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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1192/2022 R.G. promossa
da
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato, Manlio Galeano e
Ivano Marcedone;
Appellante
contro
( ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe La Rocca Appellato
OGGETTO: appello: ripetizione di indebito assistenziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.656/2022 del 21.06.2022, il Tribunale di Siracusa
accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Controparte_1
avverso il provvedimento emesso dall' il 30 aprile 2019 - con cui l'ente Pt_1
aveva comunicato al ricorrente il ricalcolo dall'1.4.2015 della pensione di invalidità civile e aveva chiesto la restituzione della somma indebitamente erogata di €.28.044,64 – dichiarando che l' non poteva procedere al Pt_1
recupero dei ratei pensionistici erogati antecedentemente alla visita di revisione del 30 ottobre 2018.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'ente previdenziale con ricorso depositato del 19.12.2022 cui resisteva l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025,
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'ente appellante censura la sentenza per non avere il tribunale tenuto conto che la verifica della permanenza delle condizioni invalidanti era già stata disposta a seguito della revisione del 19.3.2015, quando era stata accertata la non permanenza delle condizioni che avevano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Aggiunge che il verbale contenente l'esito della visita di revisione del 19.3.2015 era stato notificato e ricevuto dall'appellato il 2.4.2015; in assenza di impugnazione, detto verbale era divenuto definitivo con conseguente revoca della prestazione a partire dal mese successivo alla data della visita, come per legge, cioè dall'1.4.2015.
L'appellante deduce che, a seguito di nuova visita di revisione del 30.10.2018,
era stata accertata la mancata permanenza delle condizioni invalidanti che avevano dato luogo alla pensione di inabilità civile;
il relativo verbale era stato comunicato all'appellato in data 14.11.2018 e, non essendo stato impugnato,
era anch'esso divenuto definitivo con revoca della pensione dal mese successivo alla data della visita, cioè dall'1.11.2018. Assume che nella specie deve escludersi un affidamento incolpevole del privato circa l'operato dell'ente pubblico, e dunque circa l'erogazione del beneficio assistenziale,
essendo documentato che il aveva ricevuto comunicazione CP_1
dell'esito della visita di revisione in cui era stato escluso il suo diritto all'indennità di accompagnamento, per cui le erogazioni indebite effettuate dopo la suddetta visita erano soggette al principio generale di cui all'art. 2033
c.c.
2. L'appello è fondato.
2.1. Giova premettere che secondo principi giurisprudenziali ormai consolidati,
nel giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'ente previdenziale, non trova applicazione il principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. In tema di indebito assistenziale è stato evidenziato che: “La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di
indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per
l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha
ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la
regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a
quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale
ha evidenziato che " [...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto
principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della
soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto
obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata
ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei
limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)". Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che
… restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie
concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno
del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata
erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non
vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente,
poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune
dell'indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi
all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una
articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non
dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di
quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o
a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero
gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In tali direzioni si è
andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020;
Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola,
propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza
di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente
come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della
erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei
requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin
dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro
discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti
economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018)” (Cass. 20 maggio 2021, n.
13916).
2.2. La giurisprudenza, dunque, ha individuato, in relazione alle diverse fattispecie di indebito assistenziale una disciplina differenziata a seconda che il pagamento riguardi la mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli soci economici. In relazione all'indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario, fattispecie cui si riferisce l'indebito oggetto del caso in esame, la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data della visita di revisione che ha accertato l'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione,
dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca;
il sistema normativo così interpretato è conforme all'art. 38 Cost.,
essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché
precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (in termini Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2019, n. 34013).
2.3. Inoltre, la Corte di legittimità nella sentenza n. 24180 del 4 agosto 2022 ha precisato, in fattispecie sovrapponibile a quella de qua, che “l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario,
a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal
provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al
percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e
non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento…”.
3. Nel caso in oggetto, l' ha documentato che è Pt_1 Controparte_1
stato sottoposto a visita di revisione il 19.3.2015, all'esito della quale veniva accertata la non permanenza delle condizioni che in precedenza avevano giustificato la concessione allo stesso dell'indennità di accompagnamento (provvidenza riconosciuta dal 1° luglio 2012). Ed infatti all'esito della visita del 19.3.2015 il veniva dichiarato “invalido con totale e CP_1
permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71”.
Dagli atti prodotti dall'ente risulta che il verbale della visita di revisione è
stato comunicato al il 2.4.2015 (cfr. avviso di ricevimento in atti CP_1
prodotta dall'ente); detto verbale non è stato impugnato dall'interessato ed è
dunque definitivo.
A fronte di ciò, è senz'altro legittimo il recupero disposto dall'ente, in quanto anche dopo la visita di revisione del marzo 2015 e la comunicazione del relativo verbale al , sono state a questi erogate indebitamente CP_1
somme a titolo di indennità di accompagnamento, nonostante detta prestazione fosse stata revocata.
Pertanto, in accoglimento dell'appello dell' e in riforma della sentenza Pt_1
impugnata, va rigettata la domanda proposta in primo grado dal e CP_1
va dichiarata la ripetibilità delle somme erogate all'appellato a titolo di indennità di accompagnamento successivamente alla notifica allo stesso del verbale di revisione del 19.3.2015.
Va pertanto dichiarato legittimo il recupero dell'indebito di cui al provvedimento del 30.4.2019. Pt_1
4. È inammissibile la domanda avanzata dall'appellato, avente ad oggetto lo scomputo dalla somma chiesta dall' a titolo di restituzione dell'importo Pt_1 dovuto dall'istituto quale sostituto di imposta, trattandosi di domanda nuova,
proposta per la prima volta solo nel presente grado di appello.
5. Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da con ricorso depositato l'1.3.2021; Controparte_1
condanna l'appellato al pagamento in favore dell' delle spese processuali Pt_1
di entrambi i gradi, che liquida, per il primo grado, in euro 2.697,00 e, per il presente grado in euro 2.906,00, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 13.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi