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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1738/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luisa Poppi Presidente Relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1738/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ROVERSI FRANCESCA con domicilio in VIA Parte_1
CUNEO 4 SAN GIORGIO DI PIANO
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. ROCCATAGLIATI SABRINA con domicilio in Controparte_1
VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 3 42124 REGGIO EMILIA
APPELLATO
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
La Corte, decidendo sull'appello -assunto in decisione all'udienza del 20.3.25- avverso la sentenza n.733/2024 resa dal Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito del giudizio R.G. n. 3214/2023, pubblicata il 28.6.2024
OSSERVA
Il Tribunale di Reggio Emilia, decidendo sul ricorso depositato in data 03/08/2023 da CP_1
avente ad oggetto affidamento e mantenimento dei figli minori ed
[...] Persona_1 Per_2
pagina 1 di 7 (nati rispettivamente il 19/07/2019 ed il 28/08/2021), così disponeva: Pt_1
“Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni
diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Dispone l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con esercizio separato della
responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che
saranno assunte da ciascun genitore nel periodo di permanenza dei figli presso di sé.
2) Dispone il collocamento residenziale dei minori presso la madre, con diritto del padre di vederli e
tenerli con sé il venerdì ed il sabato con pernottamento, a domeniche alternate (nelle quali riporterà i
bambini dalla madre alle ore 19:00), inoltre il mercoledì di ciascuna settimana con pernottamento;
durante le festività natalizie, i genitori alterneranno di anno in anno il giorno della vigilia di Natale, il
periodo dal 25/12 al 30/12 ed il periodo dal 31/12 al 06/01 (in caso di disaccordo, la madre sceglierà
negli anni pari, ed il padre negli anni dispari); durante le vacanze Pasquali il padre terrà i figli tre
giorni, ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, e durante le vacanze estive
due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Le
altre Festività verranno alternate tra i genitori di anno in anno.
3) Invita i genitori, come suggerito dai Servizi Sociali, ad intraprendere, nell'interesse dei minori, un
percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione con l'obiettivo di garantire una bigenitorialità
con il supporto degli stessi Servizi Sociali.
4) Assegna alla ricorrente la casa familiare sita in Cavriago (RE), via Melato n. 13.
5) Pone a carico del padre un assegno perequativo per il mantenimento dei due figli pari ad € 500,00
(€ 250,00 per ciascun figlio), da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile
annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate
nell'aggiornato Protocollo locale per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
6) Condanna il resistente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite, che liquida in €
4.750,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura
pagina 2 di 7 del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.”
Con il presente appello impugnava il provvedimento per i seguenti motivi: Parte_1
1-Violazione/falsa applicazione degli artt. 337 ter e 337 sexies c.c. in relazione al collocamento prevalente dei minori ed assegnazione della casa familiare – violazione/ falsa applicazione degli artt.
115 c.p.c., 116 c.p.c e 473-bis 18 - violazione/ falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.: il Tribunale, pur stabilendo tempi paritetici circa la frequentazione dei figli, in ordine al collocamento prevalente dei minori ed , ha accolto la domanda della ricorrente di collocamento prevalente Per_2 Persona_1
dei figli presso di sè. In realtà, con tale decisione non sarebbe stato rispettato l'interesse ed il benessere dei minori, principi per nulla salvaguardati e garantiti. “Dopo la rottura con l'odierno appellante, di fatto cacciato da casa propria dalla con l'intento esclusivo di vivere a pieno il suo nuovo CP_1
amore con il l'appellata, ponendosi in patente contrasto con il dato normativo, ha attuato una CP_2
rigida esclusione della figura paterna, al quale veniva impedito di frequentare i minori”. Dunque, la condotta genitoriale tenuta dalla ricorrente, contraria al benessere dei minori -e in particolar modo di per come emerso negli atti e nei documenti di causa, non avrebbe dovuto portare alla Per_1
collocazione prevalente presso la madre. I rispettivi orari di lavoro ( lavora come Controparte_1
barista, mentre il padre svolge l'attività di autotrasportatore), non sarebbero affatto incompatibili con un collocamento prevalente dei figli presso l'abitazione paterna, soprattutto tenuto conto del fatto che
“sia nel periodo antecedente all'udienza del 19.12.2023 che ora, non solo lavora Controparte_1
oltre 40 ore settimanali (in alcuni casi anche di più di 40 ore!) ma addirittura, anche infrasettimanalmente svolge un turno di lavoro che la obbliga a presentarsi al posto di lavoro alle 5:00
del mattino per l'apertura del bar o, in alternativa, a chiuderlo oltre le 22:00 di sera”.
