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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/08/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4950/2025 promossa da:
C.F. con il patrocinio dell'avv. FADDA Parte_1 C.F._1
FEDERICA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FADDA FEDERICA
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Pag. 1 a 6 Oggetto: Domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“- che i ricorrenti hanno intrattenuto una relazione more uxorio cessata a Dicembre del 2024.
- che nel corso della convivenza, dalla loro unione, è nato a [...] il giorno 02.05.2024 il piccolo regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1
- che, la residenza familiare era fissata nell'immobile di proprietà esclusiva della signora
[...]
a Quartu S'Elena nella via Menta Fiorita n.13; CP_1
- Che lo fino al 31.03.2025 risultava assunto - con contratto a tempo determinato - Parte_2
presso la Coop il Mio Mondo, con un salario mensile netto di circa € 800,00; e attualmente dal
01.05.2025 risulta essere assunto con contratto a tempo determinato presso la Cianciola Sardegna
s.r.l con un salario di circa € 1.200,00 finalizzato all'assunzione, dopo dei necessari corsi di formazione, a tempo indeterminato. Lo stesso è inoltre obbligato al versamento di € 110,00 sino ad
Ottobre 2025 per l'acquisto della pompa di calore per l'immobile familiare (di cui il 50% gli verrà
rimborsato dal GSE). La signora risulta invece occupata, con contratto a tempo CP_1
indeterminato presso la ditta Entando srl, con un salario mensile netto di circa € 1.750,00; La stessa
è inoltre obbligata al versamento di €205,00 quale rata mensile di un prestito personale acceso per l'acquisto di una autovettura targata GS185GW cointestata con il signor oltre che del mutuo Pt_1
per l'acquisto dell'immobile di via Menta Fiorita n.13 a Quartu S'Elena con una Rata mensile di €
478,78 e al versamento di €294,67 quale rata mensile di un prestito personale acceso per l'acquisto di persiane per l'abitazione in cui ha la residenza.
Pag. 2 a 6 - che è intenzione dei ricorrenti regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio minorenne, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non quelle di seguito meglio indicate.
Tutto ciò premesso stante l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, gli odierni ricorrenti- ut supra rappresentati, difesi e domiciliati - al solo fine di tutelare il benessere del proprio figlio, visto l'art. 337-ter c.c.
CHIEDONO
Che la comparizione personale all'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte e che l'Ecc.mo
Tribunale di Cagliari - verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito - Voglia
disciplinare i rapporti tra gli stessi del figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate:
Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale
1. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e pertanto dovrà Per_1
continuare a ricevere dagli stessi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche,
le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, obbligandosi entrambi i genitori, in particolare durante il periodo di tempo in cui il minore sarà affidato a ciascuno di essi, a consentire al figlio la frequentazione delle sue abituali attività.
Pag. 3 a 6 Espressamente si impegnano a informarsi reciprocamente e immediatamente di qualunque evento legato alla salute del bambino e quindi a concordare qualunque esame, approccio diagnostico o terapeutico che lo riguardi.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi di tempo il cui il bambino starà con ciascuno di essi. Il bambino continuerà
ad abitare con la madre, nell'attuale residenza, nell' immobile di proprietà della mamma sito in Quartu
S'Elena nella via Menta Fiorita n.13;
Quanto al diritto di visita e frequentazione.
Attualmente l'accudimento del bambino avviene di comune accordo, ma i ricorrenti concordano sin d'ora che starà con ciascuno di essi con le seguenti modalità: vista la tenera età del piccolo Per_1
il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con le esigenze del minore, Per_1 Pt_1
avrà facoltà di tenerlo con se a fine settimana alterni, e potrà tenere il sabato e la domenica Per_1
dalle 9.00 alle 17.00, e durante la settimana due giorni il martedì e il giovedì, dalle 18.30 alle 20.30.
In ogni caso i genitori potranno accordarsi per una turnazione differente, con inserimento di più giorni alla settimana venendosi incontro sulle rispettive esigenze nell'interesse del minore. Durante le festività
comandate di Natale, Capodanno, e Pasqua e durante le festività (a titolo esemplificativo il 25.04, 1.05,
2.06, 1.11, etc) ciascun genitore starà con il figli seguendo il criterio dell'alternanza ad anni alterni;
durante le vacanze estive del figlio, secondo le ferie del padre, potrà tenerlo, con gli stessi orari del finesettimana, anche per più giorni non consecutivi da concordarsi con la madre.
Così come la madre durante le sue ferie estive potrà tenere il bambino, con eventuale sospensione delle visite da parte del padre, per un periodo da concordarsi con il padre.
Per il compleanno del figlio i genitori potranno tenerlo con sé per festeggiarlo ad anni alterni e il compleanno e la festa del papà sarà festeggiato con il padre, così come il compleanno e la festa della mamma con la madre. Resta inteso che la suddetta regolamentazione è concordata nell'interesse esclusivo del minore, e pertanto i genitori potranno accordarsi in modo differente a seconda delle
Pag. 4 a 6 esigenze scolastiche e sportive dei minori e compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre Sarà
facoltà dei genitori, con l'ingresso del bimbo alla scuola materna, verificare l'eventuale pernottamento del minore dal padre.
Quanto ai rapporti economici
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, la Pt_1 CP_1
somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00), a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso sino a Maggio 2025 e da Giugno 2025 'importo da corrispondere verrà aumento ad € 250,00 (euro duecentocinquanta /00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, e la signora CP_1
CP_ tratterrà per intero la somma circa € 200,00 (euro duecento,00), che gli viene accreditata dall a titolo di assegno unico, trattenendo quindi anche la quota dello . Il succitato importo di Pt_1
mantenimento da parte del signor nei confronti del minore dovrà essere corrisposto mediante Pt_1
bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra o in contanti a mani della CP_1
signora che rilascerà relativa quietanza, entro e non oltre il giorno 22 di ogni mese solare. CP_1
4. Il Sig. rimborserà puntualmente alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Pt_1 CP_1
straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio dietro semplice presentazione del Per_1
documento fiscale comprovante la relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica. Un preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura sportiva e ricreativa.
Per l'individuazione delle suddette spese straordinarie i coniugi faranno riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017, delle quali con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di averne ricevuto copia.
5. Il signor essendo l'autovettura targata GS185GW cointestata con la signora si obbliga Pt_1 CP_1
sin d'ora, a semplice richiesta da parte della signora al trasferimento della quota del 50 % (il CP_1
Pag. 5 a 6 passaggio di proprietà verrà pagato al 50%) nei confronti della stessa o nel caso in cui l'autovettura venisse venduta a partecipare all'atto di vendita e l'intero ricavato sarà di esclusiva spettanza della signora CP_1
6. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra
[...]
. Pt_1 Controparte_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere Parte_1 Controparte_1
omologati non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle Parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 23.7.2025
Il Presidente
Giorgio Latti
Pag. 6 a 6