudizio e condanna la
[...]
al pagamento dei residui due terzi in favore Controparte_4
della che liquida come segue: quanto al primo grado € 524,00 per CP_1
pagina 15 di 16 esborsi ed € 6.267,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, se documentati a mezzo di idonea fattura e non detraibili, e, quanto al secondo grado, in € 120,00 per esborsi e € 4.600,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, se documentati a mezzo di idonea fattura e non detraibili con attribuzione ex art 93 cpc in favore degli avv.ti EL e GU BA;
c) pone le spese della c.t.u. contabile, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, definitivamente nella misura di 2/3 a carico della Controparte_4
e nella misura di 1/3 a carico della
[...] CP_1
Così deciso in Napoli, lì 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3015/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 999/2020, pubblicata in data
17.07.2020
in persona del Legale rappresentante p.t. Parte_1
Dr. rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Avino (C.F. Parte_2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._1
quest'ultimo sito in Napoli, Via San Giacomo dei Capri n. 125, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 16 p.iva , con sede a Flumeri (AV), alla Zona CP_1 P.IVA_1
Industriale Valle Ufita, P.IVA , rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
EL BA (C.F. ) e GU BA (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti C.F._3
legali a Grottaminarda (AV), Via Tratturo n. 5, giusta procura in atti
APPELLATA
NONCHE'
nata il [...] ad [...], c.f. , Controparte_2 C.F._4
residente a [...] in C. Vittorio Veneto n. 158; , nata a Parte_3
Grottaminarda il 27.3.1952, c.f. , residente a [...]C.F._5
(AV), in C. Vittorio Veneto n. 158
APPELLATE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La con atto di citazione notificato in data 26.01.2015, conveniva in CP_1
giudizio la al fine di ottenere la ripetizione Parte_1
delle somme, a suo dire illegittimamente percepite, dalla predetta banca con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario nr. 100.11 ed al correlato conto anticipi n. 104.80
a titolo di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto, interessi a tassi usurari, non pattuiti per iscritto e trimestralmente capitalizzati, spese e valute differite non oggetto di specifica pattuizione. A sostegno della domanda, la parte attrice deduceva l'illegittimità degli addebiti in quanto effettuati in mancanza di valida pattuizione in forma scritta e/o in violazione di legge, come in atti motivato. Chiedeva, quindi, così provvedere: “1a) Accertare l'avvenuta violazione delle normative previste in materia di
pagina 2 di 16 interessi (di cui al codice civile ed alla legge n.108 del 7 marzo 1996 e successive modificazioni) e pertanto dichiarare la nullità di ogni eventuale clausola sulla scorta delle quali l'istituto convenuto ha percepito indebitamente delle somme in danno della
1b) accertare l'avvenuta violazione per il periodo compreso tra il CP_1
02.04.2008 ed il 19.12.2013, del tasso soglia disciplinato dalla legge n. 108/96 all'art.2, con il conseguente verificarsi del reato di usura e pertanto dichiarare non dovuto alcun interesse passivo per detto periodo 2) conseguentemente, 2/a) accertare il reale saldo fra le parti e condannare la convenuta società al pagamento delle somme non dovute in favore della soc. nella misura di euro 104.880,00= nella cui CP_1
determinazione si è tenuto conto del tasso di interesse legale da corrispondere alla fino alla chiusura del conto con capitalizzazione annuale, e di nessun interesse CP_3
passivo dovuto per il periodo successivo a detta data, oltre alla rivalutazione ed agli interessi al soddisfo (o, comunque, la minore o maggiore somma, sempre oltre a rivalutazione ed interessi, per la cui determinazione ben potrà il Tribunale avvalersi di consulenza tecnico-contabile);
2/b) in via subordinata e salvo gravame, qualora codesto Tribunale non dovesse accogliere la domanda sub 2/a, previa declaratoria di nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, all'applicazione della commissione di massimo scoperto ed al calcolo dei giorni di valuta, accertare il reale saldo fra le parti
e condannare la convenuta società al pagamento delle somme non dovute in favore della soc. nella misura di euro 87.434,00= oltre alla rivalutazione ad CP_1
agli interessi al soddisfo, determinata applicando il tasso di interesse legale dall'apertura del rapporto fino alla sia chiusura, senza capitalizzazione alcuna degli interessi passivi, oltre, ovviamente, alla rivalutazione e agli interessi al soddisfo (o, comunque, la minore o maggiore somma, sempre oltre a rivalutazione ed interessi, per la cui determinazione ben potrà il Tribunale avvalersi di consulenza tecnico-contabile);
