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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 13/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1643/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1643/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 12/03/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio degli avv.ti Andrea Parte_1
Anselmi e Gabriele Gerenzani, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio degli avv.ti Laura Controparte_1
Romanelli e Silvia Sartori, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE AVV. PAOLA CERVINI
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria difesa,
pagina 1 di 6 eccezione ed istanza, così giudicare:
In via istruttoria: dato atto della tardiva costituzione di parte resistente, concedere i termini di cui all'art. 473 n. 17 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e di replica. fissare nuova udienza per la discussione orale della causa in presenza;
nel merito e solo in via subordinata: e riservata ogni ulteriore azione a difesa dei propri interessi, il signor così precisa le conclusioni: Parte_1
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio intercorso tra i signori e Parte_1 CP_1
, ricorrendone tutti i presupposti di legge.
[...]
2. Affidare in via condivisa il figlio minorenne , con collocamento prevalente presso la madre. Per_1
3. Il figlio minorenne starà con il padre ogni martedì sera dalle ore 18,30 al mattino successivo, Per_1
con riaccompagnamento a scuola ed il giovedì sera, indicativamente dalle ore 18,30 sino ancora indicativamente alle 21,30 con prelievo dalla casa paterna da parte della madre, come previsto già in sede di separazione. starà con il padre anche a fine settimana alternati, dal venerdì sera sino al Per_1
riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina.
4. Il giorno di Natale di ciascun anno verrà trascorso da con un genitore ed il giorno 26 Per_1
dicembre di ciascun anno verrà trascorso con l'altro, ad anni alternati. Il genitore con il quale Per_1
sarà il 31 dicembre, lo terrà sino alle ore 9,30 del mattino del giorno 2 gennaio, ad anni alterni. Lo stesso dicasi per il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo di ciascun anno, mentre per il restante periodo festivo su Natale e Pasqua le giornate seguiranno l'ordinaria organizzazione. Tutte le festività civili e religiose di calendario seguiranno il principio dell'alternanza. Il tutto, salvo migliore accordo tra i coniugi e nel superiore interesse del figlio.
5. Il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, con termine entro il 30 aprile di ciascun anno per la determinazione del periodo.
6. Ciascun coniuge sosterrà inoltre il 50% di tutte le spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso Codesto Tribunale.
7. L'assegno unico verrà percepito dal solo padre, avendo la madre espressamente a ciò rinunciato in data 16 maggio 2024.
8. Con vittoria delle spese del presente giudizio, necessitato nelle forme del divorzio giudiziale a causa dell'inerzia della signora , costituita altresì tardivamente nel presente giudizio. CP_1
Emettere ogni ulteriore statuizione, declaratoria e provvidenza del caso.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: Nel merito:
Voglia il Tribunale, previa ogni declaratoria in fatto ed in diritto:
- Emettere sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato in Legnano il 30 aprile 2003 tra la pagina 2 di 6 signora e il signor , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 Parte_1 competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente dello Per_1 stesso presso la madre, rimettendo al Giudice ogni decisione in merito all'affidamento del minore al
Comune per le scelte medico-sanitarie.
-Respingere la richiesta formulata da controparte di eliminazione del contributo al mantenimento dei figli e confermare l'importo stabilito nella sentenza di separazione e pari attualmente, a seguito delle rivalutazioni annuali ad €.596,50, a favore degli stessi, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, eventualmente anche con ordine di pagamento diretto al datore di lavoro.
Disporre che tutte le spese straordinarie per i figli vengano suddivise tra i genitori nella percentuale che verrà ritenuta congrua dal Tribunale.
Sull'individuazione delle voci rientranti nelle spese straordinarie, sui criteri e le modalità di richiesta di rimborso o preventivo consenso si richiama in ogni caso quanto indicato nel Protocollo elaborato dalla
Corte d'Appello di Milano.
- Fatti salvi eventuali diversi accordi fra i genitori, e fatti salvi eventuali impegni di , disporre Per_1
che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità e termini: Per_1
a) A fine settimana alternati, dalle ore 18,30 del venerdì, prelevando il minore dall'abitazione materna, sino alla domenica sera alle 21,30 o sino al lunedì mattina portandolo a scuola, previo accordo con la madre e il figlio.
b) Il martedì sera dalle 18,30, prelevandolo dall'attuale abitazione sino al mattino seguente quando lo accompagnerà a scuola. Durante le vacanze scolastiche estive verrà riaccompagnato a casa dal Per_1
padre entro le ore 10 del mattino invece che a scuola, salvo diversi accordi.
c) Il giovedì sera dalle 18,30 prelevandolo dall'attuale abitazione sino alle 21,30 quando lo riaccompagnerà a casa;
quando il fine settimana è quello di competenza della madre, il padre terrà il figlio il giovedì dalle 18,30 sino al venerdì mattina portandolo a scuola. Per_1
d) Il giorno di Natale e Santo Stefano in modo alternato, di modo che se il Natale sarà trascorso con la madre, il 26 dicembre sarà trascorso con il padre. Altrettanto per i giorni di Pasqua e Pasquetta.
