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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4072 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10772/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa NA EN, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 10772/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucilla Parte_1 C.F._1
ET, nel cui studio a Grosseto, in via Inghilterra n. 75, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. ) - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), costituitosi in giudizio a mezzo proprio dipendente P.IVA_2
RESISTENTE
avente per OGGETTO: ricorso avverso diniego permesso di soggiorno per motivi familiari
CONCLUSIONI
Conclusioni parte ricorrente: “annullare il provvedimento impugnato con riconoscimento del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per famiglia, ex art. 5, commi 5 e 6, e art. 30, co. 1 lett. c) TU 286/98, nonché ex art. 8 CEDU e art. 7 Carta fondamentale UE, o in subordine ex art 19 TUI, previa sospensiva e/ o annullamento e/o disapplicazione del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
Conclusioni parte resistente: “per le motivazioni sopra esposte questo Ufficio ritiene che il ricorso in oggetto vada rigettato con conseguente condanna alle spese, competenze e onorari del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e art. 20 D.lgs. 150/2011, , cittadino della Parte_1
1 Repubblica Domenicana, nato il [...], ha impugnato il provvedimento emesso in data
16/04/2025 e notificato in data 09/05/2025 con il quale il Questore di Grosseto ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. il ricorrente ha chiesto la sospensione del provvedimento impugnato.
Il ricorrente, a fondamento della domanda, ha dedotto di essere giunto in Italia con visto turistico e di aver presentato prima della scadenza del titolo istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, in quanto fratello di , cittadina italiana con la quale Persona_1 convive a Grosseto, in un appartamento sito in via Fratelli Bandiera n. 7.
Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Al fine di consentire un'eventuale conciliazione della lite, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti nel procedimento cautelare, il Giudice invitava la Questura ed effettuare un nuovo sopralluogo presso l'abitazione della sorella del ricorrente.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale nonché audizione del ricorrente e della di lui sorella, è stata rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 20/11/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
Ai fini della risoluzione della presente controversia occorre premettere che il provvedimento qui impugnato ha negato il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs. 286/1998, per assenza di convivenza tra il ricorrente e la di lui sorella cittadinanza italiana, all'esito dei sopralluoghi effettuati dal personale della Questura di
Grosseto con note del 05/06/2024 e dell'11/09/2024.
Secondo l'impianto normativo dettato dall'art. 19 co. 2, lett. c), D.lgs. 286/1998 in relazione ai divieti di espulsione e dell'art. 28 co. 1, lett. b), D.P.R. 394/1999, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, da parte del Questore, lo straniero che si trovi nelle documentate circostanze di cui al medesimo art. 19, co. 2, lett. c), T.U.I. Ha dunque diritto al rilascio del permesso di soggiorno lo straniero convivente con parenti entro il secondo grado […] di nazionalità italiana, se non sussistono motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ai sensi dell'art. 13, co. 1, T.U.I.
Al fine dell'accertamento del diritto al rilascio del suddetto permesso occorre, pertanto, verificare la presenza delle seguenti condizioni: convivenza del ricorrente con parente entro il secondo grado di nazionalità italiana;
insussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ai sensi
2 dell'art. 13, co. 1, T.U.I.
In merito alla prima condizione, va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità “nel giudizio sul ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari […] se è vero che l'autorità giudiziaria ordinaria deve accertare l'esistenza del diritto al permesso di soggiorno, ciò la stessa deve fare entro i limiti del diniego oggetto di ricorso e delle domande ed eccezioni delle parti, non potendo il giudice rilevare di ufficio carenze dei requisiti di legge per il rilascio del permesso medesimo” (Cass. Civ., sez. I, n. 2539/2005).
Si è, inoltre, affermato che ancora più di recente, afferma: “in tema di impugnazione del provvedimento del questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari,
l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il thema decidendum;
pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale” (Cass. civ., sez. I, n. 10925/2019).
Nel caso di specie, come si è detto, il diniego è motivato esclusivamente sull'asserita assenza del requisito della convivenza. Conseguentemente, il requisito dell'insussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ai sensi dell'art. 13, co. 1, T.U.I. deve processualmente ritenersi fatto pacifico, e come tale escluso dall'onere della prova in base al cd. principio di non contestazione dei fatti costitutivi della domanda, il quale esonera il ricorrente dal provarli e vincola il giudice a ritenerli accertati.