2/c) In via ancor più graduata, qualora l'On.le Tribunale non dovesse accogliere la domanda sub a) o sub b), condannare la convenuta alla restituzione della somma di
pagina 3 di 16 euro 56.315,00=, determinata applicando il tasso di interesse riportato negli estratti conto della banca per i saldi a credito di quest'ultima e con il tasso legale per i saldi a credito del correntista dall'apertura del rapporto fino alla sua chiusura, senza capitalizzazione alcuna degli interessi passivi, oltre, ovviamente, alla rivalutazione ed agli interessi al soddisfo, e sempre senza l'applicazione della commissione di massimo scoperto in quanto non dovuta né pattuita (o, comunque, , la minore o maggiore somma, sempre oltre a rivalutazione ed interessi, per la cui determinazione ben potrà il
Tribunale avvalersi di consulenza tecnico-contabile); 3) in ogni caso, condannare la
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede Parte_1
sociale in 53100 alla via di Salimbeni n°3 al pagamento delle spese di lite, Pt_1
comprensive di spese generali (12,5%), CPA, IVA, e spese esenti, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Si costituiva la parte convenuta, la quale, nell'opporsi alle avverse pretese, chiedeva così provvedere: “in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione della
[...]
datato 22.1.2015 introduttivo del presente giudizio per mancanza dei requisiti CP_1
di cui all'art. 163 c.p.c., e adottare i conseguenti provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, quarto e quinto comma, c.p.c.; nel merito in via principale: dichiarare inammissibili e comunque integralmente respingere le domande dell'attrice CP_1
perché infondate in fatto e diritto;
- in subordine, ossia in caso di accoglimento totale o parziale della domanda di condanna della convenuta al pagamento di somme in CP_3
favore dell'attrice, compensare il debito che dovesse risultare a carico della con CP_3
il debito dell'attrice per saldo debitore dei rapporti oggetto di causa, che ci si riserva di precisare in corso di causa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a”.
Nelle more del giudizio di primo grado, con atto del 28.11.2016, la CP_1
cedeva pro soluto il proprio credito, vantato nei confronti della Parte_1
a la quale con successivo atto del 30.11.2016
[...] Controparte_2
cedeva, a sua volta, il relativo credito a . Parte_3
pagina 4 di 16 Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 999/2020, pubblicata in data 13.07.2020, in accoglimento della domanda proposta dalla in persona le legale CP_1
rappresentate p.t., così provvedeva: “La domanda, pertanto, è fondata e merita accoglimento. Tutto ciò premesso, in accoglimento della domanda condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di €. 77.214/96, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.786 per esborsi ed €.
9.400 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., se corrisposte, con attribuzione in favore degli avv.ti EL e GU BA, dichiaratisi antistatari”.
La , con atto di citazione notificato il Parte_1
10.09.2020, proponeva appello avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base delle seguenti considerazioni. Chiede, in particolare, all'adita Corte così provvedere: “in via preliminare, accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art.
283 c.p.c. e per l'effetto sospendere, inaudita altera parte (per i motivi esposti in narrativa) o previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata del Tribunale di Benevento n. 999/2020 emessa il
9.7.2020, depositata il 13.7.2020, resa a definizione del procedimento n. 421/2015 r.g. per i motivi sopra esposti e/o per quelli che si dovessero ritenere di giustizia e/o disponga la sospensione dell'esecuzione della predetta sentenza impugnata qualora nelle more iniziata;
in via principale, in relazione e per effetto dell'accoglimento dei motivi di appello esposti nel presente atto, in riforma della sentenza impugnata del
Tribunale di Benevento n. 999/2020 emessa il 9.7.2020, depositata il 13.7.2020, resa a definizione del procedimento n. 421/2015 r.g, integralmente respingere le domande della perché infondate in fatto e diritto per i motivi e per le causali esposti CP_1
nel presente atto e, comunque, per quelli che si dovessero ritenere di giustizia;
in subordine, disporre le rettifiche dei saldi dei rapporti oggetto di causa, con correzione di quelle operate dal Tribunale di Benevento con la sentenza impugnata, in relazione e
pagina 5 di 16 per effetto dell'accoglimento dei motivi di appello esposti nel presente atto;
condannare, in ogni caso, la parte appellata alla rifusione delle spese di lite di primo e di secondo grado, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa”.