2- Violazione/falsa applicazione degli artt. 316 bis c.c., 337 ter c.c - violazione/ falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c e 473-bis 18 - violazione/ falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
Essendo incorso il Giudice di prime cure nell'errore relativo all'orario di lavoro della (che ha CP_1
pagina 3 di 7 indicato un orario di lavoro inferiore rispetto al reale), ne discenderebbe che la sentenza impugnata meriti censura anche sulla quantificazione del contributo al mantenimento. Infatti, pur in presenza di tempi di frequentazione paritetici, il Tribunale di Reggio Emilia ha statuito che “tenuto conto dei tempi paritari di permanenza e, tuttavia, considerata la significativa disparità economica tra le parti, si stima equo porre a carico del padre, per il mantenimento dei due figli, un assegno mensile perequativo pari ad
€ 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio)”: e ciò in quanto le buste paga prodotte dalla si CP_1
riferiscono ad un rapporto di lavoro part-time di 20 ore con un netto mensile di € 700,00. Tuttavia,
questo dato già era contraddittorio rispetto alla dichiarazione della parte resa all'udienza del 19.12.2023
(ove l'appellata stessa affermava di lavorare per un monte ore settimanali di 30), ma soprattutto è stato smentito dalla relazione dei Servizi investigativi prodotta (doc. 2) ove emergono turni lavorativi ben più ampi (anche superiori alle 40 ore settimanali).
3-Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti –
violazione/falsa applicazione dell'art. 473 bis 19 c.p.c..
In sede di udienza del 18.6.2024 l'appellante aveva evidenziato che nel mese di aprile 2024 era stato raggiunto da atto di pignoramento presso terzi con decurtazione di 1/5 dello stipendio e che era sopravvenuta cassa integrazione guadagni con inevitabile riduzione della retribuzione: tali elementi non sarebbero stati tenuti in debito conto dal Tribunale.
Concludeva, pertanto, l'appellante per ottenere il collocamento prevalente dei minori ed Per_1
presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare sita in Cavriago, Persona_3
nonché per ottenere pronuncia di mantenimento dei figli in via diretta (e suddivisione al 50% delle spese straordinarie), con condanna della alla restituzione delle somme percepite a titolo di CP_1
mantenimento di minori a far data dal deposito del ricorso di primo grado. In subordine, e in ogni caso,
a fronte di tempi paritetici di collocazione dei minori, il loro mantenimento diretto.
pagina 4 di 7 si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
per violazione dell'art. 342 cpc. e, nel merito, chiedeva il suo rigetto. Precisava che la relazione degli investigatori “fotografava un arco temporale di soli 2 mesi, quello di luglio e settembre 2024, ma
comunque un periodo estivo, di vacanza, nel quale il Sig. era ben a conoscenza che Parte_1
durante l'estate, alla Sig.ra veniva richiesto di coprire turni di straordinario al fine di CP_1
sostituire i colleghi che si assentavano per le meritate ferie estive. Dall'esame della relazione si evince
chiaramente che nel mese di settembre soprattutto verso la fine, la Sig.ra riprendeva i suoi CP_1
soliti orari ridotti previsti dal suo contratto”.
