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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/06/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4726/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4726/2025 promossa da:
nato a [...], il [...], difeso e rappresentato, anche Parte_1 disgiuntamente dall'Avv. Michele Angelo Lupoi e dall'Avv. Tiziana Falvo, presso il cui studio sito in Bologna, Via Altabella n.15 è elettivamente domiciliato E nata a [...] il [...], difesa e rappresentata dall'Avv. Carlotta Controparte_1 Franceschini presso il cui studio in Bologna, via delle Lame n.58 è elettivamente domiciliata;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
22/05/2025; il P.M è intervenuto pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Controparte_1 depositato in data 03/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e rilevato che le clausole relative ai minori non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti i figli e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...], il Parte_1
18/02/1974 e nata a [...] il [...] che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 25/07/2015 a San Daniele del Friuli (UD), matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di San Daniele del Friuli (UD) al n.24, parte 2, serie C anno 2015.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
pagina 2 di 4 1) Affida i figli e , nati il 28 maggio 2017, ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 Per_3 collocazione prevalente presso il padre e diritto di frequentare la madre come segue, nell'arco temporale di 14 giorni, con alternanza dei fine settimana:
- primo periodo: i figli staranno con il padre dal venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola, sino al giovedì mattina ed in seguito con la madre dal giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola, alla domenica pomeriggio;
- secondo periodo: i figli staranno con il padre dalla domenica pomeriggio al martedì mattina e,
a finire, con la madre dal martedì pomeriggio, dall'uscita di scuola, al venerdì mattina. Tale schema si ripeterà consequenzialmente. I minori trascorreranno il giorno del compleanno, preferibilmente, insieme ad entrambi i genitori e, solo in caso di disaccordo, alternando annualmente la permanenza presso l'uno o l'altro. Inoltre, i figli staranno con la madre:
- fino a tre settimane in estate, con un massimo di due settimane consecutive, da concordare con il padre entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
- fino a sei giorni durante le vacanze invernali, con alternanza di 25 dicembre e 31 dicembre;
- fino a quattro giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza di domenica di Pasqua e Lunedi dell'Angelo;
Durante l'estate i minori trascorreranno insieme al padre fino a 4 settimane di vacanza, con un massimo di due settimane consecutive, anch'esse da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. L'eventuale permanenza estiva con i nonni andrà stabilita di comune accordo, sempre entro il 31 maggio di ogni anno.;
2) Assegna la casa coniugale al signor convivente con i figli e;
Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3
3) Dispone che al mantenimento dei figli e , provveda direttamente ed Per_1 Per_2 Per_3 interamente il signor per quanto riguarda sia le spese ordinarie che quelle Parte_1 straordinarie. La madre provvederà al mantenimento diretto dei figli (consistente esclusivamente nelle spese di vitto, alloggio e svago) nei periodi in cui saranno con lei. Le spese per la baby-sitter saranno a carico del Signor anche nei giorni infrasettimanali in cui i Parte_1 minori saranno presso la Signora CP_1
4) Prende atto che le parti convengono quanto segue:
- la signora continuerà ad abitare nella casa coniugale fino alla sentenza di omologa CP_1 della separazione e, in ogni caso, fino a quando la nuova abitazione ove si trasferirà, di cui al successivo punto, non sarà a sua disposizione e completa degli arredi, che verranno scelti ed acquistati dal signor dopo la scadenza di tale termine, la signora dovrà Parte_1 CP_1 corrispondere al marito una penale di euro 100,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'ex casa coniugale e comunque non oltre la data che verrà fissata per la comparizione delle parti avanti il giudice del divorzio;
- il signor si impegna ad acquistare ed intestarsi un'abitazione idonea, che doterà di tutti Parte_1 gli arredi adeguati alla permanenza della moglie e dei figli, che concederà in comodato d'uso gratuito alla signora fino (e non oltre) al 31 luglio 2036, data in cui i figli dovrebbero CP_1 concludere il percorso scolastico (scuola secondaria di secondo grado);
- entrambe le parti sono intestatarie di propri conti correnti e hanno piena contezza delle rispettive sostanze;
- i coniugi intendono porre fine alla loro convivenza;
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di San Daniele del Friuli (UD), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Daniele del Friuli (UD), perché provveda alle pagina 3 di 4 annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