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata, la quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, eccepiva l'inammissibilità dell'appello chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze. La ha CP_3 Parte_1
ritualmente richiesto, nell'atto di appello, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. In accoglimento della predetta istanza, il collegio giudicante con ordinanza dell'8 gennaio 2021, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata. La Corte, all'udienza del 25.09.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_2 Pt_3
, ritualmente evocate in giudizio e non costituite.
[...]
Va, poi, rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del
Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
pagina 6 di 16 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081). In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata. Nella specie, parte appellante ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la
Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Venendo al merito, rileva la Corte che la parte appellante chiede la riforma della sentenza impugnata sulla scorta dei seguenti motivi: 1 – “Ultrapetizione ed erronea detrazione degli addebiti del c.c. 105.73”. 2 – “Illegittima rettifica e disapplicazione degli interessi ultralegali contrattuali”. 3- “Capitalizzazione trimestrale degli interessi”.
4- illegittimo accertamento degli interessi usurari.
L'appello è parzialmente fondato.
Con il primo motivo, in particolare, l'appellante deduce che “il Tribunale ha errato, laddove ha detratto € 26.631,61. È pacifico che la abbia agito per la CP_1
ripetizione di addebiti solo nei conti n. 100.11 e per il solo conto anticipi n. 104.80
(accertato come conto anticipi anche in relaz. c.t.u. pag. 3) e non anche per l'altro conto anticipi n. 105.73”.
Il motivo è fondato.
Dalla documentazione allegata agli atti di causa, infatti, emerge che la società CP_1
sebbene abbia agito per la ripetizione di addebiti relativi conti n. 100.11 conto
[...]
anticipi n. 104.80, risulta titolare, altresì, del conto anticipi n. 105.73, strutturalmente e funzionalmente correlato al conto corrente ordinario. L'appellante rivendica che il rapporto relativo al conto n. 105.73 non è stato oggetto di apposita domanda ed è privo di documentazione/estratti conto. La questione in esame è correlata alla natura giuridica pagina 7 di 16 da ascrivere al conto anticipi. Come ribadito, a più riprese, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. I, sent. n. 14321 del 5 maggio 2022) nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come 'conto anticipi', od altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti. I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti. Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto anticipi non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza. La ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto. I conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera “evidenza contabile” dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. CP_3
Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in “dare” al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in “avere”, una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli.
Tanto premesso, dagli atti di causa si rileva che il conto anticipi n. 105.73, così come strutturato, è un conto di mera evidenza, privo di autonomia e non operativo, né movimentabile dal cliente, ricompreso quindi nell'unico rapporto di conto corrente ordinario n. 100.11, come si desume, altresì, dalla circostanza che le competenze del predetto conto sono confluite sul conto corrente ordinario, tali da concorrere alla determinazione del saldo finale. Tuttavia, rileva la Corte che in assenza di domanda da parte del correntista che nulla ha dedotto e provato in relazione al suddetto conto n
105.73, le relative risultanze, confluite in annotazioni a debito del cliente sul conto corrente principale, devono essere escluse dal calcolo del conto corrente ordinario per pagina 8 di 16 difetto di prova dei fatti costitutivi del credito azionato. Sul piano probatorio, infatti, deve a questo punto rilevarsi che “nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute” (cfr.: Cassazione civile, sez. I,
23/05/2018), mentre in caso di incompletezza solo parziale della documentazione, “il giudice di merito può svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto corrente in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, anche se incompleti” (cfr.: Cassazione civile, sez. VI, 01/06/2018,
n. 14074). Invero, osserva la Suprema Corte che l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto “ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 cit.; cfr. pure Cass. 28 novembre 2018, n. 30822, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere - partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato)”. Per il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., il correntista che agisce per l'accertamento giudiziale del saldo di conto corrente o per la ripetizione dell'asserito indebito bancario deve farsi carico della produzione dell'intera sequela degli estratti conto riferiti al contratto intercorso con l'istituto di credito.
