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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2024, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. RG 4782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 07/08/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con ordinanza del
11.12.2024 tra
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CREDENDINO ROSANNA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. PIZZINI CP_1 C.F._2
UGO presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla oppone”
PER LE PARTI: chiedono l'accoglimento delle conclusioni di cui alle note congiunte depositate in data 11.11.2024 a spese compensate.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario in data 28.05.2005 a
PE (VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti contenuti nelle note congiunte depositate in data
11.11.2024 con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 28.05.2005 a PE
(VR) iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PE (VR) nell'anno
2005, Numero 9, Parte II, Serie A.
2. Recepisce gli accordi delle parti come risultano dalle note congiunte depositate in data 11.11.2024.
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di AN (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 12.12.2024
La Giudice est.
Virginia Manfroni
2
La Presidente
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 07/08/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con ordinanza del
11.12.2024 tra
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CREDENDINO ROSANNA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. PIZZINI CP_1 C.F._2
UGO presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla oppone”
PER LE PARTI: chiedono l'accoglimento delle conclusioni di cui alle note congiunte depositate in data 11.11.2024 a spese compensate.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario in data 28.05.2005 a
PE (VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti contenuti nelle note congiunte depositate in data
11.11.2024 con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 28.05.2005 a PE
(VR) iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PE (VR) nell'anno
2005, Numero 9, Parte II, Serie A.
2. Recepisce gli accordi delle parti come risultano dalle note congiunte depositate in data 11.11.2024.
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di AN (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 12.12.2024
La Giudice est.
Virginia Manfroni
2
La Presidente
Antonella Guerra
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