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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2024, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2416/2016 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], Parte_1
c.f. ; elettivamente domiciliata in VIA IV C.F._1
NOVEMBRE n. 66, FLORIDIA, presso lo studio dell'avv. PAOLO GERMANO (c.f. , che la rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti ricorrente
contro
nata a [...] il [...], c.f. CP_1
; , nato a [...] il C.F._3 Parte_2
30/03/1935, c.f. ; elettivamente domiciliati in VIA C.F._4
SPAVENTA n. 2, NOTO, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI
RAUDINO (c.f. ), che li rappr. e dif. per procura in C.F._5 atti, unitamente e disgiuntamente all'avv. CARMELO SAITTA (c.f.
C.F._6
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
1 Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 5 settembre 2016, ha esposto: di aver lavorato, dall' 8 maggio 2014 al 30 Parte_1 aprile 2015, alle dipendenze di e di , senza CP_1 Parte_2 regolare contratto di lavoro, con la qualifica di badante di , Persona_1 madre e moglie dei datori di lavoro;
di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 6:30 alle 19, effettuando ogni settimana n. 70,5 ore di lavoro e n.
6,5 ore di orario festivo, percependo € 150,00 a settimana per i mesi del 2014 ed € 200,00 per i mesi del 2015; di non aver percepito la retribuzione dovuta in base al CCNL di categoria, la tredicesima mensilità, il TFR e di non aver mai goduto delle ferie.
La ricorrente ha sostenuto di aver richiesto ai resistenti di regolarizzare la propria posizione lavorativa con raccomandata A.R. n.
14978432772-5, senza ricevere risposta e che l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato è confermata dal fax del 20 luglio 2015 e dalla racc.ta
A.R. del 29 settembre 2015 inviati dai resistenti al difensore della ricorrente. ha chiesto la condanna dei resistenti al pagamento Parte_1 in suo favore della somma complessiva di € 19.064,39, a titolo di differenze retributive, tredicesima, ferie non godute, infortunio conto ditta non percepito tra il 13.04.2015 ed il 14.05.2015 e TFR, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
la condanna dei resistenti a corrispondere all'Ente previdenziale competente le differenze degli oneri contributivi non versati, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si osserva che, successivamente, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva – ciò che rende irrilevante una eventuale integrazione del contraddittorio con INPS.
Si sono costituita in giudizio e , CP_1 Parte_2 contestando le domande attrici, delle quali hanno chiesto il rigetto.
2 In particolare, hanno eccepito: che, nel 2015, chiese P_
a di essere ospitata presso la sua casa in via Della Parte_2
Concordia n 14 a Cassibile, in quanto priva di una casa ove abitare;
PT
acconsentì e si trasferì presso la sua abitazione ove
[...] P_
è rimasta sino al mese di marzo 2015, quando, con atto arbitrario, insieme al suo fidanzato ha occupato illegittimamente il fabbricato Persona_2 di civile abitazione e l'annesso magazzino per uso deposito, sito in
Siracusa,c.da Spinagallo, Traversa teste Mozze n °14 , interno 3 ed i limitrofi terreni agricoli, individuati al catasto al foglio di mappa
156,particella 149/a e 34 ed i terreni particella 145, estesa mq 3040,689, di proprietà della resistente CP_1
Secondo i resistenti: abitando nella predetta casa, si P_ era affezionata a , moglie di affetta da Persona_1 Parte_2 paralisi, con la quale instaurava inizialmente un rapporto affettivo;
dopo avere arbitrariamente occupato i beni immobili di proprietà di CP_1
si è impadronita degli animali da cortile di
[...] P_ PT
, che ivi deteneva 40 conigli da riproduzione, 40 galline e 80 polli
[...] da ingrasso, che ha ucciso, con un danno per complessivi € 1.750,00;
[...] ha richiesto un accertamento tecnico preventivo d'urgenza, ex art. CP_1
669 c.p.c. depositato in cancelleria il 28/10/2015, iscritto al n° 5083/2015
r.g., Tribunale di Siracusa, per la individuazione e descrizione delle persone che occupavano la sua proprietà abusivamente;
Parte_1 non è mai stata assunta da o da che, con il Parte_2 CP_1 fax del 20.07.2015, non ha riconosciuto detta assunzione ed accusava invece di avere arrecato con il suo comportamento una Parte_1 gravissima offesa alla madre, deceduta in virtù della ripercussione sul suo stato di salute già compromesso dalla malattia.
