Sentenza 22 luglio 2015
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi del D.Lgs. n. 161 del 2010, la Corte d'appello investita della richiesta non può dichiararne l'inammissibilità per il fatto che la sentenza non sia stata trasmessa per il tramite del Ministro della giustizia, ma direttamente dall'Autorità giudiziaria straniera, avendo l'Autorità governativa un ruolo di mera ricezione e trasmissione della sentenza, ed essendo espressamente prevista, dal predetto D.Lgs., la possibilità di una "corrispondenza diretta" tra le autorità giudiziarie interessate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/07/2015, n. 32980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32980 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 22/07/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO G. - rel. Consigliere - N. 1341
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 41499/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso;
avverso la sentenza del 17 luglio 2014 emessa dalla Corte d'appello di Campobasso;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
lette le richieste del sostituto procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Fidelbo Giorgio. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile la richiesta del procuratore generale con cui si chiedeva, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, il riconoscimento della sentenza irrevocabile di condanna emessa il 21.11.2012 dalla Corte di appello di Bruxelles nei confronti di VA AN, riconoscimento finalizzato a far scontare a quest'ultimo la pena in Italia.
La declaratoria di inammissibilità è stata giustificata per l'inosservanza del D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 12, secondo cui la sentenza straniera da riconoscere deve essere trasmessa alla corte d'appello competente dal Ministero della Giustizia, procedura che nella specie non è stata seguita.
2. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale e ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 161 del 2010, artt. 12 e 13, rilevando, preliminarmente, che tali disposizioni non contemplano l'ipotesi di una pronuncia di inammissibilità.
Inoltre, censura la sentenza impugnata perché non ha tenuto conto della diversa natura che la "trasmissione" della sentenza da parte del Ministro della giustizia assume nel D.Lgs. n. 161 del 2010, rispetto alla vecchia disciplina di cui all'art. 731 c.p.p.: nella procedura disegnata dal codice il riconoscimento della sentenza straniera rappresentava una "manifestazione di volontà" del Ministro e in quanto tale si atteggiava a condizione indispensabile per l'instaurazione della procedura di riconoscimento;
nella nuova disciplina, attuativa della decisione quadro 2008/909/GAI che realizza il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea, la trasmissione del Ministro ha solo una funzione materiale.
3. In data 7 luglio 2015 l'avvocato Daniela Fava, nell'interesse del VA, ha depositato una memoria con cui chiede che il ricorso sia respinto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Nella specie trova applicazione il procedimento finalizzato alla "trasmissione dall'estero", disciplinato nel capo 3 del D.Lgs. n. 161 del 2010, con cui uno Stato membro dell'Unione Europea - in questo caso il Belgio -trasmette una propria sentenza di condanna perché, previo riconoscimento, sia eseguita in Italia.
Competente ad effettuare il riconoscimento della sentenza è la corte d'appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio e l'art. 9 prevede, inoltre, i criteri residuali di determinazione della competenza.
Secondo quanto previsto dall'art. 12, la procedura per il trasferimento in Italia può essere avviata: a) dallo Stato di emissione, che trasmette la sentenza e il certificato previsto dal D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 2, comma 1, lett. n) - nel quale vengono inseriti i dati e le informazioni necessarie per il riconoscimento - al Ministro della giustizia per il successivo inoltro alla corte d'appello competente;
b) dallo stesso Ministro della giustizia, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 10 D.Lgs. cit.. Proprio in base al citato art. 12 la Corte d'appello di Campobasso ha ritenuto che la mancata trasmissione della sentenza per il tramite del Ministro della giustizia determinasse l'inammissibilità della richiesta stessa, per una violazione della disciplina procedimentale. Invero, concordando con quanto sostenuto nel ricorso del procuratore generale, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle novità apportate dal D.Lgs. n. 161 del 2010 che, dando attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI, introduce uno strumento di cooperazione giudiziaria avanzato, che si propone l'obiettivo di realizzare un'ulteriore concretizzazione del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia di esecuzione in ambito dell'Unione Europea, sostituendo la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, con il relativo Protocollo addizionale del 18 dicembre 1997.
Il nuovo sistema - che segue l'introduzione del mandato d'arresto Europeo, in cui è previsto un rapporto diretto tra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri - attribuisce al Ministro della giustizia un ruolo di mera trasmissione e ricezione delle sentenze e del certificato, come del resto prevede espressamente il D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 3, comma 2, inserito tra le disposizioni generali della disciplina in esame, che inoltre al comma successivo consente espressamente la "corrispondenza diretta" tra le autorità giudiziarie interessate al riconoscimento delle sentenze, corrispondenza che deve avvenire entro i limiti indicati nel decreto, cioè "nella misura in cui può rendere più agevole e rapido l'espletamento delle procedure di trasferimento", come ha chiarito la Relazione illustrativa allo stesso decreto legislativo. In quest'ultimo caso la stessa disposizione si preoccupa di chiarire che sia sempre informato, tempestivamente, il Ministro della giustizia. In altri termini, il ruolo e le competenze del Ministro della giustizia vengono definite non solo dall'art. 12, che disciplina la procedura di trasmissione dall'estero, ma soprattutto dalle disposizioni generali contenute nel capo I del decreto e, in particolare, dall'art. 3.
D'altra parte, come rilevato correttamente dal ricorrente, la nuova normativa prevede l'obbligatorietà dell'attivazione della procedura di riconoscimento ed infatti al Ministro della giustizia non è riconosciuto alcuno spazio di discrezionalità una volta ricevuta la sentenza di condanna dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro, nel senso che deve trasmetterla obbligatoriamente e senza ritardo alla Corte d'appello competente, a cui spetta la verifica delle condizioni per il riconoscimento. Ciò sta a significare che, in questa forma di avvio di procedimento, in cui, come si è visto, l'iniziativa è dello Stato di emissione, al Ministro della giustizia non è attribuita alcuna autonomia decisionale, ma solo un onere di trasmissione materiale, onere che viene meno nel caso in cui la sentenza pervenga direttamente alla Corte d'appello dall'autorità giudiziaria dello Stato membro, per "corrispondenza diretta". Ed è quello che si è verificato nella presente fattispecie, in cui la procura generale di Campobasso, ricevuta la sentenza della Corte d'appello di Bruxelles del 21.11.2012 - richiesta tramite il Ministero della giustizia, ma trasmessa direttamente dalla procura generale di Bruxelles - ha inoltrato la domanda di riconoscimento alla Corte d'appello di Campobasso.
La circostanza che la sentenza sia pervenuta al procuratore generale e non direttamente alla Corte d'appello competente, non inficia la regolarità della procedura che, come si è detto, è finalizzata a rendere più agevole l'espletamento delle procedure di trasferimento;
inoltre, deve considerarsi che il pubblico ministero è comunque organo dell'esecuzione, anche delle sentenze straniere. Sulla base di quanto precede, deve ritenersi che la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere al controllo delle condizioni per il riconoscimento della sentenza, dando cioè seguito alla procedura avviata correttamente sulla base di una diretta corrispondenza tra autorità giudiziarie, ferma restando la necessità di informare il Ministro della giustizia.
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso perché proceda al riconoscimento della sentenza emessa il 21.11.2012 dalla Corte d'appello di Bruxelles.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Campobasso per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 22 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2015