Sentenza 15 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2003, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 9929/00 UD. 22.10.2002 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 005 00 0 3 LA CORTE SEZIONE 2a CIVILE 404848 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Map 172 Presidente Dott. Rafaele CORONA Пер Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. RA Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 9929/00 proposto Oggetto: Apposizione da termini lapidei. BI AN e IA NA, elettiva- mente domiciliati in Roma, Via Piazza Ugo da Como n. 9, pres- LIRE 1500 so lo studio dell'Avv. Giuseppe AR Masullo, difesi dagli Avv.ti Raffaele De Sena e RA Bosone. RICORRENTI A101245
contro
TU GI, TU RI e TU MA- M A101216 RIA GIA, elettivamente domiciliati in Roma, Via G. da Carpi n. 6, presso lo studio dell'Avv. Renato Silvestri che uni- 1 1356/02 tamente all'Avv. Massimo Giangrande li difende come da man- dato a margine del controricorso CONTRORICORRENTE e
contro
DI FR NE e RO ADA. INTIMATI per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 150/99 del 24.02.1999 / 03.03.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.10.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Giuseppe AR Masullo per delega. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vincen- zo Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 29.5.1978, RA UL e NA NU convenivano in giudizio CA Di RU, IG UR, AD UR, AR IGa UR e AD Ro- mano davanti al TO di Cassino chiedendo che, previa c.t.u. o ispezione dei luoghi, venissero fissati i termini lapidei nei punti in cui sarebbero stati rinvenuti gli esatti confini. A sostegno della domanda deducevano che era proprietari, in 脚 forza di atto per notaio Mollo del 23.3.1969, di due vani con prospiciente zona di terreno riportata in catasto al F. 86 parti- cella 175/b, confinante con finitima proprietà (particella 176) 2 dei convenuti in maniera incerta e che era fallito ogni tentativo di bonario componimento per la individuazione del confine. Costituitisi, i convenuti aderivano alla domanda di regola- mento, ma contestavano la esattezza della planimetria allegata all'atto notaio Mollo per non essere corrispondente allo stato dei luoghi, stravolti in seguito ai noti eventi bellici, e non si opponevano alla c.t.u. onde veder delimitati i confini. Espletata l'istruttoria, con acquisizione di vari documenti e c.t.u., il TO (con sentenza n. 109/94) dichiarava che l' esatta linea di confine doveva porsi a m. 4,21 dal fabbricato dei Di RU-UR e a m. 4,24 dal fabbricato dei coniugi UL-NU, come indicato dal c.t.u.. L'appello proposto dai coniugi UL-NU veniva ri- gettato dal Tribunale di Cassino, con la sentenza ora impu- gnata, il quale condivideva le conclusioni del c.t.u. ED, che aveva preso in considerazione il foglio catastale originario n. 32 ai fini della ricostruzione dello stato dei luoghi e indivi- duazione del confine, osservando che tali conclusioni erano sostanzialmente identiche a quelle della prima perizia d'ufficio. Disattendeva la tesi degli appellanti che avevano sostenuto es- sere la c.t.u. erronea in quanto era partita nella ricostruzione dei luoghi da un foglio di mappa troppo lontano nel tempo e quindi non più rispondente all'attuale assetto urbanistico, os- servando che le ragioni che avevano indotto il c.t.u. a tener 3 conto dell'originaria mappa catastale erano proprio quelle di essersi reso conto delle variazioni avvenute nel corso del tem- po e non riportate nel foglio n. 86. Contro tale sentenza i coniugi UL-NU hanno proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi. IG, AD e AR IGa UR hanno resistito con controricorso. Gli altri intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applica- zione degli artt. 950 c.c. e 115 e 116 c.p.c., i ricorrenti si dol- gono che i giudici di merito non abbiano preso in considera- zione i titoli d'acquisto delle rispettive proprietà né, trattandosi come nella specie di lotti separati di un appezzamento in ori- gine unico, le misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti e dal tipo di frazionamento, puntando direttamente sulle risultanze delle mappe catastali esaminate dal c.t.u., aventi funzione solo sussidiaria, compiendo così un inammissibile salto logico.