Nel caso in cui tale periodo venga trascorso lontano dai rispettivi luoghi di residenza, i genitori dovranno comunicare il luogo ove soggiorneranno con il figlio.
e) Per i cosiddetti ponti e per gli altri periodi previsti dal calendario scolastico, secondo il criterio dell'alternanza.
f) Durante le vacanze scolastiche estive il signor potrà trascorrere con il figlio Parte_1 Per_1
quindici giorni anche non consecutivi con date da comunicare alla signora entro un congruo CP_1
pagina 3 di 6 termine o comunque entro il 30 aprile di ciascun anno. Dovrà inoltre comunicare alla moglie in tempo congruo il luogo prescelto di villeggiatura. Anche la signora dovrà comunicare al signor CP_1
il luogo prescelto di villeggiatura con le medesime modalità. Parte_1
Quanto a , divenuto maggiorenne, lo stesso potrà decidere autonomamente quando stare con il Per_2
padre, fermo restando che lo stesso potrà seguire il calendario di visite indicato per il fratello minore, anche per le ferie estive.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte da controparte.
Con vittoria nelle spese di causa.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE: “Voglia l'ILL.MO TRIBUNALE, previa ogni più opportuna declaratoria di rito e di merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:
Nel merito
Confermare l'affidamento del minore ad entrambi i genitori con limitazione Persona_3
in relazione alle scelte riguardanti la salute almeno sino a che continueranno contrasti tra gli stessi.
Collocare presso la residenza della madre. Per_1
Stabilire il diritto di visita paterno nel rispetto del volere di nelle modalità indicate in sede di Per_1
separazione.
Stabilire a carico del padre un assegno per il contributo di nell'importo che il Tribunale riterrà Per_1
equo.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 30/04/2003 in Legnano è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Giudice delegato del Tribunale di Busto Arsizio dr. Radici, avvenuta il 16/10/2016 nel corso del giudizio di separazione e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per vari anni,
l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve confermarsi l'affidamento di al Comune di residenza per le questioni attinenti alla sfera Per_1
medico-sanitaria ed al benessere psico-fisico del minore già disposto dal Giudice delegato con provvedimento dell'11/12/2024, mantenendone il collocamento presso la madre e confermando le modalità di frequentazione tra padre e figlio già stabilite in sede di separazione.
A tale proposito si rileva, infatti, che il Curatore Speciale del minore ha provveduto ad interfacciarsi pagina 4 di 6 con i Servizi Sociali, con la coordinatrice scolastica, con la professionista che supporta psicologicamente il ragazzo e con il minore stesso, il quale le ha riferito del rapporto conflittuale tra i genitori, che lo utilizzavamo come intermediario e dell'ottimo rapporto che si è instaurato con la terapeuta dr.ssa che lo sta aiutando ad affrontare la sua condizione psicologica di disagio e di CP_2 carenza di autostima esacerbata da episodi di bullismo nell'ambito scolastico e dai suoi disturbi nell'apprendimento.
Il ragazzo ha riferito di avere un buon rapporto con il fratello maggiore e con i genitori, anche se più conflittuale con il padre, più pressante e poco disposto a mettersi in discussione a fronte di opinioni diverse dalla sua.
Nel contempo, la coordinatrice e l'insegnante di sostegno hanno riconosciuto i progressi di , che Per_1 all'inizio dell'anno scolastico era apparso chiuso ed introverso, pronto a rispondere in malo modo ai professori ed ai compagni, mentre ora risulta bene inserito nell'ambiente della classe, più partecipe alle lezioni e più rispettoso delle regole;
le stesse hanno, altresì, sottolineato l'efficacia del lavoro della psicologa che sta seguendo , di cui hanno riconosciuto il ruolo di figura adulta di contenimento Per_1
extrafamiliare per il ragazzo.