La Questura di Grossetto ha notificato il rigetto qui impugnato in esito ai controlli effettuati presso l'abitazione sita a Grossetto, in via Fratelli Bandiera n. 7, nel corso dei quali non sarebbero stati rivenuti né il ricorrente né la di lui sorella, cittadina italiana. In particolare, nel sopralluogo del
05/06/2024 alle ore 20.30 veniva rinvenuta una parente dei due, mentre nel sopralluogo dell'11/09/2024 alle ore 20.00 nessuno veniva rinvenuto nell'abitazione.
In primo luogo, occorre evidenziare che dalla documentazione in atti non può sussistere alcun dubbio in ordine al fatto che la sorella del ricorrente viva nell'immobile in questione, in quanto il predetto indirizzo risulta indicato nei più recenti contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente (cfr. doc. 9 e doc.
10 – contratto di lavoro del 2024 e contrato del lavoro del 2025) e risulta confermato dallo stato di famiglia in atti (doc. 7)
All'udienza del 07/10/2025 di cui al sub procedimento cautelare iscritto al r.g. n. 10772-1/2025,
3 inoltre, è stata sentita la sorella del ricorrente, la quale ha dichiarato di svolgere le mansioni di collaboratrice domestica con orari particolarmente intensi (cfr. “R. Io sono una collaboratrice domestica e faccio assistenza agli anziani. Io entro a lavoro alle 8.00 di mattina, ma non ho un orario di uscita, qualche volta esco alle 22.00, o alle 21.30, ma non prima delle 20.00. Lavoro così tutti i giorni e ho la giornata libera solo di domenica”). Tali orari risultano confermati dal contratto di lavoro prodotto agli atti, dal quale si evince che la ricorrente lavora anche in orario serale (cfr. doc.
10).
In merito ai tentativi di accesso la sorella del ricorrente ha, in particolare, dichiarato: R. Mi ricordo che il 5 giugno 2024 mio fratello, odierno ricorrente, era con me perché il signore a cui presto assistenza è cascato e quindi ho chiamato mio fratello per farmi aiutare a rialzarlo. In quella occasione, mia figlia mi chiamò e disse che c'era la polizia a casa per fare il controllo e ha detto loro di aspettare un attimo perché io arrivavo subito ma loro non hanno aspettato e hanno detto che sarebbero tornati un'altra. Non ricordo nulla dell'11 settembre 2024 sono sincera.
All'esito dei nuovi accertamenti richiesti dal Giudice, anche al fine di tentare la composizione bonaria della lite alla luce della natura della vicenda, con nota depositata in data 11/11/2025 la Questura di
Grosseto ha dedotto di aver effettuato un nuovo ingresso presso l'immobile in questione, il giorno
05/11/202025 alle ore 20.00, nel corso del quale veniva riscontrata la presenza dell'odierno ricorrente.
Nonostante l'assenza della ricorrente nell'abitazione al momento del predetto ultimo sopralluogo non si ritiene che ciò possa valere a negare il requisito della convivenza, alla luce delle ragioni sopra esposte e delle esigenze lavorative della ricorrente, suffragate da idonea documentazione (cfr. contratto di lavoro stipulato dalla sorella del ricorrente).
Di conseguenza, occorre ritenere provata la convivenza del ricorrente con la sorella cittadina italiana.