Ebbene, l'onere probatorio incombente sul correntista nei termini anzidetti, non può essere supplito da una c.t.u. disposta in palese carenza documentale: in particolare, la mancanza degli estratti conto non consente di verificare il conteggio esatto degli interessi ovvero se essi siano per qualche ragione stornati, così come preclude di appurare se vi siano stati dei pagamenti da parte del cliente di somme dovute a titolo di interessi. Di conseguenza la mancata produzione degli estratti conto integrali da parte pagina 9 di 16 del correntista non consente di individuare, analiticamente, quali siano le poste asseritamente applicate in modo indebito, sia a titolo di interessi anatocistici che di interessi ultralegali, commissioni e spese, con conseguente rigetto della domanda.
Pertanto, nel caso di specie, non avendo il correntista dimostrato attraverso gli estratti del conto anticipi n.105,73 il fatto costitutivo della propria domanda di ripetizione dell'indebito, dall'ammontare di € 77.214,96, accordato all'odierno appellato dal giudice di prime curie, occorre scomputare la somma di € 26.631,61, quali competenze del conto anticipi n. 105.73 confluite sul conto corrente ordinario (cfr.: consulenza a firma del dott. pp. 20 – 21, pag. 27 per il ricalcolo del credito). Persona_1
Il secondo motivo di appello è infondato.
La parte appellante, in particolare, dichiara quanto segue: “Il primo giudice erra nella lettura congiunta del contratto di conto corrente ordinario n. 100.11 del 28.2.2008 (doc.
2 fasc. 1° grado) – che prevede con massima chiarezza tutti i tassi e le condizioni del rapporto - e dell'accordo di modifica parziale e temporanea del tasso debitore della stessa data (doc. 3 fasc. 1° grado), che, per un anno o fino a successivo nuovo accordo
o ad apposita comunicazione a norma dell'art. 118 del D.Lgs.1settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni prevede un tasso debitore ridotto al tasso variabile Euribor con lo 'spread' 0,50%, per concedere al cliente un temporaneo iniziale tasso più favorevole di quello del contratto di apertura del rapporto. Tale patto di parziale e temporanea riduzione del tasso debitore (doc. 3) si deve leggere in correlazione con il contratto-padre di apertura del conto n. 100.11(doc. 2), sia perché il rapporto in funzione n. 100.11 (sorto con il relativo contratto) è indicato nell'oggetto del patto di riduzione temporanea, sia perché il patto modificativo si chiude con un forte rinvio alle condizioni di quel contratto di apertura: Le nuove condizioni e quelle qui non rappresentate resteranno invariate” (pp. 13 – 14 atto di citazione d'appello). Tali considerazioni, secondo la parte appellante, avrebbero dovuto indurre il giudice di prime curie a ritenere che dal 27.2.2009 fosse ancora in vigore il patto di riduzione del tasso pagina 10 di 16 debitore del 28.2.2008 o, in subordine, ad applicare il tasso convenuto con il contratto di apertura del conto corrente n. 100.11 (pag. 16 atto di citazione d'appello).
Orbene, in tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso (cfr. Cassazione civile, sez. I,13/06/2024, sent. n.16456).
È noto, poi, che la previsione di cui all'art. 1284, co.3 c.c., esige per gli interessi convenzionali superiori alla misura legale la pattuizione per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. Inoltre, l'art. 117, co. IV, T.U.B. specifica che i contratti bancari devono indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Rileva la Corte che dalla documentazione allegata si evince che il contratto di apertura del conto corrente n. 09053000000100 del 28.02.2008 indica, in misura puntuale, la specifica pattuizione dei tassi di interesse (cfr.: contratto del 28.02.2008 in cui si legge:
“tassi annuali creditori – tasso annuale nominale al lordo della ritenuta fiscale valore
0,050%” – “tassi debitori su scoperti non a fronte di fido – tasso annuale nominale valore 14,650%). Con modifica delle condizioni contrattuali intervenuta nella medesima data e con scadenza al 26.02.2009 (Mod. 20615 – avente ad oggetto “Accordo sulla modifica delle condizioni economiche), le parti concordano di applicare il tasso di interesse in misura variabile (con riferimento all'Euribor 1M/360 media mese precedente – con uno spread di 0,5 punti in luogo di quello precedente pari a 1,5%). Con le successive variazioni, l'istituto di credito non ha correttamente pattuito gli interessi convenzionali e la loro capitalizzazione, registrandosi la natura usuraria dei predetti interessi nel II trimestre 2009 e del II trimestre 2011 (cfr.: accordi di modifica delle condizioni contrattuali del 03.03.2008, 04.03.2008 e 24.07.2008 per il conto corrente pagina 11 di 16 ordinario e in data 06.03.2014 per il conto anticipi, nonché pp. 5, 6 e 7 dell'elaborato peritale).
