TRIB
Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/08/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
sexies, co. 3, c.p.c. come novellato l'art. 281 sexies c.p.c.
dal d.l.vo n. 149/2022, sentita la discussione delle parti all'udienza del 7.4.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4805 dell'anno 2023
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
e entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. Paolo Cuviello, con studio in Corato, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORI
E
alla via Castel del Monte n. 115/G, scala Controparte_1
A, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Bucci, con studio in Corato, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO
sulle CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 22.12.2023, gli attori hanno quivi convenuto il
, deducendo Controparte_2
quanto segue.
Sono coniugi, comproprietari del piano cantinato, in Catasto del
Comune di Corato al foglio 50, particella 79, subalterno 14,
facente parte dell'edificio di pertinenza del CP_1
convenuto. Essi hanno concesso tale piano cantinato in comodato alla società i Parte_3
cui soci sono i loro figli, che lo hanno adibito a magazzino.
Detto piano cantinato <<è interessato da diversi anni da fenomeni di infiltrazioni di acqua riveniente dal suolo, che ha interessato la pavimentazione ed ha ammalorato anche le pareti>>. <corso dell'anno 2017 venivano eseguiti numerosi sopralluoghi e misurazioni in loco con l'amministratore condominiale>>, il quale, operando anche quale tecnico di fiducia degli attori e ritenendo che il fenomeno fosse da ascrivere a responsabilità della , li Controparte_3
indusse a promuovere nei suoi confronti un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., R.G. n.
104/2018 Trib. Trani, all'esito del quale tuttavia il consulente d'ufficio incaricato escluse responsabilità dell'AQP. Reso di
2 tanto edotto il Condominio, questo, all'assemblea del
13.12.2018, deliberò di far realizzare da <
specializzata … un pozzo a dispersione>>. Dopo di che, poiché
<>, successiva assemblea incaricava della esecuzione di ulteriori indagini l'ing. Per_1
il quale, anche avvalendosi delle rilevazioni eseguite
[...]
dal geologo dott. , < Persona_2
in data del 24/05/2021, … suggerendo un "intervento di drenaggio in modo da abbassare opportunamente il livello della falda senza modificare una situazione di equilibrio maturata nel tempo">>,
ed una seconda relazione il 24.4.2023, sollecitata dal figlio degli attori quale amministratore della società Parte_3
comodataria della unità immobiliare in questione a fronte della inerzia del Condominio, nella quale sono dettagliatamente indicati <
infiltrativo, da eseguirsi sia all'esterno del fabbricato che all'interno, … quantificando tali opere in € 59.480,95, di cui
€ 32.987,98 per lavori interni al locale del sig. ed € Pt_1
26.492,97 per lavori esterni … oltre € 2.000,00 per oneri sicurezza ed € 18.836,10 per spese tecniche, per un totale di €
80.317,05>>. <
interessano parti comuni dell'edificio, quali il suolo in primis, nonché fondazioni, pilastri e muri perimetrali, e sono,
pertanto, di competenza condominiale>>. Consegue che gli attori hanno ragione di pretendere dall'ente quale CP_4
custode delle parti comuni la cui omessa manutenzione è causa
3 del lamentato fenomeno infiltrativo, resosi inadempiente agli obblighi di manutenzione delle parti comuni medesime che fanno pertanto carico al , sia che provveda a far eseguire CP_1
i predetti lavori sia che risarcisca agli attori il danno costituito dal <
dal mese di gennaio 2019>>, <
€ 25.200,00 … sulla base del canone minimo di locazione di locali simili nella stessa zona comunale (in misura pari ad € 420,00
mensili per 60 mensilità)>>. Nessun esito hanno dato le plurime richieste che gli attori hanno in tal senso previamente rivolto al Condominio in via stragiudiziale neppure promuovendo il procedimento di mediazione di cui al d.l.vo n. 28/2010.
I coniugi e chiedono pertanto che, accertata e Pt_1 Parte_2
dichiarata < del Controparte_2
Monte 115/G in Corato … nella causazione dei danni subiti … [dal loro] piano cantinato, riportato nel N.C.E.U. del Comune di
Corato al fg. 50 p.lla 79 sub. 14, … per non aver compiuto gli interventi di manutenzione delle parti comuni, … condannare il convenuto … a risarcire i danni subiti dagli attori, CP_1
pari ad € 25.200,00 (€.420,00 x 60 mesi) per mancato utilizzo dell'immobile dal gennaio 2019 alla data della domanda ovvero quell'altra somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di Giustizia … [nonché] condannare, altresì, il ad eseguire tutte le opere necessarie atte ad CP_5
eliminare tutte le cause di infiltrazioni nella ridetta unità
immobiliare di proprietà dei sigg.ri come Parte_4
4 indicate … nella relazione peritale a firma dell'ing. Per_1
del 24/04/2023>>, ovvero, in subordine, ad individuarsi
[...]
mediante disponenda consulenza tecnica d'ufficio.
