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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/07/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
1919/2021 in data 23/03/2021, promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Cibinetto
parte attrice
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Benzoni
parte convenuta
avente per oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 -
2052 c.c.,
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni eccezione, deduzione ed istanza avversaria disattesa, così
pronunciarsi
NEL MERITO:
- accertarsi e dichiararsi che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusivamente attribuibile alla in persona del Controparte_1
legale rappresentate pro tempore;
- accertarsi e dichiararsi che i danni patrimoniali e non patrimoniali sopportati dal signor in Parte_1
conseguenza del sinistro per cui è causa sono quantificabili in €15.377,93 e sono imputabili esclusivamente alla in persona del Controparte_1
legale rappresentate pro tempore;
- condannarsi per i motivi di cui in narrativa, la in persona del legale rappresentate Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore del sig. Parte_1
dell'importo complessivo di €15.377,93 o del diverso
[...]
importo che risulterà di giustizia”.
per parte convenuta:
“come da propria comparsa costitutiva nel merito e come da propria memoria ex art. 183”;
pertanto:
Pag. 2 di 8 “NEL MERITO, IN PRINCIPALITA':
respingersi, per i motivi di cui in narrativa, le pretese dell'attore ed ogni domanda formulata nei confronti della poiché indimostrate nonché infondate Controparte_1
in fatto ed in diritto.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della convenuta amministrazione,
dichiararsi la corresponsabilità del nella Parte_1
causazione del sinistro de quo in misura prevalente.
IN OGNI CASO: con rifusione di spese, e competenze di lite”.
“Fermo quanto sopra si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testimoni sui seguenti capitoli:
1. vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui è causa, nessuna segnalazione è giunta alla Provincia di Treviso
circa la presenza di sostanze oleose sulla rotonda oggetto della presente vertenza;
2. vero che nessun intervento fu richiesto alla società , che cura la pulizia delle CP_2
strade, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui è causa;
3. vero che la traccia oleosa di cui è causa è stata identificata dai Vigili del fuoco in loco intervenuti come del gasolio, giusto verbale che si rammostra al teste (doc.
2 del deducente);
4. vero che il gasolio di cui al capitolo precedente è stato perso da un veicolo transitato sul luogo di cui è causa;
5. vero che tale chiazza aveva un'estensione di 30 cm, come da doc. 2 della deducente che
Pag. 3 di 8 si rammostra al teste;
6. vero che all'arrivo dei Vigili
del Fuoco tale chiazza risultava ancora fresca;
7. vero che la chiazza di cui ai capitoli precedenti è stata tamponata con del materiale assorbente dai Vigili del Fuoco;
8. vero che la strada oggetto di vertenza è impegnata dal transito di mezzi pesanti e numerosi veicoli;
9. vero che la esercita lungo la propria rete viaria Controparte_1
un costante monitoraggio e controllo dello stato delle strade con una propria squadra. Si indicano come testimoni l'ing. e il Vigile del Fuoco sig. Testimone_1 Tes_2
. “
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor conveniva in giudizio la Parte_1
per sentirla condannare al Controparte_1
risarcimento del danni subiti a San Biagio di Callalta il giorno 26/3/2019 quando, alla guida del proprio motoveicolo
Kawasaki, nel percorrere la rotatoria sita al km 1+700 della strada provinciale 167, perdeva il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra scivolando su una macchia oleosa (gasolio) non segnalata presente sull'asfalto.
L'attore allegava la responsabilità dell'ente pubblico ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.
La convenuta si costituiva in giudizio e negava ogni responsabilità perchè mancava la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento e perchè non sussisteva
Pag. 4 di 8 insidia;
inoltre, eccepiva il caso fortuito, integrato sia dal fatto del terzo (lo sversamento della sostanza oleosa da parte di veicolo non identificato) sia dalla condotta di guida colposa del danneggiato.