Per quanto concerne la questione relativa al contributo al mantenimento per e per il primogenito Per_1
(maggiorenne ma non autosufficiente), avuto riguardo alla discrepanza reddituale riscontrabile Per_2 tra le parti (nel 2023 il ricorrente ha percepito l'importo lordo di € 37.428,35 a fronte dell'avverso reddito lordo di € 17.515,26), deve confermarsi l'obbligo paterno di versare alla convenuta il contributo al mantenimento dei figli già stabilito in sede di separazione così come rivalutatosi nelle more processuali (€ 596,50), fermo restando l'obbligo di suddividere equamente le spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano.
Pertanto, nessuna rilevanza può attribuirsi alla circostanza addotta dal ricorrente in ordine al tempo paritario che il primogenito trascorre con i due genitori, stante il divario reddituale riscontrabile tra le parti, che rende opportuna la fissazione di un contributo perequativo a carico del padre.
L'assegno unico deve essere suddiviso al 50% tra le parti alla stregua del disposto normativo;
infatti, la rinuncia espressa dalla resistente può essere revocata e non vi sono motivi che giustifichino l'attribuzione al solo ricorrente, stante il disposto affidamento condiviso.
Alla soccombenza del ricorrente consegue il suo obbligo di rifondere le spese di lite sostenute dalla resistente nella quantificazione operata in dispositivo, mentre le spese del Curatore Speciale devono essere suddivise tra loro in considerazione della conflittualità che ne ha resa necessaria la nomina.
P . Q . M . pagina 5 di 6 Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi, così dispone;
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 30/04/2003 in Legnano, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 16, parte I, anno 2003;
2) affida il minore all'Ente per le questioni attinenti alla sfera medico-sanitaria ed al suo Per_1
benessere psico-fisico, mantenendone il collocamento prevalente presso la madre;
3) conferma le modalità di frequentazione tra padre e figlio stabilite in sede di separazione;
4) dispone che il padre versi un contributo al mantenimento del minore e del primogenito di Per_2 complessivi € 596,50, oltre la successiva rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
5) ripartisce al 50% tra le parti l'assegno unico;
6) condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla resistente, che si liquidano nell'importo di € 6.000 per compensi, oltre gli accessori di legge;
7) pone a carico di entrambe le parti, in via solidale, il compenso del Curatore Speciale, che liquida nell'importo di € 1700, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 12/03/2025
Il Presidente estensore pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1643/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 12/03/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio degli avv.ti Andrea Parte_1
Anselmi e Gabriele Gerenzani, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio degli avv.ti Laura Controparte_1
Romanelli e Silvia Sartori, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE AVV. PAOLA CERVINI
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria difesa,
pagina 1 di 6 eccezione ed istanza, così giudicare:
In via istruttoria: dato atto della tardiva costituzione di parte resistente, concedere i termini di cui all'art. 473 n. 17 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e di replica. fissare nuova udienza per la discussione orale della causa in presenza;
nel merito e solo in via subordinata: e riservata ogni ulteriore azione a difesa dei propri interessi, il signor così precisa le conclusioni: Parte_1
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio intercorso tra i signori e Parte_1 CP_1
, ricorrendone tutti i presupposti di legge.
[...]
2. Affidare in via condivisa il figlio minorenne , con collocamento prevalente presso la madre. Per_1
3. Il figlio minorenne starà con il padre ogni martedì sera dalle ore 18,30 al mattino successivo, Per_1
con riaccompagnamento a scuola ed il giovedì sera, indicativamente dalle ore 18,30 sino ancora indicativamente alle 21,30 con prelievo dalla casa paterna da parte della madre, come previsto già in sede di separazione. starà con il padre anche a fine settimana alternati, dal venerdì sera sino al Per_1
riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina.
4. Il giorno di Natale di ciascun anno verrà trascorso da con un genitore ed il giorno 26 Per_1
dicembre di ciascun anno verrà trascorso con l'altro, ad anni alternati. Il genitore con il quale Per_1
sarà il 31 dicembre, lo terrà sino alle ore 9,30 del mattino del giorno 2 gennaio, ad anni alterni. Lo stesso dicasi per il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo di ciascun anno, mentre per il restante periodo festivo su Natale e Pasqua le giornate seguiranno l'ordinaria organizzazione. Tutte le festività civili e religiose di calendario seguiranno il principio dell'alternanza. Il tutto, salvo migliore accordo tra i coniugi e nel superiore interesse del figlio.
5. Il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, con termine entro il 30 aprile di ciascun anno per la determinazione del periodo.
6. Ciascun coniuge sosterrà inoltre il 50% di tutte le spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso Codesto Tribunale.