Il convenuto resiste con comparsa di risposta CP_1
tempestivamente depositata il 16.2.2024.
È documentato dagli stessi attori ed è incontroverso che l'ing.
, le cui conclusioni i coniugi e pongono Per_1 Pt_1 Parte_2
a fondamento delle domande proposte, ha in definitiva accertato,
anche sulla scorta degli studi idrogeologici eseguiti dal dott.
, che il fenomeno di cui gli attori si dolgono è Per_2
determinato dalla circostanza che il piano cantinato di cui si tratta, contrariamente alle previsioni di progetto, che ne collocavano il piano di calpestio alla quota di mt 2,80 sotto il piano di campagna, è stato poi in concreto realizzato a profondità maggiore, tale che il suo piano di calpestio è
collocato alla quota di mt 4 sotto il piano di campagna ed è
pertanto soggetto ad essere infiltrato dall'acqua di falda, il cui livello oscilla mediamente fra mt 3,80 e mt 4 al di sotto del piano di campagna ed è quindi anche suscettibile di innalzarsi per effetto di precipitazioni atmosferiche particolarmente abbondanti e concentrate nel tempo.
A tale stregua, le infiltrazioni in parola sono allora dovute non già alla omissione di interventi su parti comuni dell'edificio condominiale da parte dell'ente gestorio, a cui essi competerebbero ex artt. 1130 e/o 1135 c.c., idonea così a generare una responsabilità del condominio ex artt. 2043 o 2051
5 c.c., bensì ad un originario difetto di costruzione della specifica unità immobiliare in proprietà esclusiva degli attori,
realizzata in difformità dal progetto a suo tempo presentato e assentito dalla Pubblica Autorità, la cui eliminazione pertanto non rientra affatto nel novero delle attività che l'ente condominiale è chiamato dalla legge a svolgere, sulle parti comuni dell'edificio condominiale, ai fini della sua conservazione e del suo migliore godimento da parte della collettività dei condomini (v. Cass.
8.7.2021 n. 19556 fra le più recenti).
Le domande proposte vanno dunque rigettate siccome infondate,
con condanna degli attori al pagamento delle spese di causa in favore del convenuto, nella misura liquidata in CP_1
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 CP_1
in Corato alla via Castel del Monte n. 115/G, in persona dell'amministratore pro tempore, così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta le domande proposte;
- condanna gli attori a pagare le spese di causa in favore dell'ente convenuto, che si liquidano nella complessiva somma di
€ 8.991,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
6 Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 2.8.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
sexies, co. 3, c.p.c. come novellato l'art. 281 sexies c.p.c.
dal d.l.vo n. 149/2022, sentita la discussione delle parti all'udienza del 7.4.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4805 dell'anno 2023
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
e entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. Paolo Cuviello, con studio in Corato, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORI
E
alla via Castel del Monte n. 115/G, scala Controparte_1
A, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Bucci, con studio in Corato, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO
sulle CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 22.12.2023, gli attori hanno quivi convenuto il
, deducendo Controparte_2
quanto segue.
Sono coniugi, comproprietari del piano cantinato, in Catasto del
Comune di Corato al foglio 50, particella 79, subalterno 14,
facente parte dell'edificio di pertinenza del CP_1
convenuto. Essi hanno concesso tale piano cantinato in comodato alla società i Parte_3
cui soci sono i loro figli, che lo hanno adibito a magazzino.
Detto piano cantinato <<è interessato da diversi anni da fenomeni di infiltrazioni di acqua riveniente dal suolo, che ha interessato la pavimentazione ed ha ammalorato anche le pareti>>. <corso dell'anno 2017 venivano eseguiti numerosi sopralluoghi e misurazioni in loco con l'amministratore condominiale>>, il quale, operando anche quale tecnico di fiducia degli attori e ritenendo che il fenomeno fosse da ascrivere a responsabilità della , li Controparte_3
indusse a promuovere nei suoi confronti un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., R.G. n.
104/2018 Trib. Trani, all'esito del quale tuttavia il consulente d'ufficio incaricato escluse responsabilità dell'AQP. Reso di
2 tanto edotto il Condominio, questo, all'assemblea del
13.12.2018, deliberò di far realizzare da <
specializzata … un pozzo a dispersione>>. Dopo di che, poiché
<>, successiva assemblea incaricava della esecuzione di ulteriori indagini l'ing. Per_1
il quale, anche avvalendosi delle rilevazioni eseguite
[...]
