CASS
Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/07/2024, n. 20376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20376 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
giunzione (è) da emet- tere entro il termine di 120 giorni ex art. 204 CdS – superamento di orientamento giurispru- denziale precedente. Pubblica udienza 11/6/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 17091/2020 proposto da: SM FA, difeso dall'avvocato Vittorio Mazza e domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato; -ricorrente- contro Prefettura di Bologna;
-intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2148/2019 depositata l’8/10/2019. Udita la relazione svolta nella udienza pubblica dal consigliere Remo Caponi;
udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G., Alessandro Pepe, che ha con- cluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Vittorio Mazza per il ricorrente. Fatti di causa Civile Sent. Sez. 2 Num. 20376 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 23/07/2024 2 di 4 – 17091/2020 – 2 – 11/6/2024 (15) – Caponi Est. Nel luglio del 2018 FA SM ha proposto dinanzi al Giudice di Pace di Imola opposizione avverso ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa di circa € 2012 per aver guidato il suo veicolo du- rante il periodo di sospensione della patente. L’opposizione è stata rigettata in primo e in secondo grado. Ricorre in cassazione la parte privata con un unico motivo di ricorso, illu- strato da memoria. La pubblica amministrazione è rimasta intimata. L’in- terlocutoria n. 184/2022 ha rimesso la trattazione del ricorso all’udienza pubblica per la valenza nomofilattica della questione sollevata dal ricorso. In vista della pubblica udienza il Sostituto P.G., dott. Alessandro Pepe, ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento. Ragioni della decisione 1. - L’unico motivo di ricorso fa valere la tardività dell’emissione e della notificazione dell’ordinanza (l’infrazione è del 1/12/2017, l’ordinanza in- giunzione è stata emessa il 13/6/2018). Si argomenta che l’ordinanza in- giunzione di pagamento di sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada (c.d.s.) della quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta è da emanare entro il termine di 120 giorni ex art. 204 co. 1 c.d.s., applicato analogicamente. 2. - Il ricorso è fondato. Nei casi - come quello attuale, di guida del veicolo durante il periodo di sospensione della patente (art. 218 co. 6 c.d.s.) – in cui è escluso il paga- mento in misura ridotta della sanzione pecuniaria (art. 202 co.
3-bis c.d.s.), l’orientamento finora maggioritario ritiene che: (a) la mancata impugna- zione del verbale di contestazione non determina la formazione del titolo esecutivo;
(b) è impugnabile solo l'ordinanza ingiunzione, secondo la disci- plina generale ex artt. 18 e 22 l. n. 689 del 1981, la quale non prevede un termine per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione, ma solo un termine di prescrizione di cinque anni (decorrente dal giorno della violazione) del 3 di 4 – 17091/2020 – 2 – 11/6/2024 (15) – Caponi Est. diritto dell'amministrazione alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione (cfr., tra le altre, Cass. n. 13676/2019). Tale orientamento è da superare nel senso auspicato dal ricorrente e dal P.M., poiché esso non tiene nel debito conto di Corte cost. n. 380/2008. Tale pronuncia ha suggerito per questa ipotesi, come soluzione adeguatrice conforme a Costituzione, l’applicazione analogica del termine perentorio di 120 giorni ex art. 204 c.d.s., per l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione. Tale soluzione è qui accolta. Con ciò si ritorna all’orientamento precedente (cfr., tra le altre, Cass. n. 11823/2007). Sotto il profilo strutturale, il mutamento di indirizzo è sostenuto dall’ac- cento (già posto da Corte cost. 380/2008) sul carattere speciale della disci- plina applicata così analogicamente, rispetto a quella ex art. l. n. 689/981. Sotto il profilo funzionale, si impone la salvaguardia della certezza nel trattamento delle situazioni giuridiche, nonché, più specificamente, delle condizioni fattuali di esercizio delle facoltà difensive del sanzionato, che sa- rebbero irragionevolmente indebolite (ad es., per dispersione di mezzi di prova disponibili) ove si consentisse alla pubblica amministrazione di perfe- zionare il procedimento sanzionatorio a distanza di anni dalla infrazione. 3. - È accolto il ricorso, è cassato il provvedimento impugnato e, con decisione nel merito, è annullata l'ordinanza ingiunzione per essere il Pre- fetto decaduto dall’azione intimata. È disposta la compensazione delle spese dei due giudizi di merito e di quello di legittimità, stante il non univoco orientamento giurisprudenziale il cui ripensamento è stato sollecitato dalla pronuncia della Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, deci- dendo nel merito, annulla l'ordinanza ingiunzione;
