TRIB
Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 10/01/2024, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Larino in persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 568/2021 del ruolo generale passata in decisione il 30.03.2023 vertente
TRA
, (C.F.: ), nella qualità di titolare della ditta Parte_1 C.F._1 [...]
P. Iva: rappresentato e difeso dall'avv. Gian Michele Corvo Organizzazione_1 P.IVA_1
(C.F. ), PEC: , come da C.F._2 Email_1
procura in atti .
ATTORE
E
(P. Iva C.f. ), in p.l.r., Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed Andrea Ornati (C.F. pec: C.F._3 C.F._4
pec: come da procura in atti . Email_2 Email_3
CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Le parti hanno concluso come in verbale.
pagina 1 di 4 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio CP_1
in p.l.r., p.t., rassegnando le seguenti conclusioni: 1). in via preliminare, disporre la
[...]
sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione pronunciata dal G.E. in data
28.01.2021, evitando le dannose conseguenze derivanti in capo all'opponente dalla preannunciata esecuzione;
2). in via pregiudiziale, dichiarare inefficace l'ordinanza di assegnazione pronunciata dal G.E. in data 28.01.2021 poiché detto provvedimento non ha tenuto conto del licenziamento del debitore sig. depositato in data 28.01.2021 presso la CP_3
Cancelleria civile esecuzioni-mobiliari del Tribunale di Larino, ed altresì comunicato in pari data a mezzo PEC all'avv. Raffaele Zurlo, quale legale della 3). nel merito, accertare Controparte_1
e dichiarare che la non ha diritto di procedere esecutivamente in danno Controparte_1
dell'odierno opponente per l'intera somma vantata nei confronti del debitore sig. , CP_3
come da ordinanza del 28.01.2021, ma, solo limitatamente alla somma di un quinto da calcolarsi sulla retribuzione mensile del debitore-esecutato a far data dalla notifica dell'atto di pignoramento (febbraio 2020) fino alla data di licenziamento dello stesso (31.08.2020), e, per l'effetto, dichiarare la revoca e/o l'illegittimità e l'inefficacia dell'ordinanza di assegnazione del
G.E.. 4). Condannare la al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa a Controparte_1
favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio la in p.l.r., p.t., contestando tutti gli assunti di Controparte_1
parte avversa. Concludendo per l'infondatezza dell'opposizione e, quindi, per il suo rigetto, con vittoria di competenze e spese di lite.
Le parti hanno allegato dei documenti agli atti introduttivi del giudizio.
pagina 2 di 4 Matura la causa per la decisione alla udienza del 30.03.2023 è stata trattenuta a decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento del Tribunale di Larino reso in data 28.01.2021 con il quale sono state assegnate le somme pignorate al creditore procedente deve ritenersi perfettamente CP_1
legittimo.
In primo luogo si deve rilevare che l'odierno opponente dopo aver ricevuto la regolare notifica dell'atto di pignoramento non ha comunicato al creditore procedente la dichiarazione ex art. 547
cpc né si è presentato per renderla alla prima udienza fissata per il giorno 24.09.2020. Il Giudice
rilevata l'assenza del terzo e il mancato invio della dichiarazione rinviava la causa ex art. 548
cpc all'udienza del 28.01.2021, onerando il creditore procedente della notifica del verbale. Il
verbale veniva ritualmente notificato sia al debitore che al terzo pignorato documenti depositati in atti dal convenuto.
La società ancora una volta non rendeva la dichiarazione ex art. 547 cpc Organizzazione_1
e dunque il Tribunale di Larino assegnava le somme al creditore procedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 548 cpc. In ragione dei rilievi sopra svolti si deve concludere che l'ordinanza di assegnazione sia assolutamente legittima, anche in considerazione del fatto che l'art. 548 cpc consente al terzo pignorato di impugnare la relativa ordinanza solo se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione per caso fortuito o forza maggiore.
Dimostrazione che parte opponente in corso di causa non ha fornito.
L'opposizione va conclusivamente respinta.
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate, in favore della opposta,
nella misura di cui al dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunziando, sulla opposizione proposta da
[...]
(C.F. ), nella qualità di titolare della ditta Pt_1 C.F._1 Org_1
(P. Iva: contro (P. Iva
[...] P.IVA_1 Controparte_1 Controparte_4
C.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rigettata P.IVA_2 P.IVA_3
ogni diversa istanza, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio,
liquidate, in favore della convenuta-opposta in Euro 2.098,00 oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge , se dovute .
Larino il 08 gennaio 2024 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 4 di 4