Ribadiva che sin dalla nascita è stata la madre ad occuparsi dei bambini mentre Parte_1
autotrasportatore, era fuori casa dalla notte fonda sino al pomeriggio inoltrato.
Per quanto riguarda la ragione dell'allontanamento dalla casa familiare, l'appellata ricordava che era stato costretto a lasciare l'immobile in seguito all'apertura di un Codice Rosso per Parte_1
abusi familiari (posizione, per altro, successivamente archiviata).
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'appello con condanna alle spese di lite.
*********
Osserva la Corte come l'argomento fondante tutti i motivi di appello sia il presunto maggior impegno lavorativo della controparte presso il bar (con sede a Cavriago -RE-, piazza Angelo Zanti n. 1), Pt_2
che lungi dal corrispondere a quanto previsto nel contratto part-time prodotto, di 20 ore settimanali,
sarebbe in realtà di molto più gravoso, con conseguente inopportunità della prevalente collocazione dei figli presso la madre e la non congruità dell'assegno perequativo.
Tale assunto sarebbe corroborato dalla relazione prodotta come doc. 2 di parte appellante, nella quale viene riferita l'osservazione degli spostamenti da e per il luogo di lavoro di nell'arco Controparte_1
temporale luglio / settembre 2024.
pagina 5 di 7 Ritiene, tuttavia, la Corte che tale produzione non sia sufficiente per dimostrare una situazione di fatto significativamente diversa rispetto a quella esaminata e valorizzata dal Giudice di primo grado: Per_1
ed hanno attualmente -quasi- 6 e 3 anni, l'orario di lavoro della madre (anche tenendo conto di Per_2
eventuali ore straordinarie, ad esempio nel periodo estivo) è caratterizzato da una grande flessibilità che le permette di trascorrere molto tempo con i figli anche per assecondare gli impegni di orario scolastico, l'appellante, d'altro canto, svolgendo l'attività di autotrasportatore non può assicurare la stessa disponibilità di tempo. Rimangono, pertanto, condivisibili le considerazioni svolte dal Tribunale
di Reggio Emilia nel ritenere che il prioritario interesse dei minori sia quello di mantenere la prevalente collocazione presso la madre nella casa familiare (per altro, condotta in locazione), essendo ciò
possibile anche nel caso in cui i tempi di frequentazione con ciascuno dei genitori siano pressoché
paritetici (si condivide, sul punto, la giurisprudenza richiamata dal primo Giudice: Cass. Sez. I,
Ordinanza 24/02/2023 n. 5738, Corte d'appello di Bologna, Sez. I, sentenza n. 2728/2021 pubblicata il
28/10/2021).
Analoghe considerazioni possono essere svolte anche sotto l'aspetto economico, alla luce delle documentazioni fiscali prodotte (rispettivamente il 18 e il 19 marzo 2025) da entrambe le parti: la
Certificazione Unica 2025 di dimostra un reddito netto mensile di circa € 820, e Controparte_1
quella di di circa € 2.600. Tenuto conto del canone di locazione che la parte appellata Parte_1
deve corrispondere, anche valutata la temporanea situazione di cassa integrazione dell'appellante (che vive con i propri genitori), appare pienamente condivisibile la misura dell'assegno di mantenimento stabilita dal Giudice di primo grado, pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo locale per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
Conseguentemente, ritiene la Corte che l'appello debba essere integralmente rigettato, non essendovi fondati motivi per riformare il provvedimento impugnato.
pagina 6 di 7 Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, devono porsi a carico di ed in Parte_1
favore dello Stato (essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato), Controparte_1
liquidate nella misura di € 5.200,00 (scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nei limiti della metà, in assenza di conclusionali scritte), oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, qualora dovuto.
P.Q.M.
la Corte:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, liquidate nella misura di €
5.200,00, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, SE DOVUTO, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n.
115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 20.3.25.