La causa veniva istruita documentalmente, a mezzo di prova orale e mediante C.T.U. medico legale;
veniva poi trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
1. L'an debeatur.
I Vigili del Fuoco hanno verificato la presenza di sostanza oleosa sul manto stradale, e precisamente di una macchia di larghezza di circa 30 centimetri;
hanno quindi provveduto a coprirla con materiale assorbente (doc, 2 di parte attrice).
Il teste – uno dei vigili del fuoco Testimone_2
intervenuti sul luogo del sinistro – ha riferito che la chiazza “copriva circa 3/4 di rotonda al centro della
carreggiata” (verbale di udienza del 19/7/2022).
Il teste ha visto la motocicletta cadere e Testimone_3
ha visto la macchia d'olio (la aveva vista già prima dell'incidente); con ogni probabilità, pertanto, il
è caduto, nel percorrere la rotatoria, proprio Parte_1
scivolando sulla macchia oleosa.
Ritenuto così provato il nesso di causa tra l'evento e la cosa in custodia, occorre valutare se la abbia CP_1
Pag. 5 di 8 fornito la prova liberatoria chiesta dall'art 2051 c.c., e cioè il caso fortuito.
La presenza di carburante sul manto stradale non può essere considerata “caso fortuito” rilevante agli effetti che ci interessano;
capita che vengano lasciati oggetti o,
soprattutto, sostanze dai mezzi che circolano sulle strade ed è compito del custode mantenere le strade in sicurezza anche liberando la via da eventuali oggetti o sostanze pericolose. E, va aggiunto, quando è transitato il la sostanza era presente già da qualche ora;
Parte_1
dunque la avrebbe avuto il tempo di provvedere CP_1
alla pulizia.
Che la condotta del motociclista, poi, sia connotata da imprudenza non è in alcun modo dimostrato.
2. Il quantum debeatur
2.a Il danno non patrimoniale.
La C.T.U. espletata dal dr – alle cui Persona_1
conclusioni i consulenti di parte non hanno mosso obiezioni
- ha verificato che, in conseguenza del sinistro, il ha riportato una “subluissazione acromion Parte_1
claveare destra”, e dunque:
una incapacità permanente pari al 3%;
una incapacità temporanea al 75% per 20 giorni;
una incapacità temporanea al 30% per 10 giorni.
Considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro
(24 anni) il danno non patrimoniale viene liquidato come
Pag. 6 di 8 segue:
euro 5.202 per i 3 punti di danno permanente (compresa la sofferenza soggettiva);
euro 1.725 per i 20 giorni di incapacità temporanea al
75% (euro 115 per un giorno di incapacità totale;
compresa la sofferenza soggettiva);
euro 345 per i 10 giorni di incapacità temporanea al
30%.
Complessivamente il danno non patrimoniale viene liquidato in euro 7.272 all'attualità.
2.b Il danno patrimoniale.
Il costo per la riparazione della moto è pari ad euro 5.210
(v CTU del p.i. ; va rifusa anche la spesa Persona_2
sostenuta per l'assistenza stragiudiziale pari ad euro 671
(doc. 12 di parte attrice).
3. Gli interessi.
Vanno corrisposti gli interessi compensativi da calcolare sull'importo di euro 13.153 devalutato alla data del sinistro e via via annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT, fino alla data della presente sentenza;
e poi gli interessi moratori.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
va rifuso il costo dei CTP (euro 900 + euro
481,90).
Anche i costi di entrambe le C.T.U. vanno posti a carico
Pag. 7 di 8 della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa civile nr.
1919/2021, così decide:
1. condanna la al pagamento di euro Controparte_1
13.153 in favore di oltre interessi come Parte_1
da motivazione;
2. condanna la Provincia di alla rifusione delle CP_1
spese di lite in favore di spese che si Parte_1
liquidano in euro 5.077 complessivamente per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre ad euro 264 per spese;
oltre rifusione spesa di C.T.P. (euro 900 + euro 481,90).
3. pone la spesa di entrambe le C.T.U. a carico della
. Controparte_1
Così deciso a Treviso il 19/07/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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