Va infine respinta la tesi della parte resistente secondo la quale andrebbe respinta l'odierna richiesta per inidoneità dell'abitazione ad ospitare le sette persone residenti. Precisato che la sentenza richiamata nelle note della Questura (Cass. Civ., Sez. I, n. 12424/2025) non si esprime assolutamente nei termini di cui alle note dall'11/11/2025, il requisito dell'idoneità alloggiativa non è richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente giudizio.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite (cfr. Corte Cost. n. 77/2018), dato che solo in esito agli accertamenti effettuati nel corso del presente giudizio è stato possibile accertare l'effettiva convivenza tra il ricorrente e la cittadina italiana.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. ACCOGLIE il ricorso;
2. Per l'effetto, ANNULLA il provvedimento impugnato e ACCERTA il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, co. 2, lett. c), T.U.I.;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Firenze, 15 dicembre 2025
La Giudice
Dott.ssa NA EN
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa NA EN, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 10772/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucilla Parte_1 C.F._1
ET, nel cui studio a Grosseto, in via Inghilterra n. 75, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. ) - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), costituitosi in giudizio a mezzo proprio dipendente P.IVA_2
RESISTENTE
avente per OGGETTO: ricorso avverso diniego permesso di soggiorno per motivi familiari
CONCLUSIONI
Conclusioni parte ricorrente: “annullare il provvedimento impugnato con riconoscimento del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per famiglia, ex art. 5, commi 5 e 6, e art. 30, co. 1 lett. c) TU 286/98, nonché ex art. 8 CEDU e art. 7 Carta fondamentale UE, o in subordine ex art 19 TUI, previa sospensiva e/ o annullamento e/o disapplicazione del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
Conclusioni parte resistente: “per le motivazioni sopra esposte questo Ufficio ritiene che il ricorso in oggetto vada rigettato con conseguente condanna alle spese, competenze e onorari del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e art. 20 D.lgs. 150/2011, , cittadino della Parte_1
1 Repubblica Domenicana, nato il [...], ha impugnato il provvedimento emesso in data
16/04/2025 e notificato in data 09/05/2025 con il quale il Questore di Grosseto ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. il ricorrente ha chiesto la sospensione del provvedimento impugnato.
Il ricorrente, a fondamento della domanda, ha dedotto di essere giunto in Italia con visto turistico e di aver presentato prima della scadenza del titolo istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, in quanto fratello di , cittadina italiana con la quale Persona_1 convive a Grosseto, in un appartamento sito in via Fratelli Bandiera n. 7.
Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Al fine di consentire un'eventuale conciliazione della lite, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti nel procedimento cautelare, il Giudice invitava la Questura ed effettuare un nuovo sopralluogo presso l'abitazione della sorella del ricorrente.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale nonché audizione del ricorrente e della di lui sorella, è stata rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 20/11/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
Ai fini della risoluzione della presente controversia occorre premettere che il provvedimento qui impugnato ha negato il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs. 286/1998, per assenza di convivenza tra il ricorrente e la di lui sorella cittadinanza italiana, all'esito dei sopralluoghi effettuati dal personale della Questura di
Grosseto con note del 05/06/2024 e dell'11/09/2024.
Secondo l'impianto normativo dettato dall'art. 19 co. 2, lett. c), D.lgs. 286/1998 in relazione ai divieti di espulsione e dell'art. 28 co. 1, lett. b), D.P.R. 394/1999, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, da parte del Questore, lo straniero che si trovi nelle documentate circostanze di cui al medesimo art. 19, co. 2, lett. c), T.U.I. Ha dunque diritto al rilascio del permesso di soggiorno lo straniero convivente con parenti entro il secondo grado […] di nazionalità italiana, se non sussistono motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ai sensi dell'art. 13, co. 1, T.U.I.
Al fine dell'accertamento del diritto al rilascio del suddetto permesso occorre, pertanto, verificare la presenza delle seguenti condizioni: convivenza del ricorrente con parente entro il secondo grado di nazionalità italiana;
insussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ai sensi
2 dell'art. 13, co. 1, T.U.I.
In merito alla prima condizione, va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità “nel giudizio sul ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari […] se è vero che l'autorità giudiziaria ordinaria deve accertare l'esistenza del diritto al permesso di soggiorno, ciò la stessa deve fare entro i limiti del diniego oggetto di ricorso e delle domande ed eccezioni delle parti, non potendo il giudice rilevare di ufficio carenze dei requisiti di legge per il rilascio del permesso medesimo” (Cass. Civ., sez. I, n. 2539/2005).
Si è, inoltre, affermato che ancora più di recente, afferma: “in tema di impugnazione del provvedimento del questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari,
l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il thema decidendum;
pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale” (Cass. civ., sez. I, n. 10925/2019).
Nel caso di specie, come si è detto, il diniego è motivato esclusivamente sull'asserita assenza del requisito della convivenza. Conseguentemente, il requisito dell'insussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ai sensi dell'art. 13, co. 1, T.U.I. deve processualmente ritenersi fatto pacifico, e come tale escluso dall'onere della prova in base al cd. principio di non contestazione dei fatti costitutivi della domanda, il quale esonera il ricorrente dal provarli e vincola il giudice a ritenerli accertati.