7. L'assegno unico verrà percepito dal solo padre, avendo la madre espressamente a ciò rinunciato in data 16 maggio 2024.
8. Con vittoria delle spese del presente giudizio, necessitato nelle forme del divorzio giudiziale a causa dell'inerzia della signora , costituita altresì tardivamente nel presente giudizio. CP_1
Emettere ogni ulteriore statuizione, declaratoria e provvidenza del caso.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: Nel merito:
Voglia il Tribunale, previa ogni declaratoria in fatto ed in diritto:
- Emettere sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato in Legnano il 30 aprile 2003 tra la pagina 2 di 6 signora e il signor , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 Parte_1 competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente dello Per_1 stesso presso la madre, rimettendo al Giudice ogni decisione in merito all'affidamento del minore al
Comune per le scelte medico-sanitarie.
-Respingere la richiesta formulata da controparte di eliminazione del contributo al mantenimento dei figli e confermare l'importo stabilito nella sentenza di separazione e pari attualmente, a seguito delle rivalutazioni annuali ad €.596,50, a favore degli stessi, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, eventualmente anche con ordine di pagamento diretto al datore di lavoro.
Disporre che tutte le spese straordinarie per i figli vengano suddivise tra i genitori nella percentuale che verrà ritenuta congrua dal Tribunale.
Sull'individuazione delle voci rientranti nelle spese straordinarie, sui criteri e le modalità di richiesta di rimborso o preventivo consenso si richiama in ogni caso quanto indicato nel Protocollo elaborato dalla
Corte d'Appello di Milano.
- Fatti salvi eventuali diversi accordi fra i genitori, e fatti salvi eventuali impegni di , disporre Per_1
che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità e termini: Per_1
a) A fine settimana alternati, dalle ore 18,30 del venerdì, prelevando il minore dall'abitazione materna, sino alla domenica sera alle 21,30 o sino al lunedì mattina portandolo a scuola, previo accordo con la madre e il figlio.
b) Il martedì sera dalle 18,30, prelevandolo dall'attuale abitazione sino al mattino seguente quando lo accompagnerà a scuola. Durante le vacanze scolastiche estive verrà riaccompagnato a casa dal Per_1
padre entro le ore 10 del mattino invece che a scuola, salvo diversi accordi.
c) Il giovedì sera dalle 18,30 prelevandolo dall'attuale abitazione sino alle 21,30 quando lo riaccompagnerà a casa;
quando il fine settimana è quello di competenza della madre, il padre terrà il figlio il giovedì dalle 18,30 sino al venerdì mattina portandolo a scuola. Per_1
d) Il giorno di Natale e Santo Stefano in modo alternato, di modo che se il Natale sarà trascorso con la madre, il 26 dicembre sarà trascorso con il padre. Altrettanto per i giorni di Pasqua e Pasquetta.
Nel caso in cui tale periodo venga trascorso lontano dai rispettivi luoghi di residenza, i genitori dovranno comunicare il luogo ove soggiorneranno con il figlio.
e) Per i cosiddetti ponti e per gli altri periodi previsti dal calendario scolastico, secondo il criterio dell'alternanza.
f) Durante le vacanze scolastiche estive il signor potrà trascorrere con il figlio Parte_1 Per_1
quindici giorni anche non consecutivi con date da comunicare alla signora entro un congruo CP_1
pagina 3 di 6 termine o comunque entro il 30 aprile di ciascun anno. Dovrà inoltre comunicare alla moglie in tempo congruo il luogo prescelto di villeggiatura. Anche la signora dovrà comunicare al signor CP_1
il luogo prescelto di villeggiatura con le medesime modalità. Parte_1
Quanto a , divenuto maggiorenne, lo stesso potrà decidere autonomamente quando stare con il Per_2
padre, fermo restando che lo stesso potrà seguire il calendario di visite indicato per il fratello minore, anche per le ferie estive.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte da controparte.
Con vittoria nelle spese di causa.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE: “Voglia l'ILL.MO TRIBUNALE, previa ogni più opportuna declaratoria di rito e di merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:
Nel merito
Confermare l'affidamento del minore ad entrambi i genitori con limitazione Persona_3
in relazione alle scelte riguardanti la salute almeno sino a che continueranno contrasti tra gli stessi.
Collocare presso la residenza della madre. Per_1
Stabilire il diritto di visita paterno nel rispetto del volere di nelle modalità indicate in sede di Per_1
separazione.
