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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/06/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 531/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 531/2025promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Caldaro Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Erika Controparte_1 C.F._2
Gerosa
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni comuni delle parti: “
1. dichiarare che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori
e a fine settimana alternati, il sabato o la domenica, dalle ore 10.00 alle ore Per_1 Persona_2
20.00. Salva la possibilità di ampliare il predetto diritto di visita e salvo ogni migliore accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere i predetti figli presso di sé, continuativamente, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, sempre a fine settimana alternati, allorquando avrà reperito un
pagina 1 di 3 alloggio idoneo ad ospitare i figli anche per il pernottamento;
2. dichiarare il IG. obbligato a versare alla IG.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli minori e la somma complessiva Per_1 Persona_2 mensile di €. 600,00 (in ragione di € 300,00 ciascuno), annualmente rivalutabile in base agli indici
Istat, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra , prendendosi atto che la somma è calcolata tenendo già in considerazione un Parte_1
ipotetico canone di locazione che, in futuro, dovesse gravare sul IG. Pt_2
3. dichiarare il IG. obbligato a rimborsare alla IG.ra il 70% delle spese Controparte_1 Pt_1 straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli stessi, per l'individuazione, i tempi e le modalità di rimborso delle quali, ci si richiama al Protocollo d'intesa sul processo civile, sottoscritto dal Tribunale di Vicenza, che qui si ha per integralmente riportato;
4. confermare che la IG.ra continuerà a percepire in via esclusiva l'Assegno Unico e Universale Pt_1 per i figli erogato dall'INPS, o qualsiasi altra indennità che venisse riconosciuta a favore dei figli stessi;
5. spese e compensi di lite compensate tra le parti […]”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 7.2.2025 ha adito l'intestato ufficio chiedendo la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio da di cui alla sentenza n. 145/2024 del Tribunale di prima Controparte_1
istanza di OU SE OU MA pubblicata in data 2.2.2024, con riferimento al contributo al mantenimento dei figli minori (n. 8.8.2009) e (n. 14.7.2019) dovuto Persona_3 Persona_2 dal padre;
a sostegno delle richieste deduceva tra l'altro che, rispetto alle condizioni valutate dalla corte marocchina, la casa coniugale sarebbe stata oggetto di espropriazione per la costruzione della linea Tav
e che avrebbe appreso di non poter recuperare l'indennità prevista, perché l'immobile sarebbe stato gravato di ipoteche iscritte per debiti del marito di cui non era a conoscenza.
Con comparsa in data 3.4.2025 si è costituito il convenuto, dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti. Veniva quindi disposta, su istanza delle parti, la trattazione scritta dell'udienza del
13.5.2025 in vista della quale le parti depositavano note ex art. 127ter c.p.c. rassegnando le conclusioni raggiunte riportate in epigrafe su cui, trattenuta la causa in decisione, il PM ha espresso parere favorevole.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse delle figlie minori.
pagina 2 di 3 Le spese, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
i) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza n. 145/2024 del Tribunale di prima istanza di OU SE OU MA siano modificate nei termini seguenti:
1. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e a fine settimana alternati, Per_1 Persona_2
il sabato o la domenica, dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Salva la possibilità di ampliare il predetto diritto di visita e salvo ogni migliore accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere i predetti figli presso di sé, continuativamente, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, sempre a fine settimana alternati, allorquando avrà reperito un alloggio idoneo ad ospitare i figli anche per il pernottamento;
2. fa obbligo a di versare alla IG.ra , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori e la somma complessiva mensile di €. 600,00 Per_1 Persona_2
(in ragione di € 300,00 ciascuno), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra , Parte_1
dandosi atto che la somma è calcolata tenendo già in considerazione un ipotetico canone di locazione che, in futuro, dovesse gravare sul IG. Pt_2
3. fa obbligo a di rimborsare alla IG.ra il 70% delle spese straordinarie che Controparte_1 Pt_1 dovessero rendersi necessarie per i figli stessi, per l'individuazione, i tempi e le modalità di rimborso delle quali, ci si richiama al Protocollo d'intesa sul processo civile, sottoscritto dal Tribunale di
Vicenza, che qui si ha per integralmente riportato;
4. da atto che la IG.ra continuerà a percepire in via esclusiva l'Assegno Unico e Universale per i Pt_1 figli erogato dall'INPS, o qualsiasi altra indennità che venisse riconosciuta a favore dei figli stessi;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConIGlio del 10 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 531/2025promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Caldaro Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Erika Controparte_1 C.F._2