La Questura di Grossetto ha notificato il rigetto qui impugnato in esito ai controlli effettuati presso l'abitazione sita a Grossetto, in via Fratelli Bandiera n. 7, nel corso dei quali non sarebbero stati rivenuti né il ricorrente né la di lui sorella, cittadina italiana. In particolare, nel sopralluogo del
05/06/2024 alle ore 20.30 veniva rinvenuta una parente dei due, mentre nel sopralluogo dell'11/09/2024 alle ore 20.00 nessuno veniva rinvenuto nell'abitazione.
In primo luogo, occorre evidenziare che dalla documentazione in atti non può sussistere alcun dubbio in ordine al fatto che la sorella del ricorrente viva nell'immobile in questione, in quanto il predetto indirizzo risulta indicato nei più recenti contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente (cfr. doc. 9 e doc.
10 – contratto di lavoro del 2024 e contrato del lavoro del 2025) e risulta confermato dallo stato di famiglia in atti (doc. 7)
All'udienza del 07/10/2025 di cui al sub procedimento cautelare iscritto al r.g. n. 10772-1/2025,
3 inoltre, è stata sentita la sorella del ricorrente, la quale ha dichiarato di svolgere le mansioni di collaboratrice domestica con orari particolarmente intensi (cfr. “R. Io sono una collaboratrice domestica e faccio assistenza agli anziani. Io entro a lavoro alle 8.00 di mattina, ma non ho un orario di uscita, qualche volta esco alle 22.00, o alle 21.30, ma non prima delle 20.00. Lavoro così tutti i giorni e ho la giornata libera solo di domenica”). Tali orari risultano confermati dal contratto di lavoro prodotto agli atti, dal quale si evince che la ricorrente lavora anche in orario serale (cfr. doc.
10).
In merito ai tentativi di accesso la sorella del ricorrente ha, in particolare, dichiarato: R. Mi ricordo che il 5 giugno 2024 mio fratello, odierno ricorrente, era con me perché il signore a cui presto assistenza è cascato e quindi ho chiamato mio fratello per farmi aiutare a rialzarlo. In quella occasione, mia figlia mi chiamò e disse che c'era la polizia a casa per fare il controllo e ha detto loro di aspettare un attimo perché io arrivavo subito ma loro non hanno aspettato e hanno detto che sarebbero tornati un'altra. Non ricordo nulla dell'11 settembre 2024 sono sincera.
All'esito dei nuovi accertamenti richiesti dal Giudice, anche al fine di tentare la composizione bonaria della lite alla luce della natura della vicenda, con nota depositata in data 11/11/2025 la Questura di
Grosseto ha dedotto di aver effettuato un nuovo ingresso presso l'immobile in questione, il giorno
05/11/202025 alle ore 20.00, nel corso del quale veniva riscontrata la presenza dell'odierno ricorrente.
Nonostante l'assenza della ricorrente nell'abitazione al momento del predetto ultimo sopralluogo non si ritiene che ciò possa valere a negare il requisito della convivenza, alla luce delle ragioni sopra esposte e delle esigenze lavorative della ricorrente, suffragate da idonea documentazione (cfr. contratto di lavoro stipulato dalla sorella del ricorrente).
Di conseguenza, occorre ritenere provata la convivenza del ricorrente con la sorella cittadina italiana.
Va infine respinta la tesi della parte resistente secondo la quale andrebbe respinta l'odierna richiesta per inidoneità dell'abitazione ad ospitare le sette persone residenti. Precisato che la sentenza richiamata nelle note della Questura (Cass. Civ., Sez. I, n. 12424/2025) non si esprime assolutamente nei termini di cui alle note dall'11/11/2025, il requisito dell'idoneità alloggiativa non è richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente giudizio.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite (cfr. Corte Cost. n. 77/2018), dato che solo in esito agli accertamenti effettuati nel corso del presente giudizio è stato possibile accertare l'effettiva convivenza tra il ricorrente e la cittadina italiana.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. ACCOGLIE il ricorso;
2. Per l'effetto, ANNULLA il provvedimento impugnato e ACCERTA il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, co. 2, lett. c), T.U.I.;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Firenze, 15 dicembre 2025
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