Stabilire a carico del padre un assegno per il contributo di nell'importo che il Tribunale riterrà Per_1
equo.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 30/04/2003 in Legnano è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Giudice delegato del Tribunale di Busto Arsizio dr. Radici, avvenuta il 16/10/2016 nel corso del giudizio di separazione e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per vari anni,
l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve confermarsi l'affidamento di al Comune di residenza per le questioni attinenti alla sfera Per_1
medico-sanitaria ed al benessere psico-fisico del minore già disposto dal Giudice delegato con provvedimento dell'11/12/2024, mantenendone il collocamento presso la madre e confermando le modalità di frequentazione tra padre e figlio già stabilite in sede di separazione.
A tale proposito si rileva, infatti, che il Curatore Speciale del minore ha provveduto ad interfacciarsi pagina 4 di 6 con i Servizi Sociali, con la coordinatrice scolastica, con la professionista che supporta psicologicamente il ragazzo e con il minore stesso, il quale le ha riferito del rapporto conflittuale tra i genitori, che lo utilizzavamo come intermediario e dell'ottimo rapporto che si è instaurato con la terapeuta dr.ssa che lo sta aiutando ad affrontare la sua condizione psicologica di disagio e di CP_2 carenza di autostima esacerbata da episodi di bullismo nell'ambito scolastico e dai suoi disturbi nell'apprendimento.
Il ragazzo ha riferito di avere un buon rapporto con il fratello maggiore e con i genitori, anche se più conflittuale con il padre, più pressante e poco disposto a mettersi in discussione a fronte di opinioni diverse dalla sua.
Nel contempo, la coordinatrice e l'insegnante di sostegno hanno riconosciuto i progressi di , che Per_1 all'inizio dell'anno scolastico era apparso chiuso ed introverso, pronto a rispondere in malo modo ai professori ed ai compagni, mentre ora risulta bene inserito nell'ambiente della classe, più partecipe alle lezioni e più rispettoso delle regole;
le stesse hanno, altresì, sottolineato l'efficacia del lavoro della psicologa che sta seguendo , di cui hanno riconosciuto il ruolo di figura adulta di contenimento Per_1
extrafamiliare per il ragazzo.
Per quanto concerne la questione relativa al contributo al mantenimento per e per il primogenito Per_1
(maggiorenne ma non autosufficiente), avuto riguardo alla discrepanza reddituale riscontrabile Per_2 tra le parti (nel 2023 il ricorrente ha percepito l'importo lordo di € 37.428,35 a fronte dell'avverso reddito lordo di € 17.515,26), deve confermarsi l'obbligo paterno di versare alla convenuta il contributo al mantenimento dei figli già stabilito in sede di separazione così come rivalutatosi nelle more processuali (€ 596,50), fermo restando l'obbligo di suddividere equamente le spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano.
Pertanto, nessuna rilevanza può attribuirsi alla circostanza addotta dal ricorrente in ordine al tempo paritario che il primogenito trascorre con i due genitori, stante il divario reddituale riscontrabile tra le parti, che rende opportuna la fissazione di un contributo perequativo a carico del padre.
L'assegno unico deve essere suddiviso al 50% tra le parti alla stregua del disposto normativo;
infatti, la rinuncia espressa dalla resistente può essere revocata e non vi sono motivi che giustifichino l'attribuzione al solo ricorrente, stante il disposto affidamento condiviso.
Alla soccombenza del ricorrente consegue il suo obbligo di rifondere le spese di lite sostenute dalla resistente nella quantificazione operata in dispositivo, mentre le spese del Curatore Speciale devono essere suddivise tra loro in considerazione della conflittualità che ne ha resa necessaria la nomina.
P . Q . M . pagina 5 di 6 Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi, così dispone;
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 30/04/2003 in Legnano, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 16, parte I, anno 2003;
2) affida il minore all'Ente per le questioni attinenti alla sfera medico-sanitaria ed al suo Per_1
benessere psico-fisico, mantenendone il collocamento prevalente presso la madre;
3) conferma le modalità di frequentazione tra padre e figlio stabilite in sede di separazione;
4) dispone che il padre versi un contributo al mantenimento del minore e del primogenito di Per_2 complessivi € 596,50, oltre la successiva rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
5) ripartisce al 50% tra le parti l'assegno unico;
6) condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla resistente, che si liquidano nell'importo di € 6.000 per compensi, oltre gli accessori di legge;
7) pone a carico di entrambe le parti, in via solidale, il compenso del Curatore Speciale, che liquida nell'importo di € 1700, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 12/03/2025
Il Presidente estensore pagina 6 di 6