dispone la compensa- zione delle spese dell'intero giudizio. 4 di 4 – 17091/2020 – 2 – 11/6/2024 (15) – Caponi Est. Così deciso Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile,
-intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2148/2019 depositata l’8/10/2019. Udita la relazione svolta nella udienza pubblica dal consigliere Remo Caponi;
udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G., Alessandro Pepe, che ha con- cluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Vittorio Mazza per il ricorrente. Fatti di causa Civile Sent. Sez. 2 Num. 20376 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 23/07/2024 2 di 4 – 17091/2020 – 2 – 11/6/2024 (15) – Caponi Est. Nel luglio del 2018 FA SM ha proposto dinanzi al Giudice di Pace di Imola opposizione avverso ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa di circa € 2012 per aver guidato il suo veicolo du- rante il periodo di sospensione della patente. L’opposizione è stata rigettata in primo e in secondo grado. Ricorre in cassazione la parte privata con un unico motivo di ricorso, illu- strato da memoria. La pubblica amministrazione è rimasta intimata. L’in- terlocutoria n. 184/2022 ha rimesso la trattazione del ricorso all’udienza pubblica per la valenza nomofilattica della questione sollevata dal ricorso. In vista della pubblica udienza il Sostituto P.G., dott. Alessandro Pepe, ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento. Ragioni della decisione 1. - L’unico motivo di ricorso fa valere la tardività dell’emissione e della notificazione dell’ordinanza (l’infrazione è del 1/12/2017, l’ordinanza in- giunzione è stata emessa il 13/6/2018). Si argomenta che l’ordinanza in- giunzione di pagamento di sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada (c.d.s.) della quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta è da emanare entro il termine di 120 giorni ex art. 204 co. 1 c.d.s., applicato analogicamente. 2. - Il ricorso è fondato. Nei casi - come quello attuale, di guida del veicolo durante il periodo di sospensione della patente (art. 218 co. 6 c.d.s.) – in cui è escluso il paga- mento in misura ridotta della sanzione pecuniaria (art. 202 co.
3-bis c.d.s.), l’orientamento finora maggioritario ritiene che: (a) la mancata impugna- zione del verbale di contestazione non determina la formazione del titolo esecutivo;
(b) è impugnabile solo l'ordinanza ingiunzione, secondo la disci- plina generale ex artt. 18 e 22 l. n. 689 del 1981, la quale non prevede un termine per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione, ma solo un termine di prescrizione di cinque anni (decorrente dal giorno della violazione) del 3 di 4 – 17091/2020 – 2 – 11/6/2024 (15) – Caponi Est. diritto dell'amministrazione alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione (cfr., tra le altre, Cass. n. 13676/2019). Tale orientamento è da superare nel senso auspicato dal ricorrente e dal P.M., poiché esso non tiene nel debito conto di Corte cost. n. 380/2008. Tale pronuncia ha suggerito per questa ipotesi, come soluzione adeguatrice conforme a Costituzione, l’applicazione analogica del termine perentorio di 120 giorni ex art. 204 c.d.s., per l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione. Tale soluzione è qui accolta. Con ciò si ritorna all’orientamento precedente (cfr., tra le altre, Cass. n. 11823/2007). Sotto il profilo strutturale, il mutamento di indirizzo è sostenuto dall’ac- cento (già posto da Corte cost. 380/2008) sul carattere speciale della disci- plina applicata così analogicamente, rispetto a quella ex art. l. n. 689/981. Sotto il profilo funzionale, si impone la salvaguardia della certezza nel trattamento delle situazioni giuridiche, nonché, più specificamente, delle condizioni fattuali di esercizio delle facoltà difensive del sanzionato, che sa- rebbero irragionevolmente indebolite (ad es., per dispersione di mezzi di prova disponibili) ove si consentisse alla pubblica amministrazione di perfe- zionare il procedimento sanzionatorio a distanza di anni dalla infrazione. 3. - È accolto il ricorso, è cassato il provvedimento impugnato e, con decisione nel merito, è annullata l'ordinanza ingiunzione per essere il Pre- fetto decaduto dall’azione intimata. È disposta la compensazione delle spese dei due giudizi di merito e di quello di legittimità, stante il non univoco orientamento giurisprudenziale il cui ripensamento è stato sollecitato dalla pronuncia della Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, deci- dendo nel merito, annulla l'ordinanza ingiunzione;
dispone la compensa- zione delle spese dell'intero giudizio. 4 di 4 – 17091/2020 – 2 – 11/6/2024 (15) – Caponi Est. Così deciso Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile,