TAR Roma, sez. 2B, sentenza 24/04/2026, n. 7457
TAR
Ordinanza presidenziale 20 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 27 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
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Sentenza 24 aprile 2026

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  • Improcedibile
    Eccesso di potere per violazione della partecipazione al procedimento, del principio del “giusto procedimento” e del contraddittorio

    La Corte ha rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta normativa che ha previsto il pagamento in misura ridotta da parte delle aziende fornitrici, con conseguente estinzione dell'obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale. La ricorrente ha prodotto documentazione attestante il pagamento in misura ridotta, ma non l'atto formale di accertamento da parte della Regione Emilia Romagna.

  • Improcedibile
    Eccesso di potere per carenza e difetto di istruttoria

    La Corte ha rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta normativa che ha previsto il pagamento in misura ridotta da parte delle aziende fornitrici, con conseguente estinzione dell'obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale. La ricorrente ha prodotto documentazione attestante il pagamento in misura ridotta, ma non l'atto formale di accertamento da parte della Regione Emilia Romagna.

  • Improcedibile
    Eccesso di potere per violazione della partecipazione al procedimento, del principio del “giusto procedimento” e del contraddittorio

    La Corte ha rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta normativa che ha previsto il pagamento in misura ridotta da parte delle aziende fornitrici, con conseguente estinzione dell'obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale. La ricorrente ha prodotto documentazione attestante il pagamento in misura ridotta, ma non l'atto formale di accertamento da parte della Regione Emilia Romagna.

  • Improcedibile
    Eccesso di potere per carenza e difetto di istruttoria

    La Corte ha rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta normativa che ha previsto il pagamento in misura ridotta da parte delle aziende fornitrici, con conseguente estinzione dell'obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale. La ricorrente ha prodotto documentazione attestante il pagamento in misura ridotta, ma non l'atto formale di accertamento da parte della Regione Emilia Romagna.

  • Improcedibile
    Invalidità in via derivata sull'efficacia retroattiva della determina impugnata in relazione all'art. 9-ter co. 9bis del D.L. n. 78/2015 modificato dal D.L. n. 115/2022

    La Corte ha rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta normativa che ha previsto il pagamento in misura ridotta da parte delle aziende fornitrici, con conseguente estinzione dell'obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale. La ricorrente ha prodotto documentazione attestante il pagamento in misura ridotta, ma non l'atto formale di accertamento da parte della Regione Emilia Romagna.

  • Improcedibile
    Invalidità derivata in relazione al D.M. Salute 6 luglio 2022

    La Corte ha rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta normativa che ha previsto il pagamento in misura ridotta da parte delle aziende fornitrici, con conseguente estinzione dell'obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale. La ricorrente ha prodotto documentazione attestante il pagamento in misura ridotta, ma non l'atto formale di accertamento da parte della Regione Emilia Romagna.

  • Improcedibile
    Invalidità derivata in relazione al D.M. 6 ottobre 2022

    La Corte ha rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta normativa che ha previsto il pagamento in misura ridotta da parte delle aziende fornitrici, con conseguente estinzione dell'obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale. La ricorrente ha prodotto documentazione attestante il pagamento in misura ridotta, ma non l'atto formale di accertamento da parte della Regione Emilia Romagna.

  • Improcedibile
    Illegittimità costituzionale dell'art. 1 co. 557 della Legge 30/12/2018 n. 145 ter co. 8 di modifica dell’art. 9-ter co. 8 del D.L. n. 78/2015; dell’art. 9-ter co. 9 del D.L. n. 78/2015 e dell’art. 9-ter co. 9-bis del D.L. n. 115/2022

    La Corte ha rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta normativa che ha previsto il pagamento in misura ridotta da parte delle aziende fornitrici, con conseguente estinzione dell'obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale. La ricorrente ha prodotto documentazione attestante il pagamento in misura ridotta, ma non l'atto formale di accertamento da parte della Regione Emilia Romagna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 24/04/2026, n. 7457
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7457
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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