Il Presidente estensore dott. Luisa Poppi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luisa Poppi Presidente Relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1738/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ROVERSI FRANCESCA con domicilio in VIA Parte_1
CUNEO 4 SAN GIORGIO DI PIANO
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. ROCCATAGLIATI SABRINA con domicilio in Controparte_1
VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 3 42124 REGGIO EMILIA
APPELLATO
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
La Corte, decidendo sull'appello -assunto in decisione all'udienza del 20.3.25- avverso la sentenza n.733/2024 resa dal Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito del giudizio R.G. n. 3214/2023, pubblicata il 28.6.2024
OSSERVA
Il Tribunale di Reggio Emilia, decidendo sul ricorso depositato in data 03/08/2023 da CP_1
avente ad oggetto affidamento e mantenimento dei figli minori ed
[...] Persona_1 Per_2
pagina 1 di 7 (nati rispettivamente il 19/07/2019 ed il 28/08/2021), così disponeva: Pt_1
“Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni
diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Dispone l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con esercizio separato della
responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che
saranno assunte da ciascun genitore nel periodo di permanenza dei figli presso di sé.
2) Dispone il collocamento residenziale dei minori presso la madre, con diritto del padre di vederli e
tenerli con sé il venerdì ed il sabato con pernottamento, a domeniche alternate (nelle quali riporterà i
bambini dalla madre alle ore 19:00), inoltre il mercoledì di ciascuna settimana con pernottamento;
durante le festività natalizie, i genitori alterneranno di anno in anno il giorno della vigilia di Natale, il
periodo dal 25/12 al 30/12 ed il periodo dal 31/12 al 06/01 (in caso di disaccordo, la madre sceglierà
negli anni pari, ed il padre negli anni dispari); durante le vacanze Pasquali il padre terrà i figli tre
giorni, ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, e durante le vacanze estive
due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Le
altre Festività verranno alternate tra i genitori di anno in anno.
3) Invita i genitori, come suggerito dai Servizi Sociali, ad intraprendere, nell'interesse dei minori, un
percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione con l'obiettivo di garantire una bigenitorialità
con il supporto degli stessi Servizi Sociali.
4) Assegna alla ricorrente la casa familiare sita in Cavriago (RE), via Melato n. 13.
5) Pone a carico del padre un assegno perequativo per il mantenimento dei due figli pari ad € 500,00
(€ 250,00 per ciascun figlio), da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile
annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate
nell'aggiornato Protocollo locale per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
6) Condanna il resistente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite, che liquida in €
4.750,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura
pagina 2 di 7 del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.”
Con il presente appello impugnava il provvedimento per i seguenti motivi: Parte_1
1-Violazione/falsa applicazione degli artt. 337 ter e 337 sexies c.c. in relazione al collocamento prevalente dei minori ed assegnazione della casa familiare – violazione/ falsa applicazione degli artt.
115 c.p.c., 116 c.p.c e 473-bis 18 - violazione/ falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.: il Tribunale, pur stabilendo tempi paritetici circa la frequentazione dei figli, in ordine al collocamento prevalente dei minori ed , ha accolto la domanda della ricorrente di collocamento prevalente Per_2 Persona_1
dei figli presso di sè. In realtà, con tale decisione non sarebbe stato rispettato l'interesse ed il benessere dei minori, principi per nulla salvaguardati e garantiti. “Dopo la rottura con l'odierno appellante, di fatto cacciato da casa propria dalla con l'intento esclusivo di vivere a pieno il suo nuovo CP_1
amore con il l'appellata, ponendosi in patente contrasto con il dato normativo, ha attuato una CP_2
rigida esclusione della figura paterna, al quale veniva impedito di frequentare i minori”. Dunque, la condotta genitoriale tenuta dalla ricorrente, contraria al benessere dei minori -e in particolar modo di per come emerso negli atti e nei documenti di causa, non avrebbe dovuto portare alla Per_1
collocazione prevalente presso la madre. I rispettivi orari di lavoro ( lavora come Controparte_1
barista, mentre il padre svolge l'attività di autotrasportatore), non sarebbero affatto incompatibili con un collocamento prevalente dei figli presso l'abitazione paterna, soprattutto tenuto conto del fatto che
“sia nel periodo antecedente all'udienza del 19.12.2023 che ora, non solo lavora Controparte_1
oltre 40 ore settimanali (in alcuni casi anche di più di 40 ore!) ma addirittura, anche infrasettimanalmente svolge un turno di lavoro che la obbliga a presentarsi al posto di lavoro alle 5:00
del mattino per l'apertura del bar o, in alternativa, a chiuderlo oltre le 22:00 di sera”.
