Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/07/2015, n. 32980
CASS
Sentenza 22 luglio 2015

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Ai fini del riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi del D.Lgs. n. 161 del 2010, la Corte d'appello investita della richiesta non può dichiararne l'inammissibilità per il fatto che la sentenza non sia stata trasmessa per il tramite del Ministro della giustizia, ma direttamente dall'Autorità giudiziaria straniera, avendo l'Autorità governativa un ruolo di mera ricezione e trasmissione della sentenza, ed essendo espressamente prevista, dal predetto D.Lgs., la possibilità di una "corrispondenza diretta" tra le autorità giudiziarie interessate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/07/2015, n. 32980
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32980
    Data del deposito : 22 luglio 2015

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