Ciò posto l'istituto di credito non ha documentato che, con le successive modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali avvenute in data 03.03.2008, 04.03.2008 e
24.07.2008 per il conto corrente ordinario e in data 06.03.2014 per il conto anticipi, vi sia stata una puntuale indicazione dei tassi di interesse da applicare, pur avendo ad oggetto “variazioni dei tassi di interesse e dei giorni di valuta”, non risultando ivi alcuna determinazione del tasso applicabile.
Non vi è dubbio che in tal caso, anche per le modalità attraverso le quali è esercitabile lo ius variandi, la modifica unilaterale dei tassi d'interesse si atteggi a nuova pattuizione, alla quale occorre avere riguardo ai fini della concreta individuazione del tasso applicabile al rapporto. La nullità delle clausole di modifica del tasso di interesse, per indeterminabilità dello stesso, non è suscettibile di generare una reviviscenza del primo accordo di modifica delle condizioni contrattali stipulato in data 28.02.2008 ovvero l'applicazione del tasso previsto nel contratto di conto corrente ordinario, in quanto sostituiti dalle successive pattuizioni intercorse tra le parti.
A nulla rileva la presunta non contestazione degli estratti conto e la sottoscrizione di un piano di rientro, come rimarcato dall'appellante. In tal senso si esprime, in misura consolidata la giurisprudenza di legittimità: “La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca (…) non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso
d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 cod. civ." (Cass. 29.7.2009 sent. n. 17679).
In misura simmetrica: “Il piano di rientro, che costituisce l'oggetto pressoché esclusivo dell'esame rimesso al giudice del merito e a questa Corte, è stato qualificato correttamente dal giudice di merito come avente natura ed efficacia ricognitiva, essendone stato espressamente escluso il contenuto transattivo e quello novativo. Da tale processo interpretativo, non censurabile in sede di giudizio di legittimità, sono,
pagina 12 di 16 tuttavia, scaturite, conclusioni non corrette sul piano degli effetti giuridici. Una volta esclusa la natura transattiva, perché non è stata ravvisata alcuna reciproca rinuncia delle parti alle rispettive pretese al fine di prevenire una lite, e quella novativa, non essendosi prodotto alcun effetto estintivo delle obbligazioni preesistenti né alcun mutamento nel quadro della regolamentazione degli interessi delle parti, salva la previsione di una dilazionata scansione temporale ai fini dell'adempimento, non può farsi discendere dalla rilevata natura ricognitiva del piano di rientro la intangibilità delle clausole negoziali affette da nullità.” (Cass. civile, sez. I, sent. n. 19792 del 19-09-
2014).
Non può essere accolta, inoltre, la prospettazione dell'appellante, secondo cui il patto modificativo si chiude con un forte rinvio alle condizioni di quel contratto di apertura, mediante l'inciso “Le nuove condizioni e quelle qui non rappresentate resteranno invariate”. Al riguardo, si osserva che il contratto di apertura del conto n. 100.11 specifica i tassi di interesse applicati, ma nella medesima data del 28.02.2008 veniva stipulato un accordo di modifica del tasso debitore, con scadenza al 26.02.2009, il quale prevedeva un tasso debitore ridotto al tasso variabile Euribor con lo 'spread' 0,50%, per concedere al cliente un temporaneo iniziale tasso più favorevole di quello del contratto di apertura del rapporto. Con le successive variazioni apportate al contratto originario nulla si dice in ordine al tasso di interessi applicato e, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, il rapporto è stato ridefinito mediante il tasso sostitutivo di cui all'art.117, co.7 T.U.B. in mancanza di un'espressa indicazione del tasso di interesse. In altri termini, alle operazioni passive sono stati applicati i tassi massimi dei BOT, mentre per gli interessi attivi le condizioni contrattuali sono rimaste invariate. Per il conto anticipi, invece, sono state applicate le condizioni contrattuali contenute nel contratto originario e negli accordi di modifica, intervenuti tra le parti. D'altro canto, nei contratti
“B2C” la forma scritta assolve, altresì, una funzione informativa, volta ad evitare uno squilibrio economico-contrattuale tra le parti e un'asimmetria conoscitiva, con conseguente bilanciamento dell'apporto volitivo al regolamento contrattuale.
pagina 13 di 16 Il terzo motivo di appello, relativo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, non può essere accolto.