2- Violazione/falsa applicazione degli artt. 316 bis c.c., 337 ter c.c - violazione/ falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c e 473-bis 18 - violazione/ falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
Essendo incorso il Giudice di prime cure nell'errore relativo all'orario di lavoro della (che ha CP_1
pagina 3 di 7 indicato un orario di lavoro inferiore rispetto al reale), ne discenderebbe che la sentenza impugnata meriti censura anche sulla quantificazione del contributo al mantenimento. Infatti, pur in presenza di tempi di frequentazione paritetici, il Tribunale di Reggio Emilia ha statuito che “tenuto conto dei tempi paritari di permanenza e, tuttavia, considerata la significativa disparità economica tra le parti, si stima equo porre a carico del padre, per il mantenimento dei due figli, un assegno mensile perequativo pari ad
€ 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio)”: e ciò in quanto le buste paga prodotte dalla si CP_1
riferiscono ad un rapporto di lavoro part-time di 20 ore con un netto mensile di € 700,00. Tuttavia,
questo dato già era contraddittorio rispetto alla dichiarazione della parte resa all'udienza del 19.12.2023
(ove l'appellata stessa affermava di lavorare per un monte ore settimanali di 30), ma soprattutto è stato smentito dalla relazione dei Servizi investigativi prodotta (doc. 2) ove emergono turni lavorativi ben più ampi (anche superiori alle 40 ore settimanali).
3-Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti –
violazione/falsa applicazione dell'art. 473 bis 19 c.p.c..
In sede di udienza del 18.6.2024 l'appellante aveva evidenziato che nel mese di aprile 2024 era stato raggiunto da atto di pignoramento presso terzi con decurtazione di 1/5 dello stipendio e che era sopravvenuta cassa integrazione guadagni con inevitabile riduzione della retribuzione: tali elementi non sarebbero stati tenuti in debito conto dal Tribunale.
Concludeva, pertanto, l'appellante per ottenere il collocamento prevalente dei minori ed Per_1
presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare sita in Cavriago, Persona_3
nonché per ottenere pronuncia di mantenimento dei figli in via diretta (e suddivisione al 50% delle spese straordinarie), con condanna della alla restituzione delle somme percepite a titolo di CP_1
mantenimento di minori a far data dal deposito del ricorso di primo grado. In subordine, e in ogni caso,
a fronte di tempi paritetici di collocazione dei minori, il loro mantenimento diretto.
pagina 4 di 7 si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
per violazione dell'art. 342 cpc. e, nel merito, chiedeva il suo rigetto. Precisava che la relazione degli investigatori “fotografava un arco temporale di soli 2 mesi, quello di luglio e settembre 2024, ma
comunque un periodo estivo, di vacanza, nel quale il Sig. era ben a conoscenza che Parte_1
durante l'estate, alla Sig.ra veniva richiesto di coprire turni di straordinario al fine di CP_1
sostituire i colleghi che si assentavano per le meritate ferie estive. Dall'esame della relazione si evince
chiaramente che nel mese di settembre soprattutto verso la fine, la Sig.ra riprendeva i suoi CP_1
soliti orari ridotti previsti dal suo contratto”.