dal geologo dott. , < Persona_2
in data del 24/05/2021, … suggerendo un "intervento di drenaggio in modo da abbassare opportunamente il livello della falda senza modificare una situazione di equilibrio maturata nel tempo">>,
ed una seconda relazione il 24.4.2023, sollecitata dal figlio degli attori quale amministratore della società Parte_3
comodataria della unità immobiliare in questione a fronte della inerzia del Condominio, nella quale sono dettagliatamente indicati <
infiltrativo, da eseguirsi sia all'esterno del fabbricato che all'interno, … quantificando tali opere in € 59.480,95, di cui
€ 32.987,98 per lavori interni al locale del sig. ed € Pt_1
26.492,97 per lavori esterni … oltre € 2.000,00 per oneri sicurezza ed € 18.836,10 per spese tecniche, per un totale di €
80.317,05>>. <
interessano parti comuni dell'edificio, quali il suolo in primis, nonché fondazioni, pilastri e muri perimetrali, e sono,
pertanto, di competenza condominiale>>. Consegue che gli attori hanno ragione di pretendere dall'ente quale CP_4
custode delle parti comuni la cui omessa manutenzione è causa
3 del lamentato fenomeno infiltrativo, resosi inadempiente agli obblighi di manutenzione delle parti comuni medesime che fanno pertanto carico al , sia che provveda a far eseguire CP_1
i predetti lavori sia che risarcisca agli attori il danno costituito dal <
dal mese di gennaio 2019>>, <
€ 25.200,00 … sulla base del canone minimo di locazione di locali simili nella stessa zona comunale (in misura pari ad € 420,00
mensili per 60 mensilità)>>. Nessun esito hanno dato le plurime richieste che gli attori hanno in tal senso previamente rivolto al Condominio in via stragiudiziale neppure promuovendo il procedimento di mediazione di cui al d.l.vo n. 28/2010.
I coniugi e chiedono pertanto che, accertata e Pt_1 Parte_2
dichiarata < del Controparte_2
Monte 115/G in Corato … nella causazione dei danni subiti … [dal loro] piano cantinato, riportato nel N.C.E.U. del Comune di
Corato al fg. 50 p.lla 79 sub. 14, … per non aver compiuto gli interventi di manutenzione delle parti comuni, … condannare il convenuto … a risarcire i danni subiti dagli attori, CP_1
pari ad € 25.200,00 (€.420,00 x 60 mesi) per mancato utilizzo dell'immobile dal gennaio 2019 alla data della domanda ovvero quell'altra somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di Giustizia … [nonché] condannare, altresì, il ad eseguire tutte le opere necessarie atte ad CP_5
eliminare tutte le cause di infiltrazioni nella ridetta unità
immobiliare di proprietà dei sigg.ri come Parte_4
4 indicate … nella relazione peritale a firma dell'ing. Per_1
del 24/04/2023>>, ovvero, in subordine, ad individuarsi
[...]
mediante disponenda consulenza tecnica d'ufficio.
Il convenuto resiste con comparsa di risposta CP_1
tempestivamente depositata il 16.2.2024.
È documentato dagli stessi attori ed è incontroverso che l'ing.
, le cui conclusioni i coniugi e pongono Per_1 Pt_1 Parte_2
a fondamento delle domande proposte, ha in definitiva accertato,
anche sulla scorta degli studi idrogeologici eseguiti dal dott.
, che il fenomeno di cui gli attori si dolgono è Per_2
determinato dalla circostanza che il piano cantinato di cui si tratta, contrariamente alle previsioni di progetto, che ne collocavano il piano di calpestio alla quota di mt 2,80 sotto il piano di campagna, è stato poi in concreto realizzato a profondità maggiore, tale che il suo piano di calpestio è
collocato alla quota di mt 4 sotto il piano di campagna ed è
pertanto soggetto ad essere infiltrato dall'acqua di falda, il cui livello oscilla mediamente fra mt 3,80 e mt 4 al di sotto del piano di campagna ed è quindi anche suscettibile di innalzarsi per effetto di precipitazioni atmosferiche particolarmente abbondanti e concentrate nel tempo.
A tale stregua, le infiltrazioni in parola sono allora dovute non già alla omissione di interventi su parti comuni dell'edificio condominiale da parte dell'ente gestorio, a cui essi competerebbero ex artt. 1130 e/o 1135 c.c., idonea così a generare una responsabilità del condominio ex artt. 2043 o 2051
5 c.c., bensì ad un originario difetto di costruzione della specifica unità immobiliare in proprietà esclusiva degli attori,
realizzata in difformità dal progetto a suo tempo presentato e assentito dalla Pubblica Autorità, la cui eliminazione pertanto non rientra affatto nel novero delle attività che l'ente condominiale è chiamato dalla legge a svolgere, sulle parti comuni dell'edificio condominiale, ai fini della sua conservazione e del suo migliore godimento da parte della collettività dei condomini (v. Cass.
8.7.2021 n. 19556 fra le più recenti).
Le domande proposte vanno dunque rigettate siccome infondate,
con condanna degli attori al pagamento delle spese di causa in favore del convenuto, nella misura liquidata in CP_1
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 CP_1
in Corato alla via Castel del Monte n. 115/G, in persona dell'amministratore pro tempore, così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta le domande proposte;
- condanna gli attori a pagare le spese di causa in favore dell'ente convenuto, che si liquidano nella complessiva somma di
€ 8.991,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
6 Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 2.8.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
7