4.6.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4726/2025 promossa da:
nato a [...], il [...], difeso e rappresentato, anche Parte_1 disgiuntamente dall'Avv. Michele Angelo Lupoi e dall'Avv. Tiziana Falvo, presso il cui studio sito in Bologna, Via Altabella n.15 è elettivamente domiciliato E nata a [...] il [...], difesa e rappresentata dall'Avv. Carlotta Controparte_1 Franceschini presso il cui studio in Bologna, via delle Lame n.58 è elettivamente domiciliata;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
22/05/2025; il P.M è intervenuto pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Controparte_1 depositato in data 03/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e rilevato che le clausole relative ai minori non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti i figli e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...], il Parte_1
18/02/1974 e nata a [...] il [...] che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 25/07/2015 a San Daniele del Friuli (UD), matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di San Daniele del Friuli (UD) al n.24, parte 2, serie C anno 2015.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
pagina 2 di 4 1) Affida i figli e , nati il 28 maggio 2017, ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 Per_3 collocazione prevalente presso il padre e diritto di frequentare la madre come segue, nell'arco temporale di 14 giorni, con alternanza dei fine settimana:
- primo periodo: i figli staranno con il padre dal venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola, sino al giovedì mattina ed in seguito con la madre dal giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola, alla domenica pomeriggio;
- secondo periodo: i figli staranno con il padre dalla domenica pomeriggio al martedì mattina e,
a finire, con la madre dal martedì pomeriggio, dall'uscita di scuola, al venerdì mattina. Tale schema si ripeterà consequenzialmente. I minori trascorreranno il giorno del compleanno, preferibilmente, insieme ad entrambi i genitori e, solo in caso di disaccordo, alternando annualmente la permanenza presso l'uno o l'altro. Inoltre, i figli staranno con la madre:
- fino a tre settimane in estate, con un massimo di due settimane consecutive, da concordare con il padre entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
- fino a sei giorni durante le vacanze invernali, con alternanza di 25 dicembre e 31 dicembre;
- fino a quattro giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza di domenica di Pasqua e Lunedi dell'Angelo;
Durante l'estate i minori trascorreranno insieme al padre fino a 4 settimane di vacanza, con un massimo di due settimane consecutive, anch'esse da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. L'eventuale permanenza estiva con i nonni andrà stabilita di comune accordo, sempre entro il 31 maggio di ogni anno.;
2) Assegna la casa coniugale al signor convivente con i figli e;
Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3
3) Dispone che al mantenimento dei figli e , provveda direttamente ed Per_1 Per_2 Per_3 interamente il signor per quanto riguarda sia le spese ordinarie che quelle Parte_1 straordinarie. La madre provvederà al mantenimento diretto dei figli (consistente esclusivamente nelle spese di vitto, alloggio e svago) nei periodi in cui saranno con lei. Le spese per la baby-sitter saranno a carico del Signor anche nei giorni infrasettimanali in cui i Parte_1 minori saranno presso la Signora CP_1
4) Prende atto che le parti convengono quanto segue:
- la signora continuerà ad abitare nella casa coniugale fino alla sentenza di omologa CP_1 della separazione e, in ogni caso, fino a quando la nuova abitazione ove si trasferirà, di cui al successivo punto, non sarà a sua disposizione e completa degli arredi, che verranno scelti ed acquistati dal signor dopo la scadenza di tale termine, la signora dovrà Parte_1 CP_1 corrispondere al marito una penale di euro 100,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'ex casa coniugale e comunque non oltre la data che verrà fissata per la comparizione delle parti avanti il giudice del divorzio;
- il signor si impegna ad acquistare ed intestarsi un'abitazione idonea, che doterà di tutti Parte_1 gli arredi adeguati alla permanenza della moglie e dei figli, che concederà in comodato d'uso gratuito alla signora fino (e non oltre) al 31 luglio 2036, data in cui i figli dovrebbero CP_1 concludere il percorso scolastico (scuola secondaria di secondo grado);
- entrambe le parti sono intestatarie di propri conti correnti e hanno piena contezza delle rispettive sostanze;
- i coniugi intendono porre fine alla loro convivenza;
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di San Daniele del Friuli (UD), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Daniele del Friuli (UD), perché provveda alle pagina 3 di 4 annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
4.6.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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