1.1. Il motivo è infondato. In tema di regolamento di confini, ossia di azione diretta a determinare l'estensione e la configurazione di fondi contigui, ancorché costituenti lotti separati di un appezzamento in ori- gine unico, l'omesso esame dei titoli può essere dedotto come 4 vizio della motivazione in quanto si assume che i titoli avreb- bero fornito elementi idonei alla risoluzione del dubbio sul confine, non potendo la loro decisività affermarsi in astratto bensì in concreto con riferimento al loro contenuto. Nel caso specifico i ricorrenti hanno fatto riferimento ai tito- li, ossia alle planimetrie e ai tipi di frazionamento allegati agli atti di acquisto, solo in via puramente teorica, senza dedurre la loro decisività. Evidentemente perché il c.t.u., le cui conclu- sioni sono state condivise dai giudici di merito, avevano esclu- so qualsiasi rilevanza a detti tipi di frazionamento e planime- trie, specie quelli allegati all'atto notaio Mollo del 23.3.69, in quanto non risultavano né approvati né vistati dall'UTE o dal Catasto, costituendo dei meri atti grafici personali, privi di qualsiasi rilevanza giuridica.
2. Col secondo motivo, deducendo omessa, insufficiente e illogica motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., i ricorrenti si dolgono che, stante il carattere sussidiario delle mappe catastali, i giudici di merito avrebbero dovuto espres- samente indicare le ragioni del ricorso a tali mappe, dovendosi escludere la carenza per implicito di altri elementi, richiedendo la graduazione ex art. 950 c.c. la contemplazione e la motiva- da zione dell'inesistenza o insufficienza di "altri elementi".
2.1. Anche tale motivo è infondato perché i giudici di merito, nel far espresso rinvio alla c.t.u., considerata attendibile, logi- 5 ca ed esauriente, ne hanno condiviso le argomentazioni anche laddove è detto che, essendo i titoli d'acquisto e i relativi alle- gati inidonei a fornire indicazioni sull'esatta linea di confine, in considerazione dell'attuale situazione dei luoghi, si rendeva necessario l'esame della documentazione catastale. Costituisce ius receptum che il giudice di merito, il quale ri- conosca convincenti le argomentazioni e conclusioni del con- sulente tecnico, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motiva- zione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell' apprezza- mento espresso, con la conseguenza che la parte la quale de- duca il vizio di motivazione della sentenza impugnata ha l'one- re di indicare in modo specifico i dati che il giudice non avreb- be considerato, non essendo all'uopo sufficiente il mero e ge- nerico riferimento ad "altri elementi".
3. Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazio- ne delle leggi in materia catastale, nonchè omessa, insuffi- ciente e illogica motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., i ricorrenti assumono che il Tribunale avrebbe sempli- cemente affermato la distinzione e la successione tra il foglio catastale n. 32 (anteriore) e il foglio catastale n. 86 (poste- riore), senza considerare che il foglio n. 86, come prospettato dalle parti, aveva recepito le modificazioni derivanti dai vari titoli d'acquisto e dai relativi tipi di frazionamento. 6 3.1. Il motivo non ha pregio, perché i giudici di merito han- no spiegato le ragioni che hanno indotto il c.t.u. a tener conto dell'originaria mappa catastale (F. n. 32), atteso che in quella successiva (F. n. 86) non erano state registrate le modificazioni avvenute nel corso del tempo, come era riscontrabile dall' esame diretto dei vari atti e documenti depositati. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida Euro. 130,9998in com plessivi Eu oltre Euro 1.300,00 per onora- rio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 22 ottobre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonins Collante лепти DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 GEN. 2003 IL CANCELLIERE Nuors AR Di ZO Oggi, arie IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE AR Di ZO Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 28-5-2003 Di u serie 4 al n. 203.16. versate € 149,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Riccr