Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3292 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Mura, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Mura, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/09/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre la propria residenza o domicilio ove vorranno.
2) La casa familiare sarà assegnata alla OR che ne è proprietaria e Pt_2 Per_ che continuerà a viverci con la LI , mentre il signor se ne Parte_1 allontanerà.
3) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
4) I coniugi dichiarano reciprocamente che non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione.
5) Il signor corrisponderà alla OR per il mantenimento della Parte_1 Pt_2 Per_ LI , entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, un assegno di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
Pag. 2 di 3 L'assegno unico universale continuerà ad essere riscosso per intero dalla madre, quale genitore collocatario, con rinuncia espressa del signor alla Parte_1 quota di sua spettanza.
Per_ 6) Le spese straordinarie della LI , intendendosi per tali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle universitarie, sportive, per viaggi, sanitarie non coperte dal SSN, ecc., salvo l'obbligatorietà e l'urgenza, dovranno essere concordate tra i genitori e saranno ripartite tra loro in egual misura
(50%).
7) Il signor acconsente e si impegna ad uscire dal conto corrente Banco Parte_1 di Sardegna n. 0237/000000041515, cointestato a entrambi i coniugi ma in uso alla OR senza nulla pretendere. Pt_2
8) L'automobile Mini One targata ES405GP, acquistata in costanza di matrimonio Per_ per la LI , resterà intestata al signor;
la OR Parte_1 Pt_2 rinuncia a qualsivoglia pretesa sulla predetta automobile e sul ricavato della sua eventuale vendita.
9) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni, nel caso di mutamento dell'attuale situazione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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