Gerosa
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni comuni delle parti: “
1. dichiarare che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori
e a fine settimana alternati, il sabato o la domenica, dalle ore 10.00 alle ore Per_1 Persona_2
20.00. Salva la possibilità di ampliare il predetto diritto di visita e salvo ogni migliore accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere i predetti figli presso di sé, continuativamente, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, sempre a fine settimana alternati, allorquando avrà reperito un
pagina 1 di 3 alloggio idoneo ad ospitare i figli anche per il pernottamento;
2. dichiarare il IG. obbligato a versare alla IG.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli minori e la somma complessiva Per_1 Persona_2 mensile di €. 600,00 (in ragione di € 300,00 ciascuno), annualmente rivalutabile in base agli indici
Istat, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra , prendendosi atto che la somma è calcolata tenendo già in considerazione un Parte_1
ipotetico canone di locazione che, in futuro, dovesse gravare sul IG. Pt_2
3. dichiarare il IG. obbligato a rimborsare alla IG.ra il 70% delle spese Controparte_1 Pt_1 straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli stessi, per l'individuazione, i tempi e le modalità di rimborso delle quali, ci si richiama al Protocollo d'intesa sul processo civile, sottoscritto dal Tribunale di Vicenza, che qui si ha per integralmente riportato;
4. confermare che la IG.ra continuerà a percepire in via esclusiva l'Assegno Unico e Universale Pt_1 per i figli erogato dall'INPS, o qualsiasi altra indennità che venisse riconosciuta a favore dei figli stessi;
5. spese e compensi di lite compensate tra le parti […]”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 7.2.2025 ha adito l'intestato ufficio chiedendo la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio da di cui alla sentenza n. 145/2024 del Tribunale di prima Controparte_1
istanza di OU SE OU MA pubblicata in data 2.2.2024, con riferimento al contributo al mantenimento dei figli minori (n. 8.8.2009) e (n. 14.7.2019) dovuto Persona_3 Persona_2 dal padre;
a sostegno delle richieste deduceva tra l'altro che, rispetto alle condizioni valutate dalla corte marocchina, la casa coniugale sarebbe stata oggetto di espropriazione per la costruzione della linea Tav
e che avrebbe appreso di non poter recuperare l'indennità prevista, perché l'immobile sarebbe stato gravato di ipoteche iscritte per debiti del marito di cui non era a conoscenza.
Con comparsa in data 3.4.2025 si è costituito il convenuto, dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti. Veniva quindi disposta, su istanza delle parti, la trattazione scritta dell'udienza del
13.5.2025 in vista della quale le parti depositavano note ex art. 127ter c.p.c. rassegnando le conclusioni raggiunte riportate in epigrafe su cui, trattenuta la causa in decisione, il PM ha espresso parere favorevole.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse delle figlie minori.
pagina 2 di 3 Le spese, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
i) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza n. 145/2024 del Tribunale di prima istanza di OU SE OU MA siano modificate nei termini seguenti:
1. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e a fine settimana alternati, Per_1 Persona_2
il sabato o la domenica, dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Salva la possibilità di ampliare il predetto diritto di visita e salvo ogni migliore accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere i predetti figli presso di sé, continuativamente, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, sempre a fine settimana alternati, allorquando avrà reperito un alloggio idoneo ad ospitare i figli anche per il pernottamento;
2. fa obbligo a di versare alla IG.ra , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori e la somma complessiva mensile di €. 600,00 Per_1 Persona_2
(in ragione di € 300,00 ciascuno), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra , Parte_1
dandosi atto che la somma è calcolata tenendo già in considerazione un ipotetico canone di locazione che, in futuro, dovesse gravare sul IG. Pt_2
3. fa obbligo a di rimborsare alla IG.ra il 70% delle spese straordinarie che Controparte_1 Pt_1 dovessero rendersi necessarie per i figli stessi, per l'individuazione, i tempi e le modalità di rimborso delle quali, ci si richiama al Protocollo d'intesa sul processo civile, sottoscritto dal Tribunale di
Vicenza, che qui si ha per integralmente riportato;
4. da atto che la IG.ra continuerà a percepire in via esclusiva l'Assegno Unico e Universale per i Pt_1 figli erogato dall'INPS, o qualsiasi altra indennità che venisse riconosciuta a favore dei figli stessi;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConIGlio del 10 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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