Rileva sul punto la Corte che nei contratti successivi al 22 aprile 2000, ai fini della validità ed efficacia delle clausole anatocistiche, è necessario che siano indicate le seguenti clausole:
- pari periodicità del conteggio degli interessi attivi e passivi;
- indicazione specifica del tasso annuale nominale (TAN) applicato sia agli interessi creditori che debitori;
- indicazione della durata del periodo trascorso per il quale si procede a capitalizzazione degli interessi;
- sottoscrizione della clausola anatocistica da parte del cliente.
Nel caso di specie, il contratto di apertura del conto corrente ordinario del 28.02.2008 riproduce la clausola di reciprocità circa la capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori e creditori, con doppia sottoscrizione da parte del cliente. La modifica dell'art. 120, comma 2, T.U.B., introdotta dall' art. 25, comma 2, del D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, unitamente alla delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 attuativa della normativa primaria, ha sancito la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi allorquando la medesima periodicità valga tanto per gli interessi attivi quanto per quelli passivi.
Tuttavia, le variazioni apportate al contratto originario, avvenute in data 03.03.2008,
04.03.2008 e 24.07.2008 per il contratto di conto corrente ordinario ed in data
06.03.2013 per il contratto di conto anticipi “riguardano variazioni dei tassi di interesse
e dei giorni valuta”. È nell'ordine delle cose che se le variazioni contrattuali hanno modificato il tasso di interesse, anche il TAE indicato nel contratto originario non corrisponde affatto al TAE pattuito originariamente ovvero a quello concretamente applicato. Ne discende l'impossibilità di verificare la corretta pattuizione della capitalizzazione reciproca secondo i dettami della Delibera CICR del 2000.
Come rilevato sopra, inoltre, non è documentato che successivamente al 26.02.2009 vi sia stata una pattuizione scritta di interessi in misura ultralegale, con conseguente pagina 14 di 16 invalidità derivata della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi come concordata in contratto.
La quarta doglianza proposta con l'atto d'appello, relativa all'illegittimo accertamento di interessi usurari, risulta assorbita.
Tutto ciò premesso, in parziale accoglimento dell'appello, la Parte_1
deve essere condannata a corrispondere alla la minore somma di €
[...] CP_1
50.583,35 oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data del 26.01.2015 e sino al soddisfo.
Le spese del doppio grado della lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento parziale del gravame, si compensano nella misura di un terzo. I residui due terzi seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 - valore della lite compresa tra € 26.000,00 e 52.000,00 – con attribuzione in favore degli avv.ti EL e
GU BA, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93, co.1, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, 7° sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla contro la Parte_1 CP_1
avverso la sentenza Tribunale di Benevento n. 999/2015 del 9 luglio 2000
[...]
pubblicata in data 13 luglio 2000, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna la a corrispondere alla Parte_1 CP_1
la somma di € 50.583,35 oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data del
26.01.2015 e sino al soddisfo;
b) compensa un terzo delle spese del doppio grado di giudizio e condanna la
[...]
al pagamento dei residui due terzi in favore Controparte_4
della che liquida come segue: quanto al primo grado € 524,00 per CP_1
pagina 15 di 16 esborsi ed € 6.267,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, se documentati a mezzo di idonea fattura e non detraibili, e, quanto al secondo grado, in € 120,00 per esborsi e € 4.600,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, se documentati a mezzo di idonea fattura e non detraibili con attribuzione ex art 93 cpc in favore degli avv.ti EL e GU BA;
c) pone le spese della c.t.u. contabile, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, definitivamente nella misura di 2/3 a carico della Controparte_4
e nella misura di 1/3 a carico della
[...] CP_1
Così deciso in Napoli, lì 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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