Ribadiva che sin dalla nascita è stata la madre ad occuparsi dei bambini mentre Parte_1
autotrasportatore, era fuori casa dalla notte fonda sino al pomeriggio inoltrato.
Per quanto riguarda la ragione dell'allontanamento dalla casa familiare, l'appellata ricordava che era stato costretto a lasciare l'immobile in seguito all'apertura di un Codice Rosso per Parte_1
abusi familiari (posizione, per altro, successivamente archiviata).
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'appello con condanna alle spese di lite.
*********
Osserva la Corte come l'argomento fondante tutti i motivi di appello sia il presunto maggior impegno lavorativo della controparte presso il bar (con sede a Cavriago -RE-, piazza Angelo Zanti n. 1), Pt_2
che lungi dal corrispondere a quanto previsto nel contratto part-time prodotto, di 20 ore settimanali,
sarebbe in realtà di molto più gravoso, con conseguente inopportunità della prevalente collocazione dei figli presso la madre e la non congruità dell'assegno perequativo.
Tale assunto sarebbe corroborato dalla relazione prodotta come doc. 2 di parte appellante, nella quale viene riferita l'osservazione degli spostamenti da e per il luogo di lavoro di nell'arco Controparte_1
temporale luglio / settembre 2024.
pagina 5 di 7 Ritiene, tuttavia, la Corte che tale produzione non sia sufficiente per dimostrare una situazione di fatto significativamente diversa rispetto a quella esaminata e valorizzata dal Giudice di primo grado: Per_1
ed hanno attualmente -quasi- 6 e 3 anni, l'orario di lavoro della madre (anche tenendo conto di Per_2
eventuali ore straordinarie, ad esempio nel periodo estivo) è caratterizzato da una grande flessibilità che le permette di trascorrere molto tempo con i figli anche per assecondare gli impegni di orario scolastico, l'appellante, d'altro canto, svolgendo l'attività di autotrasportatore non può assicurare la stessa disponibilità di tempo. Rimangono, pertanto, condivisibili le considerazioni svolte dal Tribunale
di Reggio Emilia nel ritenere che il prioritario interesse dei minori sia quello di mantenere la prevalente collocazione presso la madre nella casa familiare (per altro, condotta in locazione), essendo ciò
possibile anche nel caso in cui i tempi di frequentazione con ciascuno dei genitori siano pressoché
paritetici (si condivide, sul punto, la giurisprudenza richiamata dal primo Giudice: Cass. Sez. I,
Ordinanza 24/02/2023 n. 5738, Corte d'appello di Bologna, Sez. I, sentenza n. 2728/2021 pubblicata il
28/10/2021).
Analoghe considerazioni possono essere svolte anche sotto l'aspetto economico, alla luce delle documentazioni fiscali prodotte (rispettivamente il 18 e il 19 marzo 2025) da entrambe le parti: la
Certificazione Unica 2025 di dimostra un reddito netto mensile di circa € 820, e Controparte_1
quella di di circa € 2.600. Tenuto conto del canone di locazione che la parte appellata Parte_1
deve corrispondere, anche valutata la temporanea situazione di cassa integrazione dell'appellante (che vive con i propri genitori), appare pienamente condivisibile la misura dell'assegno di mantenimento stabilita dal Giudice di primo grado, pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo locale per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
Conseguentemente, ritiene la Corte che l'appello debba essere integralmente rigettato, non essendovi fondati motivi per riformare il provvedimento impugnato.
pagina 6 di 7 Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, devono porsi a carico di ed in Parte_1
favore dello Stato (essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato), Controparte_1
liquidate nella misura di € 5.200,00 (scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nei limiti della metà, in assenza di conclusionali scritte), oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, qualora dovuto.
P.Q.M.
la Corte:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, liquidate nella misura di €
5.200,00, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, SE DOVUTO, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n.
115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 20.3.25.
Il Presidente estensore dott. Luisa Poppi
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