I resistenti hanno chiesto: che sia dichiarata carente di CP_1 legittimazione passiva in quanto il rapporto di ospitalità riguardava esclusivamente e che sia rigettato il Parte_2 Parte_1 ricorso;
che sia condannata in accoglimento di domanda Parte_1 riconvenzionale spiegata da , a risarcire i danni arrecati per Parte_2 essersi impadronita dei suoi 160 animali da cortile, con un danno di complessivi € 1.750,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo, con vittoria di spese del giudizio.
La domanda riconvenzionale proposta dai resistenti è confluita nel procedimento civile iscritto al N.R.G. 5069/2017 del Tribunale civile di
Siracusa e non costituisce oggetto del presente giudizio.
3 Si osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione,
l'elemento essenziale che caratterizza il lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Cassazione civile sez. lav., 24/08/2021, n.23324); sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (Cass. n. 11937/2009), mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. In ordine, invece, al profilo dello straordinario e del lavoro supplementare, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto. In relazione alle ferie non godute si rileva che, in materia di rapporto di lavoro subordinato, dal mancato godimento delle ferie deriva, una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione, il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica;
l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella “mora del creditore” (Tribunale Fermo sez. lav., 15/09/2020, n.85).
Nella specie, a fronte della contestazione sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato mossa dai resistenti, costituisce onere della ricorrente di fornire prova di siffatta connotazione dell'ipotetico rapporto lavorativo.
Con riferimento alla prova della subordinazione è principio consolidato in giurisprudenza l'identificazione del requisito fondamentale
4 del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
tale potere deve manifestarsi, sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica, nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (Cass. Sez. lav. 2728/2010).
Al fine della distinzione tra lavoro subordinato e autonoma collaborazione assumono invece carattere meramente sussidiario e non decisivo altri indici fattuali, quali la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza fissa della retribuzione.
Occorre osservare che non sussiste alcuna presunzione di subordinazione che possa farsi derivare dalla tipologia dell'attività lavorativa in sé atteso che “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo a seconda delle modalità del suo svolgimento;
l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto
è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze, mentre altri elementi, come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo, possono avere, invece, valore indicativo ma mai determinante
(Tribunale Catania sez. lav., 10/07/2019, n.3496); l'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Nel caso in esame, considerata la mancanza di ulteriori risultanze istruttorie, si rileva che la documentazione allegata al ricorso introduttivo, relativa al fax del 20 luglio 2015 inviato da al difensore della CP_1 ricorrente ed alla racc.ta A.R. inviata da in data 29 Parte_2 settembre 2015, non consente di ritenere provato il rapporto di lavoro indicato in ricorso, in quanto non contiene alcun riferimento alle concrete modalità di svolgimento e ai connotati di subordinazione dell'ipotetica prestazione lavorativa resa dalla ricorrente.
L'assenza di prova del vincolo di subordinazione è già di per sé dirimente al fine del rigetto del ricorso, ma deve aggiungersi l'assenza di prova in relazione agli effettivi orari svolti, alle mansioni asseritamente
5 svolte di cui all' atto introduttivo, nonché all'effettiva prestazione di lavoro nel periodo dall' 8 maggio 2014 al 30 aprile 2015 indicato in ricorso. Quanto detto sul merito della controversia assorbe l'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da CP_1
dovendosi osservare come in seno al ricorso introduttivo la parte
[...] ricorrente abbia espressamente identificato anche in tale convenuta la parte datoriale e che pertanto la relativa questione involge il merito e la fondatezza delle domande avanzate in ricorso anche nei confronti di e non la legittimazione passiva processuale, ossia CP_1 un'eccezione preliminare in senso proprio.
Il ricorso va in definitiva rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico della ricorrente.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 2416/2016 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso in favore dei Parte_1 ricorrenti delle spese di lite, che liquida nella somma di € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %.
Siracusa, 2/12/2024
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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